N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 2014
Ordinanza del 2 dicembre 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Comune di Lecce contro Ministero dell'interno ed altri. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario - Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2011, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 13 del medesimo d.lgs., sono ridotti e che le riduzioni da applicare a ciascun Comune, a decorrere dall'anno 2013, sono determinate con decreto di natura regolamentare del Ministero dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE - Violazione dell'autonomia finanziaria dei Comuni - Violazione del principio che stabilisce il divieto dei vincoli di destinazione per il fondo perequativo. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 6. - Costituzione, artt. 97, comma secondo, e 119, commi primo e terzo.(GU n.40 del 7-10-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il Lazio (Sezione Prima Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 734 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Rinascimento n. 11; Contro: il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore; la Conferenza Stato-Citta' e Autonomie locali, in persona del legale rappresentante pro tempore; Nei confronti di: il Comune di Andria, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe De Candia e Raffaella Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Enzo Augusto in Roma, viale G. Mazzini n. 73; il Comune di Pesaro ed il Comune di Cesena, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, nonche', a seguito di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, tutti gli altri Comuni italiani, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, intimati e non costituiti in giudizio; Per l'annullamento: ricorso introduttivo: nei limiti di interesse del Comune di Lecce, del decreto ministeriale 24 settembre 2013, con il quale il Ministero dell'interno ha effettuato tra i diversi Comuni italiani la ripartizione delle riduzioni dei trasferimenti statali, determinando per il Comune di Lecce una riduzione pari ad € 5.623.627,24; ricorso per motivi aggiunti: nei limiti di interesse del Comune di Lecce, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014, recante «fondo di solidarieta' comunale in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228»; di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dell'interno e dell'Economia e delle Finanze, nonche' del Comune di Andria; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Fatto Il decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con. invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», all'art. 16 (rubricato «Riduzione della spesa degli Enti Territoriali»), comma 6, dispone: «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 ... sono ridotti ... di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013... ... Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE...». In applicazione del citato art. 16 del decreto-legge n. 95/2012 e' stato emanato il D.M. 24 settembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2013), con il quale il Ministro dell'interno ha determinato che «le ... riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio...e dei trasferimenti sono ripartite a carico di ciascun comune nella misura indicata nell'elenco A allegato..., calcolata in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012». In particolare, il taglio complessivo determinato a carico del Comune di Lecce e' stato di € 5.623.627,24. Avverso il richiamato decreto, nei limiti del proprio interesse, detto Comune ha proposto il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura: I) Illegittimita', per incostituzionalita' dell'art. 16 del decreto-legge n. 95/2012, per violazione dell'art. 119 Cost. Violazione del principio di leale collaborazione. Il citato art. 119 Cost., in coerenza con il principio di autonomia degli Enti locali, al primo comma, riconosce ai Comuni assoluta autonomia di spesa, prevedendo altresi', al terzo comma, l'istituzione di «un fondo perequativo statale in favore dei territori con minore capacita' fiscale senza vincoli di destinazione». In proposito la Corte costituzionale ha sancito che lo Stato puo' erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all'art. 119, comma 3, Cost. (Corte cost. 23 dicembre 2003, n. 370). Conseguentemente, per essere costituzionalmente compatibile, anche