N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 agosto 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25 agosto  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme  della  Regione  Piemonte  -  Promozione  di
  interventi di  recupero  e  valorizzazione  dei  beni  invenduti  -
  Definizioni - Previsione che si definiscono  invenduti  i  prodotti
  farmaceutici e parafarmaceutici di prossima  scadenza  e  destinati
  all'eliminazione dal circuito commerciale - Ricorso del  Governo  -
  Denunciata previsione di riutilizzo dei medicinali nelle ipotesi in
  cui la normativa  statale  ne  prevede  il  definitivo  ritiro  dal
  commercio - Violazione dei principi fondamentali della legislazione
  statale in materia di tutela della salute  nella  disciplina  delle
  condizioni di commerciabilita' dei farmaci,  del  loro  utilizzo  e
  della loro destinazione, nonche' delle eventuali ipotesi di  ritiro
  dal commercio - Lamentata contraddittorieta' della norma  regionale
  - Incidenza sulla liberta' di iniziativa economica dei produttori e
  degli altri  soggetti  interessati,  comportante  violazione  della
  potesta'  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
  ordinamento  civile  -   Interferenza   nelle   funzioni   affidate
  all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)  e  conseguente  violazione
  della  potesta'  legislativa  esclusiva  statale  in   materia   di
  ordinamento e organizzazione amministrativa  dello  Stato  e  degli
  enti pubblici nazionali. 
- Legge della Regione Piemonte 23 giugno 2015, n. 12, art.  2,  comma
  1, lett. d). 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett.  g)  e  i),  e  terzo;
  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, artt. 141 e 142. 
(GU n.43 del 28-10-2015 )
    Ricorso per il Presidente del Consiglio  dei  ministri  (c.f.  n.
80188230587)  in  carica,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato (c.f. n. 80224030587 - per il ricevimento  degli
atti: fax 06/96514000  e  PEC  «ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it»),
presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via  dei  Portoghesi
n.  12,  nei  confronti  della  Regione  Piemonte,  in  persona   del
Presidente della Giunta  Regionale,  per  la  carica  domiciliato  in
Torino, Piazza Castello n. 165, per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera  d)  della  legge  della
Regione Piemonte del 23 giugno 2015, n. 12, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 25 del  giorno  25  giugno  2015,  recante
«Promozione di interventi  di  recupero  e  valorizzazione  dei  beni
invenduti», giusta delibera del Consiglio dei ministri del giorno  31
luglio 2015. 
    La legge della  Regione  Piemonte  n.  12  del  23  giugno  2015,
«Promozione di interventi  di  recupero  e  valorizzazione  del  beni
invenduti», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  n.  25
del giorno 25 giugno 2015, dispone all'art. 1: 
        «1. La Regione, per sviluppare la cultura del consumo critico
come modello di vita  virtuoso  avente  vantaggi  sia  economici  che
ambientali e sociali, promuove e sostiene  progetti  e  attivita'  di
recupero, valorizzazione e  distribuzione  del  beni  invenduti  come
definiti all'art. 2, favorisce le azioni dei soggetti di cui al comma
2, individuando  le  strategie,  gli  obiettivi  e  le  modalita'  di
intervento e  garantendone  la  diffusione  su  tutto  il  territorio
regionale, con le seguenti finalita': 
          a) sostenere  le  fasce  di  popolazione  piu'  esposte  al
rischio di impoverimento; 
          b)  consentire  una  riduzione  dei  rifiuti  conferiti  in
discarica; 
          c) ridurre i costi di smaltimento; 
          d) favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. 
        2. I progetti e le attivita' di cui al comma 1 sono  promossi
dai seguenti soggetti: 
          a) gli enti locali, singoli ed associati; 
          b) i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative
sociali di cui all'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n.  18
(Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381  «Disciplina
delle cooperative sociali»); 
          c)  i  soggetti  iscritti  al  registro   regionale   delle
organizzazioni  di  volontariato  di  cui  all'art.  3  della   legge
regionale 29 agosto 1994, n.  38  (Valorizzazione  e  promozione  del
volontariato); 
          d)  i  soggetti  iscritti  al  registro   regionale   delle
associazioni di promozione sociale di  cui  all'art.  6  della  legge
regionale 7 febbraio 2006, n. 7  (Disciplina  delle  associazioni  di
promozione sociale); 
          e) i soggetti iscritti  all'anagrafe  delle  Organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (Onlus)  di  cui  all'art.  11  del
decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460   (Riordino   della
disciplina  tributaria   degli   enti   non   commerciali   e   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). 
    3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare i  progetti  e
le attivita' di  cui  al  comma  1  anche  in  collaborazione  con  i
produttori ed i distributori presenti sul territorio  regionale,  con
le loro associazioni di categoria, nonche' con  le  associazioni  dei
consumatori e degli  utenti  iscritte  all'elenco  regionale  di  cui
all'art.  6  della  legge  regionale   26   ottobre   2009,   n.   24
(Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti).» 
