MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Aggiornamento delle linee guida del 31 dicembre 2010, per i controlli
antimafia  indicate  dal  Comitato  di   coordinamento   per   l'alta
sorveglianza delle grandi opere, sui lavori  di  ricostruzione  degli
immobili lesionati a seguito degli eventi sismici che  hanno  colpito
l'Abruzzo  il  6  aprile  2009,  commissionati  da  soggetti  privati
beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77. (Delibera 5 novembre 2015). (15A08567) 
(GU n.268 del 17-11-2015)

 
 
1. Premessa. 
    Con le Linee Guida pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31
dicembre 2010, questo Comitato,  sulla  scorta  dei  principi  recati
dall'art. 16 del D.L. n. 39/2009 ha  fornito  indicazioni  lungo  due
direttrici d'azione riguardanti la  prevenzione  delle  infiltrazioni
mafiose nel complesso  degli  interventi  pubblici  finalizzati  alla
ricostruzione di L'Aquila e degli altri centri  dell'Abruzzo  colpiti
dal sisma del 6 aprile 2009. 
    L'atto di indirizzo, per  un  verso,  ha  dettato  una  serie  di
indicazioni-ponte, finalizzate a consentire l'immediata  applicazione
della tracciabilita' dei flussi finanziari  pubblici  erogati,  anche
sotto forma  di  contributi  a  privati,  per  il  risanamento  degli
immobili e delle infrastrutture nell'area del  «cratere»,  nonche'  a
sperimentare l'avvio delle white  list,  entrate  poi  a  regime  per
effetto, dapprima  del  D.P.C.M.  18  ottobre  2011  e,  in  seguito,
dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n.  190
e del discendente D.P.C.M. 18 aprile 2013. 
    Per un altro verso, le predette Linee  Guida  hanno  definito  il
modello  delle  cautele  da  applicare  per  prevenire  tentativi  di
infiltrazione della criminalita' organizzata nei contributi  pubblici
erogati, attraverso i Comuni, per il recupero del patrimonio edilizio
privato, rimasto lesionato a seguito dei citati eventi tellurici (ed.
«ricostruzione privata»). 
    Le indicazioni formulate sul punto hanno tenuto conto  del  fatto
che il quadro normativo dell'epoca conteneva  solo  alcune  norme  di
principio riguardanti lo  svolgimento  dei  controlli  antimafia  sul
segmento della «ricostruzione privata» (art. 16, comma 5, del D.L. n.
39/2009) e  qualificava  espressamente  i  predetti  contributi  come
indennizzo  per  i  danni  subiti  a  seguito  del  sisma.  Con  cio'
escludendo che il loro impiego dovesse avvenire  nel  rispetto  delle
procedure ad evidenza pubblica di  cui  all'art.  32  del  D.lgs.  n.
163/2006 (art. 3-ter del D.L. n. 125/2010). 
    In questo contesto, il Comitato ha messo a punto un sistema volto
a fare leva su strumenti di verifica «ordinari» e a  valorizzare  una
collaborazione pubblico-privato. 
    In sintesi, tale sistema fa perno, innanzitutto, sull'obbligo per
il  privato  proprietario,   percettore   del   contributo   per   la
ricostruzione, di inserire  nel  contratto  d'appalto  stipulato  con
l'operatore economico affidatario dei lavori  di  ricostruzione,  una
«clausola antimafia» che: 
      ai  sensi  dell'art.  1456  c.c.,  consente   al   proprietario
percettore del contributo di risolvere il contratto, nell'ipotesi  in
cui l'operatore economico sia colpito da una determinazione antimafia
di tenore interdittivo; 
      obbliga l'operatore economico affidatario dei lavori a inserire
un'omologa pattuizione che lo facoltizza - sempre a  norma  dell'art.
1456 c.c. - a risolvere il contratto con i  propri  subappaltatori  e
subcontraenti, nell'ipotesi in cui questi ultimi siano colpiti da  un
provvedimento antimafia inibitorio. 
    Oltre a tale clausola -  che  e'  utile  ricordare  e'  riportata
nell'apposito contratto di appalto-tipo messo a punto dalla soppressa
struttura commissariale - il modello d'azione varato nel 2010 prevede
anche un'attivita' di verifica antimafia, da effettuarsi  in  maniera
mirata. 
    In particolare, e' stato previsto che: 
      il Comune, nell'istruire la richiesta di contributo,  verifichi
l'inserimento  della  predetta  clausola  antimafia   nel   contratto
d'appalto  stipulato  dal  proprietario  richiedente   il   beneficio
economico; 
      il GICER,  attraverso  un'attivita'  di  analisi,  individui  i
cantieri  di   maggiore   interesse   ai   fini   della   prevenzione
amministrativa antimafia; 
      la Prefettura avvii il  monitoraggio  antimafia  sulle  imprese
presenti in tali cantieri, attraverso iniziative ispettive  in  situ,
svolte in collaborazione con la competente Direzione Territoriale del
Lavoro; 
      la   Prefettura   comunichi   gli    eventuali    provvedimenti
interdittivi emessi al Comune che ha erogato il contributo, il  quale
provvede  a  darne  notizia  al  proprietario  interessato,  ai  fini
dell'attivazione della clausola ex art. 1456 c.c. 
    Il quadro normativo di riferimento ha  conosciuto  medio  tempore
alcune significative modificazioni, ad opera in particolare del  D.L.
n. 83/2012 e del discendente  D.P.C.M.  4  febbraio  2013  che  hanno
rimodellato la governance del processo  della  ricostruzione  privata
del «cratere sismico» abruzzese. 
    Tali  provvedimenti  recano  norme  che,   sebbene   non   ancora
completamente  attuate  in  alcune  parti,  assumono  un  particolare
rilievo  ai  fini   della   prevenzione   amministrativa   antimafia,
puntualmente  evidenziate  in  un  fondamentale  contributo   offerto
dall'Avvocatura Generale dello Stato. 
