N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2015

Ordinanza  del  29  aprile  2015  della  Corte  di   cassazione   nel
procedimento penale a carico di R.G. ed altri. 
 
Reati e pene - Reato di disastro colposo di  cui  all'art.  449  cod.
  pen. in relazione all'art. 434 cod. pen. - Raddoppio dei termini di
  prescrizione - Denunciata previsione della durata di un termine  di
  prescrizione in misura  sovrapponibile  rispetto  alla  piu'  grave
  corrispondente  fattispecie  dolosa  di  cui  all'art.  434,  comma
  secondo, cod. pen. - Violazione dei principi di  uguaglianza  e  di
  ragionevolezza. 
- Codice penale, art. 157, comma sesto. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.46 del 18-11-2015 )
 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Quarta Sezione penale 
 
    Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: 
    Dott. Pietro Antonio Sirena - Presidente; 
    Dott. Liana Maria Teresa Zoso - Consigliere; 
    Dott. Lucia Esposito - Consigliere; 
    Dott. Andrea Montagni - Rel. consigliere; 
    Dott. Marco Dell'Utri - Consigliere; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza  sul  ricorso  proposto  da:
Procuratore della Repubblica presso  il  Tribunale  di  Sassari,  nei
confronti di: R.G.;  S.G.;  C.D.;  A.F.M.;  avverso  la  sentenza  n.
2812/2013 GIP Tribunale di Sassari, del 6 marzo 2014; 
    sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea Montagni; 
    Sentite le conclusioni del PG Dott. Umberto De Augustinis che  ha
chiesto l'annullamento con rinvio; 
    Udito il difensore Avv. Brusa Mario, sostituto  processuale   per
S.G., chiede la conferma della sentenza; 
    Udito il difensore Avv.  Arru  Piero,  sotituto  processuale  per
R.G., che chiede la conferma della sentenza; 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. Il G.i.p, presso il Tribunale di Sassari, con sentenza in data
6.03.2014, resa ai sensi dell'art. 129 cod.  proc.  pen.,  dichiarava
non doversi procedere nei confronti di R.G., S.G., C.D., e A.F.M. per
essere  i   reati   loro   rispettivamente   ascritti   estinti   per
prescrizione. 
    2.  Avverso  la  richiamata  sentenza  ha  proposto  ricorso  per
cassazione il Procuratore della Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Sassari, denunciando la violazione della legge penale, in riferimento
all'art. 157, cod. pen. 
    L'esponente rileva la correttezza della decisione impugnata,  con
riguardo ai reati di cui al capo da a) a g) ed i) della  rubrica;  di
converso, evidenzia che rispetto al delitto previsto dagli artt.  434
e 449 cod. pen., di cui al capo  h)  della  rubrica,  il  giudice  ha
erroneamente ritenuto  non  applicabile  la  disciplina  relativa  ai
raddoppio del termine prescrizionale, prevista  dall'art.  157,  cod.
pen., come modificato dalla legge n. 251/2005, Al  riguardo,  osserva
che la modifica ora  richiamata  e'  entrata  in  vigore  in  data  8
dicembre 2005 e non nell'anno 2008, come  erroneamente  ritenuto  dal
G.i.p. 
    3. G.S. a mezzo dei difensori, ha depositato memoria. 
    Con  il  primo  motivo  la  parte  assume   che   possa   trovare
applicazione la disciplina prescrizionale prevista dall'art. 157 cod.
pen., nella versione antecedente alla novella  del  2005,  in  quanto
piu' favorevole. 
    Con   il   secondo   motivo,   la   medesima    parte    denuncia
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 6, cod. pen., in
relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il termine
di prescrizione del reato di disastro colposo ex artt. 449 e 434 cod.
pen.,  sia  raddoppiato.  L'esponente  ritiene  non  ragionevole   la
richiamata disciplina  normativa,  la  quale  equipara,  rispetto  al
termine prescrizionale, la fattispecie colposa  a  quella  dolosa  ex
art. 434 cod. pen. 
