N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2014
Ordinanza del 15 dicembre 2014 della Commissione tributaria provinciale di Cremona sul ricorso proposto da Zontini Annetta contro Ufficio Area riscossioni Spa sede di Mondovi'. Contenzioso tributario - Competenza territoriale - Competenza delle Commissioni tributarie provinciali per le controversie proposte nei confronti dei concessionari (privati) del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione - Sussistenza anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti - Conseguente possibilita' che il contribuente sia costretto a un gravoso spostamento per esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale - Stravolgimento del corretto rapporto istituzionale tra cittadino e pubblica amministrazione - Lesione del diritto di difesa del contribuente nonche' del principio di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione - Assenza di interessi di quest'ultima che giustifichino la previsione censurata - Irrazionalita'. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4. - Costituzione, artt. 24 e 97.(GU n.36 del 9-9-2015 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CREMONA Sezione 3 Riunita con l'intervento dei signori: Vacchiano Massimo: presidente e relatore; Bottoni Francesco: giudice; Galli Ezio Donato: giudice. Ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 439/13, depositato il 14 novembre 2013 avverso Avviso di accertamento n. N.ICA 103 I.C.I. 2009; avverso Avviso di accertamento n. N.ICA 107 I.C.I. 2010; avverso Avviso di accertamento n. N.ICA 99 I.C.I 2008; contro: Area Riscossioni S.p.a. proposto dal ricorrente: Zontini Annetta, via Machiavelli n. 8, 26041 Casalmaggiore (CR); difeso da: Zontini avv. Anna, corso Campi n. 63, 26100 Cremona (CR). Svolgimento del processo In data 2 luglio 2013, su delega del Comune di Casalmaggiore (Cremona), il concessionario «Ufficio Area Riscossioni S.p.a.» avente sede in Mondovi' (Cuneo) ha notificato a Zontini Annetta gli avvisi di accertamento ICI, anni 2008, 2009 e 2010, per il mancato pagamento delle imposte, in relazione ad un terreno di cui era usufruttuaria la contribuente, in quanto la stessa non lo aveva dichiarato come area fabbricabile. Avverso tale atto, Zontini Annetta ha proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, notificandolo al concessionario «Ufficio Area Riscossioni S.p.a.» mediante raccomandata inviata in data 16 ottobre 2013. Nel ricorso la ricorrente ha dichiarato di individuare la competenza territoriale di questa Commissione, tenuto conto che nella circoscrizione di Cremona era ubicato l'immobile e ritenendo questa «l'interpretazione piu' logica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 546/1992». Nel merito, la Zontini ha evidenziato: che il terreno costituiva area pertinenziale tenuta a giardino e classificata a verde privato, come tale inutilizzabile a fini edificatori; che tale situazione era ben conosciuta dal Comune, sicche' la contribuente non era tenuta ad inviare agli uffici comunali alcuna informazione al riguardo; che il terreno era sempre stato coltivato dai titolari con l'aiuto dei familiari e che il pensionamento della contribuente, quale coltivatrice diretta, non interferiva sul carattere del terreno agricolo. Per questi motivi, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli impugnati atti, con rifusione delle spese del giudizio. Con controdeduzioni pervenute in data 6 dicembre 2013 si e' costituito l'Ufficio Area Riscossioni S.p.a. di Mondovi' (Cuneo), eccependo l'incompetenza territoriale di questa Commissione sui presupposto, piu' volte stabilito dalla Corte di Cassazione, che l'individuazione del giudice territorialmente competente avrebbe dovuto essere determinata dall'ubicazione dell'ufficio che aveva emanato l'atto. Nel sottolineare come a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 546/1992 tale competenza fosse inderogabile, il concessionario ha fatto presente che, dunque, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, tenuto conto che l'atto impugnato era stato emesso dall'Area Riscossioni S.p.a. avente sede in Mondovi'. Nel merito, il concessionario ha replicato alla contestazione della ricorrente, facendo rilevare come una parte del terreno fosse edificabile e come tale soggetta ad imposta, atteso che la ricorrente, per gli anni di imposizione, non risultava aver versato i contributi di coltivatore diretto. Ad avviso del concessionario, la sanzione doveva applicarsi avendo l'omissione arrecato pregiudizio all'esercizio di controllo, ancorche' non ne avesse impedito l'accertamento. Per questi motivi, il concessionario ha chiesto, preliminarmente, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Commissione, competente essendo la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo e, in subordine, che fosse respinta la domanda