    In  considerazione  di  cio',  le  presenti   Linee   Guida,   in
preparazione delle quali sono state acquisite  anche  le  valutazioni
propositive del Prefetto dell'Aquila, ridefiniscono le modalita'  del
controllo  antimafia  che  deve  essere  realizzato  sui  lavori   di
ricostruzione appaltati  dai  soggetti  privati,  con  l'impiego  dei
contributi pubblici erogati ai sensi delle vigenti normative. 
2. Le  condizioni  di  utilizzo  dei  contributi  pubblici   per   la
  ricostruzione. 
    A  premessa  delle  indicazioni  che  qui  di   seguito   saranno
formulate, appare opportuno svolgere alcune considerazioni  circa  le
modalita' di utilizzo dei contributi  per  la  ricostruzione  privata
istituiti dall'art. 3 del D.L.  n.  39/2009,  a  favore  dei  privati
proprietari o a condomini composti dai soggetti privati. 
    Come  si  e'  gia'  accennato,  la  norma  interpretativa  recata
dall'art. 3-ter del D.L. n. 125/2010 chiarisce due aspetti del regime
giuridico delle sovvenzioni in parola. 
    Il primo riguarda la natura delle erogazioni in argomento che  e'
quella di indennizzo concesso a fondo perduto.  Il  secondo  attiene,
invece,  alle  condizioni  di  impiego;   a   questo   proposito   la
disposizione in  parola  esplicita  che  i  contratti  stipulati  dai
beneficiari  del  contributo,  per  l'esecuzione  di  lavori  o   per
l'acquisto di beni e servizi ad essi connessi, non ricadono sotto  il
regime dell'art. 32, comma  1,  lettere  d)  ed  e),  del  D.lgs.  n.
163/2006 (Codice degli appalti) e quindi sono esenti  dall'osservanza
delle norme che regolano la contrattualistica pubblica. 
    Tali previsioni non possono, tuttavia, essere  intese  nel  senso
che  le  sovvenzioni  in  argomento   costituiscono   una   provvista
finanziaria svincolata dall'esecuzione delle opere  di  ricostruzione
privata. 
    All'opposto, una lettura sistematica delle previsioni recate  dal
ricordato art. 3 del D.L. n. 39/2009 evidenzia come le sovvenzioni in
parola sono funzionali all'effettiva realizzazione  degli  interventi
di recupero degli immobili (ad uso abitativo o meno). 
    Tanto e' vero che la loro  effettiva  erogazione  e'  subordinata
alla  produzione  di  una  documentazione  attestante   la   concreta
esecuzione dei lavori,  nel  rispetto  degli  standard  di  sicurezza
stabiliti dall'art. 5 del D.L. n. 136/2004, e che  gli  edifici  sono
soggetti ad un divieto di alienazione per due anni (art. 3, commi  1,
lettere a) e d), 1-ter e 5, del D.L. n. 39/2009). 
    In sostanza,  dunque,  i  contributi  in  questione  -  anche  se
destinati  ad  essere  impiegati  senza  l'osservanza   delle   norme
sull'evidenza pubblica - sono funzionalizzati al perseguimento di uno
specifico  interesse   pubblico   individuato   dalla   legge   nella
ricostruzione o riparazione immobiliare delle localita'  colpite  dal
sisma del 6 aprile 2009. 
    L'immanenza   dell'interesse   pubblico    nell'utilizzo    delle
contribuzioni in parola non si esaurisce solo in questo profilo. 
    Le previsioni sopravvenute a partire dal 2012  mettono  in  luce,
piuttosto, come la ricostruzione privata debba conformarsi  anche  ad
altri interessi pubblici. 
    Sono indicative, in questo  senso,  le  norme  che  impongono  ai
proprietari (uti singuli ovvero riuniti in consorzi obbligatori),  di
affidare i lavori di ricostruzione, previo invito rivolto  ad  almeno
cinque ditte, e  di  corredare  l'istanza  tendente  ad  ottenere  il
riconoscimento del contributo da almeno cinque offerte di  imprese  o
da tre progettisti, al fine di garantire una valutazione  comparativa
(art. 61-quater, comma 4, del D.L. n. 83/2012 e art. 2 del D.P.C.M. 4
febbraio 2003). 
    A queste si aggiungono le previsioni che si occupano di  definire
i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese affidatarie dei
lavori di ricostruzione. 
    Su  questo  versante,   il   nuovo   quadro   normativo   prevede
l'istituzione di un «elenco speciale»  delle  imprese  che  intendono
operare per la ricostruzione privata.  L'iscrizione  in  tale  elenco
avviene su base volontaria ma le medesime  disposizioni  stabiliscono
che  le  offerte  presentate  dai  proprietari  devono  provenire  da
operatori  economici   ammessi   nell'apposito   «elenco   speciale»,
istituito  presso  i  due  Uffici   speciali   della   ricostruzione,
competenti uno per la citta'  dell'Aquila,  l'altro  per  i  restanti
Comuni del «cratere».  A  tale  elenco  possono  iscriversi  su  base
volontaria  solo  imprese  in  possesso  dei  requisiti  generali  di
partecipazione  alle  procedure  ad   evidenza   pubblica   stabiliti
dall'art. 38 del D.lgs. n.  163/2006  (art.  61-quater  del  D.L.  n.
83/2012 e art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2010). 
    Sempre in questa direzione si muove anche la  previsione  secondo
cui i contratti di appalto dei lavori di ricostruzione privata devono
essere stipulati in  forma  scritta  a  pena  di  nullita'  e  devono
riportare,  tra  l'altro,  l'indicazione  dei  requisiti  generali  e
tecnici  dell'impresa,  nonche'  della   «certificazione   antimafia»
dell'impresa affidataria. Inoltre, lo stesso  regolamento  negoziale,
deve fare espressa menzione della volonta'  dell'impresa  affidataria
di  fare  ricorso  al  subappalto  dell'esecuzione  dei  lavori,  ove
autorizzato  dal  committente,  indicando  misura  ed  identita'  del
subappaltatore (art. 61-quater, comma 8, lettere b) e f), del D.L. n.