la distribuzione del taglio disposto dalla norma per il 2013 avrebbe dovuto rispondere ai medesimi criteri e quindi essere basato sulla capacita' fiscale per abitante o, piu' semplicemente, essere proporzionale alla quota di risorse trasferite ai singoli comuni e, non gia', come al contrario e' stato fatto, essere ancorata alla spesa sostenuta solo per determinati servizi o beni. In tal modo l'autonomia di spesa, garantita ai Comuni dall'art. 119 Cost., ne sarebbe invece violata, atteso che gli stessi sarebbero stati sanzionati o premiati nel taglio, in base alla propria scelta di spesa e, percio', in base alla propria decisione di spendere o meno per determinati servizi o acquisti. I tassativi principi di cui all'art. 119 in esame imponevano quindi che la distribuzione del taglio ai fondi trasferiti avvenisse senza alcun tipo di rapporto con le autonome scelte di spesa operate dal Comune e comunque in funzione della capacita' fiscale dei rispettivi abitanti. Ulteriore, sia pur subordinato, profilo di incostituzionalita' dedotto attiene alla violazione di ogni regola di leale collaborazione. La norma di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012, nel testo novellato, violerebbe tale principio, nella parte in cui dispone che «le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'interno...», in tal modo abolendo per l'anno 2013 sia la previsione per cui le riduzioni da imputare a ciascun Comune avrebbero dovuto essere determinate in sede di conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali sia altresi' la previsione di un termine entro il quale il Ministero dell'interno avrebbe dovuto emanare il decreto. Al contrario, con riguardo alle Province, il successivo comma 7 dello stesso art. 16 ha mantenuto la determinazione del riparto sulla base delle indicazioni della Conferenza Stato - Enti locali, prevedendo la sua unilaterale determinazione, sulla base dei dati SIOPE, solo in caso di inerzia di tale organo. Quanto alla tempistica per l'adozione del decreto ministeriale, mentre la norma originaria stabiliva che il taglio dovesse essere determinato non piu' tardi del 31 dicembre dell'anno precedente, con la novella del 2013 tale previsione e' stata elisa. L'illegittimita' andrebbe a colpire in via diretta il decreto impugnato, in quanto pacificamente adottato oltre ogni tollerabile termine, mentre, ove si ritenesse che cio' fosse stato consentito dalla norma in parola, si indirizzerebbe nei confronti di quest'ultima, la quale sarebbe inficiata da incostituzionalita'. Nella specie il decreto gravato e' stato pubblicato solo il 15 novembre 2013, percio' ad esercizio pressoche' ultimato. II) Illegittimita' propria del D.M. impugnato. In subordine, illegittimita' derivante da ulteriore profilo di incostituzionalita' dell'art. 16 del decreto-legge n. 95/2012. Il taglio sarebbe affetto anche da profili di irrazionalita', laddove viene commisurato «alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010 - 2012 desunte dal sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)». Le spese per consumi intermedi sarebbero, a loro volta, rappresentate da quelle per: a) acquisto di beni di consumo e/o materie prime; b) acquisto di prestazioni di servizi; c) spese per utilizzo di beni di terzi. Sarebbe del tutto illogico considerare tali spese, a prescindere dalla quantita' e qualita' dei servizi erogati o dei beni acquistati o infine dei beni di terzi affittati. Ove poi si ritenesse che la norma fosse vincolante in tal senso, se ne deduce anche sotto il profilo in esame l'illegittimita' costituzionale, per violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Si evidenzia che il servizio di raccolta. e smaltimento rifiuti puo' essere gestito in due modi differenti: 1) riscuotendo la tassa specifica da parte dei cittadini e poi corrispondendo l'onorario alla ditta che lo effettua; 2) provvedendo, i cittadini medesimi, al pagamento diretto dell'onorario alla ditta che esegue il servizio, attraverso la tariffa. Solo nel primo dei due casi si registra una spesa sostenuta dal Comune nel sistema SIOPE. Ne consegue che, pur dinanzi ad una situazione identica sul versante della gestione entrate/spese, sarebbe penalizzato a dismisura un Comune, come quello di Lecce, che ha optato per la prima ipotesi. Al riguardo il Ministero in fase attuativa avrebbe dovuto seguire un'applicazione razionale della norma, tenendo conto di tali elementi; ove invece