N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 luglio 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Attivita' edilizia libera - Elencazione di una serie di interventi eseguibili senza necessita' di ottenere alcun titolo abilitativo - Esonero per taluni interventi dell'obbligo di presentazione della comunicazione di inizio lavori - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le definizioni di interventi liberi e con il regime dei titoli abilitativi previsti dal testo unico dell'edilizia - Violazione dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente del governo del territorio. - Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), h), l) e m). - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3, comma 1, lett. e), e 6, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Interventi soggetti a SCIA - Possibilita' di realizzare mediante SCIA interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione parziale o integrale di manufatti edilizi, e gli interventi di cui all'art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le disposizioni statali di principio del testo unico dell'edilizia che richiedono per detti interventi il permesso di costruire o DIA alternativa al permesso di costruire - Violazione dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente del governo del territorio. - Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 6, commi 1, lett. c) e g), e 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 10, comma 1, lett. c), e 22, comma 3, lett. a). Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Variazioni essenziali - Previsione che non costituiscono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo determinati interventi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con quanto prevede la disposizione statale di principio del testo unico dell'edilizia per gli interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire - Violazione dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente del governo del territorio. - Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 8, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 34, comma 2-ter. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Autorizzazione temporanea - Possibilita' del Comune di autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi, riguardanti esclusivamente le opere pubbliche o di pubblico interesse e le attivita' produttive, difformi dagli strumenti urbanistici comunali - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le disposizioni di principio del testo unico dell'edilizia che non prevedono il permesso di costruire temporaneo e non consentono permessi in deroga per le attivita' produttive - Violazione dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente del governo del territorio. - Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 9, commi 1, 2 e 6. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 7 e 14. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Miglioramento sismico degli edifici - Disciplina - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le disposizioni di principio del testo unico dell'edilizia riguardanti le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche - Violazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente del governo del territorio e della protezione civile. - Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 12. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 84 e 88. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Recupero dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014 - Disciplina - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di principio del testo unico dell'edilizia che richiede il rispetto delle distanze minime di cui al d.m. n. 1444 del 1968, nonche' con le norme del medesimo testo unico in tema di certificato di agilita' - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Violazione dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente del governo del territorio. - Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 13, comma 1, lett. a) e b). - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 2-bis, 24 e 25.(GU n.38 del 23-9-2015 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Ancona, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), b), c), d), h), l), m); dell'art. 6, comma 1, lettera c) e g) e comma 2; dell'art. 8, comma 3; dell'art. 9, comma 1, 2 e 6; dell'art. 12; dell'art. 13, comma 1, lettera a) e b), della legge Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, del 30 aprile 2015, n. 37. Fatto La legge regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 e' intitolata: "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia". In particolare, l'art. 4 di detta legge, intitolato (Attivita' edilizia libera) dispone: 1. Sono ricompresi tra gli interventi indicati all'articolo 6, comma 1, del d.P.R. 380/2001 e quindi eseguibili senza necessita' di ottenere alcun titolo abilitativo: a) i movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purche' non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00; b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, compresa l'eventuale necessaria rimodellazione del terreno anche per aree di sosta nei limiti indicati alla lettera a), che siano contenute entro l'indice di permeabilita' ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate; c) la realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00; d) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine; e) la realizzazione di pertinenze di edifici o di unita' immobiliari esistenti che non comportino volumetria; f) i camini e i fumaioli con altezza non superiore a metri 1,50 rispetto al colmo, a esclusione delle canne fumarie esterne; g) i cartelli di segnaletica e di sicurezza sul lavoro; h) le opere interne a singole unita' immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici; i) la tinteggiatura esterna dei fabbricati non ricadenti in zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) o in ambiti soggetti a tutela paesaggistica. I Comuni possono stabilire al riguardo norme di dettaglio anche