83/2012). 
    Il complesso delle disposizioni sopra  riassunte  chiarisce  come
l'utilizzazione dei contributi per la ricostruzione privata, pur  non
essendo  integralmente  sottoposta  alla   disciplina   dell'evidenza
pubblica, deve avvenire nel rispetto di alcuni principi che governano
la stipula dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture,  e
in particolare: 
      anche in assenza  di  una  gara,  deve  essere  assicurata  una
valutazione comparativa tra le varie imprese offerenti,  in  modo  da
garantire condizioni di  trasparenza  della  scelta  e  di  effettiva
concorrenza; 
      l'impresa appaltatrice deve possedere  i  requisiti  di  ordine
generale prescritti dalla disciplina comunitaria e  nazionale  per  i
contratti pubblici, nonche'  i  requisiti  di  affidabilita'  tecnica
previsti,  invece,  specificamente,  per   la   ricostruzione   delle
localita' colpite dal sisma del 6 aprile 2009;  tali  requisiti  sono
funzionali al  conseguimento  dell'iscrizione  nel  predetto  «elenco
speciale» che, come riferito dal Prefetto dell'Aquila, non e'  ancora
completamente operativo per le  ragioni  che  si  diranno  meglio  in
seguito; 
      a  prescindere   dall'istituzione   dell'elenco,   le   imprese
offerenti devono comunque essere in  possesso  della  «certificazione
antimafia» e del documento di regolarita' contributiva, ai fini della
validita' dell'appalto. 
3. Le finalita' perseguite dalle norme introdotte dal D.L. n. 83/2012
  e dai relativi provvedimenti attuativi. 
    Come  sottolineato  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato   nel
contributo offerto a sostegno della  predisposizione  delle  presenti
Linee Guida, risulta evidente la ratio delle norme  recate  dall'art.
67-quater del D.L. n. 83/2012 e dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013. 
    Con esse, il Legislatore ha inteso assicurare, da un lato, che  i
contributi  pubblici   siano   effettivamente   utilizzati   per   la
ricostruzione del patrimonio immobiliare privato, per cui  essi  sono
stati istituiti; dall'altro, che i proprietari affidino i  lavori  di
recupero  edilizio  a  ditte   qualificate   dal   punto   di   vista
tecnico-economico. 
    Le predette  disposizioni  intendono,  altresi',  assicurare  che
l'erogazione dei contributi economici per l'espletamento obbligatorio
di attivita' di ricostruzione o di risanamento degli edifici risponda
a canoni di trasparenza e non determini, per il tramite  dei  privati
beneficiari, una lesione della concorrenza ne' finisca per costituire
una fonte di  arricchimento  per  imprese  colluse  o  sottoposte  ai
condizionamenti della criminalita' organizzata. 
    Si tratta, a ben vedere, delle medesime finalita' cui  si  ispira
la disciplina dei contratti pubblici. 
    Proprio questa identita' di obiettivi, legittima, in presenza  di
vuoti normativi, un'applicazione  analogica  delle  disposizioni  sui
contratti pubblici, in particolare per cio' che riguarda  il  recesso
dell'amministrazione committente dal contratto di  appalto  stipulato
con l'impresa colpita da informazione  antimafia  interdittiva,  oggi
contenute nell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011. 
4. Le modalita' del controllo antimafia sulle imprese affidatarie  di
  appalti per la ricostruzione privata. 
    Le considerazioni appena svolte nei precedenti paragrafi  2  e  3
rendono  evidente  che  il  riconoscimento  del  contributo  per   la
ricostruzione privata e  la  sua  erogazione  sono  subordinati  alla
condizione  che  le  offerte  siano  state  presentate  da  operatori
economici in possesso della  «certificazione  antimafia»  (di  tenore
liberatorio) e al permanere di questo requisito per tutta  la  durata
dei lavori commissionati dai privati proprietari. 
    Vanno, a questo punto, affrontate due ordini di questioni. 
    La prima riguarda  il  percorso  giuridico  attraverso  il  quale
l'operatore economico acquisisce  contezza  di  aver  conseguito  una
«certificazione antimafia» di tenore liberatorio.  Occorre,  infatti,
considerare che la «certificazione antimafia» - o meglio, secondo una
nomenclatura  piu'  attuale,  la  documentazione   antimafia   -   e'
un'attestazione che viene rilasciata solo nell'ambito di rapporti tra
pubbliche amministrazioni; e proprio per questo motivo  il  Libro  II
del D.lgs. n. 159/2011 non consente piu'  al  privato  di  richiedere
tale attestazione alla Prefettura competente. 
    La seconda questione  concerne,  invece,  il  tipo  di  controllo
antimafia cui devono sottostare gli  operatori  economici  affidatari
dei lavori per la ricostruzione  privata;  se  cioe'  tale  controllo
debba esplicitarsi nella forma della comunicazione  (destinata,  come
noto, ad accertare solo l'assenza  delle  clausole  ostative  di  cui
all'art. 61-quater  del  D.lgs.  n.  159/2011),  ovvero  nella  veste
dell'informazione (destinata a fare stato dell'insussistenza non solo
delle predette cause ostative, ma anche di tentativi di infiltrazione
mafiosa). 
    A ben vedere, la  disciplina  dell'art.  61-quater  del  D.L.  n.
83/2012 e del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 consente,  una  volta  entrata
definitivamente a  regime,  di  superare  entrambe  le  problematiche
appena evidenziate. 
    L'art. 2, comma 4, del ripetuto D.P.C.M. 4 febbraio 2013, prevede
che ai fini del riconoscimento del contributo, i privati  proprietari
(uti singuli o come condomini), debbano presentare  offerte  prodotte
unicamente da progettisti ed imprese  iscritti  nell'elenco  speciale
istituito presso gli Uffici speciali  della  ricostruzione  ai  sensi
dell'art. 61-quater del D.L. n. 83/2012. 
