N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 2015
Ordinanza del 19 maggio 2015 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Modena Fabrizio . Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Incompatibilita' a procedere al dibattimento o al giudizio abbreviato del giudice che abbia respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. - Mancata previsione - Indicazione meramente numerica dei parametri evocati. - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2, in relazione all'art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.46 del 18-11-2015 )
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda Sezione Penale
Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Il Giudice, Dott.ssa Daniela Rondoni,
Vista la legge 28 aprile 2014 n. 67 art. 3 e 4 che ha introdotto
la sospensione del procedimento con messa alla prova;
rilevato che questo Giudice, nell'ambito di fattispecie
sottoposta al proprio esame e relativa alla violazione degli artt.
186 comma 2 lettera c) e comma 2-bis Codice della Strada, ha ritenuto
di non accogliere l'istanza di sospensione del procedimento con messa
alla prova dell'imputato Modena Fabrizio, ritenendo "che in base ai
criteri di cui all'art. 133 c.p. concernenti la gravita' del reato,
la natura dei precedenti penali dell'imputato non appare concedibile
quanto richiesto, atteso che il Modena e' gravato da precedenti
specifici in materia di guida in stato di ebbrezza e successivamente
ai fatti di cui alla precedente condanna e' tratto nuovamente a
giudizio sempre per reati concernenti l'uso di sostanze alcoliche";
cio' deciso disponeva procedersi oltre, trattenendo la causa
innanzi a se' e rinviando per la trattazione del processo all'udienza
del 19 maggio 2015;
rilevato che con memoria - fuori udienza - depositata in data 29
aprile 2015, il difensore dell'imputato rivolgeva istanza di
remissione alla Corte costituzionale, cosi' formulata «se l'art. 34,
comma 2, c.p.p. sia costituzionalmente illegittimo ai sensi degli
artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede
l'incompatibilita' a procedere al dibattimento (ovvero al giudizio
abbreviato) per il giudice che abbia respinto la richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sulla
base dei parametri di cui all'art. 133 c.p.»;
che all'udienza odierna il difensore integrava la propria istanza
nei seguenti termini «valutarsi altresi' l'incostituzionalita'
dell'art. 34 c.p.p. comma 2 in relazione alla legge n. 67/2014 nella
parte in cui non prevede l'incompatibilita' di procedere al
dibattimento o a giudizio abbreviato, per il Giudice che abbia
precedentemente respinto la richiesta di messa alla prova sulla base
dei parametri di cui all'art. 133 c.p.p.»;
rilevato che il pendente giudizio non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale;
ritenuta la questione posta all'attenzione del sottoscritto
Giudice non manifestatamente infondata attesi i dubbi interpretativi
sollevati in sede di applicazione della norma;
ritenuto che la questione, anche alla luce della recentissima
entrata in vigore della norma e delle differenze sostanziali con
l'analogo istituto della messa alla prova nell'ambito del
procedimento minorile (artt. 28 e 29 del D.P.R. 22 settembre 1988 n.
448), appare di interesse, se non altro nell'ambito della eventuale
futura valutazione delle questioni da altri sollevate in relazione
all'art. 168-bis c.p., come introdotto dagli artt. 3 e 4 legge n.
67/2014;
P.Q.M.
Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;
Ordina la trasmissione della copia dell'ordinanza emessa da
questo Giudice in data 4 dicembre 2014 nell'ambito del procedimento
penale n. 1848/2014 Reg. Dib. a carico di Modena Fabrizio,
dell'istanza del difensore dell'imputato e di copia del verbale
odierno contenente l'integrazione del quesito, alla Corte
costituzionale affinche' la stessa, ove lo ritenga e lo reputi utile
e/o opportuno nell'ambito di eventuali giudizi di costituzionalita'
dell'art. 168-bis c.p., come introdotto dall'art. 3 legge n. 67/2014,
vagli le argomentazioni nella stessa contenute.
Dispone la sospensione del giudizio in corso.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Firenze, 19 maggio 2015
Il Giudice: Rondoni