N. 217 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2015

Ordinanza del 4 maggio 2015 del  Tribunale  di  Bergamo  sul  ricorso
proposto da Errichiello Francesco contro Azienda ospedaliera ospedali
riuniti di Bergamo e ATI DEC Spa. 
 
Spese di giustizia - Liquidazione  del  compenso  all'ausiliario  del
  giudice - Termine per proporre opposizione al decreto di  pagamento
  - Sospensione, ad opera del decreto legislativo n.  150  del  2011,
  del termine perentorio di venti giorni dall'avvenuta comunicazione,
  previsto dalla  normativa  originaria  -  Eccesso  di  delega,  per
  esorbitanza dalla finalita' e contrasto con i  principi  e  criteri
  direttivi della legge di delegazione per la  "semplificazione"  dei
  riti civili. 
- Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art.  34,  comma  17
  [lett. a)], sostitutivo dell'art.  170,  comma  1,  del  d.P.R.  30
  maggio 2002, n. 115. 
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art.  54,  comma  4,  della
  legge 18 giugno 2009, n. 69. 
(GU n.43 del 28-10-2015 )
 
                             IL GIUDICE 
 
    Nel procedimento iscritto al numero 2646/2014 R.V.G. promosso  ex
art. 170 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.
115  e  art.  15  decreto  legislativo  n.  150/2011  da  Errichiello
Francesco, 
    Contro Azienda Ospedaliera Papa Giovanni  XXIII,  nonche'  contro
A.T.I. DEC  SPA,  sciolta  la  riserva  assunta  all'udienza  del  17
febbraio 2015, ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Il beneficiario Errichiello  Francesco  ha  proposto  opposizione
avverso il decreto con cui e' stata liquidata in suo favore la  somma
di € 38.000,00 oltre agli  accessori  quale  onorario  relativo  alla
consulenza d'ufficio svolta nell'ambito di un giudizio  ordinario  in
materia di appalto. 
    L'Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, sul presupposto  della
permanente vigenza del termine di venti giorni  per  la  proposizione
dell'opposizione,  ha  chiesto,  in  via  preliminare  di  dichiarare
l'opposizione  inammissibile  e/o   improcedibile   per   intervenuta
decadenza dal termine per la sua proposizione. 
    Il testo originario dell'art.  170  prevedeva,  al  primo  comma,
l'invocato   termine   di   venti   giorni   per   la    proposizione
dell'opposizione: Avverso il decreto di  pagamento  emesso  a  favore
dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle  imprese  private
cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il
beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico  ministero,
possono  proporre  opposizione,  entro  venti  giorni   dall'avvenuta
comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente. 
    L'art. 34, comma  diciassettesimo,  del  decreto  legislativo  n.
150/11 ha sostituito il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i commi
successivi, sicche' esso prevede ora solamente che avverso il decreto
di pagamento emesso a  favore  dell'ausiliario  del  magistrato,  del
custode e  delle  imprese  private  cui  e'  affidato  l'incarico  di
demolizione e riduzione in  pristino,  il  beneficiarlo  e  le  parti
processuali,  compreso  il  pubblico  ministero,   possono   proporre
opposizione e che l'opposizione  e'  disciplinata  dall'art.  15  del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
    Il richiamato art. 15, poi, prevede: 
        1. Le controversie previste dall'art.  170  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
rito sommario  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
presente articolo; 
        2. Il ricorso e' proposto al  capo  dell'ufficio  giudiziario
cui  appartiene  il  magistrato  che  ha  emesso   il   provvedimento
impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio  del
giudice di pace e del  pubblico  ministero  presso  il  tribunale  e'
competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da
magistrati dell'ufficio del pubblico ministero  presso  la  corte  di
appello e' competente il presidente della corte di appello; 
        3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in  giudizio
personalmente; 
        4. L'efficacia esecutiva  del  provvedimento  impugnato  puo'
essere sospesa secondo quanto previsto  dall'art.  5.  Il  presidente
puo' chiedere a chi ha  provveduto  alla  liquidazione  o  a  chi  li
detiene, gli atti, i documenti e le informazioni  necessari  al  fini
della decisione; 
        6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. 
    In sostanza, il procedimento e' stato ricondotto allo schema  del
procedimento sommario, ma non  e'  stato  riprodotto  il  termine  di
proposizione dell'opposizione espressamente previsto nella disciplina
originaria. 
    Il termine originariamente previsto, quindi, risulta soppresso. 
    La lacuna non appare superabile in via ermeneutica. 
    La deduzione in via interpretativa di un termine decadenziale non
espressamente previsto, tanto piu' in un contesto  in  cui  e'  stato
esplicitamente soppresso, e' impedita dal principio di specialita'. 
    Alle  norme  che  impongo  termini  di  decadenza  per  attivita'
processuali  altrimenti  libere  va,  infatti,  riconosciuta   natura
speciale. 
    La normativa da cui e' derivata la suddetta lacuna, non colmabile
in via interpretativa, pone dubbi non manifestamente infondati di non