si ritenesse che tale scelta fosse inibita dal testo della norma stessa, essa risulterebbe incostituzionale anche per violazione dei richiamati parametri di razionalita'. A cio' deve aggiungersi che il parametro dei pagamenti SIOPE, con riferimento al triennio 2010-2012, non costituirebbe un valido strumento per verificare i servizi effettivamente offerti dai Comuni in quegli anni, in quanto detti pagamenti sono rilevati per cassa in un determinato periodo dell'anno ed inoltre il costo sostenuto materialmente dall'Ente ben potrebbe riferirsi ad acquisti relativi a piu' anni. Integrerebbe un ulteriore profilo di irrazionalita' l'incidenza maggiore sui Comuni che hanno in essere un contratto di fornitura con pagamento biennale, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato nell'anno preso a riferimento, tali Comuni apparirebbero ingiustamente «spreconi» rispetto a quelli il cui pagamento avviene anno per anno. Da tale profilo di irrazionalita' sarebbe inficiato in via diretta, il D.M. ovvero, in subordine, quale illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale della norma di cui costituisce attuazione, per violazione dell'art. 3 Cost. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze, producendo successivamente un'articolata memoria defensionale. Essi hanno dapprima eseguito una ricostruzione del quadro normativo e fattuale nel quale si inserisce il decreto gravato, hanno inoltre rilevato la necessita' di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni, avendo detto provvedimento portata generale e determinando, percio', un eventuale accoglimento del ricorso effetti nei confronti di tutti, ed eccepito la sua inammissibilita', per mancata impugnativa del successivo D.P.C.M. del 13 novembre 2013. Nel merito hanno sostenuto l'infondatezza del gravame. In particolare, hanno affermato che «se e' esatto ritenere che la capacita' fiscale degli abitanti sia il criterio che deve soprassedere alla determinazione dei trasferimenti statali in favore dell'ente locale,...nel caso di specie ci si trova di fronte ad una riduzione»; il criterio impiegato nella distribuzione delle risorse non sarebbe e non dovrebbe essere il medesimo per operarne una riduzione, essendo diverse le finalita' perseguite, in quanto la riduzione delle risorse discende dalla minore disponibilita' dell'Erario e per questo sarebbe parametrata ad un criterio uguale per tutti. Non sussisterebbe alcuna limitazione rispetto a determinate spese, in quanto sarebbe rimessa all'autonomia dei singoli Enti la scelta in ordine alle spese da ridurre, per effetto del taglio. Trattandosi di un criterio matematico (spese per i consumi intermedi sostenute nel triennio 2010-2012 e riportate nel sistema SIOPE), tutti i Comuni sarebbero stati trattati allo stesso modo. La norma di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012 non avrebbe lasciato alcuno spazio all'Amministrazione. Si e' costituito in giudizio anche il Comune di Andria, che ha assunto in questa sede la qualifica di soggetto cointeressato, in quanto anch'esso leso dal D.M. gravato, ed ha, percio', condiviso le doglianze di parte ricorrente. Con ordinanza collegiale 19 febbraio 2014, n. 2014, questo Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni italiani, cosi' come individuati nell'allegato A) al D.M. impugnato, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami. Successivamente il Comune ricorrente ha tempestivamente impugnato il citato D.P.C.M. del 13 novembre 2013, pubblicato in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2014, indicato dalla difesa erariale (si ricorda che quest'ultima aveva eccepito l'inammissibilita' del ricorso introduttivo proprio per mancata impugnazione di detto decreto). Tale provvedimento, recante «Fondo di solidarieta' comunale in attuazione dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228», prevedeva l'ammontare delle risorse di tale fondo, il loro riparto e le modalita' di erogazione. La determinazione dei criteri di formazione e di riparto era legata ad una serie di elementi, ivi individuati in premessa (conformemente all'art. 1, comma 381, della citata legge n. 228/2012), tra cui le riduzioni ai trasferimenti erariali apportate ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012. L'Ente civico ricorrente ne ha dedotto l'illegittimita' derivata. Con ulteriore ordinanza collegiale 10 aprile 2014, n. 3951, l'ordine di integrazione del