N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 luglio 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2  luglio  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia e urbanistica -  Norme  della  Regione  Marche  -  Attivita'
  edilizia libera - Elencazione di una serie di interventi eseguibili
  senza necessita' di ottenere alcun titolo abilitativo - Esonero per
  taluni interventi dell'obbligo di presentazione della comunicazione
  di inizio lavori - Ricorso del Governo - Denunciato  contrasto  con
  le definizioni di interventi liberi e  con  il  regime  dei  titoli
  abilitativi previsti dal testo unico dell'edilizia - Violazione dei
  principi fondamentali nella materia di competenza  concorrente  del
  governo del territorio. 
- Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 4, comma  1,
  lett. a), b), c), d), h), l) e m). 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  artt. 3, comma 1, lett. e), e 6, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  Marche  -  Interventi
  soggetti  a  SCIA  -  Possibilita'  di  realizzare  mediante   SCIA
  interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione parziale  o
  integrale di manufatti edilizi, e gli interventi  di  cui  all'art.
  22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciato contrasto con le disposizioni statali di  principio  del
  testo unico dell'edilizia che richiedono per  detti  interventi  il
  permesso di costruire o DIA alternativa al permesso di costruire  -
  Violazione dei principi fondamentali nella  materia  di  competenza
  concorrente del governo del territorio. 
- Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 6, commi  1,
  lett. c) e g), e 2. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  artt. 10, comma 1, lett. c), e 22, comma 3, lett. a). 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  Marche  -  Variazioni
  essenziali - Previsione che non costituiscono variazioni essenziali
  rispetto al titolo abilitativo determinati interventi - Ricorso del
  Governo - Denunciato contrasto con quanto prevede  la  disposizione
  statale  di  principio  del  testo  unico  dell'edilizia  per   gli
  interventi  eseguiti  in  parziale  difformita'  dal  permesso   di
  costruire - Violazione dei principi fondamentali nella  materia  di
  competenza concorrente del governo del territorio. 
- Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 8, comma 3. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  art. 34, comma 2-ter. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche -  Autorizzazione
  temporanea -  Possibilita'  del  Comune  di  autorizzare  a  titolo
  temporaneo interventi edilizi, riguardanti esclusivamente le  opere
  pubbliche o  di  pubblico  interesse  e  le  attivita'  produttive,
  difformi dagli strumenti urbanistici comunali - Ricorso del Governo
  - Denunciato contrasto con le disposizioni di principio  del  testo
  unico dell'edilizia che non  prevedono  il  permesso  di  costruire
  temporaneo e non consentono permessi in  deroga  per  le  attivita'
  produttive - Violazione dei principi fondamentali nella materia  di
  competenza concorrente del governo del territorio. 
- Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 9, commi  1,
  2 e 6. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  artt. 7 e 14. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche  -  Miglioramento
  sismico  degli  edifici  -  Disciplina  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciato contrasto con le disposizioni  di  principio  del  testo
  unico  dell'edilizia  riguardanti  le   norme   tecniche   per   le
  costruzioni in zone sismiche - Violazione dei principi fondamentali
  nelle materie di competenza concorrente del governo del  territorio
  e della protezione civile. 
- Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 12. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,
  artt. 84 e 88. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche  -  Recupero  dei
  sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014 - Disciplina -
  Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale  di
  principio del testo unico dell'edilizia che  richiede  il  rispetto
  delle distanze minime di cui al d.m. n. 1444 del 1968, nonche'  con
  le norme del  medesimo  testo  unico  in  tema  di  certificato  di
  agilita'  -  Violazione  della  competenza  legislativa   esclusiva
  statale in materia di ordinamento civile - Violazione dei  principi
  fondamentali nella materia di competenza  concorrente  del  governo
  del territorio. 
- Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17, art. 13, comma 1,
  lett. a) e b). 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.P.R.  6
  giugno 2001, n. 380, artt. 2-bis, 24 e 25. 
(GU n.38 del 23-9-2015 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  C.F.
80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento
degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro  la  Regione
Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale  in  carica,
con  sede  in  Ancona,  per  la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), b), c), d), h),  l),
m); dell'art. 6, comma 1, lettera c) e g) e  comma  2;  dell'art.  8,
comma 3; dell'art. 9, comma 1, 2 e 6;  dell'art.  12;  dell'art.  13,
comma 1, lettera a) e b), della legge Regione Marche 20 aprile  2015,
n. 17, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche,  del
30 aprile 2015, n. 37. 
 
                                Fatto 
 
    La legge regione Marche 20 aprile  2015,  n.  17  e'  intitolata:
"Riordino e semplificazione della normativa regionale in  materia  di
edilizia". 
    In particolare, l'art. 4 di detta  legge,  intitolato  (Attivita'
edilizia libera) dispone: 
        1. Sono ricompresi tra gli interventi  indicati  all'articolo
6, comma 1, del d.P.R. 380/2001 e quindi eseguibili senza  necessita'
di ottenere alcun titolo abilitativo: 
          a)  i  movimenti  di  terra  strettamente  necessari   alla
rimodellazione di strade  di  accesso  e  aree  di  pertinenza  degli
edifici esistenti, sia pubblici che privati, purche'  non  comportino
realizzazione di opere di  contenimento  e  comunque  con  riporti  o
sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00; 
          b) le opere  di  pavimentazione  e  di  finitura  di  spazi
esterni, compresa l'eventuale necessaria rimodellazione  del  terreno
anche per aree di sosta nei limiti  indicati  alla  lettera  a),  che
siano contenute entro l'indice di permeabilita' ove  stabilito  dallo
strumento urbanistico comunale,  ivi  compresa  la  realizzazione  di
intercapedini interamente interrate; 
          c) la realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento  e
superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a
metri 1,00; 
          d) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli  elementi  di
arredo delle aree pertinenziali  degli  edifici  senza  creazione  di
volumetria e con esclusione delle piscine; 
          e) la realizzazione di pertinenze di edifici  o  di  unita'
immobiliari esistenti che non comportino volumetria; 
          f) i camini e i fumaioli con altezza non superiore a  metri
1,50 rispetto al colmo, a esclusione delle canne fumarie esterne; 
          g) i cartelli di segnaletica e di sicurezza sul lavoro; 
          h) le opere  interne  a  singole  unita'  immobiliari,  ivi
compresi  l'eliminazione,  lo  spostamento  e  la  realizzazione   di
aperture e pareti divisorie interne che  non  costituiscono  elementi
strutturali, sempre che  non  comportino  aumento  del  numero  delle
unita'   immobiliari   o   implichino   incremento   degli   standard
urbanistici; 
          i) la tinteggiatura esterna dei fabbricati non ricadenti in
zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444  (Limiti
inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza  fra  i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati  agli  insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, al verde pubblico o a  parcheggi  da  osservare  ai  fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6  agosto  1967,  n.
