N. 194 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2015
Ordinanza del 14 maggio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Associazione Dacci una Zampa - ONLUS contro Comune di Reggio Calabria e Associazione Aratea. Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione al gratuito patrocinio di enti o associazioni - Limitazione agli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica - Lesione del principio di solidarieta' sociale - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato deteriore trattamento degli enti che esercitano attivita' economica rispetto alle persone fisiche - Incidenza sul diritto di difesa e di azione in giudizio. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 119, ultima parte. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24.(GU n.40 del 7-10-2015 )
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 605 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Associazione Dacci Una Zampa Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Letizia Monterosso, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Reggio Calabria, via Santa Lucia n. 4/C; Contro Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Emidio Morabito e Fedora Squillaci, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via S. Anna II Tr. - Palazzo Cedir; Nei confronti di Associazione Aratea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Vizzari, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Calabria, via Rausei n. 38; Per l'annullamento del provvedimento n. 309/14 G.P. del 16 dicembre 2014 con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, sedente presso questo Tribunale, ha deliberato di rigettare la richiesta dell'Associazione «Dacci una Zampa» ONLUS di ammissione al gratuito patrocinio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella Camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con provvedimento n. 309/14 G.P. del 16 dicembre 2014, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, sedente presso questo Tribunale, ha deliberato di rigettare, poiche' «difetta il requisito previsto dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 inerente il non esercizio dell'attivita' economica» , la richiesta dell'Associazione «Dacci una Zampa» ONLUS di ammissione al gratuito patrocinio. Avverso tale atto, l'interessata ha proposto reclamo dinanzi a questo Collegio, ai sensi dell'art. 126, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, lamentando l'erroneita' dell'esclusione in quanto «non ha mai esercitato attivita' economica e non e' certo che mai l'esercitera'». Il mancato esercizio di attivita' economica, a detta della reclamante, si evincerebbe dalle seguenti circostanze, che si espongono in via di sintesi. a) l'associazione, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge quadro sul volontariato n. 166 del 1991, non persegue scopo di lucro: l'art. 23 dello Statuto pone il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione e fa obbligo alla stessa di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse connesse ed accessorie; b) L'associazione deve qualificarsi alla stregua di ente non commerciale ai sensi dell'art. 148 del T.U.I.R. (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); c) l'aver partecipato alla gara per l'affidamento del servizio di gestione del canile comunale di Mortara «non fa della stessa un'associazione che esercita attivita' economica anzitutto poiche' la stessa non e' risultata assegnataria della gara e inoltre, in caso di esito positivo del ricorso, la stessa si troverebbe ad esercitare comunque un'attivita' considerata marginale rispetto allo scopo sociale»; inoltre, dalla proposta tecnica di gestione presentata, si evincerebbe che «la stessa ha inteso partecipare senza discostarsi ... dai dettami della legge 266/1991, infatti per alcuno dei servizi e delle attivita' espletate all'interno della struttura viene previsto un corrispettivo e viene previsto l'utilizzo di personale volontario coperto esclusivamente dalla polizza assicurativa sul volontariato. E' previsto infatti che le somme di cui alla base di gara verranno esclusivamente utilizzate per far fronte all'espletamento del servizio di cui al bando di gara con esclusione pertanto della possibilita' di percepire utili. In ogni caso seppur dovessero residuare degli utili e' espressamente esclusa dallo statuto la distribuzione degli stessi con obbligo per l'associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse connesse e accessorie». Parte reclamante deposita, al fine della dimostrazione del rispetto dei limiti di reddito richiesti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, un «Rendiconto 2013», sottoscritto dal legale rappresentante, nel quale si dichiara un patrimonio pari a zero. Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue in diritto. Dacci una Zampa ONLUS e' un organismo di volontariato ex legge n. 266/1991, costituitosi in forma di associazione non riconosciuta il 13 maggio 2010 per atto rep. n. 6760 del Notar Alessandra Maltese in Reggio Calabria. Emerge ex actis l'iscrizione dell'associazione nel Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge n. 266/1991 e la conseguente qualifica di ONLUS ai sensi dell'art. 10, ottavo comma, decreto legislativo n. 460/1997. Deve immediatamente chiarirsi che, vertendo la questione sull'interpretazione ed applicazione dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, e' inconferente qualsivoglia richiamo sia alla disciplina tributaria e, segnatamente, alla definizione di ente non commerciale di cui al T.U.I.R., come prospettato dalla ricorrente, che alla legge quadro sul volontariato ed al decreto legislativo n. 460/1991 in materia di ONLUS, provvedimenti, questi ultimi, che non incidono sulla disciplina civilistica degli enti operanti nel terzo settore, limitandosi a prevedere tutta una serie di meccanismi di promozione (fra i quali anche agevolazioni fiscali) a favore degli stessi, in considerazione della rilevanza sociale dell'attivita' svolta e dell'idoneita' e meritevolezza degli stessi a svolgerla. La disciplina contenuta nella Parte III del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115) regola il «Patrocinio a spese dello Stato» che e' diretta attuazione del diritto di azione e difesa in giudizio costituzionalmente garantito dall'art. 24, terzo comma, Cost. Trattasi di un diritto fondamentale che non puo' affatto assimilarsi ai meccanismi di agevolazione fiscale e di promozione in senso lato riconosciuti alla variegata pluralita' di enti operanti nel terzo settore e, comunque, agli enti c.d. non commerciali di cui al T.U.I.R., da altre branche dell'ordinamento. Ne deriva che al fine della delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione del patrocinio a spese dello Stato deve farsi riferimento alla sola disciplina civilistica. D'altro canto, l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 richiama il T.U.I.R. al solo fine di calcolare i limiti reddituali. L'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, rubricato «Equiparazione dello straniero e dell'apolide», dispone testualmente che «Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresi', allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica». Affinche' un ente, sia esso di natura corporativa od istituzionale, possa essere ammesso al c.d. gratuito patrocinio (naturalmente purche' sussistano anche le ulteriori condizioni previste dalla legge ovvero il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa) non e' sufficiente l'assenza dello scopo di lucro, ma e' altresi' necessario che l'ente non profit non eserciti attivita' economica. La distinzione tra i due concetti e' ormai pacifica: lo scopo di lucro o metodo lucrativo di esercizio dell'attivita' ricorre quando le modalita' di gestione tendono alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi; il metodo economico ricorre quando le ridette modalita' di gestione tendono alla copertura dei costi con i ricavi. Questo significato dell'espressione «attivita' economica» e' chiaramente presente agli aziendalisti, che su di esso fondano la distinzione tra aziende di produzione e aziende di erogazione. Non puo' qualificarsi come economica l'attivita' che si svolge strutturalmente e necessariamente in perdita; mentre svolge attivita' con metodo economico il soggetto che eroga servizi di utilita' sociale anche se ispirato da un fine ideale ed anche se le condizioni di mercato non gli consentono poi di remunerare, in fatto, i fattori produttivi, che ben possono essere rappresentati dalle prestazioni spontanee e gratuite degli aderenti all'associazione di volontariato. Nel caso di specie e' indubbio, alla stregua dell'art. 23 dello Statuto, che l'Associazione Dacci una Zampa non persegua scopi di lucro, bensi' la finalita' ideale di «agire attivamente in difesa degli animali e dei loro diritti e sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti», essendo statutariamente vietata la distribuzione di utili, anche in forma indiretta. L'Associazione, al contrario, non ha dimostrato di non svolgere attivita' economica, dal che' e' scaturito il normativamente necessitato rigetto dell'istanza di ammissione qui reclamato. Ritiene il Collegio che non si tratti tanto di analizzare le entrate dell'Associazione bensi' di prendere atto della circostanza che non e' affatto provato che l'Associazione non