    L'individuazione delle ditte offerenti, nell'ambito della  platea
dei soggetti  iscritti  nel  citato  elenco,  viene  in  tal  modo  a
costituire una vera e  propria  condizione  di  ammissibilita'  della
richiesta di riconoscimento  del  contributo.  Quest'ultima,  quindi,
dovra' essere rigettata nel caso in cui i due Uffici speciali per  la
ricostruzione, cui compete l'istruttoria delle  istanze  tendenti  ad
ottenere il beneficio in questione, verifichino che il privato  abbia
acquisito offerte da progettisti o operatori economici non iscritti. 
    Questa soluzione non contrasta con le  previsioni  dell'art.  10,
comma 8,  dello  stesso  D.P.C.M.  4  febbraio  2013,  e  dell'avviso
pubblico - diramato il 24 ottobre 2013 dagli Uffici speciali  per  la
ricostruzione  per  definire  le  modalita'  di  presentazione  delle
istanze di ammissione all'elenco - secondo le quali  l'iscrizione  e'
volontaria. 
    Tali norme, infatti, si limitano a chiarire  che  l'ingresso  nel
rigoroso «circuito» dei controlli dell'elenco ufficiale dipende dalla
scelta volontaria di sottostarvisi, che acquisisce il carattere di un
vero e proprio onere, cui corrisponde il vantaggio di poter risultare
affidatari degli appalti per  la  ricostruzione  privata.  In  questi
termini, le suddette disposizioni apprestano un sistema  che  non  e'
dissimile da quello che, dopo il D.L.  n.  90/2014,  caratterizza  le
white list di cui all'art. 1, commi dal 52  al  57,  della  legge  n.
190/2012. 
    Anche in questo caso,  infatti,  l'iscrizione  nelle  «liste»  e'
condicio sine  qua  non  ai  fini  del  conseguimento  di  appalti  e
subappalti inerenti ai settori individuati come  «a  rischio»;  senza
pero' che tale iscrizione assuma i caratteri di un obbligo  a  carico
dell'impresa.  Si  tratta,  infatti,  di  un  onere   volontariamente
accettato in vista della posizione di  vantaggio,  consistente  nella
possibilita'  di  acquisire  contratti   e   subcontratti   afferenti
all'esecuzione di appalti a rilevanza pubblica. 
    L'attivazione dell'elenco ufficiale consente di  risolvere  anche
il problema dell'individuazione dei controlli  antimafia  che  devono
essere svolti nei riguardi degli operatori  economici  interessati  a
operare nel campo della ricostruzione privata. 
    Difatti, l'art.  1,  comma  2,  del  ricordato  avviso  pubblico,
precisando il dettato  normativo,  prescrive  espressamente  che  nei
confronti delle imprese richiedenti l'ammissione all'elenco ufficiale
devono  essere  esperite  le  verifiche  richieste  per  il  rilascio
dell'informazione antimafia. 
    L'iscrizione, dunque, potra' essere accordata  solo  qualora  gli
accertamenti svolti dalla Prefettura si concludano con un  esito  che
consenta l'emissione di un provvedimento antimafia liberatorio. 
    E' opportuno in questa sede precisare che,  in  applicazione  del
principio di non aggravamento  del  procedimento  amministrativo,  le
verifiche  antimafia  non  andranno  svolte   nell'ipotesi   in   cui
l'operatore economico interessato risulti essere iscritto nelle white
list di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, ovvero  in
elenchi speciali di imprese non soggette al rischio di  infiltrazioni
mafiose,  previste  da  specifiche  discipline  normative  (come,  ad
esempio, nel caso  della  ricostruzione  post-terremoto  in  Emilia).
L'ammissione in corso di validita' a queste «liste» comprova gia'  la
permanenza dei  requisiti  dell'informazione  antimafia  liberatoria,
rendendo non necessaria la loro reiterazione. 
    In queste ipotesi, infatti, le Prefetture, dell'Aquila, Pescara e
Teramo si limiteranno ad accertare, anche su indicazione dell'impresa
interessata, l'effettiva vigenza dell'iscrizione nelle predette white
list e a darne comunicazione al competente ufficio  centrale  per  la
ricostruzione.  Tale  adempimento  consentira'  di   concludere   gli
accertamenti antimafia di competenza delle tre Prefetture del cratere
sismico. 
    Le considerazioni  sin  qui  svolte  permettono  di  chiarire  le
modalita' di attuazione di un ulteriore adempimento  richiesto  dalla
disciplina recata dal ricordato art. 67-quater del D.L. n. 83/2012. 
    Ci si riferisce, nello specifico, alla disposizione del comma  8,
lettera b), secondo cui  il  contratto  stipulato  dal  proprietario,
beneficiario dei contributi pubblici, deve  riportare,  tra  l'altro,
anche l'indicazione della «certificazione  antimafia»  rilasciata  in
capo all'impresa. 
    E' evidente  che  tale  adempimento  potra'  essere  soddisfatto,
indicando   nel   contratto   d'appalto   l'avvenuto    conseguimento
dell'iscrizione nell'elenco speciale. 
5. Segue.  I  controlli  antimafia  sulle  imprese   affidatarie   di
  subappalti per la ricostruzione privata. 
    Le considerazione esposte  nel  precedente  paragrafo  4  valgono
evidentemente anche per le imprese che ricevono subappalti  conferiti
dalle  imprese  affidatarie  degli   appalti   di   lavori   per   la
ricostruzione privata. 
    E' appena il caso di sottolineare  che  il  termine  «subappalto»
deve essere inteso in  questo  contesto  non  nell'accezione  dettata
dall'art. 118, comma  8,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  che
attribuisce rilevanza ai subcontratti di importo superiore ad  alcune
soglie,  calcolate  anche  in  rapporto  all'entita'  del   contratto
«principale». 
