N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2015
Ordinanza del 2 febbraio 2015 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Ministero per i beni e le attivita' culturali ed altri contro Camping Calu' di Carlo del Mastro & C. Sas ed altri. Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Campania - Strutture territoriali ricettive all'aria aperta - Previsione che le unita' abitative per il soggiorno di turisti quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulottes, maxi caravan e case mobili, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, a condizione che conservino meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze siano removibili in ogni momento - Violazione del principio di uguaglianza per l'irragionevole disparita' di trattamento con l'usuale regime autorizzativo proprio del restante spazio del vincolo e riguardo a tutti gli altri manufatti a destinazione turistica - Lesione del principio di tutela del paesaggio - Violazione del principio di tutela della salute - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di governo del territorio per il contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 129. - Costituzione, artt. 3, 9, 32 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo.(GU n.40 del 7-10-2015 )
IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4237 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona dei rispettivi ministri in carica, ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano in persona del presidente in carica, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; Contro Camping Calu' di Carlo del Mastro & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Brancaccio, domiciliatario in Roma, Via Taranto, 18; nei confronti di Comune di Montecorice; e con l'intervento di ad opponendum Associazione regionale dei complessi turistici ricettivi all'aria aperta Faita Campania in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale D'Angiolillo e Laura Clarizia, con domicilio eletto presso Guido Rinaldi in Roma, via Casperia, 30; Cilento turismo.it - unione delle associazioni turistiche del Cilento e Vallo di Diano in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale D'Angiolillo e Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso Guido Rinaldi in Roma, via Casperia, 30; Per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania - Sez. staccata di Salerno: Sezione I n. 2253/2013, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dei soggetti in epigrafe indicati; Visto l'appello incidentale proposto dalla societa' Camping Calu'; Visti gli atti di intervento delle associazioni in epigrafe indicate; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2014 il consigliere Carlo Mosca e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Varone, l'avvocato Brancaccio e l'avvocato Alberto La Gloria per se' e per delega dell'avvocato Laura Clarizia; Affidata dal Presidente l'estensione del provvedimento al consigliere Roberta Vigotti; Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero dell'ambiente e l'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano chiedono la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Campania ha accolto il ricorso proposto dalla societa' Camping Calu', che gestisce l'omonima struttura sita nel territorio del suddetto parco nazionale, avverso l'ordinanza direttoriale n. 3 del 26 gennaio 2012, recante ingiunzione di demolizione di nuove costruzioni (case mobili, strutture in ferro e roulottes) realizzate in assenza di titolo autorizzatorio, in particolare dell'autorizzazione di cui all'art. 13 (nulla osta), comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 349 (Legge quadro sulle aree naturali protette), a norma del quale il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. 1) Il Tribunale amministrativo ha puntualizzato che l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire rilasciati, rispettivamente, l'11 gennaio 2011 e l'11 marzo 2011, non riguardano le opere contestate e ha osservato che il provvedimento impugnato non esorbita dalle competenze dell'Ente parco, poiche' la qualificazione dei manufatti di cui e' causa in termini di «nuova costruzione» ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cioe' in chiave urbanistico-edilizia) e' funzionale all'esercizio del potere demolitorio conseguente alla mancata acquisizione del predetto nulla osta, e quindi trova la propria causa nell'elusione del potere spettante all'Ente stesso a tutela degli interessi ambientali di cui e' titolare. Il primo giudice ha invece giudicato fondata la censura relativa all'incompetenza del direttore del Parco a emanare il provvedimento impugnato. La potesta' sanzionatorio-ripristinatoria di cui all'art. 29, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991 