765) o in ambiti soggetti a tutela paesaggistica.  I  Comuni  possono
stabilire al riguardo norme di dettaglio anche relativamente ad altre
zone del territorio ovvero stabilire di sottoporre tali interventi  a
titoli abilitativi; 
          l) le  opere  da  realizzare  nell'ambito  di  stabilimenti
industriali, intese ad assicurare la funzionalita' dell'impianto e il
suo   adeguamento   tecnologico,   purche'   non    modifichino    le
caratteristiche  complessive  in  rapporto  alle   dimensioni   dello
stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di  pertinenza  e
non incidano sulle sue strutture. Tali opere riguardano: 
1) le costruzioni che non prevedono e non sono idonee  alla  presenza
di manodopera, realizzate con  lo  scopo  di  proteggere  determinati
apparecchi  o  sistemi,  quali  cabine  per   trasformatori   o   per
interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi,
site sopra o sotto il livello di campagna, cabine  per  stazioni  di'
trasmissione dati e comandi o per  gruppi  di  riduzione  purche'  al
servizio dell'impianto; 
2) i sistemi per la canalizzazione  dei  fluidi  mediante  tubazioni,
fognature e simili, realizzati all'interno dello stabilimento stesso; 
3) i serbatoi fino a metri  cubi  tredici  per  lo  stoccaggio  e  la
movimentazione dei prodotti e le relative opere; 
4) le opere  a  carattere  precario  o  facilmente  amovibili,  quali
garitte, chioschi  per  l'operatore  di  pese  a  bilico,  per  posti
telefonici distaccati, per quadri di comando di  apparecchiature  non
presidiate; 
5) le installazioni di pali porta  tubi  in  metallo  e  conglomerato
armato, semplici e composti; 
6) le passerelle con sostegni in metallo o  conglomerato  armato  per
l'attraversamento delle strade interne con tubazioni  di  processo  e
servizi; 
7) le trincee a cielo aperto, destinate a  raccogliere  tubazioni  di
processo e servizi, nonche' le canalizzazioni fognanti  aperte  e  le
relative vasche di trattamento e decantazione; 
8) i basamenti, le incastellature di sostegno  e  le  apparecchiature
all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti; 
9) la  separazione  di  aree  interne  allo  stabilimento  realizzata
mediante muretti e rete ovvero in muratura; 
10) le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico da autobotti
e ferro cisterne, come bracci di  scarichi  e  pensiline,  ovvero  da
navi, come bracci di sostegno delle manichette; 
11) le attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti
alla rinfusa e in confezione, quali nastri trasportatori ed elevatori
a tazze; 
12) le coperture estensibili poste in  corrispondenza  delle  entrate
degli stabilimenti a protezione del  carico  e  dello  scarico  delle
merci; 
13) le canne fumarie e altri sistemi di adduzione e di abbattimento; 
          m) le opere necessarie a  consentire  lavorazioni  eseguite
all'interno   di   locali   chiusi,   anche   comportanti   modifiche
nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa. 
    2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del  d.P.R.  380/2001,  gli
interventi indicati al comma 1 sono  effettuati  nel  rispetto  delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonche'  di  tutte
le  normative  di   settore   aventi   incidenza   sulla   disciplina
dell'attivita' edilizia. 
    L'art. 6, intitolato (Interventi soggetti a SCIA), dispone: 
        1.  Sono  subordinati  alla  presentazione  della  SCIA   gli
interventi non riconducibili all'attivita'  edilizia  libera  di  cui
all'articolo 4 o alla CIL di cui all'articolo 5 ovvero al permesso di
costruire, e in particolare: 
          a) gli interventi  volti  all'eliminazione  delle  barriere
architettoniche che riguardano le  parti'  strutturali  dell'edificio
ovvero comportano la modifica della sagoma o  degli  altri  parametri
dell'edificio sul quale si interviene; 
          b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; 
          c) gli interventi di ristrutturazione edilizia; 
          d) l'installazione o la revisione di  impianti  tecnologici
che comportano la realizzazione di  volumi  tecnici  al  servizio  di
edifici o di attrezzature esistenti; 
          e) le varianti a permesso di costruire di cui  all'articolo
22, comma 2, del d.P.R. 380/2001; 
          f) l'installazione di cabine elettriche, del gas o similari
su suolo privato; 
          g) gli interventi di demolizione parziale  e  integrale  di
manufatti edilizi; 
          h) il recupero e il risanamento di aree libere urbane e gli
interventi di rinaturalizzazione; 
          i) i movimenti di terra significativi, che alterano in modo
sostanziale e definitivo lo stato originario dei luoghi; 
          l) la realizzazione di autorimesse pertinenziali  ai  piani
terra dei fabbricati o interrate, nei casi  di  cui  all'articolo  9,
comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni  in  materia
di parcheggi, programma triennale per  le  aree  urbane  maggiormente
popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393); 
          m) la realizzazione di impianti sportivi che non comportano
la creazione di volumi e superfici edificate; 
          n) l'installazione di  reti  e  impianti  di  comunicazione
elettronica in fibra ottica di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    2. Sono altresi' realizzabili mediante SCIA gli interventi di cui
all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. 380/2001. 
