N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2015
Ordinanza del 4 maggio 2015 della Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile promosso da Felice Gioacchino e Arena Gregorio contro Presidenza della Regione siciliana e Asessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.. Impiego pubblico - Giornalisti preposti all'ufficio stampa e documentazione costituito presso la Presidenza della Regione Siciliana, nominati su domanda, comprovante i requisiti professionali di cui all'art. 82 della l. reg. n. 7 del 1971 e all'art. 10 della legge censurata, con la procedura prevista dalla l. reg. n. 35 del 1976 (iscrizione da almeno tre anni all'Ordine professionale e domanda alla Regione accettata dalla Giunta regionale previo parere favorevole della Commissione permanente per le Questioni istituzionali presso l'Assemblea regionale) - Lesione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione per l'ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi pubblici. - Legge della Regione Siciliana 6 luglio 1976, n. 79, art. 11, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 97, comma terzo.(GU n.39 del 30-9-2015 )
LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Sezione per le controversie di lavoro
Composta da:
1) dott. Fabio Civiletti Presidente rel.
2) dott. Gianfranco Pignataro Consigliere
3) dott. Chiara Gagliano Consigliere
nella causa civile iscritta al n° 54 R.G.A. 2015, promossa in
sede di reclamo, ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. n° 92/2012;
da Felice Gioacchino e Arena Gregorio, rappresentati e difesi
dagli Avv.ti Gaetano Armao e Chiara Castellana, giusta procura a
margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliati presso
Io studio di questi in Palermo, Via Noto 12; Reclamanti
Contro Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato delle
autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e
domiciliati ex lege presso la sede di questa, in Palermo, Via Alcide
De Gasperi 81; Reclamati
ha pronunciato la seguente ordinanza
La Corte, uditi i difensori delle parti, che hanno discusso la
causa all'udienza del 2 aprile 2015;
letti gli atti; udito il Presidente Relatore, sciogliendo la
riserva;
Osserva
Con distinti ricorsi rispettivamente depositati il 4.1.2013 e il
23.1.2013, successivamente riuniti, Gioacchino Felice e Gregorio
Arena, premesso di avere svolto attivita' lavorativa alle dipendenze
della Regione Siciliana, in qualita' di componenti dell'Ufficio
Stampa e Documentazione costituito presso la Presidenza della
medesima Regione, con la qualifica di redattore capo, rispettivamente
dall'1.12.1992 all'11.12.2012, il primo, e dall'1.6.1991 al
6.12.2012, e che, alle suddette date finali, il Presidente della
Regione Siciliana aveva loro comunicato la cessazione da componente
di detto Ufficio (il secondo ricorrente anche dall'incarico di
coordinatore), con efficacia retroattiva sin dal 10.11.12, chiesero
dichiararsi la nullita' o comunque l'illegittimita' di tale atto, da
loro qualificato come licenziamento, con le conseguenti statuizioni
di natura ripristinatoria e risarcitoria, ai sensi dell'art. 18 L. n°
300/70, come modificato dalla L. n. 92/2012, ovvero nella sua
formulazione precedente.
Le Amministrazioni convenute, ritualmente costituitesi in
giudizio, contestarono la fondatezza del ricorso, invocandone il
rigetto, deducendo, in particolare, che il rapporto intercorso fra le
parti non poteva essere qualificato come rapporto di lavoro
subordinato, dovendo invece ritenersi un incarico di collaborazione
fiduciaria, poiche', in ogni caso, solo in tal senso, conformemente
alle previsioni dell'art. 97 Cost., poteva essere interpretata la
normativa che lo disciplinava,
Con ordinanza del 27 maggio 2013, il Tribunale di Palermo
dichiaro' rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 3, L.R. Siciliana n.
79/1976, nelle parti in cui aveva previsto la nomina dei giornalisti
addetti all'Ufficio Stampa della Regione Siciliana e la loro
assunzione mediante un contratto di lavoro subordinato, con
applicazione del trattamento normativo ed economico previsto dal
C.C.N. L. giornalisti, senza l'espletamento di alcuna procedura
concorsuale, per contrasto con gli artt. 3 e 97, comma 3°, della
Costituzione, e dispose la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio sino alla decisione di
quest'ultima.