    Poiche' si e' in presenza di rapporti intercorrenti tra  soggetti
privati,  appare  piu'  appropriato  fare  riferimento  alla  nozione
civilistica desumibile dall'art. 1656 c.c., secondo cui il subappalto
consiste in un contratto con il quale  l'appaltatore  demanda  ad  un
terzo l'esecuzione, in tutto o in  parte,  dell'opera  commissionata,
indipendentemente quindi dal suo valore o importo. 
    Cio' premesso, va ricordato che - come accennato nel paragrafo  2
- l'art. 67-quater, comma 8, lettera f), stabilisce che, il contratto
deve riportare, sempre in forma scritta: 
      la dichiarazione  con  cui  l'impresa  appaltatrice  palesa  la
volonta' di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera,
indicandone la misura e l'identita' del subappaltatore; 
      l'autorizzazione del committente. 
    Il Legislatore ha, in tal modo, sottoposto a rigide condizioni il
ricorso  al  subappalto,  nell'ambito  della  ricostruzione  privata,
assimilandone  la  disciplina  a  quella  riscontrabile   nel   campo
dell'evidenza pubblica. Va, addirittura, sottolineato come rispetto a
quest'ultima disciplina, il  sistema  delineato  dall'art.  67-quater
appare improntato a caratteristiche di maggior  rigore.  Ed  infatti,
viene  richiesto  di  indicare   al   momento   della   stipula   non
semplicemente la percentuale  dei  lavori  subappaltabile,  ma  anche
l'identita'   dell'operatore   economico   destinatario    del    sub
affidamento. 
    Tali limitazioni corrispondono, evidentemente,  all'obiettivo  di
preservare  gli   interessi   pubblici   sottesi   al   processo   di
ricostruzione privata. 
    Accentuando la natura di contratto intuitus personae, propria del
contratto di subappalto, il D.L. n. 83/2012 ha inteso, evidentemente,
prevenire la possibilita' che i subappalti finiscano  per  costituire
lo strumento per eludere le norme che consentono la partecipazione ai
lavori di questo segmento del processo di  risanamento  «post  sisma»
solo ad operatori economici in possesso di requisiti di affidabilita'
generale,  tecnica  ed  antimafia,  preventivamente   accertati.   Si
porrebbe, infatti, in contraddizione con le cautele  «antimafia»  che
la predetta normativa ha voluto estendere  alla  figura  dell'impresa
affidataria,  ipotizzare  la  mancanza  di  analoghi  controlli   nei
confronti  dell'operatore  economico   subaffidatario   dei   lavori.
Peraltro, l'art. 67-quater del citato D.L. n. 83/2012,  al  comma  8,
prescrive l'acquisizione della certificazione antimafia nei confronti
dell'impresa, in senso generico; e dunque sia che  la  stessa  agisca
nella  veste   di   appaltatore   principale   sia   in   quella   di
subappaltatore. 
    Tali considerazioni trovano conferma nelle previsioni che -  come
si e' detto al paragrafo 4 - prevedono  che  possano  partecipare  ai
lavori in discorso  esclusivamente  imprese  che  abbiano  conseguito
l'iscrizione  nell'elenco  speciale,  previsto  dal  ricordato   art.
67-quater, comma 9, del D.L. n. 83/2012. 
    Lo stesso comma 9 precisa che tale elenco e' destinato a  riunire
gli operatori economici  interessati  all'esecuzione  dei  lavori  di
ricostruzione  privata,  indipendentemente   dal   fatto   che   tale
partecipazione avvenga a titolo di contratto di appalto o subappalto. 
    Queste  considerazioni  convincono  del  fatto  che  le   imprese
affidatarie degli appalti di ricostruzione privata possano  conferire
subappalti solo ad operatori economici iscritti nel  predetto  elenco
speciale e, quindi, oggetto di uno  preventivo  screening  antimafia,
nei termini illustrati nel paragrafo 4. 
6. Segue. Le modalita' di  svolgimento  del  controllo  antimafia  in
  attesa della definitiva  formazione  dell'elenco  speciale  di  cui
  all'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 4 febbraio 2013. 
    Come riferito dal Prefetto dell'Aquila, nei  contributi  prodotti
in preparazione delle presenti Linee Guida, allo stato e' in corso di
pubblicazione l'elenco speciale dedicato ai progettisti; mentre  deve
essere completato quello relativo alle imprese. 
    Tali ragguagli evidenziano come, per questi aspetti,  il  modello
della ricostruzione privata  delineato  dal  D.L.  n.  83/2012  versi
ancora in una fase di transizione in cui la verifica su  elementi  di
controindicazione,  dal  punto  di  vista  antimafia,  nei  confronti
dell'impresa che effettua i lavori,  puo',  alternativamente,  essere
effettuata o  attraverso  la  consultazione  dell'elenco  di  cui  al
precedente  punto  4.   (ove   istituito),   ovvero   attraverso   la
documentazione antimafia prodotta dall'impresa. 
    Alla luce di tale quadro, il Comitato ritiene  opportuno  fornire
indicazioni di  dettaglio  circa  le  modalita'  di  svolgimento  dei
controlli antimafia relativamente a tale periodo di transizione. 
    Al riguardo, devono essere tenute distinte due ipotesi: 
      a) provvedimenti di riconoscimento dei contributi  adottati  in
un periodo  anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  dell'art.
61-quater del D.L. n. 83/2012 (cioe' prima del 18 agosto 2012). 
    Prima del D.L. n. 83/2012,  non  era  rinvenibile  una  specifica
norma che richiedeva al proprietario di corredare la propria  istanza
con indicazioni volte ad attestare  la  sussistenza,  oltre  che  dei
requisiti di affidabilita' generale e tecnica,  anche  di  moralita',
dal punto di vista dell'antimafia. 
    Le uniche previsioni sul punto erano contenute nelle Linee  Guida
del 31 dicembre 2010 le quali - e' bene sottolinearlo -  richiedevano
ai Comuni del  «cratere  sismico»  di  verificare  l'inserimento  nei
regolamenti negoziali  stipulati  tra  il  proprietario  e  l'impresa
affidataria  delle  particolari  clausole  antimafia  ricordate   nel
paragrafo 1. 