    3. E'  comunque  fatta  salva  la  facolta'  dell'interessato  di
chiedere il rilascio del permesso di costruire. 
    L'art. 8, intitolato (Variazioni essenziali) dispone: 
        Ai  sensi  dell'articolo  32  del  d.P.R.  380/2001  e  fermo
restando quanto disposto dall'articolo  31,  comma  1,  del  medesimo
d.P.R., costituiscono variazioni essenziali al progetto  assentito  e
richiedono quindi un nuovo permesso di costruire o una nuova  SCIA  o
CIL: 
          a)  il  mutamento  della  destinazione  d'uso  che  implica
variazione degli standard previsti dal d.m. 1444/1968; 
          b) l'aumento della cubatura di oltre il 15  per  cento  per
gli edifici sino a metri cubi 500, di oltre il 10 per cento  per  gli
edifici da metri cubi 501 a 1.000, di oltre il 6 per  cento  per  gli
edifici da metri cubi 1.001 a 5.000 e di oltre il 2,50 per cento  per
gli edifici eccedenti i  metri  cubi  5.000  ovvero  l'aumento  della
superficie di solaio di oltre il 15 per cento per gli edifici sino  a
metri quadrati 150, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri
quadrati 151 a 300, di oltre il 6 per cento per gli edifici da  metri
quadrati 301 a 1.500 e di oltre il 2,50 per  cento  per  gli  edifici
aventi superfici di solaio maggiori. Agli effetti di questa norma, la
superficie  del  solaio  e'  quella  risultante  dalla  somma   della
superficie dei solai di  interpiano  e  di  quello  di  copertura  se
praticabile; 
          c) le modifiche superiori al  10  per  cento  di  parametri
urbanistico-edilizi   del    progetto    approvato    ovvero    della
localizzazione  dell'edificio  sull'area   di   pertinenza,   qualora
quest'ultima non coincida per almeno la meta' con l'area di sedime di
quello autorizzato; 
          d)  il  mutamento  delle  caratteristiche   dell'intervento
edilizio assentito; 
          e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, che non attenga a fatti procedurali, tale da determinare
un rischio individuabile mediante calcolo statico effettuato ai sensi
delle norme tecniche vigenti; 
          f) l'aumento del numero dei piani. 
        2. Non costituiscono comunque  variazioni  essenziali  quelle
che incidono sull'entita' dei  volumi  tecnici  e  sul  numero  e  la
distribuzione interna delle  unita'  abitative  dell'edificio,  fatto
salvo quanto previsto all'articolo 13. 
        3. Non costituiscono inoltre variazioni  essenziali  rispetto
al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o  la
realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze  o  parziali
riduzioni dell'area di sedime, di  maggiori  distacchi,  purche'  gli
interventi non comportino difformita' dalle prescrizioni  del  titolo
abilitativo medesimo o da nonne o piani urbanistici. 
    L'art. 9, intitolato (Autorizzazione temporanea) dispone: 
        1. Il Comune puo' autorizzare a titolo temporaneo  interventi
edilizi,  ancorche'  difformi  dalle   previsioni   degli   strumenti
urbanistici   comunali   adottati   o   approvati,    destinati    al
soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile  e
transitorio non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione  temporanea
puo' riguardare esclusivamente  le  opere  pubbliche  o  di  pubblico
interesse  e  le  attivita'   produttive.   In   quest'ultimo   caso,
l'autorizzazione e' rilasciata solo  qualora  l'immobile  in  cui  le
stesse attivita' sono svolte sia interessato  da  interventi  edilizi
che ne precludano o ne limitino l'utilizzo. 
        2.  L'autorizzazione  relativa  alle  opere  pubbliche  o  di
pubblico  interesse  e'  valida  per  il  periodo   necessario   alla
realizzazione o al recupero delle medesime. L'autorizzazione relativa
alle  attivita'  produttive  indica  espressamente  il   periodo   di
validita' che non puo' superare i  sei  mesi,  prorogabili  una  sola
volta e per comprovati motivi fino a trentasei mesi complessivi dalla
data del rilascio. 
        3.  L'autorizzazione  temporanea  non  sostituisce  le  altre
autorizzazioni previste dalla  legge  ed  e'  rilasciata  secondo  le
modalita' previste nel regolamento edilizio comunale, previa  stipula
da parte dell'interessato di apposita polizza fideiussoria a garanzia
della  rimozione  dell'intervento  entro  il  termine  di   validita'
dell'atto. 
        4.  L'autorizzazione  temporanea  puo'  essere  motivatamente
revocata per motivi di pubblico interesse,  senza  indennizzo,  prima
della scadenza del termine di validita'. 
        5. Ferma l'adozione delle misure di cui alla Parte I,  Titolo
IV del d.P.R. 380/2001, se alla scadenza  dell'autorizzazione  ovvero
nel caso di revoca della  medesima  il  titolare  non  provvede  alla
demolizione dell'opera  e  al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi,
l'opera e' demolita  e  lo  stato  dei  luoghi  e'  ripristinato  con
ordinanza comunale a spese dei responsabili  dell'intervento,  previa
escussione della polizza fideiussoria. 
        6.  I  Comuni  hanno  facolta'  di  disciplinare  nei  propri
strumenti urbanistici ulteriori attivita' oggetto  di  autorizzazione
temporanea  che  possono  essere  svolte  nelle  aree  private.  Tali
attivita' non possono comunque superare i trenta giorni. 
    L'art.  12,  intitolato  (Miglioramento  sismico  degli  edifici)
dispone: 
        1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica  sul
patrimonio edilizio esistente e' consentito l'inserimento di elementi
strutturali finalizzati, nell'ambito di un  progetto  complessivo,  a
ridurre la vulnerabilita' sismica dell'intero edificio, anche qualora
comportino un incremento dell'altezza non superiore a centimetri 50 o
una riduzione, nella stessa misura, delle  distanze  dal  confine  di
proprieta', tra pareti finestrate e pareti di  edifici  antistanti  e
dal nastro stradale, nel rispetto delle distanze minime previste  dal
codice civile. 