contraddittorio, anche a mezzo dei pubblici proclami, e' stato esteso ai motivi aggiunti. Il Comune di Lecce ha depositato poi documentazione attestante l'avvenuto tempestivo adempimento dell'integrazione del contraddittorio attraverso i pubblici proclami, secondo le prescrizioni dettate dalla Sezione, in riferimento tanto al ricorso introduttivo quanto ai motivi aggiunti. Nella pubblica udienza del 10 luglio 2014 il ricorso e' stato introitato per la decisione. Diritto 1 - Viene all'esame del Collegio il ricorso, comprensivo di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, proposto dal Comune di Lecce avverso il D.M. del 24 settembre 2013, con il quale il Ministero dell'interno ha effettuato la ripartizione tra i diversi Comuni italiani delle riduzioni dei trasferimenti statali per l'anno 2013, ed il D.P.C.M., recante «fondo di solidarieta' comunale in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228». 2 - In primo luogo occorre rilevare che il D.M. citato qui censurato rappresenta una pedissequa applicazione della norma di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012. Recita l'art. 16, comma 6, in esame: «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 ...sono ridotti di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013.... ....Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel biennio 2010-2012, desunte dal SIOPE...». Come puo' rilevarsi, con specifico riguardo all'anno 2013, che qui interessa, la predetta norma prevede una riduzione pari a complessivi 2.250 milioni di euro e stabilisce, quale parametro al quale riferirsi per attuare in concreto tale riduzione rispetto a. ciascun Comune, la media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012. Ne deriva che, come si desume dalla lettera della norma richiamata, nessuna discrezionalita' era attribuita all'Amministrazione in ordine al quantum complessivo della riduzione ai trasferimenti erariali da operare ed al modus procedendi nella ripartizione di detto taglio tra i Comuni. In proposito il Consiglio di Stato, con sentenza 3 febbraio 2014, n. 475, nel riformare una sentenza di accoglimento di un ricorso proposto da una Provincia avverso i tagli ai trasferimenti erariali operati ai sensi dell'art. 16, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 95/2012, emessa da questa Sezione, ha evidenziato proprio che «Il criterio di ripartizione delle riduzioni dei finanziamenti statali, nella volonta' legislativa, appare un dato vincolato; nessun intervento discrezionale e' consentito al Ministero, com'e' reso palese dalla terminologia usata nel testo normativo a proposito del decreto che il Ministero e' tenuto ad assumere». 3 - Resta ora da scrutinare la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, per violazione degli artt. 119, 3 e 97 Cost., proposta dal Comune ricorrente. 3.1 - Naturalmente deve essere verificata la sussistenza in concreto dei due necessari requisiti: la rilevanza e la non manifesta in fondatezza. In ordine alla rilevanza, essa si palesa come evidente. E' chiaro, infatti, che la lesione determinata in capo al Comune di Lecce dal criterio di riparto tra i Comuni delle riduzioni di trasferimenti erariali e dalla tempistica con cui si sono individuati il criterio stesso ed il conseguente ammontare preciso del taglio rispetto a ciascun Comune e' riferibile unicamente alla disposizione menzionata, di cui il D.M. gravato costituisce automatica applicazione; cio' posto, in caso di sua ritenuta illegittimita' costituzionale, tale decreto ne sarebbe travolto e verrebbe meno la lesione stessa. 3.3 - Il Collegio ravvisa altresi', sotto diversi profili, l'ulteriore elemento della non manifesta infondatezza, per le ragioni illustrate di seguito nella presente disamina. 4 - Innanzi tutto (Decorre richiamare l'art. 119 Cost., il quale testualmente recita: «I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' Metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti». 4.1 - In questa sede occorre rimarcare alcuni punti fermi desumibili dalla citata norma costituzionale. 