N. 197 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2015

Ordinanza del 27 aprile 2015  del  Consiglio  di  Stato  sui  ricorsi
riuniti proposti da Sgro'  David  ed  altri  contro  Ministero  della
giustizia. 
 
Impiego pubblico - Prestazioni lavorative rese nei  giorni  destinati
  al riposo settimanale  o  nei  giorni  festivi  infrasettimanali  -
  Previsione, con norma di interpretazione autentica  che  non  danno
  diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non  per
  le ore  eccedenti  l'ordinario  turno  di  servizio  giornaliero  -
  Applicabilita' anche ai rapporti  giuridici  in  essere  alla  data
  dell'entrata in vigore della norma censurata, con la sola eccezione
  delle vicende definite con giudicato - Violazione del principio  di
  uguaglianza  per  irragionevolezza   -   Violazione   di   obblighi
  internazionali derivanti dalla CEDU. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 296 (recte: n. 147), art. 1, comma 476. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione  all'art.  6
  della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
  liberta' fondamentali. 
(GU n.40 del 7-10-2015 )
    N. 2062/15 Reg.Prov.Coll. 
    N. 00494/2014 Reg.Ric. 
    N. 00495/2014 Reg.Ric. 
    N. 00496/2014 Reg.Ric. 
    N. 00497/2014 Reg.Ric. 
    N. 00498/2014 Reg.Ric. 
    N. 00499/2014 Reg.Ric. 
    N. 00500/2014 Reg.Ric. 
    N. 00501/2014 Reg.Ric. 
    N. 00502/2014 Reg.Ric. 
    N. 00503/2014 Reg.Ric. 
    N. 00504/2014 Reg.Ric. 
    N. 00505/2014 Reg.Ric. 
    N. 00506/2014 Reg.Ric. 
    N. 00507/2014 Reg.Ric. 
    N. 00508/2014 Reg.Ric. 
    N. 00509/2014 Reg.Ric. 
    N. 00510/2014 Reg.Ric. 
    N. 00511/2014 Reg.Ric. 
    N. 00512/2014 Reg.Ric. 
    N. 00513/2014 Reg.Ric. 
    N. 00514/2014 Reg.Ric. 
    N. 00515/2014 Reg.Ric. 
    N. 00516/2014 Reg.Ric. 
    N. 00517/2014 Reg.Ric. 
    N. 00518/2014 Reg.Ric. 
    N. 00519/2014 Reg.Ric. 
    N. 00520/2014 Reg.Ric. 
    N. 00521/2014 Reg.Ric. 
    N. 00522/2014 Reg.Ric. 
    N. 00523/2014 Reg.Ric. 
    N. 00525/2014 Reg.Ric. 
    N. 00526/2014 Reg.Ric. 
    N. 00527/2014 Reg.Ric. 
    N. 00528/2014 Reg.Ric. 
    N. 00529/2014 Reg.Ric. 
    N. 00530/2014 Reg.Ric. 
 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 
                       In sede giurisdizionale 
                           Sezione Quarta 
 
Ha pronunciato la presente 
 
                              Ordinanza 
 
    Sui seguenti ricorsi in appello: 
    1)  n.  494  del  2014,  proposto   dal   signor   David   Sgro',
rappresentato e difeso dagli avv.ti  Maria  Giovanna  Cleva,  Giorgio
Barbini e Giulia  Santamaria,  con  domicilio  eletto  presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    2) n. 495  del  2014,  proposto  dal  signor  Eugenio  Nicoletta,
rappresentato e difeso dagli avv.ti  Maria  Giovanna  Cleva,  Giorgio
Barbini e Giulia  Santamaria,  con  domicilio  eletto  presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    3)  n.  496  del  2014,  proposto   dal   signor   Piero   Longo,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna
Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso  l'avv.  Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    4) n. 497 del 2014, proposto dal signor  Michele  Ivan  Ruggiere,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini,  Maria  Giovanna
Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    5) n.  498  del  2014,  proposto  dal  signor  Francesco  Statti,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini,  Maria  Giovanna
Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    6) n.  499  del  2014,  proposto  dal  signor  Amedeo  Tarantino,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna
Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso  l'avv.  Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    7) n. 500 del 2014,  proposto  dal  signor  Salvatore  Alessandro
Milazzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio  Barbini,  Maria
Giovanna Cleva e  Giulia  Santamaria,  con  domicilio  eletto  presso
l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    8)  n.  501  del  2014,  proposto  dal  signor  Danilo  Tuccitto,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna
Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso  l'avv.  Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    9)  n.  502  del  2014,  proposto   dal   signor   Fabio   Rosai,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini,  Maria  Giovanna
Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    10) n. 503 del 2014, proposto dal signor  Bartolomeo  Di  Stasio,
rappresentato e difeso dagli avv.ti  Maria  Giovanna  Cleva,  Giorgio
Barbini e Giulia  Santamaria,  con  domicilio  eletto  presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore rappresentato e difeso  ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    11) n. 504 del 2014, proposto dal  signor  Giovanni  Ciaramitaro,
rappresentato e difeso dagli avv.ti  Maria  Giovanna  Cleva,  Giorgio
Barbini e Giulia  Santamaria,  con  domicilio  eletto  presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    12) n. 505 del 2014, proposto  dal  signor  Ivan  Luciano  Mini',
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna
Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso  l'avv.  Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    13) n.  506  del  2014,  proposto  dal  signor  Vito  Parrinello,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini e Maria  Giovanna
Cleva, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo  Placidi  in  Roma,
via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    14) n.  507  del  2014,  proposto  dal  signor  Tommaso  Marsico,
rappresentato e difeso dagli avv.ti  Maria  Giovanna  Cleva,  Giorgio
Barbini e Giulia  Santamaria,  con  domicilio  eletto  presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    15) n. 508 del 2014, proposto  dal  signor  Giuseppe  Giarratana,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini,  Maria  Giovanna
Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    16)  n.  509  del  2014,  proposto  dal  signor  Saverio  Picone,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini,  Maria  Giovanna
Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    17) n. 510 del 2014, proposto dal signor Salvatore  De  Costanzo,
rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  Giulia  Santamaria,  Giorgio
Barbini e Maria Giovanna Cleva, con domicilio  eletto  presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    18) n. 511 del 2014,  proposto  dal  signor  Giuseppe  Licciardi,
rappresentato e difeso dagli avv.ti  Maria  Giovanna  Cleva,  Giorgio
Barbini e Giulia  Santamaria,  con  domicilio  eletto  presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    19)  n.  512  del  2014,  proposto  dal  signor  Roberto  Damiano
Marcarelli, rappresentato e  difeso  dagli  avv.ti  Giorgio  Barbini,
Giulia Santamaria e Maria Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso
l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, non costituito; 
    20)  n.  513  del  2014,  proposto  dal  signor  Alberto  Antonio
Indovina, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini,  Maria
Giovanna Cleva e  Giulia  Santamaria,  con  domicilio  eletto  presso
l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    21)  n.  514  del  2014,  proposto  dal  signor   Luigi   Tolino,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini,  Maria  Giovanna
Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    22) n. 515 del 2014,  proposto  dal  signor  Francesco  Iavarone,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini,  Maria  Giovanna
Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    23) n. 516 del 2014,  proposto  dalla  signora  Germana  Ferilli,
rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti.  Giulia  Santamaria,   Maria
Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    24) n. 517 del 2014,  proposto  dal  signor  Francesco  Galluzzo,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna
Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso  l'avv.  Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    25) n. 518 del 2014, proposto  dal  signor  Francesco  Perticone,
rappresentato e difeso dagli avv.ti  Maria  Giovanna  Cleva,  Giorgio
Barbini e Giulia  Santamaria,  con  domicilio  eletto  presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    26)  n.  519  del  2014,  proposto  dal  signor  Vito  Franchini,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini,  Maria  Giovanna
Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    27) n. 520  del  2014,  proposto  dal  signor  Giuseppe  Cuffaro,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini,  Maria  Giovanna
Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona, del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    28) n. 521 del 2014, proposto dal signor Angelo Biagio  Chiofalo,
rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  Giulia  Santamatia,  Giorgio
Barbini e Maria Giovanna Cleva, con domicilio  eletto  presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    29) n. 522 del 2014, proposto  dal  signor  Salvatore  Chiriatti,
rappresentato e difeso dagli avv.ti  Maria  Giovanna  Cleva,  Giorgio
Barbini e Giulia  Santamaria,  con  domicilio  eletto  presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    30) n. 523 del  2014,  proposto  dal  signor  Fabio  Casalicchio,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini,  Maria  Giovanna
Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    31) n. 525 del 2014, proposto dalla  signora  Vincenza  Carrubba,
rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti   Giorgio   Barbini,   Giulia
Santamaria e Maria Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    32) n. 526  del  2014,  proposto  dal  signor  Giovanni  Carosso,
rappresentato e difeso dagli  avv.ti  Maria  Giovanna  Cleva,  Giulia
Santamaria e Giorgio Barbini,  con  domicilio  eletto  presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    33)  n.  527  del  2014,  proposto  dal   signor   Alessio   Boi,
rappresentato e difeso dagli avv.ti  Maria  Giovanna  Cleva,  Giorgio
Barbini e Giulia  Santamaria,  con  domicilio  eletto  presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    34) n. 528 del  2014,  proposto  dal  signor  Giuseppe  Aliberti,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna
Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso  l'avv.  Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    35)  n.  529  del  2014,  proposto  dal   signor   Rocco   Arato,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini,  Maria  Giovanna
Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
    36) n. 530 del 2014, proposto dal signor Antonino Francesco Paolo
Accardi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria
Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso  l'avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, 
    Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso ope  legis  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi
n. 12; 
 
                           Per la riforma 
 
    quanto al ricorso n. 494 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1693/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2009 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 495 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1694/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 496 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1687/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 497 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1712/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 498 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1690/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 499 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1713/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 500 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1695/2013, depositata 2 luglio 2013 e relativa alla  retribuzione  di
ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel  periodo  dal
2004 al 2012 e al risarcimento del danno  (da  quantificarsi  in  via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 501 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1711/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 502 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1709/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 503 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1700/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 504 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1705/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2006 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 505 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1704/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 506 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1716/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 507 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1719/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 508 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1699/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 509 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1718/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario Maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 510 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1715/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 511 del 2014: 
        della sentenza. del TAR della Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1691/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 512 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1703/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 513 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1702/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 514 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1720/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 515 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1688/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 516 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1708/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 517 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1698/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 518 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1714/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2005 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 519 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1710/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 520 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1707/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 521 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1696/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 522 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia;  Sezione  Prima,  n.
1706/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 523 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1692/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 525 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1685/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 526 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1697/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 527 del 2014: 
        della sentenza del T.A.R, della Lombardia, Sezione Prima,  n.
1717/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 528 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1689/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 529 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1686/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo; 
    quanto al ricorso n. 530 del 2014: 
        della sentenza del TAR della  Lombardia,  Sezione  Prima,  n.
1701/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa  alla  retribuzione
di ore di straordinario maturate per riposi non  goduti  nel  periodo
dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via
equitativa) da usura psico-fisica derivante  dal  lavoro  svolto  nel
settimo  giorno   consecutivo   e   dalla   tardiva   fruizione   del
«riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in  subordine,  nella
rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per  tutti
i giorni di mancata fruizione del riposo. 
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della
Giustizia; 
    Viste  le  memorie  prodotte  dall'Amministrazione  in  data   21
febbraio 2015 a sostegno delle proprie difese; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore, all'udienza pubblica  del  giorno  24  marzo  2015,  il
Consigliere Raffaele Greco; 
    Uditi l'avv. Barbini  per  i  ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato
Antonio Grumetto per l'Amministrazione; 
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: 
        1.  I  ricorrenti,  tutti  agenti  del   Corpo   di   Polizia
Penitenziaria, hanno agito  in  primo  grado  per  l'accertamento  di
spettanze retributive a loro dire dovute  dall'Amministrazione  della
Giustizia per lo  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  nei  giorni
ordinariamente destinati al riposo settimanale. 
      In  particolare,  ciascuno  di  loro  ha  documentato  di  aver
espletato, in periodi di tempo piu' o meno lunghi ricompresi  fra  il
2004 e il 2012, plurime ore di attivita' lavorativa in giorni festivi
ovvero da destinare  al  riposo  settimanale,  chiedendo pertanto  il
riconoscimento  del   compenso   per   le   corrispondenti   ore   di
straordinario prestate, nonche' il risarcimento del  danno  da  usura
psicofisica patito ovvero - in via subordinata  -  la  determinazione
dell'indennita' supplementare dovuta sulla base dei  vigenti  accordi
sindacali di categoria. 
