N. 197 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2015
Ordinanza del 27 aprile 2015 del Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da Sgro' David ed altri contro Ministero della giustizia. Impiego pubblico - Prestazioni lavorative rese nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali - Previsione, con norma di interpretazione autentica che non danno diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero - Applicabilita' anche ai rapporti giuridici in essere alla data dell'entrata in vigore della norma censurata, con la sola eccezione delle vicende definite con giudicato - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Legge 27 dicembre 2013, n. 296 (recte: n. 147), art. 1, comma 476. - Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.(GU n.40 del 7-10-2015 )
N. 2062/15 Reg.Prov.Coll. N. 00494/2014 Reg.Ric. N. 00495/2014 Reg.Ric. N. 00496/2014 Reg.Ric. N. 00497/2014 Reg.Ric. N. 00498/2014 Reg.Ric. N. 00499/2014 Reg.Ric. N. 00500/2014 Reg.Ric. N. 00501/2014 Reg.Ric. N. 00502/2014 Reg.Ric. N. 00503/2014 Reg.Ric. N. 00504/2014 Reg.Ric. N. 00505/2014 Reg.Ric. N. 00506/2014 Reg.Ric. N. 00507/2014 Reg.Ric. N. 00508/2014 Reg.Ric. N. 00509/2014 Reg.Ric. N. 00510/2014 Reg.Ric. N. 00511/2014 Reg.Ric. N. 00512/2014 Reg.Ric. N. 00513/2014 Reg.Ric. N. 00514/2014 Reg.Ric. N. 00515/2014 Reg.Ric. N. 00516/2014 Reg.Ric. N. 00517/2014 Reg.Ric. N. 00518/2014 Reg.Ric. N. 00519/2014 Reg.Ric. N. 00520/2014 Reg.Ric. N. 00521/2014 Reg.Ric. N. 00522/2014 Reg.Ric. N. 00523/2014 Reg.Ric. N. 00525/2014 Reg.Ric. N. 00526/2014 Reg.Ric. N. 00527/2014 Reg.Ric. N. 00528/2014 Reg.Ric. N. 00529/2014 Reg.Ric. N. 00530/2014 Reg.Ric. IL CONSIGLIO DI STATO In sede giurisdizionale Sezione Quarta Ha pronunciato la presente Ordinanza Sui seguenti ricorsi in appello: 1) n. 494 del 2014, proposto dal signor David Sgro', rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 2) n. 495 del 2014, proposto dal signor Eugenio Nicoletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 3) n. 496 del 2014, proposto dal signor Piero Longo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 4) n. 497 del 2014, proposto dal signor Michele Ivan Ruggiere, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 5) n. 498 del 2014, proposto dal signor Francesco Statti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 6) n. 499 del 2014, proposto dal signor Amedeo Tarantino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 7) n. 500 del 2014, proposto dal signor Salvatore Alessandro Milazzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 8) n. 501 del 2014, proposto dal signor Danilo Tuccitto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 9) n. 502 del 2014, proposto dal signor Fabio Rosai, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 10) n. 503 del 2014, proposto dal signor Bartolomeo Di Stasio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 11) n. 504 del 2014, proposto dal signor Giovanni Ciaramitaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 12) n. 505 del 2014, proposto dal signor Ivan Luciano Mini', rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 13) n. 506 del 2014, proposto dal signor Vito Parrinello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini e Maria Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 14) n. 507 del 2014, proposto dal signor Tommaso Marsico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 15) n. 508 del 2014, proposto dal signor Giuseppe Giarratana, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 16) n. 509 del 2014, proposto dal signor Saverio Picone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 17) n. 510 del 2014, proposto dal signor Salvatore De Costanzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Giorgio Barbini e Maria Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 18) n. 511 del 2014, proposto dal signor Giuseppe Licciardi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 19) n. 512 del 2014, proposto dal signor Roberto Damiano Marcarelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Giulia Santamaria e Maria Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, non costituito; 20) n. 513 del 2014, proposto dal signor Alberto Antonio Indovina, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 21) n. 514 del 2014, proposto dal signor Luigi Tolino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 22) n. 515 del 2014, proposto dal signor Francesco Iavarone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 23) n. 516 del 2014, proposto dalla signora Germana Ferilli, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 24) n. 517 del 2014, proposto dal signor Francesco Galluzzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 25) n. 518 del 2014, proposto dal signor Francesco Perticone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 26) n. 519 del 2014, proposto dal signor Vito Franchini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 27) n. 520 del 2014, proposto dal signor Giuseppe Cuffaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona, del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 28) n. 521 del 2014, proposto dal signor Angelo Biagio Chiofalo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamatia, Giorgio Barbini e Maria Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 29) n. 522 del 2014, proposto dal signor Salvatore Chiriatti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 30) n. 523 