        2. Gli interventi previsti al comma 1 non sono  computati  ai
fini del calcolo della volumetria delle superfici,  delle  altezze  e
delle  distanze.  Il  titolo  abilitativo  e'  rilasciato  anche   in
difformita' a quanto stabilito  negli  strumenti  urbanistici  e  nei
regolamenti  edilizi  comunali,  fatte  salve  eventuali  limitazioni
imposte da  specifici  vincoli  storici,  ambientali,  paesaggistici,
igienico-sanitari e di sicurezza. 
        3. Agli interventi previsti al comma 1 non  si  applicano  le
disposizioni in materia di densita' edilizia  e  di  altezza  per  le
edificazioni nelle zone di tipo E di cui agli articoli 7 e 8 del d.m.
1444/1968. 
    L'art. 13, intitolato  (Recupero  dei  sottotetti  degli  edifici
esistenti al 30 giugno 2014) dispone: 
        1. Dalla data di entrata  in  vigore  di  questa  legge  sono
consentiti,  anche  in  deroga  alle   previsioni   degli   strumenti
urbanistici comunali, il recupero a fini  abitativi  e  l'agibilita',
senza modifica della sagoma dell'edificio, dei  sottotetti  esistenti
alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o  condonati,
purche' siano assicurati: 
          a) un'altezza media ponderata non inferiore  a  metri  2,40
per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi
accessori e di servizio, nonche' un'altezza minima pari a metri  1,50
nei casi di copertura a  falde  inclinate  e  un'altezza  minima  non
inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo,  riducibili  a
metri 2,20 per gli  spazi  accessori  e  di  servizio,  nei  casi  di
coperture piane; 
          b) un rapporto illuminotecnico non inferiore a 1/12 tra  la
superficie netta dei locali e la superficie finestrata apribile. 
        2. Ai fini di questo articolo, per sottotetto si  intende  il
piano compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo  piano  e
le falde del tetto. L'altezza del sottotetto e'  calcolata  al  netto
dell'intera struttura costituente la falda di copertura. 
        3.  Gli  interventi  sono  consentiti  purche'  prevedano   e
garantiscano  il  rispetto  degli   standard   urbanistici   di   cui
all'articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata  dal  Comune
l'impossibilita' di reperire la quantita' minima di aree da destinare
ai suddetti standard e non  sia  possibile  soddisfare  altrimenti  i
relativi  fabbisogni,  i  soggetti   interessati   si   obbligano   a
corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e  le
garanzie fideiussorie stabiliti dallo stesso ente locale,  una  somma
pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle
che avrebbero dovuto cedere e  comunque  non  inferiore  ai  relativi
oneri di urbanizzazione. I proventi  derivanti  dalla  monetizzazione
sono utilizzati dal Comune per l'acquisizione di aree da destinare  a
standard urbanistici o per aumentare gli standard esistenti. 
        4. Gli interventi sono consentiti anche  su  immobili  aventi
destinazione d'uso turistico-ricettiva, ubicati nelle zone omogenee A
di cui al d.m. 1444/1968. 
        5. Gli interventi sono  effettuati  previa  acquisizione  del
permesso di' costruire nei casi previsti ovvero previa  presentazione
della SCIA negli  altri  casi  e  comportano  la  corresponsione  del
contributo di costruzione, se dovuto.  Gli  stessi  sono  finalizzati
esclusivamente  a  elevare  la  qualita'  abitativa   negli   edifici
esistenti, nel rispetto delle norme vigenti. 
        6. I sottotetti recuperati per effetto di questo articolo non
possono essere  oggetto  di  successivi  frazionamenti,  fatto  salvo
l'eventuale  accorpamento  ad  altre  unita'  immobiliari   abitative
esistenti alla data del 30 giugno 2014. 
    I suddetti articoli 4, 6, 8, 9,  12  e  13  della  legge  Regione
Marche n. 17 del 20 aprile 2015 presentano profili di  illegittimita'
costituzionale  perche'  violano   l'art.   117,   comma   2,   della
Costituzione, lett. l), in materia di ordinamento civile, l'art. 117,
comma 3,  della  Costituzione  perche'  contrastano  con  i  principi
fondamentali in materia di "governo  del  territorio"  contenuti  nel
testo unico dell'edilizia di cui al  d.P.R.  n.  380/2001,  e  con  i
principi in materia di "protezione civile" per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dei  principi
fondamentali in materia di governo del territorio - Violazione  delle
disposizioni  statali  di  principio  in  materia  di   governo   del
territorio  di  cui  al  d.P.R.  n.  380  del  2001  con  particolare
riferimento all'art. 3, comma 1, lett. e), 6, commi 1, 2, 4, 5,  6  e
7. 
    L'articolo 4 summenzionato della legge Regione Marche  impugnata,
rubricato  "Attivita'  edilizia  libera",  individua  una  serie   di
interventi edilizi che si considerano "ricompresi tra gli  interventi
indicati all'articolo 6, comma 1, del d.P.R. n.  380/2001,  e  quindi
eseguibili senza necessita' di ottenere alcun titolo abilitativo". 
    Tramite  l'inclusione  nell'ambito  dell'attivita'  edilizia   di
alcuni degli interventi elencati in tale disposizione, la Regione  ha
travalicato   lo   spazio   attribuito   al   legislatore   regionale
dall'articolo 6, comma 6, lettera a)  del  d.P.R.  n.  380/2001,  nei
limiti e per le ragioni di seguito specificate. 
    La  Corte  Costituzionale,  con  la  pronuncia  n.  139/2013,  ha
chiarito che l'art.  6,  comma  6,  del  testo  unico  dell'edilizia,
consente al legislatore regionale di estendere  l'attivita'  edilizia
libera ad ipotesi «non integralmente nuove,  ma  "ulteriori",  ovvero
coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1
e 2 del medesimo articolo 6». 