relativamente ad altre zone del territorio ovvero stabilire di sottoporre tali interventi a titoli abilitativi; l) le opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalita' dell'impianto e il suo adeguamento tecnologico, purche' non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture. Tali opere riguardano: 1) le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, cabine per stazioni di' trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione purche' al servizio dell'impianto; 2) i sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e simili, realizzati all'interno dello stabilimento stesso; 3) i serbatoi fino a metri cubi tredici per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e le relative opere; 4) le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali garitte, chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate; 5) le installazioni di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti; 6) le passerelle con sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi; 7) le trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonche' le canalizzazioni fognanti aperte e le relative vasche di trattamento e decantazione; 8) i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti; 9) la separazione di aree interne allo stabilimento realizzata mediante muretti e rete ovvero in muratura; 10) le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferro cisterne, come bracci di scarichi e pensiline, ovvero da navi, come bracci di sostegno delle manichette; 11) le attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali nastri trasportatori ed elevatori a tazze; 12) le coperture estensibili poste in corrispondenza delle entrate degli stabilimenti a protezione del carico e dello scarico delle merci; 13) le canne fumarie e altri sistemi di adduzione e di abbattimento; m) le opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa. 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.P.R. 380/2001, gli interventi indicati al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonche' di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia. L'art. 6, intitolato (Interventi soggetti a SCIA), dispone: 1. Sono subordinati alla presentazione della SCIA gli interventi non riconducibili all'attivita' edilizia libera di cui all'articolo 4 o alla CIL di cui all'articolo 5 ovvero al permesso di costruire, e in particolare: a) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che riguardano le parti' strutturali dell'edificio ovvero comportano la modifica della sagoma o degli altri parametri dell'edificio sul quale si interviene; b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia; d) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; e) le varianti a permesso di costruire di cui all'articolo 22, comma 2, del d.P.R. 380/2001; f) l'installazione di cabine elettriche, del gas o similari su suolo privato; g) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi; h) il recupero e il risanamento di aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione; i) i movimenti di terra significativi, che alterano in modo sostanziale e definitivo lo stato originario dei luoghi; l) la realizzazione di autorimesse pertinenziali ai piani terra dei fabbricati o interrate, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393); m) la realizzazione di impianti sportivi che non comportano la creazione di volumi e superfici edificate; n) l'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Sono altresi' realizzabili mediante SCIA gli interventi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. 380/2001. 3. E' comunque fatta salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire. L'art. 8, intitolato (Variazioni essenziali) dispone: Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. 380/2001 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, del medesimo d.P.R., costituiscono variazioni essenziali al progetto assentito e richiedono quindi un nuovo permesso di costruire o una nuova SCIA o CIL: a) il mutamento della destinazione d'uso che implica variazione degli standard previsti dal d.m. 1444/1968; b) l'aumento della cubatura di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri cubi 500, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri cubi 501 a 1.000, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri cubi 1.001 a 5.000 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici eccedenti i metri cubi 5.000 ovvero l'aumento della superficie di solaio di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri quadrati 150, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri quadrati 151 a 300, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri quadrati 301 a 1.500 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici aventi superfici di solaio maggiori. Agli effetti di questa norma, la superficie del solaio e' quella risultante dalla somma della superficie dei solai di interpiano e di quello di copertura se praticabile; c) le modifiche superiori al 10 per cento di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, qualora quest'ultima non coincida per almeno la meta' con l'area di sedime di quello autorizzato; d) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, che non attenga a fatti procedurali, tale da determinare un rischio individuabile mediante calcolo statico effettuato ai sensi delle norme tecniche vigenti; f) l'aumento del numero dei piani. 2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entita' dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unita' abitative dell'edificio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13. 3. Non costituiscono inoltre variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purche' gli interventi non comportino difformita' dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da nonne o piani urbanistici. L'art. 9, intitolato (Autorizzazione temporanea) dispone: 1. Il Comune puo' autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi, ancorche' difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione temporanea puo' riguardare esclusivamente le opere pubbliche o di pubblico interesse e le attivita' produttive. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione e' rilasciata solo qualora l'immobile in cui le stesse attivita' sono svolte sia interessato da interventi edilizi che ne precludano o ne limitino l'utilizzo. 2. L'autorizzazione relativa alle opere pubbliche o di pubblico interesse e' valida per il periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle medesime. L'autorizzazione relativa alle attivita' produttive indica espressamente il periodo di validita' che non puo' superare i sei mesi, prorogabili una sola volta e per comprovati motivi fino a trentasei mesi complessivi dalla data del rilascio. 3. L'autorizzazione temporanea non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge ed e' rilasciata secondo le modalita' previste nel regolamento edilizio comunale, previa stipula da parte dell'interessato di apposita polizza fideiussoria a garanzia della rimozione dell'intervento entro il termine di validita' dell'atto. 4. L'autorizzazione temporanea puo' essere motivatamente revocata per motivi di pubblico interesse, senza indennizzo, prima della scadenza del termine di validita'. 5. Ferma l'adozione delle misure di cui alla Parte I, Titolo IV del d.P.R. 380/2001, se alla scadenza dell'autorizzazione ovvero nel caso di revoca della medesima il titolare non provvede alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi, l'opera e' demolita e lo stato dei luoghi e' ripristinato con ordinanza comunale a spese dei responsabili dell'intervento, previa escussione della polizza fideiussoria. 6. I Comuni hanno facolta' di disciplinare nei propri strumenti urbanistici ulteriori attivita' oggetto di autorizzazione temporanea che possono essere svolte nelle aree private. Tali attivita' non possono comunque superare i trenta giorni. L'art. 12, intitolato (Miglioramento sismico degli edifici) dispone: 1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio esistente e' consentito l'inserimento di elementi strutturali finalizzati, nell'ambito di un progetto complessivo, a ridurre la vulnerabilita' sismica dell'intero edificio, anche qualora comportino un incremento dell'altezza non superiore a centimetri 50 o una riduzione, nella stessa misura, delle distanze dal confine di proprieta', tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e dal nastro stradale, nel rispetto delle distanze minime previste dal codice civile. 2. Gli interventi previsti al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo e' rilasciato anche in difformita' a quanto stabilito negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari e di sicurezza. 3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di densita' edilizia e di altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E di cui agli articoli 7 e 8 del d.m. 1444/1968. L'art. 13, intitolato (Recupero dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014) dispone: 1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono consentiti, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi e l'agibilita', senza modifica della sagoma dell'edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati, purche' siano assicurati: a) un'altezza media ponderata non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nonche' un'altezza minima pari a metri 1,50 nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibili a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nei casi di coperture piane; b) un rapporto illuminotecnico non inferiore a 1/12 tra la superficie netta dei locali e la superficie finestrata apribile. 2. Ai fini di questo articolo, per sottotetto si intende il piano compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto. L'altezza del sottotetto e' calcolata al netto dell'intera struttura costituente la falda di copertura. 3. Gli interventi sono consentiti purche' prevedano e garantiscano il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l'impossibilita' di reperire la quantita' minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie stabiliti dallo stesso ente locale, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. I proventi derivanti dalla monetizzazione sono utilizzati dal Comune per l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per aumentare gli standard esistenti. 4. Gli interventi sono consentiti anche su immobili aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva, ubicati nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968. 5. Gli interventi sono effettuati previa acquisizione del permesso di' costruire nei casi previsti ovvero previa presentazione della SCIA negli altri casi e comportano la corresponsione del contributo di costruzione, se dovuto. Gli stessi sono finalizzati esclusivamente a elevare la qualita' abitativa negli edifici esistenti, nel rispetto delle norme vigenti. 6. I sottotetti recuperati per effetto di questo articolo non possono essere oggetto di successivi frazionamenti, fatto salvo l'eventuale accorpamento ad altre unita' immobiliari abitative esistenti alla data del 30 giugno 2014. I suddetti articoli 4, 6, 8, 9, 12 e 13 della legge Regione Marche n. 17 del 20 aprile 2015 presentano profili di illegittimita' costituzionale perche' violano l'art. 117, comma 2, della Costituzione, lett. l), in materia di ordinamento civile, l'art. 117, comma 3, della Costituzione perche' contrastano con i principi fondamentali in materia di "governo del territorio" contenuti nel testo unico dell'edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001, e con i principi in materia di "protezione civile" per i seguenti Motivi Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Violazione delle disposizioni statali di principio in materia di governo del territorio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, lett. e), 6, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. L'articolo 4 summenzionato della legge Regione Marche impugnata, rubricato "Attivita' edilizia libera", individua una serie di interventi edilizi che si considerano "ricompresi tra gli interventi indicati all'articolo 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, e quindi eseguibili senza