del 2014, proposto dal signor Fabio Casalicchio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 31) n. 525 del 2014, proposto dalla signora Vincenza Carrubba, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Barbini, Giulia Santamaria e Maria Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 32) n. 526 del 2014, proposto dal signor Giovanni Carosso, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giulia Santamaria e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 33) n. 527 del 2014, proposto dal signor Alessio Boi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Cleva, Giorgio Barbini e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 34) n. 528 del 2014, proposto dal signor Giuseppe Aliberti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 35) n. 529 del 2014, proposto dal signor Rocco Arato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Giulia Santamaria, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 36) n. 530 del 2014, proposto dal signor Antonino Francesco Paolo Accardi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Santamaria, Maria Giovanna Cleva e Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, Contro il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Per la riforma quanto al ricorso n. 494 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1693/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2009 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 495 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1694/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 496 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1687/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 497 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1712/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 498 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1690/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 499 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1713/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 500 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1695/2013, depositata 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 501 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1711/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 502 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1709/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 503 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1700/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 504 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1705/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2006 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 505 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1704/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 506 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1716/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 507 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1719/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 508 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1699/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 509 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1718/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario Maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 510 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1715/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 511 del 2014: della sentenza. del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1691/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 512 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1703/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 513 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1702/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 514 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1720/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 515 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1688/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 516 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1708/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 517 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1698/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 518 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1714/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 519 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1710/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 520 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1707/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 521 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1696/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 522 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia; Sezione Prima, n. 1706/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2005 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 523 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1692/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 525 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1685/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2011 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 526 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1697/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 527 del 2014: della sentenza del T.A.R, della Lombardia, Sezione Prima, n. 