intenda prestare i servizi che si prefigge di erogare (elencati nell'art. 4, terzo comma, dello Statuto) tendendo al pareggio fra costi e ricavi; ricavi che ben possono essere conseguiti non necessariamente a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese (che pure non viene esplicitamente escluso) bensi' in ragione di tutte le entrate indicate dall'art. 22 dello Statuto. La reclamante, peraltro, ha depositato in giudizio un rendiconto che fa presumere l'idoneita', almeno tendenziale, dell'attivita' esercitata a perseguire il pareggio di bilancio, effettivamente conseguito nell'anno 2013, proprio in ragione, pare, di una dilazione dei pagamenti dovuti ai fornitori; dilazione che non avrebbe avuto senso alcuno ove fossero gli associati od altri donatori a coprire le relative spese sostenute dall'associazione; associazione che, dunque, alla stregua di autonomo soggetto di diritto, tende al pareggio di bilancio. De iure condito, in definitiva, non v'e' spazio per scrutinare la sussistenza degli ulteriori requisiti di ammissione al gratuito patrocinio: non essendovi prova dell'assenza di esercizio dell'attivita' economica, l'ente non profit Dacci una Zampa ONLUS non rientra fra i soggetti legittimati all'ammissione. Il Collegio, tuttavia, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 119 in parte qua in quanto preclude l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente non profit che svolge un'attivita' di sicuro rilievo sociale solo poiche' esercente un'attivita' economica. La norma in questione si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. E' indubbio che le associazioni di volontariato, e gli enti non profit in generale, siano formazioni sociali ove si svolge la personalita' dell'uomo ed alle quali l'art. 2 della Costituzione, in ragione del principio pluralista, riconosce la titolarita' di diritti inviolabili; cosi' tutelando l'homme situe' ossia l'uomo nelle formazioni sociali, garantendo alle stesse i medesimi diritti degli individui. Vi e' dunque una grave ed ingiustificata disparita' di trattamento, con conseguente violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione, nel consentire l'accesso al gratuito patrocinio ad una persona fisica che eserciti attivita' economica e non ad un ente, con ulteriore violazione del diritto inviolabile di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost. Mentre e' ragionevole escludere gli enti che, perseguendo uno scopo di lucro, assumono istituzionalmente il rischio delle perdite, non lo e' escludere enti che non perseguono un siffatto scopo pur esercitando attivita' economiche e che, proprio in ragione della meritevolezza degli scopi sociali perseguiti, dall'inizio degli anni Novanta sono stati destinatari di interventi normativi volti a promuoverli e sostenerli mediante la previsione di benefici fiscali, di contributi pubblici, della possibilita' di stipulare convenzioni con la p.A. per la gestione di servizi di pubblico interesse ecc... Si pensi, ad esempio, alla legge quadro sul volontariato n. 266/1991; alla legge n. 381/1991 sulle cooperative sociali; al decreto legislativo n. 460/1997 sulle ONLUS; alla legge n. 383/2000 che disciplina le c.d. associazioni di promozione sociale; al decreto legislativo n. 155/2006 sulle imprese sociali. D'altro canto ogni organizzazione stabile mira al pareggio tra entrate ed uscite, che se cosi' non fosse metterebbe a repentaglio la sua stessa perdurante esistenza. A ben vedere, l'assenza di gestione dell'attivita' con metodo economico puo' riscontrarsi solo con riferimento a soggetti collettivi caratterizzati da episodicita', con conseguente esclusione della moltitudine di organismi operanti nel terzo settore. La violazione del principio di uguaglianza, infine, si apprezza anche in ragione della ingiustificata disparita' di trattamento tra gli organismi di volontariato che esercitano attivita' economica e quelli che non la esercitano, vieppiu' ove si consideri che e' il Legislatore stesso a ritenere che, ove si tratti di attivita' commerciali e produttive marginali (cfr. art. 5, primo comma, lett. g), esse non incidono in alcun modo sulla disciplina giuridica degli stessi. Conclusivamente il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalita' dell'articolo 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. Deve essere sospesa ogni decisione sulla presente controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.
P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'articolo 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: Roberto Politi, Presidente; Angela Fontana, Referendario; Donatella Testini, Referendario, Estensore. Il Presidente: Politi L'estensore: Testini