necessita' di ottenere alcun titolo abilitativo". Tramite l'inclusione nell'ambito dell'attivita' edilizia di alcuni degli interventi elencati in tale disposizione, la Regione ha travalicato lo spazio attribuito al legislatore regionale dall'articolo 6, comma 6, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001, nei limiti e per le ragioni di seguito specificate. La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 139/2013, ha chiarito che l'art. 6, comma 6, del testo unico dell'edilizia, consente al legislatore regionale di estendere l'attivita' edilizia libera ad ipotesi «non integralmente nuove, ma "ulteriori", ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 6». Nel caso di specie, gli interventi individuati dalla regione Marche si allontanano dalla ratio sottesa alla normativa statale, che include negli interventi liberi quelli che non hanno rilevanza esterna, (se non minima e comunque giustificata da altre esigenze: come nel caso dell'istallazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica inferiore a 12 kw, dei pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare fuori dalla zona a); dei movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio della pratica agricola; degli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici), se non temporanea. Tale intenzione del legislatore si evince, tra l'altro, dal fatto che in piu' casi sono espressamente escluse dall'attivita' libera le opere esterne e quelle che alterano la sagoma dell'edificio. Inoltre, per talune categorie di interventi liberi, la disposizione regionale non prevede l'obbligatorieta' dell'invio della comunicazione telematica di inizio lavori (d'ora in avanti, CIL); posto che tale adempimento, disciplinato dai commi 2, 4, 5 e 7 dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, e' finalizzato a consentire un controllo da parte della amministrazione sullo svolgimento dell'attivita' edilizia, come contrappeso alla liberalizzazione degli interventi "minori" individuati dalla norma, si ritiene che la Regione, eliminandolo, abbia violato un principio fondamentale in materia di governo del territorio. Alla luce di quanto osservato, si ritengono affette da profili di illegittimita' costituzionale le seguenti lettere dell'art. 4, comma 1: lettera a) che consente i movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati con riporti o sterri fino ad un metro di altezza. Tale norma contrasta con l'art. 6, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380/2001, che espressamente limita l'attivita' libera ai movimenti di terra "strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola"; lettera b) nella parte in cui consente, negli stessi limiti previsti dalla lettera a) la rimodellazione del terreno a fini di pavimentazione e la finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, e che consente la realizzazione di intercapedini interamente interrate senza riprodurre il limite della non accessibilita' delle medesime e senza prevedere l'obbligo di presentare la CIL, in contrasto con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 380/2001; lettera c) che consente la realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00, in contrasto con l'art. 6, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 380/2001, che esclude espressamente dall'attivita' libera gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche che "comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni"; lettera d) che non prevede l'obbligo di presentare la CIL per gli interventi consistenti nella realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici o di unita' immobiliari esistenti che non comportino volumetria, in contrasto con l'art. 6, comma 2, lett. e), d.P.R. n. 380/2001; lettera h) che, nel combinato disposto con l'articolo 5, commi l e 2, esclude dall'obbligo di presentare la comunicazione di inizio lavori asseverata "le opere interne a singole unita' immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici", in contrasto con l'art. 6, comma 2, lettera a) e comma 4 del TUE che subordina gli interventi di manutenzione straordinaria a tale adempimento. La previsione dell'obbligo di presentare la CIL "asseverata" e' funzionale a rendere noto alla pubblica amministrazione l'avvio di interventi edilizi che, pur essendo inclusi nell'attivita' edilizia libera, hanno un maggiore impatto sul territorio e per i quali, quindi, deve essere possibile esercitare un controllo, secondo le modalita' che - in base al disposto dell'articolo 6, comma 6, lettera b) d.P.R. n. 380/2001 - spetta alla regione definire; lettera l) che riconduce all'attivita' edilizia libera fattispecie che la normativa statale subordina a permesso di costruire (art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001) o a SCIA (cfr., ad esempio, il numero 13) le canne fumarie e altri sistemi di adduzione e di abbattimento), in quanto comportanti una trasformazione permanente del territorio, non priva di rilevanza esterna, si pone del tutto al di fuori della ratio sottesa all'articolo 6 del TUE. La previsione contrasta, in particolare, con l'art. 6, comma 2, lettera b), del TUE, che include nell'attivita' libera, previa CIL, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare dell'esigenza, e comunque non oltre 90 giorni; nonche' con l'art. 6, comma 2, lettera e-bis), che fa riferimento alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa. Infatti, sono ricondotte all'attivita' libera anche 1) le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione purche' al servizio dell'impianto; 2) i sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e simili, realizzati all'interno dello stabilimento stesso; 3) i serbatoi fino a metri cubi tredici per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e le relative opere; 4) le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali garitte, chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate; 5) le installazioni di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti; 6) le passerelle con sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi; 7) le trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonche' le