1717/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2007 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 528 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1689/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 529 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1686/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo; quanto al ricorso n. 530 del 2014: della sentenza del TAR della Lombardia, Sezione Prima, n. 1701/2013, depositata il 2 luglio 2013 e relativa alla retribuzione di ore di straordinario maturate per riposi non goduti nel periodo dal 2004 al 2012 e al risarcimento del danno (da quantificarsi in via equitativa) da usura psico-fisica derivante dal lavoro svolto nel settimo giorno consecutivo e dalla tardiva fruizione del «riposo-recupero» nel medesimo periodo nonche', in subordine, nella rideterminazione della «giusta retribuzione differenziale» per tutti i giorni di mancata fruizione del riposo. Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Viste le memorie prodotte dall'Amministrazione in data 21 febbraio 2015 a sostegno delle proprie difese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, all'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2015, il Consigliere Raffaele Greco; Uditi l'avv. Barbini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Antonio Grumetto per l'Amministrazione; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: 1. I ricorrenti, tutti agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, hanno agito in primo grado per l'accertamento di spettanze retributive a loro dire dovute dall'Amministrazione della Giustizia per lo svolgimento di attivita' lavorativa nei giorni ordinariamente destinati al riposo settimanale. In particolare, ciascuno di loro ha documentato di aver espletato, in periodi di tempo piu' o meno lunghi ricompresi fra il 2004 e il 2012, plurime ore di attivita' lavorativa in giorni festivi ovvero da destinare al riposo settimanale, chiedendo pertanto il riconoscimento del compenso per le corrispondenti ore di straordinario prestate, nonche' il risarcimento del danno da usura psicofisica patito ovvero - in via subordinata - la determinazione dell'indennita' supplementare dovuta sulla base dei vigenti accordi sindacali di categoria. 2. A sostegno della propria pretesa, gli istanti hanno richiamato il pregresso indirizzo di questa Sezione (cfr. ex plurimis le sentenze n. 6322 del 10 dicembre 2012 e n. 1342 dell'8 marzo 2012), sulla scorta del quale: a) al fine di compensare il disagio derivante dal dover prestare attivita' lavorativa in una giornata ordinariamente dedicata al riposo, non e' sufficiente la speciale indennita' disciplinata dalla contrattazione di categoria (per quanto qui rileva, dall'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, che la ha quantificata in € 5,00 all'ora, importo poi aumentato ad € 8,00 all'ora dal successivo art. 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51), atteso che tale indennita' e' testualmente corrisposta «a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavora giornaliero», e dunque surroga la sola retribuzione ordinaria, lasciando impregiudicata - fra le altre - la questione di come debbano essere compensate le ore lavorative eventualmente eccedenti il limite delle 36 settimanali; b) a tale ultimo riguardo, sempre sulla base della contrattazione collettiva di categoria, il computo dello straordinario va effettuato con criterio «orizzontale», ossia tenendo conto delle ore eccedenti le 36 nell'arco della settimana, e non «verticale», ossia avendo riguardo alla sola giornata che interessa ed alle ore eventualmente eccedenti le 6 giornaliere; c) diversi poi, e anche distinti fra di loro, sono gli istituti del «riposo recupero», disciplinato dall'art. 11, comma 5, della legge 15 novembre 1990, n. 395, che serve a far recuperare al lavoratore il giorno di riposo di cui non abbia fruito per aver svolto attivita' lavorativa, e del «riposo compensativo», disciplinato dagli accordi sindacali (e, per quanto qui rileva, dall'art. 11 dell'Accordo Nazionale Quadro del Corpo di Polizia Penitenziaria), il quale altro non e' che una differente modalita' di compensazione del lavoro straordinario, che anziche' essere retribuito viene ad essere compensato con un numero corrispondente di ore di riposo. 3. Il TAR della Lombardia, investito delle controversie, le ha definite con altrettante sentenze di reiezione, avverso le quali gli originari ricorrenti sono insorti con gli appelli oggi all'esame di questa Sezione. 4. Con le sentenze in epigrafe, il primo giudice si e' motivatamente discostato dai precedenti sopra richiamati, argomentando sulla base dell'orientamento, a suo dire difforme, della Corte di Cassazione, dal quale sarebbero ritraibili i seguenti principi: e' ontologicamente impossibile qualificare come straordinario il lavoro prestato in un giorno festivo, ogni qual volta sia stata comunque rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni settimana di lavoro; conseguentemente, il computo del lavoro straordinario va effettuato con criterio «verticale», e quindi tenendo conto delle sole ore eccedenti il normale orario di lavoro nei 6 giorni della settimana in cui viene normalmente prestato, calcolate nell'ambito del mese di riferimento; ferma e impregiudicata resta la diversa questione, da affrontare e risolvere pero' in sede di contrattazione collettiva, dell'eventuale retribuzione supplementare dovuta per compensare la particolare «penosita» derivante dall'aver dovuto prestare attivita' lavorativa in una giornata istituzionalmente da dedicare alle esigenze familiari, personali e culturali. 