Con ordinanza n° 146/2014, la Corte costituzionale dichiaro'
manifestamente inammissibile la suddetta questione.
Riassunta la causa, con ordinanza dell'8 ottobre 2014, il
Tribunale di Palermo rigetto' le impugnative di licenziamento
proposte dai suddetti giornalisti e compenso' le spese di lite.
Con sentenza n° 3096 del 22 dicembre 2014, il medesimo Tribunale
rigettava anche l'opposizione proposta dai suddetti lavoratori,
avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria.
Contro tale pronuncia hanno proposto reclamo Gioacchino Felice e
Gregorio Arena, lamentandone l'erroneita'.
L'Amministrazione Regionale si e' costituita con memoria
difensiva invocando il rigetto del reclamo e sostenendo che, "pur a
fronte dell'ordinanza n° 146/14 della Corte Costituzionale, non v'e'
dubbio che ove si dovesse qualificare il rapporto di lavoro come
subordinato, sarebbe giocoforza riproporre la q.l.c. dell'art. 11,
comma 3°, L.R. n° 79/1976 alla luce delle indicazioni contenute nella
suddetta ordinanza".
All'udienza del 2 aprile 2015, la Corte, a seguito della
discussione orale, ha riservato la decisione.
Questa Corte, preso atto dei rilievi formulati dalla Corte
costituzionale nell'ordinanza n° 146/14, con cui ha dichiarato
manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale sollevata dal giudice della fase sommaria, ritiene,
tuttavia, accogliendo la sollecitazione in tal senso formulata
dall'Avvocatura dello Stato, di doverla riproporre in questo grado
del giudizio, ai sensi dell'art. 23 comma 3° e 24, comma 2', L.
n°87/1953, alla luce delle indicazioni formulate dal Giudice delle
leggi, consideratane la rilevanza, ai fini della decisione della
presente controversia, nonche' la sua non manifesta infondatezza.
Va premesso che il rapporto di lavoro dei ricorrenti e' stato
instaurato, per l'Arena con D.P.Reg. Sic. 3827/II/91 e per il Felice,
con D.P.Reg.Sic. n° 7244/II/92, nei quali veniva testualmente
precisato " La S.V. e' nominata Componente dell'Ufficio Stampa e
Documentazione istituito presso la Presidenza della Regione con L.r.
n° 10/76 e prestera' la propria opera in esclusiva, con carattere di
continuita' e con vincolo di dipendenza dalla Presidenza della
Regione. Il trattamento normativo ed economico, compreso quello di
quiescenza e quello assistenziale, saranno disciplinati dal C.C.N. L.
per i giornalisti professionisti con qualifica di redattore capo.
L'orario di lavoro e' fissato in trentasei ore settimanali
ripartite in cinque giorni, secondo turni stabiliti e comunicati
settimanalmente dall'Amministrazione le ore di straordinario mensili
eventualmente richieste si intendono assorbite nella indennita'
compensativa prevista dall'art. 7, undicesimo comma, nella misura
doppia del vigente contratto di lavoro giornalistico; spetteranno
alla S.V. l'indennita' di contingenza, gli aumenti periodici di
anzianita'... una tredicesima mensilita', una indennita' aggiuntiva
da corrispondere il 30 giugno di ogni anno, nella misura prevista dal
C.C.N.L. per i giornalisti con qualifica di redattore capo; per
quanto concerne il trattamento previdenziale, ivi compreso quello
assistenziale e di quiescenza, e la disciplina delle ferie, dei
permessi straordinari e dell'aspettativa, nonche' della risoluzione
del rapporto si applicheranno le norme del contratto di lavoro
giornalistico".
Nei suddetti decreti non e' stato previsto alcun termine di
durata, essendo stato, anzi precisato che i giornalisti avrebbero
prestato la propria opera con carattere di continuita', ne' e' stato
formulato alcun riferimento alla durata dell'ufficio del Presidente
della Regione pro tempore.