canalizzazioni fognanti aperte e le relative vasche di trattamento e decantazione; 8) i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti; 12) le coperture estensibili poste in corrispondenza delle entrate degli stabilimenti a protezione del carico e dello scarico delle merci). Si rileva, inoltre, che la previsione contenuta al numero 9, che consente "la separazione di aree interne allo stabilimento realizzata mediante muretti e rete ovvero in muratura", presenta i medesimi profili di incostituzionalita' rilevati in riferimento alla lettera h), posto che, per tali interventi, l'articolo 6, comma 2 lett. e-bis), del d.P.R. n. 380/2001, in combinato disposto con l'art. 6, comma 4, richiede la CIL asseverata; lettera m) nella parte in cui consente "le opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa", senza escludere gli interventi che riguardino parti strutturali dell'edificio, contrasta con l'articolo 6, comma 2, lett. e-bis) del TUE, che espressamente esclude dall'ambito dell'attivita' edilizia libera detti interventi. Al riguardo, si sottolinea che l'esclusione risponde a finalita' di tutela dell'incolumita' pubblica, in quanto si ritiene che modifiche che interessano parti strutturali degli edifici debbano essere effettuate sotto la supervisione di un tecnico abilitato. Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Violazione delle disposizioni statali di principio in materia di governo del territorio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 con particolare riferimento all'art. 10, comma 1, lett. c) e con l'art. 22 , comma 3, lett. a). L'articolo 6, commi 1, lettera c) e g) e comma 2, che consente di realizzare mediante SCIA (invece che tramite permesso di costruire, o DIA alternativa al permesso di costruire), gli interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi, nonche' gli interventi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, contrasta con l'art. 10, comma 1, lettera c) e con l'articolo 22, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001. Occorre precisare che, ai sensi delle disposizioni di principio contenute nel TUE, gli "interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso" nonche' "gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire (art. 10, co. 1, lett. c). L'articolo 22, comma 3, lettera a) prevede che tali interventi possano essere assoggettati a DIA alternativa al permesso di costruire. Al riguardo, si sottolinea che in base all'art. 5, co. 2, lett. c), D.L. n. 70/2011, le disposizioni sulla SCIA si applicano alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal TUE, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. La finalita' di questa esclusione e' consentire, su questi interventi edilizi - che hanno un maggiore impatto sul territorio e sugli interessi a questo connessi, in primis di tipo ambientale e paesaggistico -, il controllo preventivo, invece che successivo, dell'amministrazione, con evidenti finalita' di tutela del territorio. Le disposizioni statali richiamate, con le quali la disposizione censurata contrasta, devono ritenersi principi fondamentali in materia di governo del territorio, afferenti al regime dei titoli abilitativi, pertanto risulta violato l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Violazione delle disposizioni statali di principio in materia di governo del territorio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 con particolare riferimento all'art. 34 "Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire" comma 2-ter. L'articolo 8, rubricato "Variazioni essenziali", prevede, al comma 3, che "Non costituiscono inoltre variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purche' gli interventi non comportino difformita' dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici". Tale previsione contrasta con la disposizione di principio di cui all'articolo 34 "Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire" comma 2-ter del d.P.R. n. 380/2001 che prevede "Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali". Si ritiene, pertanto, che la disposizione regionale di cui trattasi, contrastando con il principio fondamentale di cui al menzionato articolo del TUE, sia stata adottata in violazione della competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma Cost. "governo del territorio". Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Violazione delle disposizioni statali di principio in materia di governo del territorio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 con particolare riferimento agli artt. 7 e 14. L'articolo 9, rubricato "Autorizzazione temporanea", prevede che il Comune possa autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi, ancorche' difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione temporanea puo' riguardare esclusivamente le opere pubbliche o di pubblico interesse e le attivita' produttive. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione e' rilasciata solo qualora l'immobile in cui le stesse attivita' sono svolte sia interessato da interventi edilizi che ne precludano o ne limitino l'utilizzo. La norma limita la validita' dell'autorizzazione relativa alle opere pubbliche o di pubblico interesse "per il periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle medesime". L'autorizzazione relativa alle attivita' produttive indica espressamente il periodo di validita' che non puo' superare i sei mesi, prorogabili una sola volta e per comprovati motivi fino a trentasei mesi complessivi dalla data del rilascio. Il comma 6, inoltre, attribuisce ai comuni la facolta' di "disciplinare nei propri strumenti urbanistici ulteriori attivita' oggetto di autorizzazione temporanea che possono essere svolte nelle aree private. Tali attivita' non possono comunque superare i trenta giorni". La previsione si pone in contrasto con gli articoli 7 e 14, d.P.R. n. 380/2001. L'art. 7 TUE, infatti, esenta le opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale dal rispetto delle norme del titolo del d.P.R. n. 380/2001 a condizione che sia accertata la "conformita' con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie", secondo il procedimento dettagliatamente disciplinato dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. L'art. 14, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, invece, prevede che "Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia". Permessi in deroga, dunque, non sono mai possibili per le attivita' produttive. Sotto un altro profilo, si osserva che il permesso di costruire temporaneo non e' contemplato nel testo unico dell'edilizia e che pertanto, con la disposizione in esame, la legge regionale censurata sta introducendo un nuovo titolo abilitativo, non previsto dalla legislazione statale, invadendo la competenza legislativa statale in materia di "governo del territorio" di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e in materia di protezione civile. Violazione delle disposizioni statali di principio in materia di governo del territorio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 artt. 84 e 88. L'articolo 12, rubricato "Miglioramento sismico degli edifici", prevede che "1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio esistente e' consentito l'inserimento di elementi strutturali finalizzati, nell'ambito di un progetto complessivo, a ridurre la vulnerabilita' sismica dell'intero" edificio, anche qualora comportino un incremento dell'altezza non superiore a centimetri 50 o una riduzione, nella stessa misura, delle distanze dal confine di proprieta', tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e dal nastro stradale, nel rispetto delle distanze minime previste dal codice civile. 2. Gli interventi previsti al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo e' rilasciato anche in difformita' a quanto stabilito negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari e di sicurezza. 3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di densita' edilizia e di altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 1444/1968". Tale disposizione si pone in contrasto con i principi fondamentali contenuti all'articolo 84 del TUE (secondo cui "1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicita', definiscono: a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicita' della zona ed alle larghezze stradali; b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui; c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni; d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni; e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione"), nonche' con l'articolo 88 TUE, che riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilita' di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche. Al riguardo la Corte Costituzionale nella sentenza n. 201 del 2012 ha avuto modo di affermare che "La disposizione dell'art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001, ... riconosce soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti, ... la possibilita' di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche; e questa Corte, nella sentenza n. 254 del 2010, ha gia' precisato che simile previsione - dettata allo scopo di garantire «una disciplina unitaria a tutela dell'incolumita' pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarieta' e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale» - costituisce la chiara espressione di un principio fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni. Ne consegue che le previsioni dettate dalle norme tecniche contenute nel d.m. 14 gennaio 2008 non sono derogabili da parte delle Regioni.". La disposizione in esame, pertanto, e' stata adottata in violazione dell'articolo 117, terzo comma, che attribuisce allo Stato una potesta' normativa concorrente in materia di "protezione civile" e "governo del territorio". Violazione dell'art. 117, comma 2, della Costituzione lett. l) in materia di ordinamento civile. Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Violazione delle disposizioni statali di principio in materia di governo del territorio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 con particolare riferimento agli artt. 2-bis, 24 e 25. L'articolo 13, rubricato "Recupero dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014", prevede, al comma 1, che "Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono consentiti, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi e l'agibilita', senza modifica della sagoma dell'edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati, purche' siano assicurati: a) un'altezza media ponderata non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nonche' un'altezza minima pari a metri 1,50 nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibili a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nei casi di coperture piane; b) un rapporto illuminotecnico non inferiore a 1/12 tra la superficie netta dei locali e la superficie finestrata apribile". Al riguardo, si rileva che, non essendo previsto il rispetto delle distanze minime di cui al d.m. n. 1444/1968, la disposizione si pone in contrasto con l'articolo 2-bis del TUE. Inoltre, ove si prevede di consentire l'agibilita', la disposizione risulta in contrasto con gli articoli 24 e 25 del TUE in tema di certificato di agibilita'. Pertanto, la disposizione regionale risulta adottata in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.), nonche' di quella concorrente in materia di "governo del territorio" (art. 117, terzo comma, Cost.).
P.Q.M. Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso, chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a), b), c), d), h), l), m); dell'art. 6, comma 1, lettera c) e g) e comma 2; dell'art. 8, comma 3; dell'art. 9, comma 1, 2 e 6; dell'art. 12; dell'art. 13, comma 1, lettera a) e b), della legge Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, del 30 aprile 2015, n. 37. Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1. Estratto della determinazione del Consiglio dei ministri, assunta nella riunione del 23 giugno 2015 e della relazione allegata al verbale; 2. Copia della impugnata legge della Regione Marche n. 17/2015. Roma, 26 giugno 2015 L'Avvocato dello Stato: Mangia