    Ai contratti conclusi in quell'arco temporale non  puo',  dunque,
applicarsi la previsione dell'art. 61-quater, comma  8,  lettera  b),
del D.L. n. 83/2012 che impone ai privati di riportare nel  contratto
la «certificazione  antimafia»  (o  meglio  l'informazione  antimafia
liberatoria), conseguita dall'impresa affidataria. 
    Per tali contratti, dunque, i controlli  antimafia  continueranno
ad essere sviluppati secondo le modalita'  stabilite  dalle  ripetute
Linee Guida del 31 dicembre 2010, come integrate dal presente atto di
indirizzo; 
      b) provvedimenti di riconoscimento dei contributi  adottati  in
un periodo compreso tra  la  data  di  entrata  in  vigore  dell'art.
61-quater del  D.L.  n.  83/2012  (18  agosto  2012)  e  la  data  di
pubblicazione  della  sezione  dell'elenco  speciale  relativa   alle
imprese. 
    Con riguardo a questa fattispecie, va  preliminarmente  osservato
che  l'art.  67-quater,  comma  8,  lettera  b)  -  secondo  cui   il
regolamento contrattuale deve indicare la «certificazione  antimafia»
rilasciata all'impresa affidataria - e' norma  la  cui  efficacia  e'
svincolata  dalla  preventiva  pubblicazione  del  ricordato   elenco
speciale. 
    Essa, quindi, ha  una  portata  immediatamente  precettiva  e  di
diretta applicazione, imponendo gia' adesso alle parti  di  riportare
l'estremo della  «certificazione  antimafia»  rilasciata  all'impresa
affidataria. 
    Nella fase transitoria, l'adempimento in  questione  deve  essere
svolto, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, la quale  -
come si e' ricordato  supra  -  non  ammette  che  il  privato  possa
richiedere il rilascio della documentazione antimafia. 
    In questo senso, si ritiene  che  l'obbligo  in  questione  possa
essere adempiuto attraverso due opzioni. 
    Nel caso in cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione in corso  di
validita' nelle white list di cui all'art. 1, commi  dal  52  al  57,
della legge n. 190/2012, sara' sufficiente fare  riferimento  a  tale
iscrizione. 
    Qualora, invece, l'impresa non sia ancora iscritta nelle predette
«liste», essa potra' comunque  presentare  un'autocertificazione,  ai
sensi dell'art. 89 del D.lgs.  n.  159/2011,  al  fine  di  attestare
l'assenza delle cause  ostative  di  cui  all'art.  67  del  medesimo
decreto legislativo. 
    In tale  ipotesi,  gli  accertamenti  antimafia  potranno  essere
completati dalle tre Prefetture del «cratere sismico» attraverso: 
      le iniziative ispettive  definite  dalle  Linee  Guida  del  31
dicembre 2010, la cui vigenza in parte qua viene qui riconfermata; 
      i controlli che saranno effettuati, anche a  prescindere  dalle
predette  iniziative,  secondo   modalita'   procedurali   volte   ad
individuare le situazioni  di  maggiore  rilievo,  sulla  base  delle
attivita' di analisi sviluppate dal GICER e dalla DIA. 
    Al fine di agevolare queste attivita', i due Uffici speciali  per
la ricostruzione provvederanno ad inviare  alle  tre  Prefetture  del
«cratere  sismico»  l'elenco  delle  imprese  che   hanno   stipulato
contratti per la ricostruzione. 
    Resta fermo che  -  come  stabilito  dalle  Linee  Guida  del  31
dicembre 2010 - qualora all'esito dei controlli emerga la sussistenza
delle cause ostative di cui  all'art.  67  del  D.lgs.  n.  159/2011,
ovvero tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata,  le
tre Prefetture provvederanno ad  emettere  un'informazione  antimafia
interdittiva. 
    Al   riguardo,   come   ha   opportunamente   evidenziato   anche
l'Avvocatura  dello  Stato  nel  richiamato  parere,   l'introduzione
dell'art. 89-bis  nel  Codice  antimafia,  consente,  comunque,  alla
Prefettura, il rilascio di  un'informazione  interdittiva  anche  nei
casi  in  cui  l'autorizzazione  a  contrattare   con   la   Pubblica
Amministrazione   sia   condizionata   al   rilascio   di    semplice
comunicazione. 
7. Gli effetti dell'informazione antimafia  interdittiva  emessa  nei
  confronti di imprese affidatarie di  contratti  e  subcontratti  di
  lavori servizi e forniture per la ricostruzione privata. 
    Occorre a questo punto soffermarsi sulla questione degli  effetti
che l'eventuale adozione di  un'informazione  antimafia  interdittiva
puo'   determinare   sul   contratto   d'appalto,    stipulato    dal
proprietario/committente,   beneficiario   di   contributi   per   la
ricostruzione privata. 
    Ai fini dei riflessi che il provvedimento inibitorio  puo'  avere
sulla validita'  del  rapporto  negoziale,  occorre  considerare  che
l'art. 61-quater, comma 8, del D.L. n.  83/2012  impone,  a  pena  di
nullita', che il contratto di appalto sia concluso in  forma  scritta
ed aggiunge una serie di prescrizioni  tra  cui  l'indicazione  della
«certificazione antimafia» in possesso dell'appaltatore. 
    Dal  sistema  delineato  sembra,  dunque,  che  possa   ricavarsi
l'esistenza di una norma  imperativa,  tesa  a  limitare  l'autonomia
negoziale della parte  appaltatrice,  con  conseguente  nullita',  ai
sensi dell'art. 1418 c.c., del contratto in caso di  sua  violazione,
cioe' nel caso in cui venga meno il possesso del  predetto  requisito
antimafia. 
    Anche qualora non si voglia aderire a conclusioni cosi' radicali,
pare comunque  indubitabile  che  sulla  base  del  rinnovato  quadro
normativo di riferimento,  determinatosi  per  effetto  del  D.L.  n.
