MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2015 

Differimento del termine per lo scorrimento della graduatoria per  la
valutazione  di  merito  relativa  ai   programmi   di   investimento
finalizzati  al  rilancio  industriale  delle  aree  di  crisi  della
Campania  e  alla  riqualificazione  del  suo   sistema   produttivo.
(15A07070) 
(GU n.221 del 23-9-2015)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 novembre 2009, n. 278 e successive modifiche  e  integrazioni,
concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti  in  favore  di
investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della  legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  riguardanti   le   aree   tecnologiche
individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per  interventi  ad
esse connessi e collegati; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  febbraio
2014 (di seguito  «decreto»),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014, recante, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del predetto  decreto  ministeriale  23  luglio
2009, i termini, le modalita' e le procedure per  la  concessione  ed
erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di  investimento
finalizzati  al  rilancio  industriale  delle  aree  di  crisi  della
Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo, a valere
sulle risorse finanziarie del Piano di azione coesione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 47 del 26 febbraio 2015, che ha adeguato le disposizioni contenute
nel decreto alle norme in materia  di  aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale  previste  dal   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
Commissione; 
  Vista la circolare del Direttore generale per  gli  incentivi  alle
imprese 18 aprile 2014, n. 14653, con la quale  sono  stati  definiti
modalita' e termini di presentazione delle domande per l'accesso alle
agevolazioni di cui al decreto, questi ultimi fissati dal  19  maggio
2014 al 30 giugno 2014; 
  Visto il regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 214 del 9 agosto 2008,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Vista la decisione della Commissione europea del 25 ottobre 2013  C
(2013)7178 final che proroga al 30 giugno  2014  la  validita'  della
Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013  approvata
dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N  117/2010),  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  C  215  del  18  agosto
2010; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020
approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA  38930),
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea C 369 del 17 ottobre 2014; 
  Visto  l'art.  9,  commi  4  e  5,  del  decreto  che  prevede,  in
particolare,  che  l'attivita'  di   selezione   delle   domande   di
agevolazione presentate si conclude con una graduatoria, per  singola
area di crisi, dei programmi d'investimento da avviare alla  fase  di
valutazione di merito  secondo  l'ordine  decrescente  del  punteggio
determinato con  i  criteri  e  i  parametri  previsti  dallo  stesso
decreto, e che i  programmi  ammissibili,  ma  non  finanziabili  per
indisponibilita' delle risorse, possono essere avviati alla  fase  di
valutazione di merito qualora, entro il 30 giugno 2015,  si  liberino
risorse precedentemente destinate a programmi aventi  posizione  piu'
alta nella graduatoria; 
  Considerato  che,  a  seguito  della  necessita'  di  adeguare   le
disposizioni del decreto alla nuova regolamentazione  comunitaria  di
cui al citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  con  l'adozione  del
decreto ministeriale 24 dicembre 2014 sopra  richiamato,  nonche'  di
attendere gli esiti della riprogrammazione delle risorse del Piano di
azione coesione disposta dall'art.  1,  comma  122,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),  sulle  quali  come
sopra  indicato  e'   prevista   la   copertura   finanziaria   delle
agevolazioni di cui al  decreto,  e'  stato  possibile  approvare  la
graduatoria di cui all'art. 9, comma 4, del decreto solo in  data  26
giugno 2015; 
  Considerato che il medesimo art. 9 del decreto, ai commi  9,  10  e
11, stabilisce una procedura per la quale 
    entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria  il
soggetto gestore dell'intervento invia  una  comunicazione,  mediante
posta elettronica  certificata  (PEC),  ai  soggetti  proponenti  dei
programmi utilmente collocati nelle singole  graduatorie  di  cui  al
comma 4, invitandoli a fornire la documentazione  necessaria  per  la
valutazione di merito; 
    entro 30 giorni dal ricevimento della  predetta  comunicazione  i
soggetti interessati devono inviare la documentazione richiesta; 
    entro 90 giorni, decorrenti dal ricevimento della  documentazione
completa, il soggetto gestore conclude la valutazione di  merito  dei
programmi d'investimento; 
  Considerato che per le ragioni sopra esposte non e' stato possibile
completare l'iter istruttorio nel  termine  indicato  del  30  giugno
2015; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse
che  dovessero  rendersi  disponibili  nel  corso  del   procedimento
istruttorio, a seguito di eventuali esclusioni di programmi  ritenuti
non idonei, differire il termine del 30 giugno 2015  al  31  dicembre
2015; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 13  febbraio  2014
di cui alle premesse le parole «30 giugno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2015». 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto  ministeriale
13 febbraio 2014 non espressamente modificato dal presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 30 luglio 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 
 

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