della ricorrente, con rifusione delle spese del giudizio. In data 3 luglio 2014 la ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni svolte a sostegno del ricorso. All'udienza del 14 luglio 2014, il difensore della ricorrente ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 decreto legislativo n. 546/1992 con riferimento all'art. 25 Cost., tenuto conto che l'attribuzione della competenza territoriale del giudice dove ha sede Area Riscossioni S.p.a. violerebbe i principi del giudice naturale. A tal fine il difensore si e' riportato alle argomentazioni sviluppate nella memoria depositata il 26 giugno 2014 nell'ambito del giudizio R.G.R. n. 438/13, promosso da Campanini Enrica, quale proprietaria dello stesso immobile (memoria che, dunque, e' stata allegata al presente procedimento). La Commissione si e' riservata di decidere. Motivi della decisione Preliminare disamina deve essere dedicata all'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dal concessionario. La Zontini, sin dal proprio atto introduttivo, ha immediatamente rappresentato come questa Commissione fosse competente a decidere la controversia, facendo notare che la competenza territoriale avrebbe dovuto principalmente radicarsi, a norma dell'art. 4 decreto legislativo n. 546/1992, nella circoscrizione in cui si fossero trovati gli immobili e gli enti impositori. Per contro, ha sostenuto l'«Ufficio Area Riscossioni S.p.a.», con sede in Mondovi' (Cuneo), che nel caso in esame la competenza territoriale spetterebbe alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, atteso che in tale circoscrizione ha sede il concessionario che ha emesso l'atto. La questione e' gia' stata affrontata da questa Commissione, la quale, in occasione di altro ricorso proposto da Campanini Enrica riguardante la stessa imposta relativa al medesimo immobile (ICI per gli anni 2006 e 2007), ha ritenuto competente a decidere la controversia la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo (si veda: Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, 21 ottobre 2013, n. 101.03.13). In motivazione, la Commissione, dopo aver premesso che l'«Ufficio Area Riscossioni S.p.a.», con sede in Mondovi' (Cuneo), con l'impugnato atto, aveva autonomamente determinato l'imposta, senza che al suo accertamento avesse dato impulso il Comune, ha evidenziato come, a mente dell'art. 4 del decreto legislativo n. 546/1992, permanesse la competenza della Commissione Tributaria ove aveva sede l'ente locale qualora detto ente avesse emesso l'atto impugnato; diversamente, nel caso in cui la societa' concessionaria avesse avuto, oltre che il potere di riscossione, anche quello di emettere l'atto di accertamento, la competenza doveva essere collegata all'area territoriale in cui operava la societa' medesima. A tale conclusione la Commissione e' pervenuta in conformita' all'interpretazione seguita dalla Corte di Cassazione, la quale, pur trattando una controversia avente ad oggetto una diversa imposta (la c.d. «TOSAP»), aveva stabilito il generale principio che, laddove l'ente locale, tramite l'atto di concessione, si fosse spogliato di determinate competenze, il concessionario sarebbe subentrato nei diritti e negli obblighi del Comune verso i contribuenti, sicche' questi non sarebbero stati piu' semplici esattori delle imposte, ma avrebbero gestito l'intero servizio ad esso attinente (Cass. 13 agosto 2004, n. 15.864). Nel presente giudizio, la ricorrente ha, innanzitutto, criticato la precedente decisione di questa Commissione, facendo rilevare come, proprio alla luce della citata pronuncia emessa dal Supremo Collegio, la competenza avrebbe dovuto individuarsi nella circoscrizione di Cremona, tenuto conto che, secondo quella sentenza, la legittimazione dei concessionari sarebbe sussistente «quando i motivi fatti valere in giudizio riguardino esclusivamente profili di irregolarita' formale o procedurale imputabili al concessionario», mentre tale legittimazione mancherebbe «quando la controversia attenga a questioni sostanziali involgenti il rapporto d'imposta», rimanendo in questo secondo caso «contraddittore ... soltanto l'ufficio o l'ente impositore, con la conseguenza che la competenza territoriale della Commissione Tributaria adita sara' definita in relazione all'ubicazione territoriale di quest'ultimi». Ritiene la Commissione come l'obiezione non sia fondata, sicche' va confermata l'interpretazione gia' seguita da questo Collegio, secondo la quale la competenza debba essere radicata presso la circoscrizione ove ha sede il soggetto che ha emesso l'atto. Infatti, vero e' che nel caso in esame si controverte sul rapporto e sulla legittimita' dell'imposta. Tuttavia, la distinzione operata dalla ricorrente riprendendo un passo della motivazione di Cass. n. 15.864/2004, secondo cui la competenza sarebbe collegata alla sede del