Nel periodo dal 1991 al 2012, nonostante l'avvicendarsi di
numerosi Presidenti della Regione (circa 11 esclusi quelli ad
interim), il rapporto dei reclamanti non ha subito alcuna
modificazione, ne' formale ne' sostanziale, non risultando agli atti
alcun provvedimento di conferma da parte dei Presidenti della
Regione, all'atto del loro insediamento, ed essendosi protratto,
senza soluzione di continuita', sino alla data della comunicazione di
cessazione oggi impugnata.
La tipologia e le caratteristiche delle prestazione richieste ai
giornalisti emergevano dal protocollo organizzativo per il
funzionamento dell'Ufficio Stampa, depositato in atti, ove si
prevedeva la redazione dei comunicati stampa, il monitoraggio delle
informazioni provenienti dalle agenzie e l'informazione costante,
mediante comunicato, del giornalista al seguito del Presidente e del
coordinatore dell'ufficio, l'aggiornamento del sito web con
l'inserimento di comunicati e notizie in tempo reale, il
confezionamento di servizi televisivi, la tenuta dell'agenda del
Presidente, l'assistenza del Presidente mediante contatti con i
inedia del posto nel giorno precedente all'avvenimento, la
partecipazione alla segreteria di redazione, che teneva il raccordo
informativo con il coordinatore ed il suo vice e si attivava
telefonicamente con i media, per assicurare la loro presenza agli
eventi che si svolgevano a palazzo.
I giornalisti erano tenuti a coprire i turni con le unita'
preventivamente individuate e dovevano partecipare a due briefing
giornalieri, il primo alle 9.00 ed il secondo alle 13,30, per fare il
punto della situazione e consentire al coordinatore di impartire
eventuali disposizioni aggiuntive ai compiti gia' assegnati.
Alla luce dei suddetti caratteri, non sembra potersi dubitare in
ordine alla sussumibilita' dei rapporti costituiti con i reclamanti
nella figura tipica del rapporto di lavoro subordinato. Sussistono,
infatti, nella fattispecie in esame, tutti quegli elementi
sintomatici che secondo la giurisprudenza amministrativa (v. tra le
tante, C.d.S. n° 5001/07, n° 1994/98) strutturano il rapporto di
impiego pubblico, come il vincolo di subordinazione gerarchica,
l'inserimento stabile nella organizzazione dell'Ente, l'utilizzazione
sulla base di ordini di servizio o atti equivalenti, nel quadro di un
orario di lavoro predeterminato, la stabilita' e continuita' del
corrispettivo, l'esclusivita' nella prestazione dell'attivita'
lavorativa.
Nella fattispecie, trovavano applicazione le norme della
legislazione regionale in vigore all'epoca delle nomine dei
ricorrenti, avvenute rispettivamente a decorrere dall'1.12.1992 e
dall'1.6.1991, in virtu' delle quali sono stati costituiti i loro
rapporti e che sono richiamate nel preambolo dei decreti di nomina.
La prima norma e' contenuta nell'art. 82 della L.R. Sicilia
23.3.1971, n. 7, il quale stabili che "nell'ambito
dell'Amministrazione Regionale sono costituiti gli uffici stampa e
documentazione affidati a giornalisti iscritti da almeno tre anni
negli albi dell'ordine professionale. L'organizzazione e la
regolamentazione di detti uffici sono disciplinate da apposita
legge".
In attuazione di tale ultimo inciso, quindi, l'art. 10 della
L.R.Sicilia 6.7.1976, n. 79, ha disposto che " ai sensi dell'art. 82
della L.R. 23.3.1971, n. 7, e' istituito l'Ufficio Stampa e
Documentazione presso la Presidenza della Regione Siciliana...
l'Ufficio Stampa e Documentazione e' composto da non oltre tre
giornalisti professionisti, di cui uno equiparato a capo servizio che
ne coordina l'attivita'. Il compito di tale Ufficio e' quello di
raccogliere, redigere e diffondere le informazioni riguardanti
l'attivita' della Regione Siciliana".