    Nel caso di specie,  gli  interventi  individuati  dalla  regione
Marche si allontanano dalla ratio sottesa alla normativa statale, che
include negli  interventi  liberi  quelli  che  non  hanno  rilevanza
esterna, (se non minima e comunque giustificata  da  altre  esigenze:
come nel caso dell'istallazione  di  pompe  di  calore  aria-aria  di
potenza termica inferiore a 12 kw, dei pannelli solari fotovoltaici a
servizio degli  edifici  da  realizzare  fuori  dalla  zona  a);  dei
movimenti  di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio   della
pratica agricola; degli elementi di arredo delle  aree  pertinenziali
degli edifici), se non temporanea. 
    Tale intenzione del legislatore si evince, tra l'altro, dal fatto
che in piu' casi sono espressamente escluse dall'attivita' libera  le
opere esterne e quelle che alterano la sagoma dell'edificio. 
    Inoltre,  per  talune  categorie   di   interventi   liberi,   la
disposizione regionale non prevede l'obbligatorieta' dell'invio della
comunicazione telematica di inizio lavori  (d'ora  in  avanti,  CIL);
posto che tale adempimento, disciplinato  dai  commi  2,  4,  5  e  7
dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, e' finalizzato  a  consentire  un
controllo  da   parte   della   amministrazione   sullo   svolgimento
dell'attivita' edilizia, come contrappeso alla liberalizzazione degli
interventi "minori"  individuati  dalla  norma,  si  ritiene  che  la
Regione, eliminandolo, abbia violato  un  principio  fondamentale  in
materia di governo del territorio. 
    Alla luce di quanto osservato, si ritengono affette da profili di
illegittimita' costituzionale le seguenti lettere dell'art. 4,  comma
1: 
        lettera a) che consente i  movimenti  di  terra  strettamente
necessari  alla  rimodellazione  di  strade  di  accesso  e  aree  di
pertinenza degli edifici esistenti,  sia  pubblici  che  privati  con
riporti o sterri fino ad un metro di altezza.  Tale  norma  contrasta
con  l'art.  6,  comma  1,  lettera  d),  d.P.R.  n.  380/2001,   che
espressamente  limita  l'attivita'  libera  ai  movimenti  di   terra
"strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola"; 
        lettera b) nella parte in cui consente, negli  stessi  limiti
previsti dalla lettera a) la rimodellazione del  terreno  a  fini  di
pavimentazione e la finitura di spazi  esterni,  anche  per  aree  di
sosta, e che consente la realizzazione di  intercapedini  interamente
interrate senza riprodurre il limite della non  accessibilita'  delle
medesime e  senza  prevedere  l'obbligo  di  presentare  la  CIL,  in
contrasto con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. c),  d.P.R.
n. 380/2001; 
        lettera c) che consente la realizzazione di  rampe  e  pedane
per l'abbattimento e superamento delle barriere  architettoniche  per
dislivelli inferiori a metri 1,00, in contrasto con l'art.  6,  comma
1,  lettera  b),  d.P.R.  n.  380/2001,  che  esclude   espressamente
dall'attivita' libera gli  interventi  di  rimozione  delle  barriere
architettoniche che "comportino la realizzazione di rampe o ascensori
esterni"; 
        lettera d) che non prevede l'obbligo di presentare la CIL per
gli interventi consistenti nella realizzazione di aree ludiche  senza
fini di lucro e di elementi di arredo delle aree pertinenziali  degli
edifici  o  di  unita'  immobiliari  esistenti  che  non   comportino
volumetria, in contrasto con l'art. 6, comma 2, lett. e),  d.P.R.  n.
380/2001; 
        lettera h) che, nel  combinato  disposto  con  l'articolo  5,
commi l e 2, esclude dall'obbligo di presentare la  comunicazione  di
inizio  lavori  asseverata  "le  opere  interne  a   singole   unita'
immobiliari,  ivi  compresi  l'eliminazione,  lo  spostamento  e   la
realizzazione  di  aperture  e  pareti  divisorie  interne  che   non
costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento
del numero delle unita' immobiliari  o  implichino  incremento  degli
standard urbanistici", in contrasto con l'art. 6, comma 2, lettera a)
e comma 4 del  TUE  che  subordina  gli  interventi  di  manutenzione
straordinaria a  tale  adempimento.  La  previsione  dell'obbligo  di
presentare la CIL "asseverata" e'  funzionale  a  rendere  noto  alla
pubblica amministrazione  l'avvio  di  interventi  edilizi  che,  pur
essendo inclusi nell'attivita' edilizia  libera,  hanno  un  maggiore
impatto sul territorio e per i quali, quindi, deve  essere  possibile
esercitare un controllo, secondo  le  modalita'  che  -  in  base  al
disposto dell'articolo 6, comma 6, lettera b) d.P.R.  n.  380/2001  -
spetta alla regione definire; 
        lettera  l)  che  riconduce  all'attivita'  edilizia   libera
fattispecie  che  la  normativa  statale  subordina  a  permesso   di
costruire (art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001) o a  SCIA
(cfr., ad esempio, il numero 13) le canne fumarie e altri sistemi  di
adduzione   e   di   abbattimento),   in   quanto   comportanti   una
trasformazione permanente del  territorio,  non  priva  di  rilevanza
esterna,  si  pone  del  tutto  al  di  fuori  della  ratio   sottesa
all'articolo 6 del TUE. 