concessionario soltanto ove si facesse questione di profili di irregolarita' formale o procedurale imputabili al predetto concessionario e non anche quando la controversia avrebbe avuto ad oggetto, come nella fattispecie, il rapporto d'imposta, va pur sempre interpretata nel senso che in questo secondo caso permane la rilevanza della sede dell'ente locale, sempre che il concessionario non abbia emesso (unitamente ad un atto di riscossione) un atto di accertamento. E' evidente, invero, che se, come (pacificamente) nel caso che ci occupa, il concessionario non si sia limitato ad emettere un atto di riscossione, ma abbia istruito l'intera pratica pervenendo ad accertare la debenza dell'imposta, nonche' la sua quantificazione (1) , lo stesso sia legittimato passivo anche rispetto alle questioni riguardanti il rapporto d'imposta, sicche' coerentemente la competenza dovra' radicarsi presso la circoscrizione ove esso ha sede. Non si vede, d'altronde, come possa giustificarsi la competenza presso la circoscrizione ove ha sede il Comune, se tale ente, non avendo emesso l'avviso di accertamento, non sia, in alcun modo, legittimato passivo. La stessa pronuncia della Corte di Cassazione n. 15.864/2004, piu' volte evocata, nel riconnettere la legittimazione passiva ai concessionari quando i motivi fatti valere in giudizio dal contribuente riguardino esclusivamente profili di irregolarita' formale o procedurale imputabili agli stessi concessionari, ha, in esordio di tale affermazione, espressamente precisato come tale ristretta legittimazione passiva sussista - si badi - «con riferimento agli atti di riscossione da questi direttamente promanati», non anche con riferimento agli «atti di accertamento» emessi dai concessionari. E' indubbio che se ad emettere l'accertamento sia stato lo stesso concessionario, questo sara' unico contraddittore, subentrando esso nei diritti e negli obblighi del Comune verso i contribuenti. Non e', dunque, corretto interpretare la norma avendo ad esclusivo riferimento il contenuto delle doglianze fatte valere nella controversia, dovendosi coordinare questo criterio con quello inerente il soggetto che abbia concretamente emesso l'atto. Sul punto, e' pure ritornata la Corte di legittimita', precisando che «la competenza per territorio non e' determinata dalla legge sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia, di volta in volta, controversa, essendo, invece, normativamente individuata sulla base di criteri di collegamento tra una specifica controversia ed una determinata zona del territorio, per lo piu', fondati, fatte salve tassative eccezioni previste dalla legge, sull'allocuzione spaziale dei soggetti in causa» (Cass. 23 marzo 20012, n. 4682). In base a tale arresto, resta pertanto confermata l'applicazione, «in subiecta materia», del principio generale statuito dal codice di procedura civile (invocabile a norma dell'art. 1 decreto legislativo n. 546/1992), secondo il quale la competenza territoriale e' quella del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, se persona fisica, o ha la sede, se persona giuridica (nella specie, la sede del concessionario, in quanto legittimato passivo). Ne' l'estensione della legittimazione passiva del concessionario ai giudizi inerenti il rapporto d'imposta e la sua debenza puo' essere limitata, come vorrebbe la ricorrente, soltanto ai casi in cui l'ente locale abbia affidato il servizio di accertamento e quello di riscossione dell'imposta a norma degli artt. 25 e 52 decreto legislativo n. 507/1993, solo perche' la sentenza della Corte di Cassazione n. 15.864/2004 sarebbe stata emessa trattando quella diversa imposta (c.d. TOSAP). Il principio e', infatti, valevole in tutti quei casi in cui l'ente locale abbia affidato al concessionario, come nella fattispecie in esame, non soltanto il servizio di riscossione, ma anche quello di accertamento. E tale potere non e' certo circoscritto dalle legge alla sola imposta TOSAP, essendo consentito per tutti i tributi locali dagli artt. 52 e 53 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove e' prevista la potesta' regolamentare delle province e dei comuni di affidare, anche disgiuntamente, «l'accertamento e la riscossione» a soggetti privati, iscritti all'albo presso il Ministero delle finanze, appositamente abilitati ad effettuare tali attivita'. Tanto precisato e ribadita, de iure condito, la competenza territoriale della Commissione nella cui circoscrizione il concessionario ha emesso l'atto, si osserva come la ricorrente, proprio in ragione della traslazione del giudizio avanti l'autorita' di Cuneo, conseguente all'applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 546/1992, abbia, in subordine, sollevato l'eccezione d'illegittimita' costituzionale di tale norma con riferimento agli artt. 97 e 25 Cost. In particolare, la ricorrente ha censurato la