    Il successivo art. 2 definisce in tal modo i «beni invenduti», ai
fini della legge n. 12/2015: 
        1. Ai fini della presente legge, si definiscono  invenduti  i
seguenti beni: 
          a)  i  prodotti  agro-alimentari  di  prossima  scadenza  e
destinati all'eliminazione dal circuito commerciale; 
          b) i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo; 
          c)  i  pasti  non  serviti  dalla  ristorazione   e   dalla
somministrazione collettiva; 
          d) i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici  di  prossima
scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale; 
          e) i beni non di lusso di cui  all'art.  13,  comma  3  del
d.lgs. n. 460/1997.» 
    La legge regionale n. 12 del 2015, che  detta  norme  volte  alla
promozione di  interventi  di  recupero  e  valorizzazione  dei  beni
invenduti,  presenta   profili   di   illegittimita'   costituzionale
relativamente alla  disposizione  contenuta  nell'art.  2,  comma  1,
lettera d), per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Illegittimita' dell'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r.  Piemonte
n. 12 del 23 giugno 2015 per violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
della Costituzione. 
    L'art. 2, comma 1, lettera d), della  l.r.  Piemonte  n.  12  del
2015, con la finalita' di «sostenere le  fasce  di  popolazione  piu'
esposte al rischio di impoverimento,  consentire  una  riduzione  dei
rifiuti conferiti in  discarica,  ridurre  i  costi  di  smaltimento,
favorire la creazione dei posti di lavoro» promuove e sostiene azioni
da parte di soggetti individuati dall'art.  1  della  legge  medesima
(enti locali, associazioni, cooperative  sociali,  organizzazioni  di
volontariato e di  promozione  sociale,  Onlus),  anche  mediante  la
concessione di contributi per la realizzazione di  appositi  progetti
volti al recupero e alla valorizzazione dei beni invenduti. 
    Nel definire i beni invenduti ai fini della  legge  medesima,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, lettera d), prevede  che  tra  questi
rientrino anche «[...] d) i prodotti farmaceutici e  parafarmaceutici
di  prossima  scadenza  e  destinati  all'eliminazione  dal  circuito
commerciale; [...]». 
    In proposito, va rilevato che la disciplina delle  condizioni  di
commerciabilita'  dei  farmaci,  del  loro  utilizzo  e  della   loro
destinazione,  nonche'  delle  eventuali  ipotesi   di   ritiro   dal
commercio, attengono, per gli evidenti profili di sicurezza e  tutela
della salute connessi a tali aspetti, ai principi fondamentali  della
legislazione statale in materia di tutela della salute, rimessi  alla
potesta' legislativa dello Stato, ai sensi dell'art.  117,  comma  3,
della Costituzione. 
    Tali profili,  dunque,  non  possono  essere  disciplinati  dalle
regioni, tantomeno in contrasto con i predetti principi. 
    Da questo punto di vista, la  citata  disposizione  regionale  si
configura,  da  un  lato,  come  poco  chiara  e  contraddittoria  e,
dall'altro, come pericolosa per la salute dei cittadini, per i motivi
di seguito illustrati. 
    Occorre evidenziare, in via generale, che il decreto  legislativo
n. 219/2006 recante «Attuazione della direttiva  2001/83/CE  relativa
ad un codice comunitario concernente  i  medicinali  per  uso  umano,
nonche' della direttiva 2003/94/CE», disciplina  tutto  il  ciclo  di
vita   dei   prodotti    farmaceutici,    dalla    produzione    alla
commercializzazione. 
    Esso prevede, altresi', in piu' parti, le ipotesi di  ritiro  dal
commercio dei medicinali (si vedano artt. 37, 38, 70, 104, 141,  142,
142-bis,  144,  152  e  153).   Tutte   queste   ipotesi   rispondono
all'esigenza di eliminare dal mercato i medicinali che,  per  i  piu'
vari motivi, possono essere dannosi per la salute dei cittadini. 
    Peraltro, l'autorita' competente in materia e' l'AIFA,  cioe'  un
ente statale vigilato dal Ministero della salute. 
    In particolare  (e  a  titolo  esemplificativo)  l'art.  142  del
richiamato  decreto  legislativo  n.  219/2006   detta   disposizioni
concernenti il divieto di vendita e di utilizzazione di medicinali  e
stabilisce le condizioni in presenza delle quali il  medicinale  deve
essere ritirato dal commercio, nonche' le ipotesi  di  sequestro  dei
medicinali. 
    L'articolo citato recita,  al  comma  1,:  «1.  L'AIFA  vieta  la
vendita e la utilizzazione del medicinale e  dispone  il  ritiro  dal
commercio dello stesso, anche limitatamente a  singoli  lotti,  se  a
giudizio motivato della stessa, ricorre una delle condizioni  di  cui
al  comma  2  dell'art.  141,  ovvero  risulta  che  non  sono  stati
effettuati i controlli sul prodotto finito, o sui  componenti  e  sui
prodotti intermedi della produzione, o che non sono  stati  osservati
gli  obblighi  e  le  condizioni  imposti   all'atto   del   rilascio
dell'autorizzazione  alla  produzione   o   successivamente,   o   il
medicinale presenta difetti di qualita' potenzialmente pericolosi per
la salute pubblica.». 
