N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2015

Ordinanza del 25 marzo 2015 della Commissione tributaria  provinciale
di Massa Carrara sul ricorso proposto da Ferrari Luigi contro  Comune
di Aulla.. 
 
Imposte e tasse - Imposta municipale propria (IMU)  -  Istituzione  e
  disciplina -  Applicazione  indipendente  dalla  percezione  di  un
  reddito e dalla capacita' del bene di produrlo - Contrasto  con  il
  principio  di  capacita'  contributiva  e  con  il   diritto   alla
  proprieta' privata. 
- Costituzione, artt. 42 e 53. 
(GU n.43 del 28-10-2015 )
 
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
                          DI MASSA CARRARA 
 
 
                              SEZIONE 1 
 
    Riunita con l'intervento dei Signori: 
        Trovato Gioacchino: Presidente e Relatore; 
        Bertilorenzi Vittorio: Giudice; 
        Fugacci Pierluigi: Giudice. 
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 365/13  depositato
il 10 dicembre 2013. 
    Avverso Silenzio rifiut trib. locali 2012 IMU. 
    Avverso Silenzio rifiut Trib. Locali 2013 IMU. 
    Contro: comune di Aulla difeso  da   Zavani  Mauro,  viale  della
resistenza n. 52 - 54011 Aulla. 
    Proposto dal ricorrente: Ferrari Luigi, via del  Fiore  n.  22  -
54011 Aulla MS. 
    La  ctp  di  Massa  Carrara,   decidendo   sulla   eccezione   di
incostituzionalita'  della  legge  istitutiva  dell'IMU  proposta  da
Ferrari Luigi; 
    Premesso che, con ricorso depositato  il  10  dicembre  2013,  il
Ferrari ha impugnato il silenzio - rifiuto del  Comune  di  Aulla  in
ordine alle sue istanze di restituzione dell'IMU versata  negli  anni
2012 e 2013, eccependo che la legge istitutiva della predetta imposta
sia incostituzionale, 
 
                               Osserva 
 
    La  questione  di  legittimita'   costituzionale   e'   rilevante
(trattandosi di decidere sul silenzio-rifiuto del Comune di Aulla  in
ordine alle istanze  di  rimborso  dell'IMU  pagata),  e  non  appare
manifestamente infondata. 
    L'imposta di cui si tratta appare, invero, in  contrasto  con  il
principio di capacita' contributiva (art. 53 Cost.),  essendo  dovuta
indipendentemente  dalla  percezione  di  un  reddito  da  parte  del
proprietario del bene. 
    Il soggetto passivo e', cioe', tenuto al  pagamento  dell'imposta
anche se privo  di  reddito,  o  se  percettore  di  un  reddito  non
sufficiente alla copertura dell'imposta: evenienze  non  improbabili,
specie in tempi  di  recessione  economica  e  di  contrazione  delle
offerte di lavoro. 
    L'incapacita'  contributiva  potrebbe,  quindi,  costringere   il
soggetto passivo dell'imposta  ad  accettare  soluzioni  estreme  (la
svendita  del  bene;  la  ricerca  di  mutuanti  privati  pronti   ad
accaparrarsi il bene), ovvero a  spogliarsi  del  bene  rilasciandolo
nelle mani comunali. 
    Sotto quest'ultimo profilo, l'IMU appare, in contrasto anche  con
il diritto alla proprieta' privata (art. 42  Cost.),  costituendo  un
insuperabile  ostacolo  al  mantenimento  di  beni  acquistabili  per
successione da parte di soggetti privi  di  reddito,  che  potrebbero
destinare il bene ad abitazione personale. 
    L'incostituzionalita' dell'imposta in esame si rivela chiaramente
se paragonata alla  soppressa  Invim,  che  colpiva  l'incremento  di
valore degli immobili: in quel caso, infatti, sussisteva  un  reddito
imponibile (costituito dal maggiore valore conseguito  dal  bene  nel
periodo compreso tra il suo acquisto e la sua cessione). 
    Nel caso dell'IMU, invece, la  «tassazione  colpisce  un  reddito
virtuale,  indipendentemente  dalla  capacita'  stessa  del  bene  di
produrre  reddito  (o  della  possibilita'  concreta  di  metterlo  a
reddito). 
 
                                P.Q.M. 
 
    La ctp di Massa Carrara, vista la legge n.  87/53,  dichiara  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
della legge istitutiva dell'Imu, per contrasto con gli artt. 53 e  42
della Costituzione. 
    Dispone sospendersi il presente procedimento e  trasmettersi  gli
atti alla Corte Costituzionale. 
    Dispone notificarsi  la  presente  ordinanza  alle  parti  ed  al
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Dispone comunicarsi la presente ordinanza ai presidenti delle due
Camere. 
        Massa, 19 marzo 2015 
 
                  Il Presidente: Trovato Gioacchino