4.2 - In primo luogo si riconosce, in capo ai Comuni, autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Deve dirsi al riguardo che essa viene esercitata in primis attraverso la redazione del bilancio finanziario di previsione, che, ai sensi dell'art. 162 del T.U. degli Enti locali, cosi' come modificato dall'art. 74 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (decreto delegato dalla legge sul Federalismo fiscale 5 maggio 2009, n. 42, contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), deve riferirsi ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. L'anno finanziario, il quale rappresenta l'unita' temporale, ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre, con la conseguenza che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento. I principi appena enunciati, in materia di redazione del bilancio, sono statuiti espressamente anche dall'art. 10 del menzionato d.lgs. n. 118/2011. E' ovvio che, per poter elaborare ed approvare il bando di previsione, gli Enti locali devono conoscere le entrate su cui possono contare per poter poi esercitare la propria autonomia in materia di spesa. 4.3 - E', percio', evidente che un intervento di riduzione di trasferimenti che avvenga ad esercizio finanziario quasi concluso va ad incidere pesantemente sull'autonomia finanziaria degli Enti locali che ne sono colpiti. Essi, infatti, in tale momento hanno gia' quasi del tutto sostenuto le spese, in precedenza indicate nel bilancio di previsione sotto entrambi gli aspetti qualitativo e quantitativo. Cio' e' senz'altro consentito dalla norma primaria in esame, che, differentemente da quanto stabiliva per l'anno 2012, non ha fissato alcun limite temporale per l'adozione del decreto ministeriale non regolamentare di che trattasi. 5 - Pertanto appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma in parola, nella parte in cui non fissa. un termine entro il quale deve essere emanato il suo decreto attuativo. 6 - Un'incisione sull'autonomia di spesa si rinviene anche nella scelta, operata dalla stessa norma in esame, di prendere a parametro per la riduzione dei trasferimenti statali una specifica categoria di spese, vale a dire quelle per consumi intermedi registrate dal sistema SIOPE, atteso che sono ivi ricomprese non solo spese nell'interesse di ogni singola Amministrazione, ma altresi' spese per assicurare servizi ai cittadini, come si registra per il Comune ricorrente. Si fa riferimento, in particolare, ai costi del servizio di raccolta dei rifiuti, rientranti nella categoria dei consumi intermedi risultanti nel sistema SIOPE. Il Comune di Lecce ha, infatti, scelto di riscuotere la tassa specifica da parte dei cittadini e poi corrispondere l'onorario alla ditta che effettua detto servizio, anziche' far provvedere i cittadini al pagamento diretto della tariffa in favore della ditta che esegue lo smaltimento. In questo modo la scelta a monte, da parte di alcuni Enti locali, come il Comune di Lecce, di sostenere spese per determinati impieghi rientranti nell'accezione di consumi intermedi per il triennio 2010-2012 li ha penalizzati, in violazione dell'art. 119, primo comma, Cost. 6.1 - Va rilevato in proposito che, differentemente da quanto stabilito per i Comuni, con riguardo alle Province, l'art. 10, comma 1, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, incidendo sull'art. 16, comma 7, del d.l. n. 95/2012 qui in esame, ha previsto l'espunzione dalle voci afferenti ai «consumi intermedi» rilevanti ai fini della determinazione dei tagli per gli anni 2013 e 2014 le spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato, in tal modo optando per una soluzione piu' equa e conforme al dettato costituzionale. 7 - Deve precisarsi che l'autonomia finanziaria di entrata non risulta invero del tutto attuata, atteso che gli Enti locali non possono fondarsi unicamente su entrate proprie per effettuare le spese di loro competenza. Proprio per tale ragione sono previste risorse ulteriori di provenienza statale. Segnatamente, accanto a tributi ed entrate propri, sono previsti la compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al territorio dell'ente ed il fondo perequativo. 