    Va evidenziato che le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 141,
richiamato dalla citata disposizione, si verificano, in  particolare,
quando sussistono le seguenti ipotesi: «a) il  medicinale  e'  nocivo
nelle normali condizioni di impiego; b) il medicinale non permette di
ottenere l'effetto terapeutico o  l'effetto  per il  quale  e'  stato
autorizzato; c) il rapporto rischio/beneficio non e' favorevole nelle
normali condizioni d'impiego; d) il medicinale non ha la composizione
qualitativa e quantitativa dichiarata». 
    Il comma 2 del predetto art. 142, poi, aggiunge che «l'AIFA  puo'
disporre altresi' il sequestro del medicinale, anche limitatamente  a
singoli lotti, quando sussistono elementi per ritenere  che  solo  la
sottrazione  della  materiale  disponibilita'  del  medicinale   puo'
assicurare una efficace tutela  della  salute  pubblica»;  mentre  il
comma 3 specifica che le richiamate disposizioni  si  estendono,  per
quanto applicabili, anche alle sostanze attive. 
    Dal  quadro  normativo  statale  cosi'  come   delineato   emerge
chiaramente che le ipotesi di ritiro dal commercio dei  farmaci  sono
giustificate dalla necessita' di assicurare la tutela della salute e,
pertanto, da questo punto di  vista,  non  e'  ammissibile  che  tali
prodotti, destinati ad essere rimossi  dal  commercio  in  base  alla
legislazione statale, possano poi essere riutilizzati e ridistribuiti
- come invece sembra prevedere la  norma  regionale  in  esame  -  in
quanto cio' metterebbe in serio pericolo la salute dei cittadini  che
ne dovessero beneficiare. 
    Dunque,  la  citata   disposizione   regionale,   prevedendo   il
riutilizzo dei medicinali nelle ipotesi in cui, invece, la  normativa
statale ne  prevede  il  definitivo  ritiro  dal  commercio,  lede  i
principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela
della salute, recati dalle citate norme del d.lgs.  n.  219/2006  (in
particolare,  articoli  142  e  141),   violando,   conseguentemente,
l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. 
2) Illegittimita' sotto altro profilo dell'art. 2, comma 1, lett.  d)
della l.r. Piemonte n. 12 del 23 giugno 2015 per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera i) della Costituzione. 
    Qualora, poi, la norma regionale  in  argomento  intendesse  fare
riferimento ad altre e non  meglio  specificate  ipotesi  di  farmaci
«destinati   all'eliminazione   dal   circuito   commerciale»,    non
coincidenti e ulteriori rispetto a quelle di cui al citato d.lgs.  n.
219/2006, essa sarebbe, in primo luogo,  contraddittoria,  in  quanto
non appare chiaro per quali motivi (diversi da quelli illustrati)  un
farmaco, non ancora scaduto, dovrebbe essere ritirato dal mercato; in
secondo luogo, essa sarebbe comunque illegittima,  perche'  eventuali
ulteriori  ipotesi  di  ritiro  dal  mercato,   diverse   da   quelle
giustificate per motivi di tutela della salute (le quali, come detto,
sono comunque rimesse alla legislazione statale, in  quanto  connesse
ai principi fondamentali della materia e, in ogni  caso,  impediscono
il  riutilizzo  e  la  ridistribuzione  dei  farmaci   ritirati   dal
commercio), inciderebbero sulla liberta' di iniziativa economica  dei
produttori e degli altri  soggetti  interessati  e,  di  conseguenza,
interverrebbero in materia di «ordinamento  civile»,  riservata  alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi  dell'art.  117,
comma 2, lettera l) della Costituzione. 
3) Illegittimita' sotto altro profilo dell'art. 2, comma 1, lett.  d)
della l.r. Piemonte n. 12 del 23 giugno 2015 per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera g) della Costituzione. 
    La censurata disposizione regionale, inoltre, interferisce con le
funzioni che la richiamata legislazione statale, come  detto,  affida
all'AIFA, che e' un ente pubblico statale. 
    Da questo punto di vista, pertanto, la predetta  norma  regionale
viola anche l'art. 117, comma 2, lettera g), che affida alla potesta'
legislativa esclusiva dello  Stato  la  materia  dell'«ordinamento  e
organizzazione amministrativa  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per i suesposti motivi si conclude perche'  l'art.  2,  comma  1,
lettera d) della legge regionale Piemonte n. 12 del 23  giugno  2015,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del giorno 25
giugno 2015, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce l'estratto della delibera del Consiglio  dei  ministri
del giorno 31 luglio 2015 e la relazione  del  Dipartimento  per  gli
Affari regionali. 
        Roma, 20 agosto 2015 
 
              L'Avvocato dello Stato: Rosario Di Maggio