        2. A  sostegno  della  propria  pretesa,  gli  istanti  hanno
richiamato il pregresso indirizzo di questa Sezione (cfr. ex plurimis
le sentenze n. 6322 del 10 dicembre  2012  e  n.  1342  dell'8  marzo
2012), sulla scorta del quale: 
    a) al fine di compensare il disagio derivante dal dover  prestare
attivita' lavorativa  in  una  giornata  ordinariamente  dedicata  al
riposo, non e' sufficiente la speciale indennita' disciplinata  dalla
contrattazione di categoria (per quanto  qui  rileva,  dall'art.  10,
comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  11  settembre
2007, n. 170, che la ha quantificata in € 5,00 all'ora,  importo  poi
aumentato ad € 8,00 all'ora dal successivo  art.  15,  comma  4,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile  2009,  n.  51),
atteso  che  tale   indennita'   e'   testualmente   corrisposta   «a
compensazione   della   sola   ordinaria   prestazione   di    lavora
giornaliero»,  e  dunque  surroga  la  sola  retribuzione  ordinaria,
lasciando impregiudicata - fra  le  altre  -  la  questione  di  come
debbano essere compensate le ore lavorative  eventualmente  eccedenti
il limite delle 36 settimanali; 
    b) a tale ultimo riguardo, sempre sulla base della contrattazione
collettiva di categoria, il computo dello straordinario va effettuato
con criterio «orizzontale», ossia tenendo conto delle  ore  eccedenti
le 36 nell'arco della settimana,  e  non  «verticale»,  ossia  avendo
riguardo alla sola giornata che interessa ed alle  ore  eventualmente
eccedenti le 6 giornaliere; 
    c) diversi poi, e anche distinti fra di loro, sono  gli  istituti
del «riposo recupero», disciplinato  dall'art.  11,  comma  5,  della
legge 15 novembre 1990,  n.  395,  che  serve  a  far  recuperare  al
lavoratore il giorno di riposo di  cui  non  abbia  fruito  per  aver
svolto   attivita'   lavorativa,   e   del   «riposo   compensativo»,
disciplinato dagli accordi  sindacali  (e,  per  quanto  qui  rileva,
dall'art. 11 dell'Accordo  Nazionale  Quadro  del  Corpo  di  Polizia
Penitenziaria), il quale altro non e' che una differente modalita' di
compensazione  del  lavoro   straordinario,   che   anziche'   essere
retribuito viene ad essere compensato con un numero corrispondente di
ore di riposo. 
    3. Il TAR della Lombardia, investito delle  controversie,  le  ha
definite con altrettante sentenze di reiezione, avverso le quali  gli
originari ricorrenti sono insorti con gli appelli oggi  all'esame  di
questa Sezione. 
    4.  Con  le  sentenze  in  epigrafe,  il  primo  giudice  si   e'
motivatamente   discostato   dai   precedenti    sopra    richiamati,
argomentando sulla base dell'orientamento, a suo dire difforme, della
Corte di  Cassazione,  dal  quale  sarebbero  ritraibili  i  seguenti
principi: 
    e'     ontologicamente     impossibile      qualificare      come
straordinario il lavoro prestato in  un  giorno  festivo,  ogni  qual
volta sia stata comunque rispettata la cadenza di un giorno di riposo
per ogni settimana di lavoro; 
    conseguentemente,  il  computo  del   lavoro   straordinario   va
effettuato con criterio «verticale», e  quindi  tenendo  conto  delle
sole ore eccedenti il normale orario di lavoro  nei  6  giorni  della
settimana in cui viene normalmente  prestato,  calcolate  nell'ambito
del mese di riferimento; 
    ferma e impregiudicata resta la diversa questione, da  affrontare
e   risolvere   pero'   in   sede   di   contrattazione   collettiva,
dell'eventuale retribuzione supplementare dovuta  per  compensare  la
particolare «penosita» derivante dall'aver dovuto prestare  attivita'
lavorativa  in  una  giornata  istituzionalmente  da  dedicare   alle
esigenze familiari, personali e culturali. 
        5. Nel costituirsi  in  resistenza  in  grado  d'appello,  il
Ministero della Giustizia, oltre a sostenere  la  infondatezza  degli
appelli e a instare per la  conferma  delle  sentenze  impugnate,  ha
richiamato lo jus superveniens di cui all'art. 1,  comma  476,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2014)»), secondo cui: «...L'articolo 10, comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170,  e  l'articolo
11, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  13  giugno
2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa
resa nel  giorno  destinato  al  riposo  settimanale  o  nel  festivo
infrasettimanale non da' diritto a retribuzione a  titolo  di  lavoro
straordinario se non  per  le  ore  eccedenti  l'ordinario  turno  di
servizio giornaliero. Sono fatti salvi  gli  effetti  delle  sentenze
passate in giudicato alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge». 
    In tal modo, secondo la difesa erariale, il  legislatore  sarebbe
intervenuto con interpretazione autentica  della  vigente  normativa,
riaffermando l'impostazione seguita dalla giurisprudenza prevalente e
smentendo il piu' recente indirizzo di questa Sezione. 
    6. Tutto cio' premesso, questa Sezione reputa che la disposizione
da ultimo citata ponga plurimi dubbi di legittimita'  costituzionale,
tali da indurre a rimettere alla  Corte  costituzionale  la  relativa
questione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    7.  Al  riguardo,  va  innanzi  tutto   sottolineata   l'evidente
rilevanza della questione, atteso che la norma dianzi  richiamata  e'
destinata,  ove  ritenuta  legittima,  a  trovare  applicazione   nei
presenti giudizi, e anzi a essere determinante  ai  fini  della  loro
definizione. 