L'art. 11 della medesima L.R. n. 79, poi, ha previsto che "ai
giornalisti preposti all'Ufficio Stampa e Documentazione di cui al
precedente art. 10 si applica il trattamento normativo ed economico
previsto dal C.C.N.L. per i giornalisti, in relazione alle qualifiche
di equiparazione... ... ... ... ... ... ... Alla loro nomina si
procede su domanda degli interessati comprovante i requisiti di cui
all'art. 82 della L.R. 23.3.1971, n. 7, ed al precedente art. 10
della presente legge, con le procedure previste dalla L.R. 20.4.1976,
n. 35".
Detta ultima procedura prevedeva (salvo restando il possesso da
parte del richiedente del requisito dell'iscrizione da almeno tre
anni all'Ordine professionale) il parere favorevole della Commissione
Legislativa Permanente per le Questioni Istituzionali presso
l'Assemblea Regionale, l'atto d'assenso della Giunta Regionale,
nonche', infine, l'emissione del provvedimento di nomina da parte del
Presidente della Regione.
L'art. 36 della L.R. Sicilia 29.12.1980, n. 145, quindi, ha
sancito che "L'Ufficio stampa e documentazione previsto dall'art. 10
della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, e' posto alle dirette
dipendenze del Presidente della Regione ed e' composto da tre
giornalisti professionisti cui e' attribuito il trattamento giuridico
ed economico di redattore - capo, secondo il contratto nazionale di
lavoro di categoria. Al componente con maggiore anzianita' di
servizio presso I'Ufficio e' attribuita la funzione di coordinarne
l'attivita'.
Nell'applicazione del predetto contratto ai sensi dell'art. 11
della legge regionale n. 79 del 1976, ove per esigenze di servizio i
componenti dell'Ufficio di cui al precedente comma siano demandati a
prestare la propria opera nei giorni festivi - comprese le domeniche
- agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste dallo
stesso contratto nonche' i compensi retributivi per le festivita'
soppresse.
I componenti dell'Ufficio stampa e documentazione, ferme restando
le normali prestazioni di lavoro per cinque giorni alla settimana,
sono tenuti a prestare lavoro straordinario - ove lo richiedano
esigenze di servizio - fino alla misura massima prevista dal terzo
comma dei precedente".
L'art. 72 della L.R. Sicilia 29.10.1985, n. 41, infine, nel testo
modificato dapprima dall'art. 127, comma 14, della L.R.Sicilia
28.12.2004, n. 17 (con cui la dotazione dei giornalisti presso
l'Ufficio Stampa e' stata aumentata ad 8 unita'), e poi dall'art. 1,
comma 4, della LR. Siciliana 6.2.2006, n. 7 (con cui, da un lato, la
medesima dotazione e' stata incrementata a 24 unita' e dall'altro
lato, e' stata espressamente prevista l'utilizzabilita' dei singoli
giornalisti anche presso ciascun assessorato regionale), dispone che
"L'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione e'
composto di 24 giornalisti iscritti all'ordine che sono utilizzabili
anche presso ciascun assessorato regionale cui e' attribuito il
trattamento giuridico ed economico di redattore capo, secondo il
contratto nazionale di lavoro di categoria. Il Presidente della
Regione attribuisce di volta in volta la funzione di' coordinarne
l'attivita' ad uno dei giornalisti.
Ove, per improrogabili ed eccezionali esigenze di servizio, i
componenti dell'ufficio siano chiamati a prestare la propria opera
nei giorni festivi - comprese le domeniche - agli stessi competono le
maggiorazioni retributive previste dal contratto suindicato, nonche'
ove ne ricorrrano i presupposti, i compensi retributivi per
festivita' soppresse.
I componenti dell'ufficio stampa e documentazione sono tenuti a
prestare lavoro straordinario - ove lo richiedano esigenze di
servizio - fino alla misura prevista per i dirigenti superiori
preposti a settori o uffici equiparati..."
La normativa ha ricevuto sostanziale modifica solo molto tempo
dopo l'assunzione dei ricorrenti, risultando quindi ininfluente,
nella fattispecie in esame, la disciplina posta dalla legge statale
7.6.2000, n. 150 (intitolata "Disciplina delle attivita'
d'informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni") e
dall'art. 127 della L.R. Siciliana 26.3.2002, n. 2, con cui il
legislatore regionale siciliano ha recepito la disciplina nazionale,
seppure con qualche limitazione, nonche' la sua eventuale efficacia
abrogativa implicita dell'art. 11 L.r. n° 79/76, la quale non
potrebbe incidere, ratione temporis, sulla vicenda dei reclamanti.