7.1 - Particolare attenzione merita quest'ultimo nella presente disamina. Esso non deve avere vincoli di destinazione, il che significa che gli Enti destinatari delle sue risorse hanno autonomia di spesa, sulla quale lo Stato non puo' incidere minimamente, e deve concernere i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Conseguentemente l'entita' dei trasferimenti provenienti da tale fondo a ciascun Ente locale e' commisurata in senso inverso alla capacita' contributiva dei suoi abitanti; in altre parole, essa sara' tanto maggiore quanto minore sara' la capacita' contributiva accertata. Cio' e' spiegabile in ragione proprio della ratio ivi sottesa, che e' quella di realizzare, a fini perequativi, una compensazione delle risorse tra territori piu' ricchi e territori maggiormente bisognosi. In tal modo si garantisce il finanziamento delle spese per le funzioni fondamentali dei Comuni (e delle Province), determinanti i loro fabbisogni standard (individuati ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216), cosi' come stabilito anche dall'art. 13 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 7.2 - E' evidente, pertanto, che eventuali riduzioni dei trasferimenti provenienti da tale fondo, dettati da necessita' di spending review, devono obbedire alla stessa logica, vale a dire devono garantire tale compensazione e correlata perequazione, possibile solo se il parametro rimane identico, se cioe' si ha riguardo alla capacita' contributiva degli abitanti degli Enti locali nei modi sopra illustrati. Diversamente, l'art. 16, comma 6, in esame, prevede che «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ...sono ridotti» e che «le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel biennio 2010-2012, desunte dal SIOPE». 8 - Non essendo rispettato il suindicato parametro della capacita' contributiva, riferito al fondo perequativo, il Collegio ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame, per violazione dell'art. 119, comma 3, Cost. 8.1 - Neppure vale in contrario, come sostiene la difesa erariale, rimarcare che la riduzione e' dettata dalla necessita' di attuare risparmi di spesa, atteso che tali risparmi devono essere attuati pur sempre in un modo conforme a Costituzione. 9 - La questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata anche in relazione ad altri parametri costituzionali. 9.1 - In particolare, la mancata fissazione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale attuativo di detta disposizione normativa appare in contrasto non solo con l'art. 119 Cost., per le ragioni in precedenza esposte, ma altresi' per violazione dell'art. 97 Cost., atteso che l'ampia discrezionalita' attribuita all'Amministrazione statale non consente agli Enti locali di garantire il loro buon andamento. 10 - Questa Sezione ritiene che la questione di legittimita' costituzionale di detta norma sia non manifestamente infondata anche sotto l'aspetto della violazione del principio di leale collaborazione, che pur sempre inerisce a quello piu' generale di buon andamento di cui al menzionato art. 97 Cost. 10.1 - In proposito si evidenzia che la disposizione normativa primaria in esame ha stabilito in modo incontrovertibile che la ripartizione delle riduzioni dei trasferimenti erariali avrebbe dovuto essere determinata unilateralmente con decreto ministeriale, senza alcuna possibilita' per la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di dettare criteri al riguardo. Diversamente, per l'anno 2012 tanto per i Comuni quanto per le Province era prevista l'adozione del decreto de quo, con la fissazione del parametro cui ancorare i tagli individuato ex lege, solo in caso di inerzia da parte della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; di fatto per tale anno, in relazione ai Comuni, detta Conferenza ha indicato criteri differenti cui ancorare i tagli. Deve aggiungersi che per le Province, ma non per i Comuni, anche per l'anno 2013 e' stata mantenuta al riguardo la previsione dell'intervento ministeriale solo in via subordinata e sostitutiva. 10.2 - La mancata previsione per i Comuni, per Panno qui in riferimento, di un necessario passaggio per la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e di un intervento ministeriale unilaterale solo in caso di inerzia di tale organo appare essere in conflitto con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. 11 - In conclusione questo Tribunale sospende il presente giudizio e solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione degli artt. 119 e 97 Cost.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sez. I-ter - dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione degli artt. 119, primo e terzo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio in esame sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata con la presente ordinanza; Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014, con l'intervento dei magistrati: Linda Sandulli, Presidente; Stefania Santoleri, consigliere; Rita Tricarico, consigliere, estensore. Il Presidente: Sandulli L'estensore: Tricarico