    Infatti, con essa il legislatore,  con  previsione  espressamente
dichiarata retroattiva (come testimoniato  dalla  salvezza  dei  soli
giudizi definiti con giudicato), ha affermato  il  duplice  principio
per cui, di regola, nessuno straordinario e' dovuto per le  attivita'
lavorative svolte in un giorno festivo, e solo in  via  di  eccezione
questo puo' essere riconosciuto per le sole ore eccedenti l'ordinario
orario  giornaliero  (criterio  di  calcolo  c.d.  «verticale»);   di
conseguenza, e salvi gli eventuali ulteriori profili di cui si  dira'
subito appresso, l'applicazione dei detti principi non  potrebbe  che
portare alla reiezione delle pretese attoree,  per  ragioni  altre  e
assorbenti rispetto a quelle addotte dal giudice di prime cure. 
    8. Cio' premesso, e venendo al presupposto  della  non  manifesta
infondatezza della questione, e' opportuno  preliminarmente  ribadire
che, alla stregua della pregressa giurisprudenza della  Sezione  come
richiamata al precedente  punto  2,  il  lavoratore  il  quale  abbia
prestato attivita' lavorativa in un giorno  festivo,  o  comunque  da
destinare all'ordinario riposo settimanale, ha diritto a tre distinti
benefici e precisamente: 
    a) al «riposo recupero», che serve a consentire il  recupero  del
riposo settimanale non fruito; 
    b) all'indennita' prevista  dalla  contrattazione  collettiva  di
categoria, che serve  a  compensare  del  maggior  disagio  derivante
dall'aver svolto attivita' lavorativa in un giorno che avrebbe dovuto
essere dedicato ad altri interessi; 
        c) all'eventuale retribuzione per lavoro straordinario, se  e
nella misura in cui le ore  di  lavoro  svolte  nel  giorno  festivo,
sommate a quelle svolte nei sei giorni precedenti, superino il limite
delle 36 settimanali. Rispetto a tale ricostruzione, contrariamente a
quanto sembra argomentare il giudice di  prime  cure,  gli  indirizzi
espressi dalla Corte di Cassazione non risultano  affatto  andare  in
contrario avviso: e, anzi, proprio nei  precedenti  richiamati  nelle
sentenze qui appellate - al di la' dell'ovvia affermazione della  non
assimilabilita' sic  et  simpliciter  del  lavoro  festivo  a  lavoro
straordinario, quante volte sia comunque rispettata la cadenza di  un
giorno di riposo per ogni sei di attivita'  lavorativa  svolta  -  si
afferma fra l'altro che «...il  lavoratore  turnista  che  presti  la
propria opera per  sette  o  piu'  giorni  consecutivi,  pur  godendo
complessivamente di riposi  in  ragione  di  uno  per  settimana,  ha
diritto, oltre che  ad  un  compenso  per  la  penosita'  del  lavora
domenicale,  ad  un  distinto  compenso  per  l'ulteriore   penosita'
connessa al fatto di lavorare per  piu'  di  sei  giorni  consecutivi
(...);  i  suddetti  compensi  possono  cumularsi  alla  stregua   di
disposizioni  pattizie  che  fissino   globalmente   un   trattamento
economico-normativo    differenziato    in    considerazione    delle
caratteristiche della prestazione, trattamento rispetto al  quale  il
giudice del merito deve accertare  congruita'  o  meno  dei  compensi
previsti in contratto e l'idoneita' degli stessi a  compensare  anche
la penosita' del lavoro nel settimo giorno consecutivo»  (cfr.  Cass.
civ., Sez. lav., 7  giugno  2011,  n.  12318;  sostanzialmente  nello
stesso senso, Cass. civ., Sez. lav., 4 febbraio 2008, n.  2610;  id.,
19 maggio 2004, n. 9521). 
        Dunque la S.C.  non  solo  non  ha  pregiudicato  in  via  di
principio  l'eventuale  spettanza  della  retribuzione   per   lavoro
straordinario  nei  casi  esaminati  (essendo  questa  rimessa  a  un
accertamento in concreto sul rispetto o meno del limite delle 36  ore
settimanali), ma di piu', non ha  escluso  nemmeno  che  la  speciale
indennita' prevista dalla contrattazione collettiva -  nei  casi  che
qui occupano, quella  sopra  indicata  sub  b)  -  possa  non  essere
ritenuta sufficiente a compensare  il  lavoratore  della  particolare
«penosita'» dell'aver prestato la  propria  opera  per  piu'  di  sei
giorni consecutivi; tale ulteriore questione non  risulta  affrontata
nei richiamati precedenti di questa  Sezione,  laddove  i  ricorrenti
avevano chiesto soltanto il riconoscimento dello straordinario, ma e'
stata invece sollevata nei  giudizi  oggi  all'esame,  sia  pure  con
domanda proposta in  via  subordinata  (e  non  esaminata  dal  primo
giudice). 