prevede, infatti, che "il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attivita' in difformita' dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore", e, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello statuto del Parco, approvato dal Ministero dell'ambiente in data 22 dicembre 1998, e' il presidente che "qualora venga esercitata una attivita' in difformita' dal Piano per il Parco, dal regolamento o dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attivita' medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgessore"; analoga disposizione e' contenuta nell'art. 2, comma 3, lett. f), del regolamento di organizzazione del Parco, adottato il 13 agosto 1998, secondo cui il presidente "adotta ogni provvedimento relativo alle misura di tutela e conservazione dell'ambiente di cui agli art. 6 sesto comma e art. 29 della legge 394/1991". La sentenza impugnata ha anche valorizzato il peso che assume, ai fini qualificatori delle opere considerate, l'art. 1, comma 129, della legge regionale della Campania 15 marzo 2011, n. 4, che sancisce, ricorrendo tutte le condizioni da esso contemplate, l'irrilevanza urbanistico-edilizia e paesaggistica delle cosiddette case mobili: il provvedimento impugnato sarebbe, pertanto, illegittimo in quanto non avrebbe considerato che detta norma non esclude dal relativo regime derogatorio le case mobili anche «collocate permanentemente», ed esenta quindi l'intervento de quo dall'obbligo della preventiva acquisizione di qualsivoglia titolo abilitativo. II) Avverso la sentenza impugnata hanno proposto appello le Amministrazioni in epigrafe indicate; la societa' Camping Calu' ha svolto appello incidentale, limitatamente alla parte reiettiva della censura di difetto di attribuzione all'Ente parco del potere esercitato. II.2) La prima censura svolta con l'appello principale, relativa alla incompetenza del direttore del Parco ad assumere il provvedimento ripristinatorio, e' fondata. L'art. 29 della legge n. 394 del 1991 prevede, come ha osservato il Tribunale amministrativo, la competenza del rappresentate legale dell'organismo di gestione dell'area protetta ad adottare le misure sanzionatorie, che lo statuto e il regolamento di organizzazione dell'Ente parco individuano nel presidente, ma tale norma deve essere coordinata con i principi affermati per la prima volta dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 circa i poteri dei dirigenti. Il citato d.lgs. n. 165 del 2001 offre, come hanno rilevato gli appellanti, un dato decisivo laddove, all'art. 4, commi 2 e 3, precisa che l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi spetta ai dirigenti, e che le relative attribuzioni "possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative". E poiche' ai sensi dell'art. 9, comma 11 della legge n. 394 al direttore dell'Ente parco spetta la qualifica dirigenziale, egli deve ritenersi legittimato all'adozione dei provvedimenti di demolizione, che rientrano, come conferma l'art. 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, nelle competenze proprie dell'Autorita' di gestione. Tale completa e inderogabile attribuzione, derivante dalla separazione dei ruoli e delle competenze tra gli organi di indirizzo politico e gli organi dirigenziali e, in generale, di gestione, che costituisce principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nonche' nonna fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, evidenzia l'errore della sentenza impugnata, dato che nessun rilevo, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale amministrativo, possono avere le difformi indicazioni contenute nello statuto dell'Ente parco e nel relativo regolamento di organizzazione, data la graduazione di forza che appartiene alle diverse fonti normative. L'appello, sul punto, e' quindi meritevole di essere accolto. II.3) Gli appellanti contestano poi la sentenza laddove ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 1, comma 129, della legge regionale della Campania 15 marzo 2011, n. 4 (finanziaria regionale per il 2011), le opere in discorso fossero esentate dall'obbligo di acquisizione dei titoli edilizi e paesaggistici. La disposizione appena citata sostituisce gli artt. 2 e 3 della legge regionale della Campania 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) ed e' del seguente tenore: campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unita' abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere removibili in ogni momento". In base alla lettera della norma, l'installazione dei manufatti di cui e' causa (trentuno case mobili, quattro strutture in ferro e sette roulottes), non necessiterebbe di previa autorizzazione, ai fini edilizio-urbanistici, come ai fini paesaggistici, e quindi l'ordinanza