N. 199 ORDINANZA 23 settembre - 9 ottobre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica - Modifiche a norme regionali in tema di  iniziative
  a favore del centro regionale di audiologia. 
- Legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6 recante  «Modifica
  alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005,
  n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005, n. 33 (Iniziative  a  favore  del
  centro regionale di  audiologia)  e  norme  per  la  formazione  di
  massaggiatore e di capo bagnino degli  stabilimenti  idroterapici»,
  artt. 1, 3, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, e 4. 
-   
(GU n.41 del 14-10-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  1,  3,
commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, e 4 della  legge  della  Regione  Abruzzo  4
gennaio 2014, n. 6 recante «Modifica alle leggi regionali 8  febbraio
2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005,
n. 33 (Iniziative a favore del  centro  regionale  di  audiologia)  e
norme per la formazione di massaggiatore  e  di  capo  bagnino  degli
stabilimenti idroterapici», promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato l'11-12  marzo  2014,  depositato  in
cancelleria il 18 marzo 2014  ed  iscritto  al  n.  25  del  registro
ricorsi 2014. 
    Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  l'11-12  marzo  2014  e
depositato il successivo 18 marzo, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato gli artt. 1, 3, commi 1, 5, 6, 7,  8  e  9,  e  4
della legge della Regione Abruzzo  4  gennaio  2014,  n.  6,  recante
«Modifica alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n.  6,  art.  202,  3
marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005,  n.  33  (Iniziative  a
favore del centro regionale di audiologia) e norme per la  formazione
di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»; 
    che la difesa dello Stato sottolinea che la Regione  convenuta  -
non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro dal
disavanzo sanitario, stipulato il 6 marzo 2007 con i  Ministri  della
salute e dell'economia e delle finanze, e finalizzato  a  ristabilire
l'equilibrio economico e finanziario della Regione nel  rispetto  dei
livelli  essenziali  di  assistenza  -  e'  stata  commissariata  dal
Consiglio dei ministri nel settembre del 2008, con successiva  nomina
del commissario ad acta nella persona del Presidente  della  Regione,
il quale ha approvato, nel tempo, i relativi Programmi operativi; 
    che, cio' premesso, il ricorrente censura, innanzitutto l'art.  1
che, al comma 1, lettere a) e b), reca le  «finalita'»  della  legge,
dirette a rendere gratuita per l'utenza la fornitura di pile  monouso
o ricaricabili per gli impianti cocleari,  nonche'  la  fornitura  di
parti di ricambio e di pile monouso o ricaricabili per le  protesi  a
processore impiantabili nell'orecchio medio, ed il successivo art. 3,
che, ai  commi  l  e  5,  dispone  che  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni attinenti alla manutenzione, riparazione  o  sostituzione
di parti della componente esterna dell'impianto  cocleare  (stabiliti
dall'art. 6 del d.P.C.m. 5 marzo 2007, recante «Modifica del d.P.C.m.
29 novembre 2001, recante: «Definizione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza»)   siano    integrati    dagli    ulteriori    interventi
specificamente indicati nei suddetti commi; 
    che,  poiche'  detti  interventi  esorbitano  dalle   prestazioni
previste  dal  richiamato  decreto,  per  il  Governo   dette   norme
confliggono con il principio,  enunciato  da  questa  Corte,  con  la
sentenza n. 104 del 2013, secondo il quale «l'assunzione a carico del
bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire  un  livello  di
assistenza supplementare [si pongono] in contrasto con gli  obiettivi
di risanamento del Piano di rientro»; 
    che dette norme quindi violano l'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, per lesione del «principio di contenimento della  spesa
pubblica sanitaria, quale principio di  coordinamento  della  finanza
pubblica» (stabilito dalla legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010», art. 2,  commi  80  e  95,  ai
sensi del quale ultimo  «Gli  interventi  individuati  dal  piano  di
rientro sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a  rimuovere
i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del  piano  di  rientro»);  e
violano l'art. 120, secondo comma, Cost.,  in  quanto  interferiscono
con le attribuzioni del commissario quale organo del Governo; 
    che il ricorrente impugna, inoltre, l'art. 1, comma 1, lettere c)
e  d),  che  prevede  la  maggiorazione  delle  tariffe  dovute  alle
strutture sanitarie per le procedure di impianto cocleare  e  per  le
procedure di protesi a processore impiantabile nell'orecchio medio, i
cui importi sono originariamente stabiliti rispettivamente dal DRG 49
e dal DRG 55 (DRG sta per  Diagnosis  Related  Group,  Raggruppamenti
omogenei di diagnosi, sistema che permette di  classificare  tutti  i
pazienti dimessi da un ospedale in gruppi omogenei  per  assorbimento
di  risorse  impegnate,   onde   quantificare   economicamente   tale
assorbimento e  quindi  remunerare  ciascun  episodio  di  ricovero);
nonche' l'art. 3, commi 6  e  7,  che  definisce  gli  importi  delle
tariffe relative alle procedure di impianto cocleare e alle procedure
di impianto di apparecchio acustico  elettromagnetico,  maggiorandole
rispetto a quelle stabilite a livello statale dai DRG 49 e 55; 
    che l'Avvocatura generale rileva che  le  predette  disposizioni,
stabilendo  un  incremento  di  spesa  nel  settore  sanitario,  sono
incompatibili con la posizione della Regione, soggetta  al  Piano  di
rientro, e con l'impegno, sancito nel piano stesso,  di  risanare  il
disavanzo finanziario, come sancito dal  principio  di  coordinamento
della finanza pubblica enunciato dall'art. 15, commi  15  e  17,  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.  135  (ribadito  dall'art.  5,
comma  2,  del  decreto  ministeriale  18   ottobre   2012,   recante
«Remunerazione  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  per  acuti,
assistenza ospedaliera  di  riabilitazione  e  di  lungodegenza  post
acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale»); deduce  che  le
norme  stesse  sono  altresi'  lesive  del  principio  piu'  generale
contenuto nell'art. 2, commi 80 e 95, della gia' richiamata legge  n.