5. Nel costituirsi in resistenza in grado d'appello, il Ministero della Giustizia, oltre a sostenere la infondatezza degli appelli e a instare per la conferma delle sentenze impugnate, ha richiamato lo jus superveniens di cui all'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»), secondo cui: «...L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge». In tal modo, secondo la difesa erariale, il legislatore sarebbe intervenuto con interpretazione autentica della vigente normativa, riaffermando l'impostazione seguita dalla giurisprudenza prevalente e smentendo il piu' recente indirizzo di questa Sezione. 6. Tutto cio' premesso, questa Sezione reputa che la disposizione da ultimo citata ponga plurimi dubbi di legittimita' costituzionale, tali da indurre a rimettere alla Corte costituzionale la relativa questione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 7. Al riguardo, va innanzi tutto sottolineata l'evidente rilevanza della questione, atteso che la norma dianzi richiamata e' destinata, ove ritenuta legittima, a trovare applicazione nei presenti giudizi, e anzi a essere determinante ai fini della loro definizione. Infatti, con essa il legislatore, con previsione espressamente dichiarata retroattiva (come testimoniato dalla salvezza dei soli giudizi definiti con giudicato), ha affermato il duplice principio per cui, di regola, nessuno straordinario e' dovuto per le attivita' lavorative svolte in un giorno festivo, e solo in via di eccezione questo puo' essere riconosciuto per le sole ore eccedenti l'ordinario orario giornaliero (criterio di calcolo c.d. «verticale»); di conseguenza, e salvi gli eventuali ulteriori profili di cui si dira' subito appresso, l'applicazione dei detti principi non potrebbe che portare alla reiezione delle pretese attoree, per ragioni altre e assorbenti rispetto a quelle addotte dal giudice di prime cure. 8. Cio' premesso, e venendo al presupposto della non manifesta infondatezza della questione, e' opportuno preliminarmente ribadire che, alla stregua della pregressa giurisprudenza della Sezione come richiamata al precedente punto 2, il lavoratore il quale abbia prestato attivita' lavorativa in un giorno festivo, o comunque da destinare all'ordinario riposo settimanale, ha diritto a tre distinti benefici e precisamente: a) al «riposo recupero», che serve a consentire il recupero del riposo settimanale non fruito; b) all'indennita' prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, che serve a compensare del maggior disagio derivante dall'aver svolto attivita' lavorativa in un giorno che avrebbe dovuto essere dedicato ad altri interessi; c) all'eventuale retribuzione per lavoro straordinario, se e nella misura in cui le ore di lavoro svolte nel giorno festivo, sommate a quelle svolte nei sei giorni precedenti, superino il limite delle 36 settimanali. Rispetto a tale ricostruzione, contrariamente a quanto sembra argomentare il giudice di prime cure, gli indirizzi espressi dalla Corte di Cassazione non risultano affatto andare in contrario avviso: e, anzi, proprio nei precedenti richiamati nelle sentenze qui appellate - al di la' dell'ovvia affermazione della non assimilabilita' sic et simpliciter del lavoro festivo a lavoro straordinario, quante volte sia comunque rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni sei di attivita' lavorativa svolta - si afferma fra l'altro che «...il lavoratore turnista che presti la propria opera per sette o piu' giorni consecutivi, pur godendo complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana, ha diritto, oltre che ad un compenso per la penosita' del lavora domenicale, ad un distinto compenso per l'ulteriore penosita' connessa al fatto di lavorare per piu' di sei giorni consecutivi (...); i suddetti compensi possono cumularsi alla stregua di disposizioni pattizie che fissino globalmente un trattamento economico-normativo differenziato in considerazione delle caratteristiche della prestazione, trattamento rispetto al quale il giudice del merito deve accertare congruita' o meno dei compensi previsti in contratto e l'idoneita' degli stessi a compensare anche la penosita' del lavoro nel settimo giorno consecutivo» (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 7 giugno 2011, n. 12318; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. civ., Sez. lav., 4 febbraio 2008, n. 2610; id., 19 maggio 2004, n. 9521). Dunque la S.C. non solo non ha pregiudicato in via di principio l'eventuale spettanza della retribuzione per lavoro straordinario nei casi esaminati (essendo questa rimessa a un accertamento in concreto sul rispetto o meno del limite delle 36 ore settimanali), ma di piu', non ha escluso nemmeno che la speciale indennita' prevista dalla contrattazione collettiva - nei casi che qui occupano, quella sopra indicata sub b) - possa non essere ritenuta sufficiente a compensare il lavoratore della particolare «penosita'» dell'aver prestato la propria opera per piu' di sei giorni consecutivi; tale ulteriore questione non risulta affrontata nei richiamati precedenti di questa Sezione, laddove i ricorrenti avevano chiesto soltanto il riconoscimento dello straordinario, ma e' stata invece sollevata nei giudizi oggi all'esame, sia pure con domanda proposta in via subordinata (e non esaminata dal primo giudice). 