norma nella parte in cui consente che, qualora il concessionario abbia sede in una circoscrizione diversa da quella istituzionale dell'ente impositore, sia questa a prevalere rispetto a quella dell'ente. Ad avviso della ricorrente, in tal modo il principio costituzionale posto a fondamento dell'art. 97 Cost. viene capovolto, poiche', mentre per gli enti pubblici la funzione istituzionale corrisponde alla circoscrizione territoriale e da essa deriva la sede, nel caso dei concessionari privati si giunge all'assurdo che la sede liberamente scelta dall'ente trascini con se' territori ad essa del tutto estranei (nel caso di specie: Cuneo assorbirebbe Cremona), cosi' consentendosi che il privato scavalchi quello che nemmeno la legge ordinaria potrebbe modificare: la territorialita' delle funzioni pubbliche (art. 114 Cost.). E tale particolare effetto viene paventato dal ricorrente anche in relazione al richiamo al «foro del convenuto» operato dal nuovo testo della disposizione oggetto del disegno di legge presentato al Senato. A questo proposito, la ricorrente ha pure sottolineato come, in realta', sotto il profilo sostanziale, la Zontini fosse «convenuta», essendo essa la parte tenuta a difendersi dall'atto unilaterale con il quale era stata destinataria di un accertamento tributario, nonche' potenzialmente esposta alle conseguenti procedure esecutive. Secondo la ricorrente, in base alla denunciata norma, alla Zontini venivano preclusi i fori alternativi previsti dal codice di procedura civile; fori che, in certo senso, costituivano gli stessi criteri adottati nel diritto tributario sostanziale per individuare il luogo in cui il rapporto tributario si concretizzava, quale conseguenza «naturale» dell'art. 53 Cost. In particolare: il foro previsto dall'art. 20 c.p.c., con riferimento ai diritti di obbligazione per i quali e' competente anche il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione; il foro previsto dall'art. 21 c.p.c., con riferimento ai diritti concernenti gli immobili per i quali e' competente il giudice del luogo ove e' posto l'immobile. In definitiva, i principi costituzionali compromessi sarebbero i seguenti. Anzitutto, il principio stabilito dall'art. 97 Cost. in relazione all'art. 114 Cost., che, definendo la funzione pubblica, assegnava anche al cittadino la sua collocazione istituzionale con riferimento alla persona (comune di residenza), ai beni (comune catastale), alle attivita' produttive (partite IVA, ecc.). Consentire al concessionario (privato) di spostare le funzioni da una circoscrizione territoriale all'altra, equivaleva, per la ricorrente, a privare il cittadino della sua territorialita', del tutto coincidente, come radice costituzionale, a quella degli enti pubblici. L'altro principio era quello previsto dall'art. 25 Cost., secondo cui nessuno poteva essere distolto dal giudice naturale, intendendosi per tale, non gia' quello stabilito per legge, ma quello che «rispecchia gli assetti di vita di cui la legge si occupa» (luogo in cui si trovano i beni, in cui si percepisce il reddito, in cui si producono beni o servizi). Cosi sintetizzati gli argomenti sviluppati dalla ricorrente a fondamento dell'eccezione di illegittimita' costituzionale, ritiene la Commissione come la prospettata questione di illegittimita' costituzionale debba essere sottoposta allo scrutinio del giudice delle leggi non essendo manifestamente infondata, sia pur per motivi parzialmente diversi da quelli illustrati dalla contribuente. Innanzitutto, non si dubita circa l'evidente rilevanza della questione rispetto alla decisione del giudizio in corso, atteso che, in ragione delle considerazioni sopra esposte, l'applicazione della norma denunciata determinerebbe nella fattispecie in esame la declinatoria, da parte di questa Commissione, della propria competenza territoriale in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, cioe' per l'appunto quell'effetto che la ricorrente ha inteso appositamente contrastare manifestando concreto interesse ad esercitare il proprio diritto di difesa avanti alla Commissione nella cui circoscrizione trovasi l'ente locale impositore, nonche' l'immobile oggetto d'imposizione tributaria e la propria residenza. Cio' posto e volgendo la disamina alla verifica di non manifesta infondatezza della questione, occorre immediatamente escludere il richiamo all'invocato art. 25 Cost., non potendosi qui mobilitare la violazione del principio del «giudice naturale precostituito per legge» con riferimento al dettato dell'art. 4 del decreto legislativo n. 546/1992. Invero, diversamente da quanto sembra prospettare la ricorrente, tale principio esprime esclusivamente la necessita' che la legge stabilisca quale sia il giudice competente prima che la controversia insorga, non potendo l'ordinamento giuridico tollerare che la lite venga decisa da un