MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 settembre 2015 

Modifica  dell'articolo  4  del  decreto  14  ottobre  2013   recante
«Attuazione della misura di arresto definitivo mediante  demolizione,
ai sensi degli artt. 21  e  23  del  regolamento  (CE)  n.  1198  del
Consiglio del 27  luglio  2006,  nelle  Regioni  Fuori  Convergenza».
(15A07212) 
(GU n.225 del 28-9-2015)

 
 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           alle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997 n. 59" e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi
8-bis, 8-quater e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con modificazioni dalla legge 26  febbraio  2010,  n.
25, e dall'art. 1, comma 3, del decreto- legge  13  agosto  2011,  n.
138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.
148; 
  Visto il decreto ministeriale  30  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega  di
attribuzioni del Ministero  delle  Politiche  agricole  alimentari  e
forestali, per taluni atti  di  competenza  dell'Amministrazione,  al
Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27  luglio
2006, relativo al Fondo europeo per la pesca; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  498/2007  della  Commissione  del  26
marzo  2007,  che  definisce  le  modalita'   di   applicazione   del
Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006; 
  Visto il decreto direttoriale 19 maggio 2011, recante "Adozione del
Piano di adeguamento dello sforzo di pesca" che  si  articola  in  18
Piani nazionali di disarmo ai sensi dell'art. 21  lettera  a),  punto
vi) del Regolamento (CE) n. 1198/2006, inerente la  flotta  da  pesca
mediterranea  con  esclusione  delle  unita'   oggetto   di   accordi
internazionali; 
  Visto il Programma Operativo dell'intervento  comunitario  del  FEP
per il periodo di programmazione 2007-2013  e  la  revisione  di  cui
all'art. 18, comma 2, del citato Reg. (CE) n. 1198/2006; 
  Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011, con  il  quale  sono
stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacita' di  pesca
di cui ai recante Piani nazionali di disarmo in cui  si  articola  il
Piano di adeguamento adottato con il citato decreto  direttoriale  19
maggio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana 27 marzo 2012, n. 73; 
  Visto il decreto ministeriale  14  ottobre  2013  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del  26  novembre
2013 recante "Attuazione della misura di arresto definitivo  mediante
demolizione, ai sensi degli articoli 21 e  23  del  Regolamento  (CE)
1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle  Regioni  obiettivo
Fuori Convergenza"; 
  Considerato che, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 182 del 7 agosto 2015, il decreto direttoriale
1° luglio  2015  recante  "Approvazione  delle  graduatorie  "arresto
definitivo", previste dall'art. 4, comma 3  del  decreto  14  ottobre
2013, riguardante le imbarcazioni da pesca operanti nelle aree  Fuori
convergenza", registrato alla Corte dei conti in data 22 luglio 2015; 
  Considerato che, in ottemperanza agli obblighi di utilizzo del SIPA
previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del FEP 2007/2013, si e'
reso  necessario  procedere  a   un   adeguamento   delle   procedure
informatizzate in ambito SIAN sia al fine di  calcolare  gli  importi
eventualmente da decurtare ai  sensi  dell'art.  8,  del  decreto  14
ottobre 2013 citato, che al fine della predisposizione in  automatico
dei decreti di concessione del premio e di liquidazione; 
  Considerato che tale procedura di adeguamento  e'  stata  utilmente
conclusa in data 31 agosto 2015; 
  Considerato che l'art. 55 del Regolamento  (CE)  n.  1198/2006  del
Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la  pesca
prevede che sono ammissibili per una partecipazione del FEP le  spese
effettivamente pagate dai beneficiari entro il 31 dicembre 2015; 
  Rilevato che l'art. 4 del decreto 14 ottobre 2013  citato  prevede,
all'esito della pubblicazione della graduatoria e della notifica  del
decreto di concessione del premio ai soggetti utilmente collocati  in
graduatoria, un termine di 15 giorni per la restituzione  all'Ufficio
marittimo di iscrizione  del  titolo  abilitativo  alla  pesca  e  un
successivo  termine  di  4  mesi  per  procedere   alla   demolizione
dell'unita', prorogabile di trenta giorni. 
  Rilevato che tale tempistica, a causa  degli  eventi  imprevisti  e
imprevedibili sopra indicati, non appare  piu'  coerente  con  quella
imposta per l'ammissibilita' delle spese a valere sul  FEP  dall'art.
55 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 citato; 
  Ritenuto pertanto di dover modificare il suddetto art. 4 al fine di
renderne la  disciplina  compatibile  con  i  vincoli  imposti  dalla
normativa comunitaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del  26  novembre
2013 recante "Attuazione della misura di arresto definitivo  mediante
demolizione, ai sensi degli articoli 21 e  23  del  Regolamento  (CE)
1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, nelle  Regioni  obiettivo
Fuori Convergenza e' sostituito dal presente: 
 