conformita' alla Costituzione. 
    La soppressione del termine di  decadenza,  infatti,  non  appare
disposta nel rispetto dei limiti della legge delega, con  conseguente
violazione dell'art. 76 della Costituzione. 
    Tali limiti risultano cosi' definiti dal  comma  4  dell'art.  54
della legge n. 69/2009, con cui e'  stata  attribuita  la  delega  al
Governo per  la  riduzione  e  la  semplificazione  dei  procedimenti
civili: 
        a) restano fermi i criteri di competenza,  nonche' i  criteri
di composizione dell'organo giudicante, previsti  dalla  legislazione
vigente; 
        b) i procedimenti civili di natura contenziosa  autonomamente
regolati dalla legislazione  speciale  sono  ricondotti  ad  uno  dei
seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile: 
          1) i procedimenti  in  cui  sono  prevalenti  caratteri  di
concentrazione processuale, ovvero di  officiosita'  dell'istruzione,
sono ricondotti al rito disciplinato dal libro  secondo,  titolo  IV,
capo I, del codice di procedura civile; 
          2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in  cui
sono prevalenti caratteri  di  semplificazione  della  trattazione  o
dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario
di cognizione di cui al libro quarto, titolo  I,  capo  III-bis,  del
codice di  procedura  civile,  come  introdotto  dall'art.  51  della
presente legge, restando tuttavia esclusa per  tali  procedimenti  la
possibilita' di conversione nel rito ordinario; 
          3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito  di
cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II del codice  di
procedura civile; 
        c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2)  e
3) della lettera b) non  comporta  l'abrogazione  delle  disposizioni
previste dalla legislazione speciale  che  attribuiscono  al  giudice
poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che
non  possono  conseguirsi  con  le  norme  contenute  nel  codice  di
procedura civile; 
        d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali  in
materia di procedure  concorsuali,  di  famiglia  e  minori,  nonche'
quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre  1933,  n.  1669,  nel
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio  1970,
n. 300, nel codice della proprieta' industriale  di  cui  al  decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
    I richiamati principi e criteri direttivi delineano con  evidenza
una delega circoscritta alla riconduzione di  taluni  procedimenti  a
predeterminati  riti  con  la  possibilita'  del  mero  coordinamento
sistematico necessario per l'adeguamento al modello di riferimento. 
    Significativa dell'intento di consentire un mero coordinamento e'
l'espressa  imposizione  della  necessita'  di  tenere  fermi  poteri
ufficiosi preesistenti e tutti gli effetti processuali speciali della
normativa originaria. 
    La soppressione del termine  per  l'opposizione  appare,  quindi,
eccedente i limiti della delega, che non prevedeva la possibilita' di
una modifica dei termini previsti  con  riferimento  ai  procedimenti
interessati dal riordino. 
    La questione della persistenza del termine di  venti  giorni  per
l'opposizione  assume  carattere  di  decisiva   rilevanza   per   la
definizione del procedimento in corso. 
    Il  decreto  di  pagamento  opposto  nel  presente  procedimento,
infatti,  risulta  comunicato  in  data  2   gennaio   2014,   mentre
l'opposizione risulta proposta  con  ricorso  depositato  in  data  9
luglio 2014. 
    L'eventuale declaratoria di illegittimita' per eccesso di  delega
comporterebbe la restaurazione dell'originario termine perentorio  di
proposizione  di  venti  giorni  che,  nel  caso   di   specie,   non
risulterebbe rispettato dal ricorrente. 
    Va,  quindi,  rimessa  d'ufficio  alla  Corte  costituzionale  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 17,  del
decreto legislativo n. 150/2011, per contrasto con l'art. 76 Cost. in
relazione all'art. 54, comma 4 della legge n. 69/2009, nella parte in
cui, sostituendo il comma 1 dell'art. 170 del decreto del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha soppresso il  termine  di
venti giorni  dall'avvenuta  comunicazione  previsto  dall'originaria
versione della norma sostituita. 
    Gli altri adempimenti previsti dall'art. 23 legge 11 marzo  1953,
n. 87 sono indicati in dispositivo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
comma 17, del decreto legislativo  n.  150/2011,  per  contrasto  con
l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 54,  comma  4  della  legge  n.
69/2009, nella parte in cui, sostituendo il comma l dell'art. 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  ha
soppresso il termine  di  venti  giorni  dall'avvenuta  comunicazione
previsto dall'originaria versione della norma sostituita; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti, al pubblico ministero  nonche'  al  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    Dispone che a cura della cancelleria la  presente  ordinanza  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Bergamo, 4 maggio 2015 
 
                             Il giudice 
                      dott. Costantino Ippolito