    9. Tutto cio' premesso, ad avviso di questa Sezione la  norma  in
esame, ad onta del proprio  autoqualificarsi  espressamente  come  di
interpretazione autentica, non puo' non essere considerata innovativa
dell'ordinamento. 
    10. Dal punto di vista formale, prima e indipendentemente da ogni
approfondimento circa  il  carattere  interpretativo  (o  innovativo)
della disposizione de qua, va evidenziato che essa interviene  su  di
fonti  normative  di  rango  regolamentare,  recettive   di   accordi
sindacali ai sensi degli artt. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,  e
2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (mantenuti in vigore
ex art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), che per  la
regolamentazione del rapporto di lavoro dei  dipendenti  delle  Forze
dell'ordine   hanno   previsto   una   particolare    procedura    di
contrattazione collettiva destinata a confluire - per l'appunto -  in
appositi decreti del Presidente della Repubblica. 
      L'intervento con legge primaria su norme  aventi  tale  origine
non e' ex se inammissibile  sul  piano  dei  rapporti  tra  le  fonti
normative,  stante  l'assenza  di  una  riserva   costituzionale   di
contrattazione collettiva tale da consentire di  ritenere  che  nella
specie ci si trovi in presenza di  una  fonte  «rinforzata»  (con  il
conseguente obbligo, per ogni modifica successiva, di  rispettare  il
medesimo iter stabilito per la formazione originaria), e tenuto conto
dei rilievi in passato svolti da questo Consiglio di Stato, e tuttora
validi per il pubblico impiego  «non  contrattualizzato»,  in  ordine
alla piena legittimita' di  interventi  legislativi,  anche  solo  di
interpretazione  autentica,  su  fonti  regolamentari  recettive   di
accordi   sindacali,   purche'   vertenti   su   profili    giuridici
essenzialmente pubblicistici (cfr. Cons. Stato, Sez. V,  11  dicembre
1992, n. 1460). 
      11. Superato questo  primo  profilo,  puo'  passarsi  all'esame
delle ragioni sostanziali che inducono  la  Sezione  a  escludere  il
carattere interpretativo della norma sopra citata. 
      Come e' noto, perche' una norma possa dirsi di  interpretazione
autentica  e'  necessario  che  essa  si  limiti  ad  assegnare  alla
disposizione interpretata un  significato  gia'  in  essa  contenuto,
riconoscibile come una delle possibili letture del testo  originario;
in tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire
situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione  di
un  dibattito   giurisprudenziale   irrisolto,   o   di   ristabilire
un'interpretazione  piu'  aderente  alla  originaria   volonta'   del
legislatore a tutela della certezza del  diritto  e  dell'eguaglianza
dei  cittadini,   cioe'   di   principi   di   preminente   interesse
costituzionale (cfr. ex plurimis Corte cost., 29 maggio 2013, n. 103;
id., 21 ottobre 2011, n. 271; id., 11 giugno 2010, n.  209;  id.,  26
novembre 2009, n. 311). 
    Orbene, e' evidente che nella specie la norma di cui al precitato
art. 1, comma 476, della legge n. 147 del 2013  non  presenta  alcuna
delle caratteristiche suindicate, atteso che: 
    a) interviene su due disposizioni  regolamentari,  nessuna  delle
quali si occupa di retribuzione  per  lavoro  straordinario,  essendo
entrambe destinate a disciplinare la speciale  indennita'  da  lavoro
festivo, che si e' visto essere istituto  rispondente  a  ratio  e  a
finalita'  tutt'affatto  diverse  (oltre  che  a   fare   rinvio   al
complementare istituto del «riposo recupero»); 
    b) in ogni caso introduce una regola, in  tema  di  modalita'  di
calcolo   delle   ore   di   straordinario   («verticale»    anziche'
«orizzontale», nel senso sopra precisato), per nulla ricavabile dalla
lettura delle previgenti disposizioni e  opposta  rispetto  a  quella
enunciata dalla pregressa prevalente giurisprudenza. 
    In sostanza, si tratta di una disposizione dal tenore  innovativo
in materia di computo delle ore di lavoro straordinario ai fini della
relativa retribuzione, sia pure con specifico riferimento all'ipotesi
in cui il lavoratore abbia prestato servizio  in  giorno  festivo  (o
ordinariamente  dedicato  al  riposo  settimanale),  e  che  si  pone
dichiaratamente come  retroattiva,  come  testimoniato  dall'espressa
previsione di  sua  non  applicabilita'  alle  sole  situazioni  gia'
definite con sentenza passata in giudicato. 