83/2012 e del D.P.C.M. 4  febbraio  2013,  la  qualificazione  morale
dell'impresa, dal punto di vista  antimafia,  costituisca  condizione
imprescindibile  per  l'erogazione  del  contributo.   Ne   consegue,
pertanto,  che  la  sussistenza  in  capo  all'appaltatore   di   una
interdittiva     antimafia     determina     l'impossibilita'     per
l'amministrazione di erogare il contributo funzionale  all'esecuzione
dell'opera. 
    In questi termini, quindi, al netto  delle  considerazioni  sulla
invalidita'/nullita' del contratto di appalto, la  scelta,  da  parte
del privato, di  un'impresa  priva  di  controindicazioni  sul  piano
«antimafia», si configura senz'altro come  un  onere  legale  che  il
committente  e'  tenuto  ad  assolvere  ove   intenda   ottenere   il
conseguimento del «bene della vita» costituito dal riconoscimento del
contributo. 
    Qualora, dunque, al momento dell'adozione  del  provvedimento  di
concessione  del  contributo  emerga  che  l'impresa  affidataria  e'
colpita da interdittiva antimafia, il Comune  dovra'  inevitabilmente
respingere l'istanza presentata dal proprietario/committente. 
    L'istanza  dovra'  essere,  invece,  accolta  nel  caso  in   cui
l'operatore  economico  risulti  non  essere  stato  destinatario  di
provvedimenti inibitori antimafia e non vi ostino altri fattori. 
    Occorre,  comunque,  sottolineare   che   il   provvedimento   di
concessione del contributo e' adottato  rebus  sic  stantibus  e  non
esclude la possibilita' che i  Comuni  possano  rivedere  le  proprie
determinazioni in esercizio del generale potere di autotutela. 
    In questo contesto, il sopraggiungere dell'informazione antimafia
interdittiva dopo l'emanazione del provvedimento di concessione,  nel
corso dell'esecuzione del contratto, implica  che  i  Comuni  debbano
provvedere a sospendere l'erogazione del contributo. 
    Difatti, l'appalto per la ricostruzione  privata  costituisce  un
contratto per la realizzazione di un'opera  finanziata  dallo  Stato,
per il  quale  e'  giuridicamente  impossibile  -  come  avviene  nei
contratti pubblici -  intrattenere  rapporti,  anche  indiretti,  con
soggetti in qualche modo collegati ad ambienti criminali. 
    Da  questo  punto  di  vista,  la  disciplina   dei   lavori   di
ricostruzione  privata  e  quella  della  contrattualistica  pubblica
appare accomunata da  un'eadem  ratio,  che  giustifica  l'estensione
delle regole stabilite dall'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011. Cio' vale
sia per le istanze di concessione dei contributi presentati una volta
che sara' divenuto  operativo  il  ricordato  elenco  speciale  delle
imprese, sia per quelle presentate nella fase transitoria. 
    L'erogazione del contributo potra', pertanto, essere ripresa solo
allorquando il  proprietario/committente  abbia  sciolto  il  vincolo
contrattuale che lo lega all'impresa destinataria di un provvedimento
interdittivo. 
    Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, per le ipotesi in
cui venga emessa un'informazione antimafia interdittiva nei  riguardi
dell'impresa affidataria che opera in subappalto. 
    Anche in  questo  caso,  deve  ritenersi  prevalente  l'interesse
generale  ad  impedire  che  risorse  finanziarie  pubbliche  possano
formare oggetto di captazioni da parte di soggetti rivelatisi collusi
o comunque strumentali ad organizzazioni criminali. 
    Di conseguenza, i Comuni, una volta che  ricevano  notizia  dalla
Prefettura del provvedimento inibitorio  adottato,  provvederanno  ad
interrompere  l'erogazione  del   finanziamento   pubblico,   dandone
contestuale informazione al proprietario  committente  dei  lavori  e
all'impresa appaltatrice. 
    L'erogazione  potra'  essere  ripresa  solo  una  volta  che   il
proprietario   e   l'impresa   affidataria   degli   interventi    di
ricostruzione  privata  abbiano  dimostrato  di  aver   rescisso   il
contratto di subappalto. 
    Sugli   strumenti   azionabili   dal   privato   proprietario   e
dall'impresa appaltatrice per la risoluzione dei vincoli contrattuali
si tornera' nella parte conclusiva del presente atto di indirizzo. 
    Preme  qui  sottolineare  che,  per  quanto  sopra  detto,  resta
comunque ferma l'applicabilita' delle  regole  di  cui  all'art.  94,
comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 che disciplinano gli  obblighi  della
pubblica amministrazione allorquando sopraggiunge una  determinazione
antimafia  in  corso  di  esecuzione  di  un  contratto  di   appalto
(pubblico). 
    Sulla scorta di tali regole, si deve concludere che -  in  attesa
della risoluzione del vincolo contrattuale con l'impresa  affidataria
o subappaltatrice colpita dalla determinazione antimafia interdittiva
- i Comuni corrisponderanno il finanziamento: 
      a) per una quota necessaria a coprire  il  valore  delle  opere
eseguite, comprese eventuali ulteriori spettanze, al momento  in  cui
e'  sopraggiunta  l'informazione  antimafia  interdittiva   (qualora,
beninteso, il prezzo  di  tali  opere  non  possa  considerarsi  gia'
soddisfatto  dalle  rate  del  contributo  che  i  Comuni  hanno,  in
precedenza, gia' provveduto a corrispondere al privato proprietario); 
      b) nella misura intera, nel caso in cui i lavori versino in uno
stato  di  ultimazione;  situazione  che  dovra'   essere   accertata
dall'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  competente,  giusta  le
attribuzioni ad esso demandate dall'art. 67-ter del D.L. n. 83/2012; 
8. Indicazioni per gli Uffici speciali per la ricostruzione e  per  i
  Comuni. 