Il citato art. 11 della L. r. n° 79/1976 deve, a giudizio del
Collegio, univocamente interpretarsi nel senso di prevedere la
costituzione tra la Regione e i giornalisti addetti al suo Ufficio
Stampa di un rapporto di lavoro subordinato, poiche' si tratta di
posti di organico istituiti con legge e soltanto cosi' puo'
intendersi il testuale richiamo al "trattamento normativo ed
economico previsto dal C.C.N.L. per i giornalisti, in relazione alle
qualifiche di equiparazione", che viene peraltro ribadito dalle
successive leggi regionali, precedenti alla nomina dei ricorrenti,
che regolano la materia e che, addirittura, precisano che "ai
giornalisti professionisti addetti all'Ufficio Stampa e
Documentazione previsto dall'art. 10 della L.R. 6.7.1976, n. 79 e'
attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore capo,
secondo il C.C.N.L. di' categoria" (art. 36 della L.R. 29.12.1980, n.
145 e art. 72 della L.R. 29.10.1985, n. 41).
Ed invero, la norma dell'art. 11 cit. non si limita a stabilire
un mero parametro di natura economica in relazione al compenso dei
giornalisti dell'Ufficio Stampa regionale, bensi' richiama e rende
applicabile automaticamente al rapporto di lavoro da esso previsto
l'intero trattamento normativo ed economico previsto dal C.C.N. L.
Giornalisti, in relazione alle qualifiche di equiparazione.
Proprio tale previsione manifesta che il rapporto di lavoro
previsto dall'art. 11 cit. e' un rapporto di lavoro subordinato: il
C.C.N. L. giornalisti, infatti, non prevede qualifiche e figure
professionali di lavoratori autonomi, ad eccezione di coloro che
collaborano solo in modo occasionale con una testata giornalistica,
ipotesi ontologicamente diversa rispetto al rapporto di natura
continuativa previsto per l'addetto all'Ufficio Stampa della Regione
Siciliana.
A detta interpretazione dell'art. 11 cit., d'altra parte la
Regione ha sempre dato, sino ad ora, costante applicazione, con
l'applicazione ai giornalisti nominati ai sensi della predetta L.R.
n. 79/1976 dell'intera disciplina dei rapporti di lavoro subordinato,
anche in relazione all'orario di lavoro, alle assenze, alla
concessione di ferie e permessi e al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali (come emerge claris verbis dalla
documentazione in atti).
A tal proposito va rilevato come, in data 4 maggio 1994 il
Presidente della Regione e l'Associazione Siciliana della Stampa
stipularono " un accordo integrativo da valere per i giornalisti
dipendenti dell'amministrazione della Presidenza della Regione
Siciliana" con riparametrazione dei minimi di stipendio, delle
indennita' di lavoro notturno, e di servizio esterno, poi approvato
con decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 287/95, previo
parere favorevole della Giunta Regionale di Governo.
Cio' posto, poiche' il medesimo rapporto e' stato costituito, con
la puntuale osservanza della norma del comma 3° del medesimo articolo
che dispone «Alla loro nomina si procede su domanda degli interessati
comprovante i requisiti di cui all'art. 82 della legge regionale 23
marzo 1971, n. 7, e del precedente art. 10 della presente legge, con
le procedure previste dalla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35» e
quest'ultima introduce una modalita' di accesso all'impiego diversa
dal pubblico concorso, qualora dovesse ravvisarsi la illegittimita'
costituzionale della medesima per contrasto con l'art. 97 comma 3°
Cost, la conseguenza diretta e immediata sarebbe la nullita' del
rapporto, costituito in violazione della norma imperativa contenuta
nell'art. 97, comma 3° ("agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso") e la qualificazione
dell'attivita' prestata dai suddetti giornalisti come prestazione di
fatto ex art. 2126 Cod.Civ., con esclusione, quindi,
dell'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti e
della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 L. n° 300/70,
invocata, in via principale, dai reclamanti.