9. Tutto cio' premesso, ad avviso di questa Sezione la norma in esame, ad onta del proprio autoqualificarsi espressamente come di interpretazione autentica, non puo' non essere considerata innovativa dell'ordinamento. 10. Dal punto di vista formale, prima e indipendentemente da ogni approfondimento circa il carattere interpretativo (o innovativo) della disposizione de qua, va evidenziato che essa interviene su di fonti normative di rango regolamentare, recettive di accordi sindacali ai sensi degli artt. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (mantenuti in vigore ex art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), che per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Forze dell'ordine hanno previsto una particolare procedura di contrattazione collettiva destinata a confluire - per l'appunto - in appositi decreti del Presidente della Repubblica. L'intervento con legge primaria su norme aventi tale origine non e' ex se inammissibile sul piano dei rapporti tra le fonti normative, stante l'assenza di una riserva costituzionale di contrattazione collettiva tale da consentire di ritenere che nella specie ci si trovi in presenza di una fonte «rinforzata» (con il conseguente obbligo, per ogni modifica successiva, di rispettare il medesimo iter stabilito per la formazione originaria), e tenuto conto dei rilievi in passato svolti da questo Consiglio di Stato, e tuttora validi per il pubblico impiego «non contrattualizzato», in ordine alla piena legittimita' di interventi legislativi, anche solo di interpretazione autentica, su fonti regolamentari recettive di accordi sindacali, purche' vertenti su profili giuridici essenzialmente pubblicistici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 1992, n. 1460). 11. Superato questo primo profilo, puo' passarsi all'esame delle ragioni sostanziali che inducono la Sezione a escludere il carattere interpretativo della norma sopra citata. Come e' noto, perche' una norma possa dirsi di interpretazione autentica e' necessario che essa si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato gia' in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario; in tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto, o di ristabilire un'interpretazione piu' aderente alla originaria volonta' del legislatore a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioe' di principi di preminente interesse costituzionale (cfr. ex plurimis Corte cost., 29 maggio 2013, n. 103; id., 21 ottobre 2011, n. 271; id., 11 giugno 2010, n. 209; id., 26 novembre 2009, n. 311). Orbene, e' evidente che nella specie la norma di cui al precitato art. 1, comma 476, della legge n. 147 del 2013 non presenta alcuna delle caratteristiche suindicate, atteso che: a) interviene su due disposizioni regolamentari, nessuna delle quali si occupa di retribuzione per lavoro straordinario, essendo entrambe destinate a disciplinare la speciale indennita' da lavoro festivo, che si e' visto essere istituto rispondente a ratio e a finalita' tutt'affatto diverse (oltre che a fare rinvio al complementare istituto del «riposo recupero»); b) in ogni caso introduce una regola, in tema di modalita' di calcolo delle ore di straordinario («verticale» anziche' «orizzontale», nel senso sopra precisato), per nulla ricavabile dalla lettura delle previgenti disposizioni e opposta rispetto a quella enunciata dalla pregressa prevalente giurisprudenza. In sostanza, si tratta di una disposizione dal tenore innovativo in materia di computo delle ore di lavoro straordinario ai fini della relativa retribuzione, sia pure con specifico riferimento all'ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato servizio in giorno festivo (o ordinariamente dedicato al riposo settimanale), e che si pone dichiaratamente come retroattiva, come testimoniato dall'espressa previsione di sua non applicabilita' alle sole situazioni gia' definite con sentenza passata in giudicato. 12. E' noto, alla stregua dell'indirizzo costantemente seguito dalla Corte costituzionale, che il divieto di retroattivita' della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civilta' giuridica, non assurge nel nostro ordinamento a principio di rango costituzionale salvo che in materia penale ex art. 25 Cost.; pertanto, il legislatore puo' di regola emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (sentt. 5 aprile 2012, n. 78, e n. 311 del 2009, cit.). Conseguentemente, sono stati individuati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civilta' giuridica, posti a tutela dei destinatati della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentt. n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010, citt.). 