giudice designato dopo il fatto che l'abbia generata, pena il rischio che possa essere vulnerata l'esigenza di imparzialita' e uniformita' della funzione giurisdizionale. Tale principio non e' violato dalla norma in oggetto, posto che essa contiene l'indicazione preventiva del criterio mediante il quale deve individuarsi la competenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale: quello della circoscrizione della sede del concessionario qualora questo abbia emesso l'atto da impugnare. Nondimeno, risulta difficile negare che l'individuazione della competenza in ragione della sede del concessionario possa comportare, cosi' come accaduto nella fattispecie, effetti processuali distonici rispetto alla ratio che dovrebbe ispirare la norma, ovvero quella di rapportare la competenza in prossimita' del luogo in cui gli interessi della pubblica amministrazione e del contribuente risultano concretamente coinvolti. Dalla diretta applicazione della norma accade, infatti, che, nel caso, nient'affatto eccezionale, in cui l'ente locale affidi il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta ICI ad un concessionario avente sede ben distante da quella del suddetto ente (che, conseguentemente, e' pure distante da quello della circoscrizione in cui si trova l'immobile, siccome censito dal medesimo ente), la competenza debba trasferirsi presso quella lontana circoscrizione, cosi' stravolgendosi il corretto rapporto istituzionale che deve intercorrere tra cittadino e pubblica amministrazione. Quel corretto rapporto istituzionale che in alcun modo potrebbe tollerare, ad esempio, che un contribuente residente in Milano debba essere costretto ad impugnare un atto di accertamento avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in relazione ad una imposta ICI gravante sul proprio immobile sito in Milano, solo perche' nella circoscrizione del capoluogo pugliese si trovi la sede legale del concessionario che sia stato incaricato del servizio di accertamento e riscossione dal Comune di Milano. Trattasi di una conseguenza all'evidenza aberrante che appare idonea a ledere direttamente il diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.), nonche' al contempo il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), senza alcuna razionale giustificazione. Ne' tale giustificazione sarebbe possibile ravvisare considerando la norma in esame quale espressione del principio del foro del convenuto, dal momento che esso e' stato introdotto nel nostro ordinamento processuale civile, quale regola peraltro derogabile, al fine di facilitare il soggetto che si difende rispetto ad una pretesa. E tale posizione, sotto il profilo sostanziale, e' semmai ravvisabile proprio nel contribuente (potenzialmente debitore rispetto alla pretesa del concessionario). E' poi appena il caso di rilevare che tale regola - che, si badi, a mente dell'art. 5, primo comma, decreto legislativo n. 546/1992, e' inderogabile - finirebbe per favorire soltanto la societa' privata concessionaria, la quale, per una libera e autonoma scelta, avesse deciso di accettare l'incarico del servizio di accertamento e/o riscossione da parte di un ente locale ben distante dalla propria sede. Per contro, la giurisprudenza, laddove in tema di competenza richiama giustamente, quale criterio di collegamento tra una specifica controversia ed una determinata zona del territorio, quello fondato sull'allocazione spaziale dei soggetti in causa (si veda, ad es.: Cass. n. 4682/2012, cit.), intende preferibilmente riferirsi al luogo in cui il contribuente risiede o quello dove produce ricchezza, o ancora il luogo dove e' sito il bene da sottoporre a imposizione. Entro questi termini, appare condivisibile quanto argomentato al riguardo dalla ricorrente, che ha rivendicato per il contribuente una sorta di diritto di «territorialita'» nei rapporti istituzionali con l'ente pubblico, quale diretta conseguenza della propria capacita' contributiva prevista dall'art. 53 Cost. E, d'altronde, non si comprende, davvero, come possa sottrarsi al dubbio di illegittimita' costituzionale una norma che, pur collocandosi in un contesto normativo che non dovrebbe affatto trascurare i diritti del contribuente (come, tra l'altro, evocati dallo statuto di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212), ne pregiudica gravemente e ingiustificatamente proprio quello di difesa, posto che, costringe il cittadino ad un gravoso spostamento verso il luogo ove instaurare la propria azione giudiziaria. Uno spostamento che, in ultima analisi, potrebbe, finanche indurre il contribuente a rinunciare, suo malgrado, ad impugnare l'atto, onde evitare di sottoporsi ad ulteriori oneri. Non e' un caso se il legislatore, proprio nella materia in esame e in particolare nel disciplinare la potesta' regolamentare degli enti pubblici allorquando intendano concedere i