                               "Art. 4 
 
 
            Istruttoria della domanda e obblighi connessi 
 
  1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca  provvede
al procedimento istruttorio delle  domande  presentate.  In  caso  di
esito positivo trasmette al Ministero entro il termine di 30  giorni,
decorrenti   dalla   data   di   acquisizione   della   domanda,   la
certificazione di cui all'allegato B  comprensivo  dell'estratto  del
Registro NN.MM.GG. e/o delle Matricole aggiornato. 
  2.  Qualora  l'importo  del  premio  risulti  superiore   ad   euro
150.000,00, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  91  del  decreto
legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, all'allegato B  deve  essere
inclusa copia della richiesta di certificazione  antimafia  formulata
dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante. 
  Analoga richiesta deve  essere  anche  presentata  alla  Camera  di
commercio industria e artigianato per il  certificato  di  iscrizione
con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la
dicitura non fallimentare. In tale fattispecie, il premio e'  erogato
solo  previa  acquisizione  di   regolare   Informativa   prefettizia
antimafia. 
  In caso di esito negativo dell'istruttoria,  l'Autorita'  marittima
comunica al richiedente, e per  conoscenza  al  Ministero,  entro  il
termine di 30 giorni decorrenti  dalla  data  di  acquisizione  della
domanda,  il  mancato   accoglimento   dell'istanza,   indicando   la
motivazione  del  rigetto   e   le   modalita'   per   impugnare   il
provvedimento. 
  3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria  di  cui  al  comma  1,  e
verificata la disponibilita' finanziaria,  provvede  a  redigere  una
graduatoria  in  base  ai  criteri  di  cui  all'art.  5,  che  sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana.  Tale
graduatoria e' articolata in sub-graduatorie con riferimento  a  GSA,
sistemi di pesca e iscrizione in uno dei Compartimenti  marittimi  di
cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, alla data del  27  marzo
2012. 
  4. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti  di
concessione seguendo l'ordine delle sub-graduatorie come descritto al
paragrafo 3 a partire dalle imbarcazioni che  risultano  iscritte  in
uno dei Compartimenti  marittimi  di  cui  all'art.  2  comma  1  del
presente decreto, alla data del 27 marzo 2012, al fine di  assicurare
il raggiungimento dei citati obiettivi di riduzione  della  capacita'
di pesca e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.  Raggiunti  i
suddetti obiettivi,  le  eventuali  risorse  residue  sono  assegnate
scorrendo, in base al punteggio assegnato  ai  sensi  del  successivo
art. 5, prima la graduatoria  inerente  il  sistema  circuizione  e/o
volante e successivamente quella inerente altri sistemi. 
  Successivamente, trasmette il relativo decreto di concessione  agli
aventi diritto e all'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita', che
dovra'  provvedere  tempestivamente  alla   notifica   dell'atto   al
richiedente nonche' comunicarne  la  data  di  avvenuta  notifica  al
Ministero. 
  Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di  iscrizione
del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in 7 giorni a  far  data
dal giorno successivo alla notifica della concessione. 
  L'Ufficio  Marittimo  trasmette  tempestivamente  al  Ministero  il
titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di
tutta la documentazione prevista. 
  La mancata restituzione del titolo,  entro  il  termine  perentorio
suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza  preavviso,
ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. 
  5. Entro il termine del 10 dicembre 2015, il  richiedente  provvede
alla demolizione dell'unita'. Il mancato rispetto  di  detto  termine
determina la perdita del diritto al premio. 
  L'Ufficio  Marittimo  trasmette  al  Ministero  la   certificazione
comprovante l'avvenuta demolizione,  redatta  secondo  l'allegato  D,
completo di tutta la documentazione prevista. 
  Il Ministero provvede alla cancellazione della  nave  dall'Archivio
licenze (ALP) e dal Registro comunitario" 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo  per
la registrazione ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 1° settembre 2015 
 
                             Il Sottosegretario di Stato: Castiglione 

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3430