N. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2015
Ordinanza del 4 maggio 2015 del Tribunale di Bergamo sul ricorso proposto da Errichiello Francesco contro Azienda ospedaliera ospedali riuniti di Bergamo e ATI DEC Spa. Spese di giustizia - Liquidazione del compenso all'ausiliario del giudice - Termine per proporre opposizione al decreto di pagamento - Sospensione, ad opera del decreto legislativo n. 150 del 2011, del termine perentorio di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dalla normativa originaria - Eccesso di delega, per esorbitanza dalla finalita' e contrasto con i principi e criteri direttivi della legge di delegazione per la "semplificazione" dei riti civili. - Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17 [lett. a)], sostitutivo dell'art. 170, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. - Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 54, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.(GU n.43 del 28-10-2015 )
IL GIUDICE Nel procedimento iscritto al numero 2646/2014 R.V.G. promosso ex art. 170 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e art. 15 decreto legislativo n. 150/2011 da Errichiello Francesco, Contro Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, nonche' contro A.T.I. DEC SPA, sciolta la riserva assunta all'udienza del 17 febbraio 2015, ha pronunciato la seguente ordinanza. Il beneficiario Errichiello Francesco ha proposto opposizione avverso il decreto con cui e' stata liquidata in suo favore la somma di € 38.000,00 oltre agli accessori quale onorario relativo alla consulenza d'ufficio svolta nell'ambito di un giudizio ordinario in materia di appalto. L'Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, sul presupposto della permanente vigenza del termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione, ha chiesto, in via preliminare di dichiarare l'opposizione inammissibile e/o improcedibile per intervenuta decadenza dal termine per la sua proposizione. Il testo originario dell'art. 170 prevedeva, al primo comma, l'invocato termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione: Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente. L'art. 34, comma diciassettesimo, del decreto legislativo n. 150/11 ha sostituito il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i commi successivi, sicche' esso prevede ora solamente che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiarlo e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione e che l'opposizione e' disciplinata dall'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Il richiamato art. 15, poi, prevede: 1. Le controversie previste dall'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo; 2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello; 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente; 4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari al fini della decisione; 6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. In sostanza, il procedimento e' stato ricondotto allo schema del procedimento sommario, ma non e' stato riprodotto il termine di proposizione dell'opposizione espressamente previsto nella disciplina originaria. Il termine originariamente previsto, quindi, risulta soppresso. La lacuna non appare superabile in via ermeneutica. La deduzione in via interpretativa di un termine decadenziale non espressamente previsto, tanto piu' in un contesto in cui e' stato esplicitamente soppresso, e' impedita dal principio di specialita'. Alle norme che impongo termini di decadenza per attivita' processuali altrimenti libere va, infatti, riconosciuta natura speciale. La normativa da cui e' derivata la suddetta lacuna, non colmabile in via interpretativa, pone dubbi non manifestamente infondati di non conformita' alla Costituzione. La soppressione del termine di decadenza, infatti, non appare disposta nel rispetto dei limiti della legge delega, con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione. Tali limiti risultano cosi' definiti dal comma 4 dell'art. 54 della legge n. 69/2009, con cui e' stata attribuita la delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili: a) restano fermi i criteri di competenza, nonche' i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente; b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile: 1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosita' dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile; 2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'art. 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilita' di conversione nel rito ordinario; 3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II del codice di procedura civile; c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile; d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonche' quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. I richiamati principi e criteri direttivi delineano con evidenza una delega circoscritta alla riconduzione di taluni procedimenti a predeterminati riti con la possibilita' del mero coordinamento sistematico necessario per l'adeguamento al modello di riferimento. Significativa dell'intento di consentire un mero coordinamento e' l'espressa imposizione della necessita' di tenere fermi poteri ufficiosi preesistenti e tutti gli effetti processuali speciali della normativa originaria. La soppressione del termine per l'opposizione appare, quindi, eccedente i limiti della delega, che non prevedeva la possibilita' di una modifica dei termini previsti con riferimento ai procedimenti interessati dal riordino. La questione della persistenza del termine di venti giorni per l'opposizione assume carattere di decisiva rilevanza per la definizione del procedimento in corso. Il decreto di pagamento opposto nel presente procedimento, infatti, risulta comunicato in data 2 gennaio 2014, mentre l'opposizione risulta proposta con ricorso depositato in data 9 luglio 2014. L'eventuale declaratoria di illegittimita' per eccesso di delega comporterebbe la restaurazione dell'originario termine perentorio di proposizione di venti giorni che, nel caso di specie, non risulterebbe rispettato dal ricorrente. Va, quindi, rimessa d'ufficio alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 17, del decreto legislativo n. 150/2011, per contrasto con l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 54, comma 4 della legge n. 69/2009, nella parte in cui, sostituendo il comma 1 dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha soppresso il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione previsto dall'originaria versione della norma sostituita. Gli altri adempimenti previsti dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 sono indicati in dispositivo.
P.Q.M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 17, del decreto legislativo n. 150/2011, per contrasto con l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 54, comma 4 della legge n. 69/2009, nella parte in cui, sostituendo il comma l dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha soppresso il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione previsto dall'originaria versione della norma sostituita; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bergamo, 4 maggio 2015 Il giudice dott. Costantino Ippolito