di demolizione impugnata difetterebbe del necessario presupposto relativo alla mancanza di titoli autorizzatori, e, in particolare, del nulla osta dell'Ente parco di cui all'art. 13 della legge n. 347 del 1991, sopra ricordata. A tale esenzione non sarebbe di ostacolo la stabile collocazione nel terreno, dato che l'art. 2 novellato della citata legge regionale dispone che I campeggi possono essere dotati di pianole con unita' abitative proprie con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. In applicazione della norma in discorso, pertanto, l'installazione nell'ambito del campeggio di allestimenti anche permanenti e la collocazione, anche permanente, di case mobili non sconterebbe il previo assenso edilizio o paesaggistico, sicche' l'appello dovrebbe, sul punto, essere respinto. Il giudizio dunque non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale di cui appresso. E' il caso allora di rilevare che una tale previsione contrasta la consolidata giurisprudenza, non soltanto amministrativa, in tema di necessita' del titolo edilizio per le c.d. 'case mobili' e in generale per le costruzioni non effettivamente precarie: per tali (costruzioni precarie) essendo da lungo tempo consolidata l'accezione che debbano intendersi solo le costruzioni destinate per loro natura ad una durata provvisoria e delimitata nel tempo (indipendentemente dalla caratteristica materiale della incorporazione o infissione al suolo). Vale a dire, la disposizione regionale contrasta vuoi il concetto di costruzione quale trasformazione territoriale giuridicamente rilevante - e percio' da sottoporre al vaglio amministrativo di compatibilita' -per i principi fondamentali in materia urbanistica ed edilizia (cfr. artt. art. 3, comma 1, lett. e) e 10 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), cioe' nella materia di legislazione concorrente "governo del territorio" ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.; vuoi il concetto di-modificazione di rilievo paesaggistico, rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) (art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), e per la quale valgono analoghe considerazioni per il profilo della 'precarieta' e della necessita' del vaglio amministrativo di compatibilita' (autorizzazione paesaggistica) (la precarieta' e' esclusa finanche' se il manufatto ha carattere meramente stagionale: cfr. Cons. Stato, VI, 7 settembre 2012, n. 4759 e 4762; 18 settembre 2013, n. 4642; 1 dicembre 20143, n. 5934) (per la giurisprudenza penale v. ad es. Cass, III, 15 ottobre 1999, Di Tommaso; 25 settembre 2012, n. 38525). E' il caso di aggiungere che per la consolidata giurisprudenza rilevava, tra l'altro, la necessita' del titolo edilizio per costruzioni come quelle in discorso, quand'anche all'interno di campeggi (cfr. Cons. Stato, V, 22 aprile 1976, n. 651), tanto da dar luogo, in caso di difetto, alla configurabilita' di lottizzazioni abusive (es. Cass., III, 18 dicembre 2012, n. 4129; 14 maggio 2013, n. 37572; 4 giugno 2013, n. 29731; 24 settembre 2013, n. 41479). Non v'e' dubbio, pertanto, che la disposizione regionale in parola del marzo 2011 - abbia innovato alle rammentate leggi dello Stato. Nello stabilire infatti che tali manufatti "non costituiscono attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici", si sottrae alla valutazione di compatibilita' sia dal punto di vista edilizio che dal punto di vista paesaggistico. E', peraltro il caso di rilevare che ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. e.5) d.P.R. n. 380 del 2001 per "interventi di nuova costruzione" si intendevano comunque "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campens, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee". La disposizione e' poi stata integrata dall'art. 41, comma 4, d.-l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modd. dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e quindi dall'art. 10-ter, comma 1, d.-1. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modd. dalla l. 23 maggio 2014, a 80. - con l'aggiunta della seguente espressa eccezione: «e' salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti". E' il caso di rilevare che quest'eccezione statale e' successiva alla vicenda amministrativa per cui e' causa (l'atto impugnato essendo del 26 gennaio 2012, cioe' di quasi un anno e mezzo prima), e' successiva alla legge regionale in parola del marzo 2011, e concerne solo - per la sedes materile in cui e' stata introdotta (il Testo unico in materia edilizia) - il profilo edilizio, ma non anche quello paesaggistico, della rilevanza di siffatti manufatti. III) Il Collegio dubita della conformita' a Costituzione della norma regionale citata, e ritiene la questione rilevante, dato che raccoglimento del profilo