      12. E' noto, alla stregua dell'indirizzo costantemente  seguito
dalla Corte costituzionale, che il divieto  di  retroattivita'  della
legge (art. 11 delle  disposizioni  sulla  legge  in  generale),  pur
costituendo valore fondamentale di civilta'  giuridica,  non  assurge
nel nostro ordinamento a principio di rango costituzionale salvo  che
in materia penale ex art. 25 Cost.; pertanto, il legislatore puo'  di
regola emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica,
purche'   la   retroattivita'    trovi    adeguata    giustificazione
nell'esigenza  di  tutelare  principi,  diritti  e  beni  di  rilievo
costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi  imperativi  di
interesse generale», ai sensi della Convenzione europea  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (sentt. 5 aprile 2012, n. 78,
e n. 311 del 2009, cit.). 
      Conseguentemente, sono stati individuati una  serie  di  limiti
generali  all'efficacia  retroattiva  delle  leggi,  attinenti   alla
salvaguardia,  oltre  che  dei  principi  costituzionali,  di   altri
fondamentali  valori  di  civilta'  giuridica,  posti  a  tutela  dei
destinatati della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno
ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza,  che
si riflette nel divieto di introdurre  ingiustificate  disparita'  di
trattamento; la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti quale  principio  connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la
coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto  delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere  giudiziario  (sentt.
n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010, citt.). 
    13. Alla stregua  dei  principi  teste'  richiamati,  la  Sezione
reputa  che  la  disposizione  qui  in  esame  leda  il   canone   di
ragionevolezza ex art. 3 Cost., introducendo - come  si  e'  visto  -
sotto  la  veste  di  un'interpretazione  autentica  una   disciplina
innovativa,  con  valore  retroattivo,  senza   alcuna   evidente   e
ragionevole giustificazione. 
    Piu' specificamente,  la  disposizione  de  qua  e'  destinata  a
condizionare la retribuzione erogata a lavoratori  i  quali,  per  la
peculiare natura dell'attivita' svolta, sono costretti  a  rinunciare
al riposo settimanale, e  quindi  a  incidere  sull'applicazione  del
principio della retribuzione equa e proporzionata al lavoro svolto di
cui  all'art.  36  Cost.  in  un  settore  nel  quale,   come   sopra
evidenziato, la giurisprudenza - sia ordinaria che  amministrativa  -
si e' sempre mostrata alquanto sensibile al problema  di  un'adeguata
compensazione  della  particolare  «penosita'»  di   tale   attivita'
lavorativa. 
    Ne discende che, in un caso del genere, sarebbe stato  onere  del
legislatore fornire una chiara e «rafforzata» indicazione dei «motivi
imperativi di interesse generale» sottesi all'innovativa  previsione,
non potendo questi ricondursi sic et  simpliciter  alla  volonta'  di
evitare l'ingente  esborso  per  le  casse  pubbliche,  che  potrebbe
derivare   dall'esito   sfavorevole   del    rilevante    contenzioso
verosimilmente pendente, sulla base dell'indirizzo  giurisprudenziale
in passato seguito da questo Consiglio di Stato. 
    In definitiva, la norma in esame viene a  operare  una  rilevante
limitazione del diritto  a  una  retribuzione  equa  e  proporzionata
tutelato a livello  costituzionale  ex  art.  36  Cost.,  con  valore
retroattivo (e, quindi, incidendo anche sulle posizioni di lavoratori
i quali abbiano gia' maturato tale diritto sulla scorta di  attivita'
svolta, e finanche abbiano instaurato dei contenziosi giudiziali  per
conseguire quanto loro spettante), senza che siano indicati ne' prima
facie evincibili i principi e valori, quanto meno di pari rango,  cui
tale intervento risponde. 
    14. Un secondo possibile profilo di illegittimita' costituzionale
attiene alla possibile violazione dell'art. 117 Cost.  attraverso  la
norma interposta di cui all'art. 6 della CEDU, e si ricollega proprio
alla pendenza di un  rilevante  contenzioso  giudiziale  in  subiecta
materia, gia' in essere al momento in cui e' intervenuta l'innovativa
disposizione in esame (cio' e' certamente vero per i 36  giudizi  qui
riuniti). 
    Come  e'  noto,  la  giurisprudenza  della  Corte  e'  da   tempo
consolidata nel senso che le norme della CEDU - nel significato  loro
attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,  specificamente
istituita  per  dare  ad  esse  interpretazione  e   applicazione   -
integrino, quali  «norme  interposte»,  il  parametro  costituzionale
espresso dall'art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui impone  la
conformazione della legislazione interna ai vincoli  derivanti  dagli
obblighi internazionali (cfr. ex plurimis sentt. 5 gennaio  2011,  n.