Ed, infatti, nel contratto affetto da nullita' per violazione di
norma imperativa non e' concepibile un negozio di licenziamento e non
sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso
ingiustificato (Cass. sez. Lav. N° 25300/07)
Al contrario, se l'art. 11 comma 3 L.r. n° 79/76 dovesse essere
ritenuto costituzionalmente legittimo, il rapporto di lavoro
subordinato costituitosi fra i due reclamanti e la Regione Siciliana
sarebbe perfettamente valido ed efficace, il che imporrebbe al
giudice di valutare la legittimita' o meno del recesso intimato dal
Presidente della Regione, alla luce della disciplina in materia di
licenziamenti, con le conseguenza da essa previste in caso di sua
violazione, tra cui anche l'applicazione dell'art. 18 L. n° 300/70.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il presente giudizio
non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimita' costituzionale, di cui quindi va ribadita
la rilevanza.
Ad avviso di questa Corte, l'art. 11, comma 3, L.r. n° 79/76
laddove non prevede ai fini della nomina l'espletamento di alcuna
procedura concorsuale, non si sottrae al dubbio di costituzionalita',
alla stregua degli artt. 3 e 97, comma 3° Cost., prevedendo la
costituzione di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un
Ente Pubblico territoriale, quale la Regione Siciliana in contrasto
con il principio generale enunciato dalla norma costituzionale,
secondo cui "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso".
La norma sospettata di incostituzionalita', infatti, non ha
contemplato alcun procedimento concorsuale o comunque selettivo,
rivolto al pubblico o a una determinata categoria di soggetti, bensi'
solo una procedura relativa ad autorizzazioni e pareri necessari per
procedere alla nomina. Infatti, per qualificare tale una procedura
concorsuale, risulta indispensabile un bando di concorso o un avviso
di selezione o altro atto emesso dall'Amministrazione che renda noto
che vi sono un certo numero di posti da coprire in una determinata
qualifica o per una determinata mansione, rivolto al pubblico e/o ai
soggetti che risultano in possesso di determinati requisiti, i quali
potranno presentare domanda per partecipare alla selezione.
Orbene, nessuna previsione di questo genere e' contenuta
nell'art. 11 cit., che - come sopra detto - si limita a statuire che
"Alla loro nomina si procede su domanda degli interessati comprovante
i requisiti di cui all'art. 82 della L.R. 23.3.1971, n. 71 ed al
precedente art. 10 della presente legge, con le procedure previste
dalla L.R. 20.4.1976, n. 35.".
La normativa citata, che ha ricevuto applicazione nella
fattispecie, prevedeva, semplicemente, che per il conferimento
dell'incarico ai giornalisti addetti all'Ufficio Stampa fosse
necessario soltanto che un giornalista iscritto da almeno tre anni
all'Ordine professionale avesse presentato una domanda alla Regione,
che la domanda ottenesse il parere favorevole della Commissione
Legislativa Permanente per le Questioni Istituzionali presso
l'Assemblea Regionale e che fosse intervenuto l'atto d'assenso della
Giunta Regionale, sulla scorta dei quali veniva emesso il
provvedimento di nomina da parte del Presidente della Regione.
Si tratta, con tutta evidenza, di una procedura che regola il
consenso dell'Amministrazione rispetto ad una richiesta di assunzione
da parte di un giornalista, ma che non contempla in alcun modo una
selezione tra piu' candidati con valutazione comparativa almeno dei
rispettivi titoli professionali.
Siamo di fronte ad un meccanismo di ingresso per cooptazione, nel
quale la scelta del candidato e' subordinata essenzialmente ad un
atto potestativo di nomina dell'autorita' regionale, al di fuori di
qualsiasi criterio selettivo di natura obiettiva.
Appare, poi, dubbio che la norma in esame possa ricondursi alle
ipotesi di deroga legittima al principio, secondo cui "agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso",
prevista altresi' dal medesimo art. 97, comma 3° Cost. ("salvo le
deroghe previste dalla legge").