dell'appello gia' esaminato non esaurisce l'ambito della decisione, poiche' l'annullamento disposto dal Tribunale amministrativo dovrebbe essere confermato ove anche un solo aspetto di illegittimita' tra quelli rilevati dalla sentenza fosse condivisibile. III.2) A conferma della rilevanza della questione vale anche l'infondatezza dell'appello incidentale, che contesta in nuce l'appartenenza all'Ente parco della competenza sanzionatoria e/o ripristinatoria. Sul punto la sentenza merita conferma, dal momento che l'art. 29, comma 1, della legge n. 394 del 1991 e' chiaro nell'attribuire al legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta il potere di ordinare la riduzione in pristino delle opere realizzate in difformita' "dal piano, dal regolamento o dal nulla osta", e, quindi, a fortiori, in assenza della prescritta autorizzazione. Tale potere concorre con quello appartenente al Comune ai sensi degli artt. 31 e 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dato che ambedue le Amministrazioni sono coinvolte, con funzioni proprie, nel procedimento complessivamente volto alla verifica degli interventi edilizi che si esprimono nel territorio di aree naturali protette (cfr. Cons. Stato, VI, 21 giugno 2011, n. 3723; IV 26 luglio 2011, n. 4461). Inoltre bene il primo giudice ha considerato che l'atto impugnato non esorbita dalle competenze dell'Ente parco quando qualifica - ai sensi dell'esercizio del potere di previo nulla osta di cui all'art. 13 legge n. 349 del 1991 - i manufatti come "nuova costruzione" - cio' che rileva (anche) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cioe' dal punto di vista urbanistico-edilizio) - perche' si tratta di qualificazione che e' funzionale all'esercizio del potere demolitorio conseguente alla mancata acquisizione del nulla osta dell'art. 13 legge n. 394 del 1991, e quindi ha causa nell'elusione del potere dell'ente a tutela degli interessi ambientali; e comunque, a tutto concedere, si tratta di qualificazioni parallele a quelle paesaggistiche ed ambientali. Si deve anche aggiungere che analoga considerazione va fatta per quanto attiene il procedimento di autorizzazione paesaggistica, vale a dire ai fini della formazione del provvedimento dell'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: cioe' ai fini della valutazione di intervento necessitante di autorizzazione paesaggistica. Invero, non vi sarebbe luogo al nulla osta dell'art. 13 se non vi fosse luogo al titolo edilizio ovvero alla autorizzazione paesaggistica. III.3) Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, essa si pone sotto diversi profili e diverse previsioni costituzionali: le quali vengono qui a emergere in relazione alla detta strumentalita' del nulla osta dell'art. 13 l. n. 349 del 1991 sia in rapporto alla sequenza procedimentale inerente il titolo edilizio, sia in rapporto alla sequenza procedimentale inerente l'autorizzazione paesaggistica (casi per i quali non vi sarebbe ragione del previo nulla osta se non vi fosse necessita' dell'atto abilitativo cui questo strumentale), sia in riferimento di per se stesso al nulla osta medesimo. Cosi' standO le cose, anzitutto, la questione si pone dal punto di vista della coerenza con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, posti - al tempo in cui questa l.r. Campania 15 marzo 2011, n. 4 entro' in vigore, con il rammentato testo all'epoca vigente dell'art. 3, comma 5, lett. e.5) d.P.R. n. 380 del 2001: previsione che non contemplava la rammentata integrazione, posta solo successivamente dalle disposizioni citate. Sicche' introdurre nel marzo 2011 una disposizione di legge regionale come quella qui in esame, equivaleva a contrastare l'art. 117, terzo comma, Cosi, per contrasto con i principi fondamentali posta dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, e segnatamente dall'allora vigente art. 3, comma 5, lett. e.5) d.P.R. n. 380 del 2001. In secondo luogo, la questione di legittimita' costituzionale si pone anche dal punto di vista strettamente paesaggistico, e cioe' della violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s,), Cost., mediante la posizione di questa norma regionale in un materia che e' sottratta alla potesta' legislativa regionale, e con il contenuto di disapplicare la previsione generale dell'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sulla necessita' dell'autorizzazione paesaggistica nelle zone pesisticamente vincolate (si rammenta che l'art. 131, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio afferma: "Salva la potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regimi e delle province autonome di Trento e di Balzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici'). In pratica la norma regionale in esame disapplica automaticamente