1; 4 giugno 2010, n. 196; 28 maggio 2010, n. 187; 15 aprile 2010,  n.
138; 19 aprile 2007, nn. 347 e 348). 
    Con   riferimento   all'introduzione   di   nuove    disposizioni
retroattive, la Corte europea dei diritti  dell'uomo  ha  piu'  volte
affermato che se, in  linea  di  principio,  nulla  vieta  al  potere
legislativo  di  regolamentare   in   materia   civile,   con   nuove
disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti  da  leggi
in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di
processo equo sanciti dal ricordato art, 6 della CEDU  ostano,  salvo
che per imperative ragioni di interesse generale,  all'ingerenza  del
potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al  fine  di
influenzare l'esito giudiziario di una controversia (cfr. ex plurimis
Sez. II, 7 giugno 2011, Agrati e al. c. Italia; id., 31 maggio  2011,
Maggio c. Italia; Sez. V, 11 febbraio 2010, Javaugue c. Francia; Sez.
II, 10 giugno 2008, Bortesi e al. c. Italia). 
    Siffatta ricostruzione si completa con l'affermazione che  spetta
alla  stessa  Corte  costituzionale,  nell'ambito  del   margine   di
apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della CEDU ai singoli
ordinamenti nazionali, verificare la sussistenza o  meno  di  «motivi
imperativi d'interesse generale» idonei a  giustificare  l'intervento
del legislatore con efficacia retroattiva  (fermi  i  limiti  di  cui
all'art. 25 Cost.), alla stregua  di  principi,  diritti  e  beni  di
rilievo costituzionale (Corte cost., sent. 26 gennaio 2012, n. 15). 
    In particolare, e'  stata  piu'  volte  esclusa  la  legittimita'
costituzionale di disposizioni le quali, pur qualificandosi  come  di
interpretazione  autentica,  introducessero  con  valore  retroattivo
regole innovative destinate a incidere su rapporti giuridici maturati
e consolidati da tempo, nonche' a influenzare situazioni  processuali
altrimenti indirizzate in modo diverso (cfr. Corte cost., 17 dicembre
2013, n. 308; id., 27 giugno 2013, n. 160; id., n. 78 del 2012, cit.;
id., 271 del 2011, cit.; id., n. 209 del 2010, cit.; id., 30  gennaio
2009, n. 29). 
    Nel caso che qui occupa,  come  gia'  evidenziato,  non  e'  dato
rintracciare un motivo d'interesse  generale  idoneo  a  giustificare
l'intervento legislativo retroattivo in esame,  che  e'  destinato  a
incidere in modo decisivo sull'esito di plurimi giudizi (ivi compresi
quelli qui riuniti). 
    15.  La  Sezione  ritiene  pertanto  rilevatiti  per  i   giudizi
all'esame e non manifestamente infondate le sopra  esposte  questioni
di  costituzionalita',  relative  all'applicazione  del   comma   476
dell'art. 1 della legge n. 147 del  2013  ai  rapporti  giuridici  in
essere alla data di entrata  in  vigore  della  legge,  con  la  sola
eccezione delle vicende definite con giudicato. 
    16. I giudizi in epigrafe, qui riuniti ai soli fini del  presente
incidente, sono  di  conseguenza  sospesi  per  la  rimessione  delle
questioni suddette all'esame della Corte costituzionale e si  dispone
che, a cura della Segreteria, sia trasmessa alla  Corte  la  presente
ordinanza unitamente ai ricorsi di primo grado, alle sentenze del TAR
e agli atti di appello e che la medesima ordinanza  venga  notificata
alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  Deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quarta),
non definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe qui riuniti: 
        a) visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre  2013,
n. 296, in relazione agli articoli 3 e 117 Cost., nella parte in  cui
si applica ai rapporti  giuridici  in  essere  alla  data  della  sua
entrata in vigore con la sola eccezione delle  vicende  definite  con
giudicato, nei sensi di cui in motivazione; 
        b) dispone la sospensione del presente giudizio; 
    c)  ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale; 
    d) ordina che a cura della Segreteria della Sezione  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
    e) riserva alla decisione definitiva ogni  ulteriore  statuizione
in rito, in merito e sulle spese. 
 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  24
marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: 
 
    Riccardo Virgilio, Presidente 
    Raffaele Greco, Consigliere, Estensore 
    Raffaele Potenza, Consigliere 
    Andrea Migliozzi, Consigliere 
    Silvestro Maria Russo, Consigliere 
 
                       Il Presidente: Virgilio 
 
 
                         L'estensore: Greco