Per giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, tali
deroghe, seppure previste espressamente dallo stesso art. 97, terzo
comma, Cost., devono essere «delimitate in modo rigoroso» (sent. n.
215 del 2009; sent. n. 363 del 2006), cioe', sono legittime solo in
presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse
pubblico» idonee a giustificarle (sent. n. 81 del 2006) e purche'
siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il
personale assunto abbia la professionalita' necessaria allo
svolgimento dell'incarico (sentenza n. 215 del 2009) . In altre
parole, la deroga al principio del concorso pubblico deve essere essa
stessa funzionale alle esigenze di buon andamento
dell'amministrazione (sent. n. 293 del 2009).
La norma sospettata di incostituzionalita', non solo non indica
quali siano le peculiari e straordinarie esigenze di interesse
pubblico che hanno indotto il legislatore a discostarsi dalla regola
del pubblico concorso, ma nel prevedere come requisito soltanto una
minima anzianita' di iscrizione all'albo, senza operare alcun
riferimento ad una valutazione comparativa almeno di titoli
professionali, neppure adombrata dalle norme richiamate, non sembra
rispettosa dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in
ordine alle deroghe consentite.
La previsione di una assunzione nella pubblica amministrazione,
al di fuori della regola del concorso valevole per la generalita' dei
cittadini che aspirino a ricoprire impieghi pubblici anche presso la
Regione Siciliana, nella quale in base alla legge regionale 7 maggio
1958 n, 14, intitolata "Norme sul personale della Regione" si
prevede, all'art. 9, che "Le nuove assunzioni di personale sono fatte
per pubblico concorso", introduce poi una irragionevole ed
ingiustificata disparita' di trattamento, che appare incompatibile
con l'art. 3 Cost.
Deve, quindi, ritenersi non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 11, comma 3,
L.R. Regione Siciliana n. 79/1976 per contrasto con gli artt. 3 e 97,
comma 3° Cost., per il fatto di aver previsto l'assunzione di
personale alle dipendenze di una pubblica amministrazione,
prescindendo del tutto da qualsiasi procedura concorsuale, neppure
riservata, senza che sussista alcuna straordinaria esigenza pubblica
che possa porsi a sostegno della scelta del legislatore regionale e
sia stato garantito, attraverso la scelta delle migliori
professionalita', il buon andamento della pubblica amministrazione ed
introducendo una ingiustificata disparita' di trattamento con la
generalita' dei cittadini aspiranti a pubblici impieghi. Va, infine,
rilevato che la declaratoria di manifesta inammissibilita' della
questione, intervenuta nel giudizio di cognizione sommaria, non ne
preclude la riproposizione nel presente giudizio di impugnazione, sia
perche' quest'ultimo si svolge in grado diverso, ai sensi dell'art.
24 comma 2° L. 11 marzo 1953 n° 87, sia perche' si tratta, pur
sempre, di una pronuncia di manifesta inammissibilita' della q.l.c.,
per ragioni processuali.
La sospensione del procedimento conseguente alla proposizione
della questione di legittimita' costituzionale non appare
incompatibile con il presente procedimento, ex art. 1, comma 58 legge
n. 92/2012, che rappresenta un giudizio di impugnazione in senso
pieno (equiparabile all'appello), che deve essere definito con
sentenza suscettibile di divenire res iudicata.
P. Q. M.
Visti gli artt. 23 e 24 comma 2° L. 11 marzo 1953 n° 87;
1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97,
comma 3°, della Costituzione, dell'art. 11, comma 3, L.R. Sicilia 6
luglio 1976 n° 79, nella parte in cui prevede la nomina dei
giornalisti addetti all'Ufficio Stampa della Regione Siciliana, senza
l'espletamento di un pubblico concorso;
2) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il presente giudizio sino alla decisione della suddetta
Corte.
Ordina che, a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, al Presidente della Regione Siciliana
e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana,
mandando altresi' alla medesima Cancelleria per ogni ulteriore
adempimento.
Cosi' deciso in Palermo il 2 aprile 2015
Il Presidente est.: Civiletti