191 del 2009, con  conseguente  violazione  degli  artt.  117,  terzo
comma, e 120, secondo comma, Cost.; 
    che, per lesione degli stessi parametri (sulla base di  identiche
motivazioni) vengono inoltre impugnati l'art. 1, comma 1,  che,  alle
lettere e) ed f),  stabilisce  l'erogazione  di  fondi  per  il  buon
funzionamento del Centro regionale di audiologia e per  gli  impianti
cocleari  e  il  riconoscimento  di  quest'ultimo  come   centro   di
riferimento regionale, e l'art. 3, che, ai commi 8 e  9,  dispone  la
sovvenzione di 150.000,00 euro per il Centro regionale di  audiologia
e per gli impianti cocleari di Pescara e il riconoscimento del Centro
stesso come Centro di riferimento regionale; 
    che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  censura  infine
l'art.  4  della  stessa  legge  regionale,   che   (come   integrato
dall'Allegato A) disciplina la formazione ed i percorsi formativi  di
massaggiatore e di  capo  bagnino  degli  stabilimenti  idroterapici,
specificandone  la  relativa  durata,  i  requisiti   necessari   per
l'accesso a detti percorsi, i requisiti delle strutture  pubbliche  e
private necessari per ottenere l'autorizzazione ad effettuare i corsi
e le modalita' di valutazione finale; 
    che l'Avvocatura generale rileva che la  specifica  finalita'  di
abilitazione all'esercizio della professione e  l'individuazione  dei
requisiti necessari per la relativa frequenza e  delle  modalita'  di
valutazione finale escludono che la norma in esame sia  riconducibile
alla  materia  residuale  della  «formazione   professionale»   (come
definita dalle sentenze di questa Corte n. 175, n. 51  e  n.  50  del
2005), dimostrando viceversa  come  essa  si  ascriva  nella  materia
concorrente delle «professioni» di cui  all'art.  117,  terzo  comma,
Cost., giacche' essa disciplina una  specifica  figura  professionale
sociosanitaria, regolandone le modalita' di accesso e cosi' incidendo
sul relativo ordinamento didattico; 
    che dunque (come affermato dalla  consolidata  giurisprudenza  di
questa Corte) le Regioni possono si' legiferare in  materia,  ma  nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, cui  spetta
l'individuazione di nuove figure professionali, dei  loro  contenuti,
dei titoli per accedervi e  dei  relativi  ordinamenti  didattici;  e
cio', a maggior ragione nel settore sanitario, dove la materia  delle
«professioni» si intreccia inevitabilmente con quella  della  «tutela
della  salute»,  anch'essa  rientrante  nell'ambito  della   potesta'
legislativa concorrente; 
    che, poiche' dunque,  con  specifico  riferimento  alle  suddette
figure del  massaggiatore  e  del  capo  bagnino  negli  stabilimenti
idroterapici,  i  relativi  ordinamenti  professionali  non   possono
considerarsi definiti, stante l'assenza dei provvedimenti statali  di
disciplina  dei  rispettivi  ordinamenti  didattici,  il   ricorrente
denunzia  la  violazione  dell'art.  117,  terzo,  comma,  Cost.  non
potendosi ritenere ammissibile la regolamentazione differenziata,  da
parte delle Regioni, di una figura professionale che  sostanzialmente
non e' stata individuata; 
    che, ad ulteriore dimostrazione di come, nel  settore  sanitario,
le  esigenze  di  unitarieta'  nella  disciplina  delle   professioni
assumano carattere di particolare importanza, la difesa  dello  Stato
richiama anche la legge 1° febbraio  2006,  n.  43  (Disposizioni  in
materia  di  professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al
Governo per l'istituzione dei  relativi  ordini  professionali),  che
prevede, ai fini della definizione  di  nuove  figure  professionali,
nell'ambito delle aree professionali  sanitarie  gia'  individuate  a
livello statale, una procedura molto complessa che implica  anche  il
coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e il necessario  parere
tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita'; 
    che, dopo la proposizione del ricorso la Regione  Abruzzo  -  non
costituita nel giudizio in via  principale  -  ha  emanato  la  legge
regionale 10 novembre 2014, n. 38 (Abrogazione della legge  regionale
n. 6 del 4 gennaio 2014, recante "Modifica  alle  leggi  regionali  8
febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005,  n.  23,  art.  21  e  9
novembre 2005, n. 33 - Iniziative a favore del  centro  regionale  di
audiologia - e norme per la formazione di  massaggiatore  e  di  capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici"), che, all'art. 1, comma  1,
ha espressamente abrogato tutta la legge regionale n. 6 del 2014; 
    che, a seguito di tale sopravvenienza  normativa,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, conformemente alla delibera  del  Governo
dell'8 maggio 2015, «tenuto conto che sono venute meno le motivazioni
del ricorso», ha depositato in data 8 giugno 2015  atto  di  rinuncia
all'impugnativa, notificato alla Regione il 22 maggio 2015. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
Regione convenuta, l'intervenuta rinuncia al  ricorso  determina,  ai
sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, l'estinzione del processo (da ultimo, ordinanze
n. 134 e n. 9 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI