N. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 2015
Ordinanza del 3 giugno 2015 del Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Pisati Angelo. Processo penale - Decreto penale di condanna - Avviso all'imputato della facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa. - Codice di procedura penale, art. 460. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.41 del 14-10-2015 )
TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Penale
Il Giudice dott. Emilio Fois,
Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 460
c.p.p., proposta dalla difesa all'odierna udienza, nella parte in cui
non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere
l'avviso della facolta' dell'imputato di presentare istanza di' messa
alla prova entro i termini per l'opposizione
Osserva
1. Nei confronti di Angelo Pisati e' stato emesso decreto penale
di condanna, in data 6 dicembre 2014, per il reato di cui all'art.
44, lett. c), D.P.R. 380/01. Con atto depositato in data 20 gennaio
2015, l'imputato ha presentato opposizione senza richiesta di riti
alternativi o di messa alla prova. All'udienza del 12 maggio 2015
l'imputato ha chiesto personalmente la messa alla prova ed
all'udienza odierna la difesa ha documentato la presentazione
dell'istanza di formulazione del programma all'U.E.P.E. competente
per territorio.
2. Rilevanza della questione
Sulla base della disciplina vigente l'istanza dovrebbe essere
dichiarata inammissibile perche' tardiva. Trattandosi infatti di
giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna,
l'istanza di messa alla prova avrebbe dovuto essere proposta a pena
di inammissibilita' unitamente all'atto di opposizione.
Tuttavia, qualora l'eccezione dovesse essere accolta, l'imputato
dovrebbe essere ancora in termini per richiedere l'ammissione alla
messa alla prova, dovendosi ravvisare un oggettivo collegamento tra
l'omissione dell'avviso ed il mancato esercizio delle facolta' cui
l'avviso era preposto.
La questione si presenta pertanto di sicura rilevanza rispetto
all'esito dell'odierno procedimento.
3. Non manifesta infondatezza.
Come affermato in numerose pronunce della Corte costituzionale,
non puo' stabilirsi in astratto un unico parametro di informazione
che deve essere dato all'imputato in relazione ai vari riti in quanto
"le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere
variamente modulate dal legislatore in relazione alle caratteristiche
dei singoli riti". (1) .
Deve tuttavia evidenziarsi come l'istituto della messa alla
prova, per i profili che qui interessano, sia assimilabile ai riti
della c.d. alternativa inquisitoria poiche' costituisce
un'alternativa procedimentale al giudizio dibattimentale ordinario il
cui sbocco - iniziale sospensione del procedimento e successiva
declaratoria di estinzione del reato - e' senz'altro piu' incisivo
rispetto ai procedimenti di applicazione pena ed al giudizio
abbreviato e puo' essere paragonato all'oblazione.
Secondo il vigente codice di rito, l'imputato deve essere
avvisato, a pena di nullita', della facolta' di accedere ai riti
alternativi ed all'oblazione:
a) unitamente al decreto di citazione diretta a giudizio (art.
552, comma 1, lett. F e comma 2 c.p.p.);
b) unitamente al decreto penale di condanna (artt. 460 comma 1
lett. E c.p.p. e 141 comma 3 disp. att. c.p.p.);
c) unitamente al decreto di giudizio immediato (art. 456, comma
2 c.p.p. che non fa menzione dell'oblazione trattandosi di giudizio
applicabile a delitti per i quali la stessa non e' ammessa).
La Corte costituzionale ha anche avuto modo di precisare, proprio
in relazione al giudizio immediato, che "l'effettivo esercizio della
facolta' di chiedere i riti alternativi costituisce [infatti] una
delle piu' incisive forme di "intervento" dell'imputato, cioe' di
partecipazione "attiva" alle vicende processuali, con la conseguenza
che ogni illegittima menomazione di tale facolta', risolvendosi nella
violazione del diritto sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost.,
integra la nullita' di ordine generale sanzionata dall'art. 178,
comma 1, lettera c), Cod. Proc. Pen." (2)
Una disposizione analoga a quelle menzionate manca esclusivamente
nel procedimento ordinario in relazione all'udienza preliminare,
posto che l'art. 419 c.p.p. non prevede che nell'avviso di fissazione
debba essere dato all'imputato alcun avvertimento sui riti
alternativi.
Tale trattamento differenziato si giustifica peraltro tenuto
conto della maggiore garanzia costituita dalla possibilita' di
esercitare l'opzione nell'ambito di un'udienza camerale ove il
diritto di difesa e' assicurato dalla presenza obbligatoria del
difensore e dalla dilatazione dello sbarramento temporale fino alla
formulazione delle conclusioni. (3) . Piu' in generale si puo'
ritenere che la celebrazione dell'udienza preliminare amplia
decisamente gli spazi di difesa rispetto agli altri procedimenti qui
menzionati (citazione diretta, giudizio immediato, procedimento per
decreto) sicche' non potrebbe certamente essere sospettata di
incostituzionalita' la disposizione dell'art 419 c.p.p. sotto tale
profilo.
Merita un cenno anche la meno recente pronuncia relativa
all'abrogato giudizio pretorile, nella quale la Corte costituzionale
dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2
c.p.p. previgente "nella parte in cui non prevede la nullita' del
decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente
indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera e)"
(corrispondente all'attuale lett. F). (4) Tale pronuncia si discosta
dalla n. 8/2007 in materia di giudizio immediato per quanto concerne
la necessita' di un'esplicita sanzione di nullita' (speciale), ma e'
perfettamente in linea con la successiva giurisprudenza in relazione
alla tutela costituzionale del diritto di difesa estrinsecantesi
nella scelta dei riti alternativi.
Il quadro normativo e giurisprudenziale fin qui descritto conduce
pertanto a ritenere sussistente nel nostro ordinamento
processualpenalistico un principio, fondato sull'art. 24 Cost.,
secondo cui la scelta delle alternative procedimentali al giudizio
dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi
termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla
stessa, deve essere preceduta da uno specifico avviso.
Se cio' e' vero non puo' non evidenziarsi come in relazione alla
messa alla prova il legislatore abbia imposto dei termini di
decadenza ma non abbia introdotto alcuno specifico avviso, nemmeno
laddove la scelta debba essere compiuta al di fuori di un'udienza,
come avviene nel caso di opposizione a decreto penale di condanna.
La questione appare pertanto non manifestamente infondata tanto
in relazione all'art. 24 Cost. che in relazione all'art. 3 Cost. data
la disparita' di trattamento tra situazioni analoghe.
(1) v. Da ultimo Corte Cost. Ordinanze n. 245 del 24.09.2014 e n. 286
del 19.12.2012
(2) Corte Cost. sentenza n. 148 del 24.3-13.5.2004.
(3) Corte Cost. Ordinanza n. 8 del 8.1.2007
(4) Corte Cost. Sentenza n. 497 del 23.11.1995.
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 Cost. e 23 L. 11/3/1953 n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 460 c.p.p. in relazione agli
artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede che il decreto
penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha
facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla
prova unitamente all'atto di opposizione;
Sospende il giudizio in corso;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Ordina la notificazione della presente ordinanza a cura della
cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua
comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Savona, 3 giugno 2015
Il Giudice: Fois