il regime di gestione del vincolo proprio delle zone oggetto di vincolo paesaggistico (come la presente), la cui attuazione ha nel vaglio che presiede all'autorizzazione paesaggistica un elemento essenziale della complessiva funzione di tutela. La previsione equivarrebbe, per portata pratica, a una rimozione ex lege degli effetti del vincolo all'indistinto interno di tutti i campeggi, perche' ne sottrarrebbe gli ambiti alla valutazione concreta di compatibilita' paesaggistica: quasi degli spazi affrancati dalla difesa dei valori paesaggistici solo perche' oggetto di un'attivita' turistica e per volonta' di chi ne intraprende la realizzazione (e' appena il caso di rilevare come quell'argomento provi troppo, perche' allora qualsivoglia manufatto turistico - e non solo quello dei campeggi - dovrebbe, paradossalmente, restare indenne dalla concreta valutazione propria della autorizzazione paesaggistica: praticamente una consistente parte dei territori paesisticamente vincolati). Il che va a comportare del pari una violazione dell'art. 9, secondo comma, della. Costituzione, perche' sottrae la corrispondente porzione del paesaggio vincolato alla pubblica funzione di tutela; e va a comportare, infine, una violazione dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparita' di trattamento con l'usuale regime autorizzatorio proprio del restante spazio del vincolo e riguardo a tutti gli altri manufatti a destinazione turistica. Ma vi e' anche un terzo profilo di sospetta costituzionalita', giacche' qui ci si trova all'interno di un parco - il Parco Nazionale del Cilento`g Vallo di Diano - istituito ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 694 (Legge quadro sulle aree protette) e la disposizione regionale in questione opera anche all'interno dei parchi. A questi riguardi, vale ricordare che il nulla osta dell'art. 13 l. n. 349 del 1991, svolge, pur nei procedimenti indicati, una sua autonoma funzione di valutazione della compatibilita' dell'intervento con l'ordinamento del singolo parco, vale a dire con previsioni di diretta tutela dell'ambiente; e che ai sensi del rammentato art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, la materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali appartiene alla competenza esclusiva dello Stato; e che rientra nell'ambito di tale competenza esclusiva la materia delle aree protette, in cui la legge n. 394 del 1991 costituisce fonte di principi fondamentali (Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 44) ai fini della preservazione dei livelli minimi uniformi su tutto il territorio nazionale, sicche' rispetto alla suddetta materia la Regione esercita la propria potesta' legislativa senza potervi derogare, mentre puo' determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela. Negare che, per le indicate ragioni, debba esservi luogo al nulla osta dell'art. 13, equivale a dire che in un ambito ambientalmente qualificato come e' un parco (e nazionale), si debba prescindere dalla valutazione di compatibilita' con i valori di quel parco solo perche' si tratta di un campeggio. Vale rammentare che il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben puo' essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi 3 e 4 dell'art. 117, terzo e quarto commi, della Costituzione, purche' in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere per essa vincolante, sicche' la potesta' legislativa regionale non puo' derogarvi, mentre puo' determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela (cfr. anche Corte costituzionale, 23 gennaio 2009, n. 12, 3 marzo 2011, n. 70 e, per il principio generale, ex plurimis 22 luglio 2009, n. 225 e 18 luglio 2014, n. 209). Ne deriva che, sia in forza del valore di fonte di principi fondamentali che spetta alla legge n. 394 del 1991, sia per l'appartenenza alla competenza esclusiva dello Stato della materia relativa alla tutela ambientale, nella quale rientra quella in cui incide la suddetta legge regionale, sia, infine, in forza del principio generale attinente alla corretta espressione dei poteri che si svolgono sul territorio dichiarato di interesse nazionale, con l'istituzione del relativo parco, non puo' che dubitarsi della conformita' ai parametri costituzionali dell'art. 1, comma 129, della legge regionale n. 4 del 2011, laddove consente che opere permanentemente infisse al suolo, e percio' destinate ad immutate con carattere stabile l'assetto edilizio, urbanistico e paesistico di un parco nazionale siano realizzate in assenza di qualsivoglia previo scrutinio di compatibilita' con gli interessi pubblici che su tale territorio si esprimono. III.4) Non solo sotto il profilo appena svolto la norma regionale in questione e' sospetta di infrazione ai parametri costituzionali. Come