    Definite le modalita' del controllo antimafia sulla ricostruzione
privata, il Comitato ritiene  opportuno  fornire  alcune  indicazioni
circa gli adempimenti che i due Uffici speciali per la  ricostruzione
e i Comuni devono svolgere per garantirne - in uno spirito  di  leale
collaborazione istituzionale - la piena attuazione. 
    In  via  preliminare,  appare  opportuno  che  sia  mantenuto  un
costante raccordo informativo tra i predetti uffici  e  i  competenti
uffici dei Comuni tenuto conto che il riconoscimento  del  contributo
ai  privati  consegue  ad  una  attivita'  procedimentale  che   vede
strettamente coinvolte entrambe le competenze (alla  concessione  del
contributo da parte dei  Comuni  a  seguito  di  un  apposito  parere
rilasciato dagli uffici speciali per la ricostruzione di  l'Aquila  e
del cratere in esito all'istruttoria  delle  istanze  presentata  dai
privati). 
    Cio' premesso, si evidenzia, in primo luogo, la  necessita'  che,
in presenza di  una  determinazione  antimafia  di  segno  inibitorio
intervenuta  medio  tempore,  continuino  ad  essere   osservate   le
indicazioni gia' formulate con le Linee Guida del 31  dicembre  2010,
in virtu' delle quali: 
      a) la Prefettura provvede ad informare i Comuni e il competente
Ufficio speciale per la ricostruzione dell'emanazione di informazioni
antimafia  interdittive  nei  riguardi  di  operatori  economici  che
abbiano gia' concluso contratti per i quali  sia  stato  concesso  il
previsto contributo pubblico; 
      b)  i  Comuni  e  l'Ufficio  speciale  per   la   ricostruzione
provvedano   ad   informare   il   proprietario/beneficiario    della
circostanza  sopravvenuta,  ostativa  all'ulteriore  erogazione   del
contributo,  affinche'  quest'ultimo  possa  attivarsi,  ove  intenda
conservare  il  beneficio,  a   reperire   altre   offerte   per   il
completamento dei lavori. 
    Inoltre, alla luce delle considerazioni sin qui  esposte,  appare
necessario che gli Uffici del Comune che provvedono alla  concessione
del contributo (eventualmente d'intesa con gli uffici speciali per la
ricostruzione  che  si  occupano   dell'istruttoria   delle   istanze
presentate dai cittadini), assicurino  l'inserimento  delle  seguenti
prescrizioni  negli  atti  che   determinano   la   concessione   del
contributo: 
      l'espressa previsione della sospensione del contributo al venir
meno del possesso da parte dell'impresa appaltatrice (o, in  caso  di
subappalto, da parte della subcontraente indicata  nel  contratto  ai
sensi dell'art. 67-quater, comma 8, lettera f) del D.L. n.  83/2021),
dei requisiti di legge in materia di documentazione antimafia, a  far
data dal momento in cui il beneficiario  viene  informato  di  questa
circostanza ostativa; 
      l'inserimento da  parte  del  beneficiario,  nel  contratto  di
appalto, di una condizione risolutiva legata all'evento dell'adozione
di una comunicazione o informazione antimafia interdittiva  a  carico
dell'impresa appaltatrice; 
      l'espressa previsione  che,  al  verificarsi  della  condizione
risolutiva, l'erogazione del contributo ancora dovuto per le opere da
completare resta sospesa fin quando il  beneficiario  acquisisca  una
nuova offerta da impresa in possesso dei requisiti previsti dall'art.
67-quater  del  D.L.  n.  83/2012  (ivi  compresa  la  certificazione
antimafia, nella  veste  dell'informazione  o  dell'iscrizione  nelle
white list di cui all'art. 1, commi dal 52  al  57,  della  legge  n.
190/2012), da sottoporre all'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione
competente. 
    Ai fini di cui sopra, pertanto,  appare  indispensabile  che  gli
Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  dei  Comuni  del   cratere,
acquisiscano, prima di ogni erogazione, il contratto nel  quale  deve
risultare l'indicazione della documentazione antimafia. 
    Nel caso  in  cui  il  proprietario/committente  non  agisca  nei
termini appena esposti, l'Ente che eroga il contributo  dispone,  per
il sopraggiungere di un fatto  ostativo  per  legge,  la  revoca  del
beneficio, per la parte pro-quota ancora da erogare. 
9. Gli strumenti di tutela negoziale del proprietario beneficiario 
    Come si e' illustrato,  nell'ipotesi  di  informazione  antimafia
interdittiva sopraggiunta in corso dei lavori  di  ricostruzione,  il
proprietario/committente puo' ottenere la ripresa del contributo solo
sostituendo  l'impresa  colpita  dalla  misura  inibitoria,  con  una
individuata tra quelle che hanno presentato apposita  offerta  e  che
sia in possesso dei requisiti di qualificazione (generale e tecnica),
nonche' di quelli antimafia. 
    Cio' presuppone che il proprietario interrompa preventivamente il
vincolo negoziale stipulato. 
    A questo fine, i beneficiari del contributo che si siano attenuti
alle indicazioni formulate da questo Comitato nelle Linee  Guida  del
31 dicembre 2010 potranno azionare la «clausola antimafia»  ricordata
in esordio, che consente di risolvere, ai sensi dell'art. 1456  c.c.,
il contratto per un inadempimento della controparte. 
    Nell'ipotesi in cui il proprietario abbia,  incautamente,  omesso
di inserire la predetta clausola, resta ferma la valutazione circa la
possibilita'   di   risolvere   il   contratto   per   impossibilita'
sopravvenuta ai sensi dell'art. 1418 c.c. 
    Questa via puo' rivelarsi percorribile, in quanto in presenza  di
un'informazione   antimafia   interdittiva,   appare   giuridicamente
impossibile portare a termine il contratto  di  appalto  di  un'opera
finanziata  dallo  Stato,  salvo  che  non   ricorrano   le   ipotesi
eccezionali di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011.