    La previsione contrasta, in particolare, con l'art. 6,  comma  2,
lettera b), del TUE, che include nell'attivita' libera,  previa  CIL,
le opere  dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze  contingenti  e
temporanee destinate ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare
dell'esigenza, e comunque non oltre 90 giorni; nonche' con l'art.  6,
comma 2, lettera e-bis), che fa riferimento alle modifiche interne di
carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad
esercizio di impresa. Infatti, sono ricondotte  all'attivita'  libera
anche 1) le costruzioni che non prevedono  e  non  sono  idonee  alla
presenza  di  manodopera,  realizzate  con  lo  scopo  di  proteggere
determinati apparecchi o sistemi, quali cabine  per  trasformatori  o
per interruttori elettrici, cabine  per  valvole  di  intercettazione
fluidi, site sopra  o  sotto  il  livello  di  campagna,  cabine  per
stazioni di trasmissione dati e comandi o  per  gruppi  di  riduzione
purche' al servizio dell'impianto; 2) i sistemi per la canalizzazione
dei  fluidi  mediante  tubazioni,  fognature  e  simili,   realizzati
all'interno dello stabilimento stesso; 3) i  serbatoi  fino  a  metri
cubi tredici per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e  le
relative opere;  4)  le  opere  a  carattere  precario  o  facilmente
amovibili, quali garitte, chioschi per l'operatore di pese a  bilico,
per  posti  telefonici  distaccati,  per   quadri   di   comando   di
apparecchiature non presidiate; 5) le  installazioni  di  pali  porta
tubi in metallo e conglomerato armato, semplici  e  composti;  6)  le
passerelle  con  sostegni  in  metallo  o  conglomerato  armato   per
l'attraversamento delle strade interne con tubazioni  di  processo  e
servizi; 7) le  trincee  a  cielo  aperto,  destinate  a  raccogliere
tubazioni di processo e servizi, nonche' le  canalizzazioni  fognanti
aperte e le relative vasche  di  trattamento  e  decantazione;  8)  i
basamenti,  le  incastellature  di  sostegno  e  le   apparecchiature
all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti  esistenti;
12) le coperture estensibili poste in  corrispondenza  delle  entrate
degli stabilimenti a protezione del  carico  e  dello  scarico  delle
merci). Si rileva, inoltre, che la previsione contenuta al numero  9,
che consente  "la  separazione  di  aree  interne  allo  stabilimento
realizzata mediante muretti e rete ovvero in  muratura",  presenta  i
medesimi profili di incostituzionalita' rilevati in riferimento  alla
lettera h), posto che, per tali interventi,  l'articolo  6,  comma  2
lett. e-bis), del d.P.R.  n.  380/2001,  in  combinato  disposto  con
l'art. 6, comma 4, richiede la CIL asseverata; 
        lettera m) nella parte in cui consente "le opere necessarie a
consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali  chiusi,  anche
comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali  adibiti  a  esercizio
d'impresa", senza  escludere  gli  interventi  che  riguardino  parti
strutturali dell'edificio, contrasta con l'articolo 6, comma 2, lett.
e-bis) del TUE, che espressamente esclude dall'ambito  dell'attivita'
edilizia libera detti interventi.  Al  riguardo,  si  sottolinea  che
l'esclusione  risponde  a  finalita'   di   tutela   dell'incolumita'
pubblica, in quanto si ritiene che modifiche  che  interessano  parti
strutturali  degli  edifici  debbano  essere  effettuate   sotto   la
supervisione di un tecnico abilitato. 
Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dei  principi
fondamentali in materia di governo del territorio - Violazione  delle
disposizioni  statali  di  principio  in  materia  di   governo   del
territorio  di  cui  al  d.P.R.  n.  380  del  2001  con  particolare
riferimento all'art. 10, comma 1, lett. c) e con l'art. 22 , comma 3,
lett. a). 
    L'articolo 6, commi 1, lettera c) e g) e comma 2, che consente di
realizzare mediante SCIA (invece che tramite permesso di costruire, o
DIA  alternativa  al  permesso  di  costruire),  gli  interventi   di
ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione  parziale  e
integrale  di  manufatti  edilizi,  nonche'  gli  interventi  di  cui
all'articolo 22, comma 3,  del  d.P.R.  n.  380/2001,  contrasta  con
l'art. 10, comma 1, lettera c) e con l'articolo 22, comma 3, lett. a)
del d.P.R.  n.  380/2001.  Occorre  precisare  che,  ai  sensi  delle
disposizioni di principio  contenute  nel  TUE,  gli  "interventi  di
ristrutturazione edilizia che portino ad  un  organismo  edilizio  in
tutto o in parte diverso dal precedente e  che  comportino  modifiche
della volumetria complessiva degli edifici o  dei  prospetti,  ovvero
che, limitatamente agli immobili  compresi  nelle  zone  omogenee  A,
comportino  mutamenti  della   destinazione   d'uso"   nonche'   "gli
interventi che comportino  modificazioni  della  sagoma  di  immobili
sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42" costituiscono interventi di  trasformazione  urbanistica
ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire
(art. 10, co. 1, lett. c). 
    L'articolo 22, comma 3, lettera a) prevede  che  tali  interventi
possano  essere  assoggettati  a  DIA  alternativa  al  permesso   di
costruire. 
    Al riguardo, si sottolinea che in base all'art. 5, co.  2,  lett.
c), D.L. n. 70/2011, le disposizioni sulla  SCIA  si  applicano  alle
denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal TUE,
con esclusione dei casi in  cui  le  denunce  stesse,  in  base  alla
normativa statale o regionale, siano alternative  o  sostitutive  del
permesso  di  costruire.  La  finalita'  di  questa   esclusione   e'
consentire, su questi interventi edilizi  -  che  hanno  un  maggiore
impatto sul territorio e sugli interessi a questo connessi, in primis
di tipo ambientale e paesaggistico -, il controllo preventivo, invece
che  successivo,  dell'amministrazione,  con  evidenti  finalita'  di
tutela del territorio. 
    Le disposizioni statali richiamate, con le quali la  disposizione
censurata  contrasta,  devono  ritenersi  principi  fondamentali   in
materia di governo del territorio, afferenti  al  regime  dei  titoli
abilitativi, pertanto risulta violato l'articolo 117, comma 3,  della
Costituzione. 
Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dei  principi
fondamentali in materia di governo del territorio - Violazione  delle
disposizioni  statali  di  principio  in  materia  di   governo   del
territorio  di  cui  al  d.P.R.  n.  380  del  2001  con  particolare
riferimento all'art. 34 "Interventi eseguiti in parziale  difformita'
dal permesso di costruire" comma 2-ter. 