ha piu' volte sottolineato questo Consiglio di Stato (per tutte, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2222), l'art. 9 della Costituzione pone la tutela del "paesaggio" tra i principi fondamentali costituzionali, il che ne evidenzia il carattere di bene plimario ed assoluto (Corte cost., 5 maggio 2006, nn. 182 e 183). Al tempo stesso, la previsione-ha sia un valore autonomo, riferito alla forma del territorio come elemento del patrimonio culturale, sia (collegata ad altre previsioni, come quella dell'art. 32 Cost.) il significato di una componente della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Sintomo e applicazione della preminenza che la Costituzione attribuisce al valore del paesaggio, in ipotesi di relazione con le regole per la tutela ambientale, e' l'ultima parte del comma 3 dell'art. 145 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice di beni culturali e del paesaggio), per cui "Le previsioni dei piani paesaggistici [..] non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni; delle citta' metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresi' vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di Settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette", La tutela del paesaggio rappresenta quindi un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato, e deve pertanto essere anteposto sia alle esigenze urbanistico-edilizie (cfr. Cons. Stato, VI, 13 settembre 2012 n.4875;. IV, 29 luglio 2003, n. 4351; IV 3 maggio 2005 n. 2079; V, 24 aprile 2013 n. 2265; VI, 22 marzo 2005, n. 1186), sia alla libera iniziativa economica e alle facolta' del proprietario in ordine all'utilizzo dei beni (per tutte, Cons. Stato, VI, 4 aprile 2011, n. 2083). La norma regionale in esame appare, quindi, in contrasto anche con l'art. 9 della Costituzione. III.5) Inoltre, essa non appare coerente con il principio di ragionevolezza, che costituisce il cardine dell'art. 3 della Costituzione. L'esenzione da qualunque titolo autorizzatorio (e quindi da qualunque controllo di conformita' con la programmazione edilizia, urbanistica e ambientale) degli interventi per la realizzazione delle strutture per il tempo libero non appare motivato ne' in se', alla luce cioe' degli interessi pubblici coinvolti, ne' in rapporto con altre esigenze potenzialmente altrettanto, se non preminentemente, degne di tutela: si vuol dire che, sia pur tenendo doverosamente conto della discrezionalita' del legislatore, e' scarsamente avvertibile la ragione per la quale interventi di installazione di un campeggio debbano godere di un regime di favore rispetto ad altre opere, destinate a fai fronte a diverse, piu' pregnanti esigenze, aventi il medesimo impatto sul territorio. IV) La valutazione di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 129, della legge regionale della Campania 15 marzo 2011, n. 4 impone la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di costituzionalita'. E' qui il caso di aggiungere che non viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, per le medesime ragioni, della previsione di legge nazionale di cui all'art. 3, comma 5, lett. e.5) d.P.R. n. 380 del 2001 nei termini in cui e' stato integrato dal rammentato art. 41, comma 4, d.-l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modd. dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dal rammentato art. 10-ter, comma 1, d.-l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modd. dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 mediante l'aggiunta della seguente espressa eccezione: "e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti". Si tratta infatti di disposizione successiva - per quanto di sostanziale analogo tenore - quella per la quale la questione e' stata sollevata, e che non e' stata invocata nel caso di specie. Non compete a questo giudice remittente valutare la coerenza di siffatta disposizione con quella per cui e' sollevata questione di legittimita' costituzionale.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull'appello principale e previa reiezione dell'appello incidentale: a) solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art 1, comma 129, della legge regionale della Campania 15 marzo 2011, n. 4, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lett. s) e terzo comma, 9, 32 e 3 della Costituzione, sotto i vari profili di cui in motivazione; b) sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; c) dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente del consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti delle due camere del Parlamento. Spese al definitivo. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore Carlo Mosca, Consigliere Bernhard Lageder, Consigliere Il Presidente: Severini L'estensore: Vigotti