    4. R.G., a mezzo dei difensori, ha depositato memoria. 
    L'esponente chiede il rigetto del ricorso; richiama  la  sentenza
della Corte  costituzionale  n.  143  del  2014,  osservando  che  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale  della  disciplina  in
materia di prescrizione, al sensi dell'art. 157, comma 6, cod,  pen.,
rispetto al reato di incendio colposo,  puo'  essere  estesa  in  via
interpretativa  anche  al  reato  di  disastro  colposo,  oggetto  di
contestazione. In subordine, deduce  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 157, comma 6, cod; pen., per contrasto con l'art.  3  della
Costituzione, in riferimento al reato di disastro colposo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono. 
    Giova rilevare che la legge 4 dicembre 2005, n. 251, cosi'  detta
ex  Cirielli,  ha  profondamente  modificato  la   disciplina   della
prescrizione stabilendo che questa,  in  via  generale,  estingue  il
reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena  edittale
stabilita dalla legge e comunque in un tempo non Inferiore a sei anni
se  si  tratta  di  delitto  e  a  quattro  anni  se  si  tratta   di
contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria. E  che
la ex Cirielli ha previsto delle deroghe alla disciplina  introdotta;
tra tali deroghe, v'e' quella, dettata dall'art. 157, comma  6,  cod.
pen., secondo cui sono raddoppiati i  termini  di  prescrizione,  per
quanto rileva in questa sede, per i reati previsti dall'art. 449 cod.
pen. 
    Pertanto,  il  termine   prescrizionale   massimo,   secondo   la
richiamata normativa necessariamente applicabile al  caso  di  specie
secondo il tempo di commissione del reato - la novella del  2005  era
infatti gia' vigente alla data di commissione del  fatto  di  cui  al
capo h), atteso che la collocazione temporale del reato  e'  indicata
in rubrica con l'espressione «fino al maggio 2006» - risulta pari  ad
anni dodici. La contestazione, invero, concerne la determinazione  di
un disastro ambientale colposo, ai sensi degli artt. 434 e  449  cod.
pen., di talche' il termine prescrizionale, al sensi del citato  art.
157, comma 6, cod. pen., risulta pari ad anni dodici, aumentabile  di
un quarto, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod.  pen.,  per  effetto
degli intervenuti atti interruttivi. 
    Orbene, la sentenza impugnata, con riguardo al reato  di  cui  al
capo h), risulta vulnerata dalla dedotta violazione di  legge  atteso
che, erroneamente, il  giudicante  ha  affermato  che  la  previsione
relativa al raddoppio del termine di prescrizione, sopra  richiamata,
fosse stata introdotta in epoca successiva rispetto alla  commissione
del fatto per il quale si procede. 
    Le ragioni sopra  esposte  condurrebbero  all'annullamento  senza
rinvio della sentenza  in  esame,  con  trasmissione  degli  atti  al
Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso, limitatamente al reato di
cui al capo h), che si ascrive ai prevenuti. 
    2. A  questo  punto  della  trattazione  deve  allora  procedersi
all'esame della eccezione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
157, comma 6, cod. pen.  dedotta  dalla  difesa  del  S.  e,  in  via
subordinata, anche dalla difesa del R. questione di certa  rilevanza,
nel caso  di  giudizio,  atteso  che  in  mancanza  della  previsione
relativa al raddoppio del termine prescrizionale, per i reati di  cui
all'art. 449 cod. pen., contenuta nella norma denunciata, il reato di
disastro colposo, di cui al capo h), risalente al mese di maggio  del
2006, risulterebbe  effettivamente  estinto  per  prescrizione,  gia'
prima della data della sentenza ricorsa. 
    La questione non appare manifestamente infondata. 
    La legge n. 251 del 2005 ha integralmente sostituito  l'art.  157
cod. pen.,  modificando  il  regime  della  prescrizione  dei  reati.
Secondo la regola generale dettata dal comma primo dell'art. 157 cod.
pen., come novellato, il reato di disastro doloso previsto  dall'art.
434, comma 2, cod. pen., siccome punito con la pena della  reclusione
da tre a dodici anni, si prescrive nei termine di anni dodici.  