servizi di accertamento e riscossione dei tributi a terzi soggetti, abbia avvertito la necessita' di stabilire all'art. 52, quinto comma, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'affidamento di tali servizi «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente». Infrangere il rapporto territoriale tra originario ente pubblico (Comune di Casalmaggiore) e contribuente nel momento in cui quest'ultimo intenda esercitare il proprio diritto alla tutela giudiziaria, non determina soltanto un vulnus al diritto di difesa del cittadino, ma finisce contestualmente per compromettere quella corretta relazione intercorrente tra la pubblica amministrazione e la base sociale. L'esigenza del buon andamento dell'amministrazione, predicata dall'art. 97 Cost. e', infatti, sottesa al perseguimento dell'interesse generale della collettivita' nel rispetto dei diritti dei singoli consociati. Se si prevede che a giudicare la controversia tra un ente pubblico e un contribuente sia la Commissione Tributaria avente sede nella circoscrizione del concessionario «scelto» dal suddetto ente, si finisce sostanzialmente per attribuire alla pubblica amministrazione il potere di gestire il proprio rapporto con gli amministrati in maniera iniqua ed arbitraria. Cio' che clamorosamente contrasta con il principio di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione. Ne' appare snidabile dalla norma in questione una qualche razionale giustificazione, ovvero la salvaguardia di un qualche interesse della pubblica amministrazione, non foss'altro perche' l'interesse all'efficienza e tempestivita' dell'accertamento sulla pretesa impositiva non potrebbe certo derivare dall'affidare tale accertamento ad un concessionario ben distante dal bene immobile cui detto accertamento sarebbe strettamente connesso. L'irrazionalita', in materia di competenza, di regole normative, quale quella in esame, e' gia' stata, peraltro, stigmatizzata dalla Corte di legittimita', trattando il tema della riscossione dei dazi e diritti doganali. Il Supremo Collegio non ha, infatti, mancato di osservare che: «La individuazione della competenza del Concessionario...in relazione al domicilio fiscale del contribuente appare, peraltro, del tutto coerente con il sistema della riscossione coattiva dei tributi a mezzo ruolo, e trova giustificazione in considerazione delle esigenze di speditezza ed efficienza dell'attivita' amministrativa (art. 97 Cost.), tenuto conto che nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento si instaura un rapporto diretto tra il contribuente e tale organo della riscossione (competente a ricevere i pagamenti ed a rilasciare le relative quietanze; competente ad iniziare la espropriazione), e che apparirebbe, pertanto, del tutto illogico attribuire tali poteri ad un soggetto territorialmente distante dal luogo in cui risiede il contribuente, ipotesi che si determinerebbe nel caso di specie - ove si seguisse la tesi prospettata dalla parte ricorrente - atteso che l'Ufficio doganale accertatore e' quello di Alessandria, mentre la societa' ha sede in Cremona» (Cass. 1° ottobre 2014, n. 20.669). Per tutte le ragioni sopra illustrate, va, quindi, dichiarata la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 («disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413») per contrasto con gli artt. 24 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali siano competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari che hanno sede nella loro circoscrizione, anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti. A tale declaratoria seguono la sospensione del presente giudizio e i provvedimenti di cui al dispositivo. (1) Si vedano, peraltro, gli allegati atti impugnati, ciascuno dei quali eloquentemente intestati «Avviso di accertamento» e testualmente fondati, non gia' su un precedente atto impositivo del Comune di Casalmaggiore, ma «sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze», evidentemente acquisite direttamente dal concessionario. Del resto, la Campanini, pur facendo valere questioni riguardanti il merito dell'imposta, ha correttamente convenuto in giudizio soltanto l'«Ufficio Area Riscossioni S.p.a.» e non certo il Comune di Casalmaggiore
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 («disposizioni sul processo tributario in 413») per contrasto con gli artt. 24 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali siano competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari che hanno sede nella loro circoscrizione, anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti. Sospende il giudizio in corso promosso da Zontini Anna. Dispone che la segreteria trasmetta gli atti, unitamente alla presente ordinanza, alla Corte Costituzionale. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cremona, 10 novembre 2014 Il Presidente estensore: Vacchiano