13. Alla stregua dei principi teste' richiamati, la Sezione reputa che la disposizione qui in esame leda il canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost., introducendo - come si e' visto - sotto la veste di un'interpretazione autentica una disciplina innovativa, con valore retroattivo, senza alcuna evidente e ragionevole giustificazione. Piu' specificamente, la disposizione de qua e' destinata a condizionare la retribuzione erogata a lavoratori i quali, per la peculiare natura dell'attivita' svolta, sono costretti a rinunciare al riposo settimanale, e quindi a incidere sull'applicazione del principio della retribuzione equa e proporzionata al lavoro svolto di cui all'art. 36 Cost. in un settore nel quale, come sopra evidenziato, la giurisprudenza - sia ordinaria che amministrativa - si e' sempre mostrata alquanto sensibile al problema di un'adeguata compensazione della particolare «penosita'» di tale attivita' lavorativa. Ne discende che, in un caso del genere, sarebbe stato onere del legislatore fornire una chiara e «rafforzata» indicazione dei «motivi imperativi di interesse generale» sottesi all'innovativa previsione, non potendo questi ricondursi sic et simpliciter alla volonta' di evitare l'ingente esborso per le casse pubbliche, che potrebbe derivare dall'esito sfavorevole del rilevante contenzioso verosimilmente pendente, sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale in passato seguito da questo Consiglio di Stato. In definitiva, la norma in esame viene a operare una rilevante limitazione del diritto a una retribuzione equa e proporzionata tutelato a livello costituzionale ex art. 36 Cost., con valore retroattivo (e, quindi, incidendo anche sulle posizioni di lavoratori i quali abbiano gia' maturato tale diritto sulla scorta di attivita' svolta, e finanche abbiano instaurato dei contenziosi giudiziali per conseguire quanto loro spettante), senza che siano indicati ne' prima facie evincibili i principi e valori, quanto meno di pari rango, cui tale intervento risponde. 14. Un secondo possibile profilo di illegittimita' costituzionale attiene alla possibile violazione dell'art. 117 Cost. attraverso la norma interposta di cui all'art. 6 della CEDU, e si ricollega proprio alla pendenza di un rilevante contenzioso giudiziale in subiecta materia, gia' in essere al momento in cui e' intervenuta l'innovativa disposizione in esame (cio' e' certamente vero per i 36 giudizi qui riuniti). Come e' noto, la giurisprudenza della Corte e' da tempo consolidata nel senso che le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione - integrino, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (cfr. ex plurimis sentt. 5 gennaio 2011, n. 1; 4 giugno 2010, n. 196; 28 maggio 2010, n. 187; 15 aprile 2010, n. 138; 19 aprile 2007, nn. 347 e 348). Con riferimento all'introduzione di nuove disposizioni retroattive, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha piu' volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dal ricordato art, 6 della CEDU ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia (cfr. ex plurimis Sez. II, 7 giugno 2011, Agrati e al. c. Italia; id., 31 maggio 2011, Maggio c. Italia; Sez. V, 11 febbraio 2010, Javaugue c. Francia; Sez. II, 10 giugno 2008, Bortesi e al. c. Italia). Siffatta ricostruzione si completa con l'affermazione che spetta alla stessa Corte costituzionale, nell'ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della CEDU ai singoli ordinamenti nazionali, verificare la sussistenza o meno di «motivi imperativi d'interesse generale» idonei a giustificare l'intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all'art. 25 Cost.), alla stregua di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (Corte cost., sent. 26 gennaio 2012, n. 15). In particolare, e' stata piu' volte esclusa la legittimita' costituzionale di disposizioni le quali, pur qualificandosi come di interpretazione autentica, introducessero con valore retroattivo regole innovative destinate a incidere su rapporti giuridici maturati e consolidati da tempo, nonche' a influenzare situazioni processuali altrimenti indirizzate in modo diverso (cfr. Corte cost., 17 dicembre 2013, n. 308; id., 27 giugno 2013, n. 160; id., n. 78 del 2012, cit.; id., 271 del 2011, cit.; id., n. 209 del 2010, cit.; id., 30 gennaio 2009, n. 29). Nel caso che qui occupa, come gia' evidenziato, non e' dato rintracciare un motivo d'interesse generale idoneo a giustificare l'intervento legislativo retroattivo in esame, che e' destinato a incidere in modo decisivo sull'esito di plurimi giudizi (ivi compresi quelli qui riuniti). 15. La Sezione ritiene pertanto rilevatiti per i giudizi all'esame e non manifestamente infondate le sopra esposte questioni di costituzionalita', relative all'applicazione del comma 476 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 ai rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore della legge, con la sola eccezione delle vicende definite con giudicato. 16. I giudizi in epigrafe, qui riuniti ai soli fini del presente incidente, sono di conseguenza sospesi per la rimessione delle questioni suddette all'esame della Corte costituzionale e si dispone che, a cura della Segreteria, sia trasmessa alla Corte la presente ordinanza unitamente ai ricorsi di primo grado, alle sentenze del TAR e agli atti di appello e che la medesima ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe qui riuniti: a) visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 296, in relazione agli articoli 3 e 117 Cost., nella parte in cui si applica ai rapporti giuridici in essere alla data della sua entrata in vigore con la sola eccezione delle vicende definite con giudicato, nei sensi di cui in motivazione; b) dispone la sospensione del presente giudizio; c) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; d) ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; e) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Riccardo Virgilio, Presidente Raffaele Greco, Consigliere, Estensore Raffaele Potenza, Consigliere Andrea Migliozzi, Consigliere Silvestro Maria Russo, Consigliere Il Presidente: Virgilio L'estensore: Greco