    L'articolo 8,  rubricato  "Variazioni  essenziali",  prevede,  al
comma  3,  che  "Non  costituiscono  inoltre  variazioni   essenziali
rispetto  al  titolo  abilitativo  il  mancato  completamento   degli
interventi o la realizzazione di  minori  superfici  o  volumetrie  o
altezze  o  parziali  riduzioni  dell'area  di  sedime,  di  maggiori
distacchi, purche' gli interventi non  comportino  difformita'  dalle
prescrizioni del titolo abilitativo  medesimo  o  da  norme  o  piani
urbanistici".  Tale  previsione  contrasta  con  la  disposizione  di
principio di cui all'articolo 34  "Interventi  eseguiti  in  parziale
difformita' dal permesso di costruire"  comma  2-ter  del  d.P.R.  n.
380/2001  che  prevede  "Ai  fini  dell'applicazione   del   presente
articolo, non si ha parziale difformita' del  titolo  abilitativo  in
presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura  o  superficie
coperta che non eccedano per singola  unita'  immobiliare  il  2  per
cento  delle  misure  progettuali".  Si  ritiene,  pertanto,  che  la
disposizione regionale di cui trattasi, contrastando con il principio
fondamentale di  cui  al  menzionato  articolo  del  TUE,  sia  stata
adottata  in  violazione  della   competenza   concorrente   di   cui
all'articolo 117, terzo comma Cost. "governo del territorio". 
Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dei  principi
fondamentali in materia di governo del territorio - Violazione  delle
disposizioni  statali  di  principio  in  materia  di   governo   del
territorio  di  cui  al  d.P.R.  n.  380  del  2001  con  particolare
riferimento agli artt. 7 e 14. 
    L'articolo 9, rubricato "Autorizzazione temporanea", prevede  che
il Comune possa autorizzare a titolo temporaneo  interventi  edilizi,
ancorche'  difformi  dalle  previsioni  degli  strumenti  urbanistici
comunali  adottati  o  approvati,  destinati  al  soddisfacimento  di
documentate esigenze di carattere  improrogabile  e  transitorio  non
altrimenti realizzabili. L'autorizzazione temporanea puo'  riguardare
esclusivamente le opere  pubbliche  o  di  pubblico  interesse  e  le
attivita'  produttive.  In  quest'ultimo  caso,  l'autorizzazione  e'
rilasciata solo qualora l'immobile in cui le  stesse  attivita'  sono
svolte sia interessato da interventi edilizi che ne precludano  o  ne
limitino l'utilizzo. La norma limita la validita' dell'autorizzazione
relativa alle opere pubbliche o di pubblico interesse "per il periodo
necessario  alla  realizzazione  o  al  recupero   delle   medesime".
L'autorizzazione   relativa   alle   attivita'   produttive    indica
espressamente il periodo di validita' che non  puo'  superare  i  sei
mesi, prorogabili una sola volta  e  per  comprovati  motivi  fino  a
trentasei mesi complessivi dalla  data  del  rilascio.  Il  comma  6,
inoltre, attribuisce ai  comuni  la  facolta'  di  "disciplinare  nei
propri  strumenti  urbanistici   ulteriori   attivita'   oggetto   di
autorizzazione  temporanea  che  possono  essere  svolte  nelle  aree
private. Tali  attivita'  non  possono  comunque  superare  i  trenta
giorni". 
    La previsione si pone in contrasto  con  gli  articoli  7  e  14,
d.P.R. n. 380/2001. 
    L'art. 7 TUE, infatti, esenta le opere pubbliche da eseguirsi  da
amministrazioni statali o comunque insistenti  su  aree  del  demanio
statale e opere pubbliche di interesse  statale  dal  rispetto  delle
norme del  titolo  del  d.P.R.  n.  380/2001  a  condizione  che  sia
accertata  la  "conformita'  con  le  prescrizioni  urbanistiche   ed
edilizie", secondo il procedimento dettagliatamente disciplinato  dal
d.P.R. 18 aprile  1994,  n.  383.  L'art.  14,  comma  1,  d.P.R.  n.
380/2001, invece, prevede che "Il permesso  di  costruire  in  deroga
agli strumenti urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente  per
edifici  ed  impianti  pubblici  o  di  interesse  pubblico,   previa
deliberazione del consiglio comunale,  nel  rispetto  comunque  delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.
490, e delle  altre  normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla
disciplina dell'attivita' edilizia". 
    Permessi in  deroga,  dunque,  non  sono  mai  possibili  per  le
attivita' produttive. 
    Sotto un altro profilo, si osserva che il permesso  di  costruire
temporaneo non e' contemplato nel testo  unico  dell'edilizia  e  che
pertanto, con la disposizione in esame, la legge regionale  censurata
sta introducendo un nuovo  titolo  abilitativo,  non  previsto  dalla
legislazione statale, invadendo la competenza legislativa statale  in
materia di "governo del territorio" di cui all'articolo 117, comma 3,
della Costituzione. 
Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dei  principi
fondamentali in materia di governo del territorio  e  in  materia  di
protezione civile. 
Violazione delle disposizioni statali  di  principio  in  materia  di
governo del territorio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001  artt.  84  e
88. 
    L'articolo 12, rubricato "Miglioramento sismico  degli  edifici",
prevede che "1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica
sul patrimonio edilizio  esistente  e'  consentito  l'inserimento  di
elementi  strutturali  finalizzati,  nell'ambito   di   un   progetto
complessivo,  a  ridurre  la  vulnerabilita'   sismica   dell'intero"
edificio, anche qualora comportino  un  incremento  dell'altezza  non
superiore a centimetri 50 o una riduzione, nella stessa misura, delle
distanze dal confine di proprieta', tra pareti finestrate e pareti di
edifici antistanti e dal nastro stradale, nel rispetto delle distanze
minime previste dal codice civile. 
    2. Gli interventi previsti al comma 1 non sono computati ai  fini
del calcolo della volumetria delle superfici, delle altezze  e  delle
distanze. Il titolo abilitativo e' rilasciato anche in difformita'  a
quanto  stabilito  negli  strumenti  urbanistici  e  nei  regolamenti
edilizi  comunali,  fatte  salve  eventuali  limitazioni  imposte  da
specifici     vincoli     storici,     ambientali,     paesaggistici,
igienico-sanitari e di sicurezza. 
    3. Agli interventi previsti  al  comma  1  non  si  applicano  le
disposizioni in materia di densita' edilizia  e  di  altezza  per  le
edificazioni nelle zone di tipo E di cui agli articoli 7 e 8 del D.M.
n. 1444/1968". 
    Tale  disposizione  si  pone  in   contrasto   con   i   principi
fondamentali contenuti all'articolo 84 del TUE (secondo  cui  "1.  Le
norme  tecniche  per  le  costruzioni  in  zone   sismiche   di   cui
all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati
dagli  articoli  successivi  e  in  funzione  dei  diversi  gradi  di
sismicita', definiscono: 
        a) l'altezza massima degli edifici in  relazione  al  sistema
costruttivo, al grado di sismicita'  della  zona  ed  alle  larghezze
stradali; 
        b) le distanze minime consentite tra gli edifici e  giunzioni
tra edifici contigui; 
        c) le azioni sismiche orizzontali e verticali  da  tenere  in
conto del dimensionamento degli elementi delle  costruzioni  e  delle
loro giunzioni; 
        d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle
costruzioni; 
        e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le  parti  in
elevazione"), nonche' con l'articolo 88 TUE, che  riconosce  soltanto
al Ministro per le infrastrutture e i trasporti  la  possibilita'  di
concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di  costruzione
nelle zone considerate sismiche. 
    Al riguardo la Corte Costituzionale nella  sentenza  n.  201  del
2012 ha avuto modo di affermare che "La disposizione dell'art. 88 del
d.P.R. n. 380 del 2001, ... riconosce soltanto  al  Ministro  per  le
infrastrutture e  i  trasporti,  ...  la  possibilita'  di  concedere
deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone
considerate sismiche; e questa Corte, nella sentenza n. 254 del 2010,
ha gia' precisato che simile  previsione  -  dettata  allo  scopo  di
garantire  «una  disciplina  unitaria   a   tutela   dell'incolumita'
pubblica, mirando a garantire, per ragioni  di  sussidiarieta'  e  di
adeguatezza, una normativa unica,  valida  per  tutto  il  territorio
nazionale» -  costituisce  la  chiara  espressione  di  un  principio
fondamentale, come tale vincolante anche per le Regioni. Ne  consegue
che le previsioni dettate dalle norme tecniche contenute nel d.m.  14
gennaio 2008 non sono derogabili da parte delle Regioni.". 
    La  disposizione  in  esame,  pertanto,  e'  stata  adottata   in
violazione dell'articolo 117, terzo comma, che attribuisce allo Stato
una potesta' normativa concorrente in materia di "protezione  civile"
e "governo del territorio". 
Violazione dell'art. 117, comma 2, della  Costituzione  lett.  l)  in
materia di ordinamento civile. 
Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e dei  principi
fondamentali in materia di governo del territorio - Violazione  delle
disposizioni  statali  di  principio  in  materia  di   governo   del
territorio  di  cui  al  d.P.R.  n.  380  del  2001  con  particolare
riferimento agli artt. 2-bis, 24 e 25. 
    L'articolo 13, rubricato "Recupero dei sottotetti  degli  edifici
esistenti al 30 giugno 2014", prevede, al comma 1, che "Dalla data di
entrata in vigore di questa legge sono consentiti,  anche  in  deroga
alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il  recupero  a
fini  abitativi  e  l'agibilita',   senza   modifica   della   sagoma
dell'edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014,
legittimamente realizzati o condonati, purche' siano assicurati: 
        a) un'altezza media ponderata non inferiore a metri 2,40  per
gli spazi ad uso abitativo, riducibile a metri  2,20  per  gli  spazi
accessori e di servizio, nonche' un'altezza minima pari a metri  1,50
nei casi di copertura a  falde  inclinate  e  un'altezza  minima  non
inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo,  riducibili  a
metri 2,20 per gli  spazi  accessori  e  di  servizio,  nei  casi  di
coperture piane; 
        b) un rapporto illuminotecnico non inferiore a  1/12  tra  la
superficie netta dei locali e la superficie finestrata apribile". 
    Al riguardo, si rileva che,  non  essendo  previsto  il  rispetto
delle distanze minime di cui al d.m. n. 1444/1968, la disposizione si
pone in contrasto con l'articolo  2-bis  del  TUE.  Inoltre,  ove  si
prevede  di  consentire  l'agibilita',  la  disposizione  risulta  in
contrasto con gli articoli 24 e 25 del TUE in tema di certificato  di
agibilita'. Pertanto, la disposizione regionale risulta  adottata  in
violazione della competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia di "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost.), nonche' di quella concorrente  in  materia  di  "governo  del
territorio" (art. 117, terzo comma, Cost.). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per le considerazioni esposte, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, come sopra  rappresentato  e  difeso,  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  Costituzionale  voglia  dichiarare  la  illegittimita'
costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a), b),  c),  d),  h),
l), m); dell'art. 6, comma 1, lettera c) e g) e comma 2; dell'art. 8,
comma 3; dell'art. 9, comma 1, 2 e 6;  dell'art.  12;  dell'art.  13,
comma 1, lettera a) e b), della legge Regione Marche 20 aprile  2015,
n. 17, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche,  del
30 aprile 2015, n. 37. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
        1. Estratto della determinazione del Consiglio dei  ministri,
assunta nella riunione del 23 giugno 2015 e della relazione  allegata
al verbale; 
        2. Copia  della  impugnata  legge  della  Regione  Marche  n.
17/2015. 
          Roma, 26 giugno 2015 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Mangia