    Ed  invero,  occorre  avere  riguardo   alla   disposizione   ora
richiamata, atteso che nel caso di specie, al prevenuti  si  contesta
di avere cagionato per colpa un disastro ambientale, consistito nella
immissione in ambiente delle sostanze pericolose indicate nel capo di
imputazione. La giurisprudenza di  legittimita'  ha  invero  chiarito
che,  in  tema  di  reati  contro  l'incolumita'  pubblica,  per   la
configurabilita' del delitto di disastro colposo (ex artt. 434 e  449
cod. pen.) e'  necessario  che  l'evento  si  verifichi  diversamente
dall'ipotesi dolosa (ai sensi dell'art. 434, comma primo, cod. pen.). 
    Cio' in quanto, nell'ambito della fattispecie di disastro doloso,
la soglia per integrare il reato, e' anticipata  al  momento  in  cui
sorge il pericolo per la pubblica incolumita'; e, solo  nel  caso  in
cui il disastro doloso si verifichi materialmente, risulta  integrata
la fattispecie aggravata, prevista dal  secondo  comma  dello  stesso
art. 434, cod. pen. (Cass. Sez. 4, Sentenza n.  4675  del  17  maggio
2006, dep. 6 febbraio 2007, Rv. 235668). 
    Sulla scorta dei cenni che precedono, non  appare  revocabile  in
dubbio che la corrispondente fattispecie dolosa,  rispetto  a  quella
colposa oggi in addebito, sia quella di cui all'art.  434,  comma  2,
cod. pen. 
    E bene, secondo la regola  generale  sopra  richiamata,  i  reati
previsti dall'art. 449 comma primo cod. pen. (che punisce con la pena
della reclusione da uno a cinque anni chiunque «cagiona per colpa  un
incendio o un altro disastro  preveduto  dal  capo  primo  di  questo
titolo») si prescriverebbero nel termine di anni  sei.  Tale  termine
deve peraltro essere raddoppiato (quindi, portato ad anni  dodici)  a
norma dell'art. 157 comma 6  cod.  pen.,  ove  e'  stabilito  che  «I
termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di
cui agli articoli 449, 589 secondo terzo e quarto comma, nonche'  per
i reati di cui all'art. 51 commi  3-bis  e  3-quater  del  codice  di
procedura penale». 
    Come si vede, in base  al  delineato  sistema  sanzionatorio,  il
termine prescrizionale relativo al disastro ambientale doloso risulta
conforme a quello previsto per il disastro  ambientale  colposo,  nel
caso in cui l'evento si sia verificato. 
    La previsione del  medesimo  termine  prescrizionale,  tanto  per
l'ipotesi colposa del reato di disastro  ambientale,  quanto  per  la
corrispondente ipotesi dolosa, pone allora in  rilievo  la  questione
della compatibilita' di un tale assetto  sanzionatorio,  rispetto  ai
principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ex art.  3  Cost.,  come
declinati dallo stesso Giudice  delle  leggi.  Ed  invero,  la  Corte
costituzionale, con la  sentenza  n.  143  del  2014,  ha  dichiarato
l'illegittimita' dell'art. 157, sesto comma, cod. pen.,  nella  parte
in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del  medesimo
articolo siano raddoppiati, rispetto al reato di incendio colposo, ai
sensi dell'art. 449, in riferimento all'art. 423 cod. pen.  La  Corte
costituzionale, a fondamento dell'assunto, ha posto in evidenzia  che
la disciplina di cui all'art. 157, cod. pen., comma sesto,  determina
una anomalia di ordine sistematico, laddove il termine prescrizionale
per i delitti realizzati in forma colposa - nella specie:  l'incendio
- risulta addirittura superiore rispetto alla corrispondente  ipotesi
dolosa,  se   pure   identica   sul   piano   oggettivo.   La   Corte
costituzionale, muovendo dal rilievo che la prescrizione  costituisce
nell'attuale configurazione un istituto  di  natura  sostanziale,  ha
considerato che la discrezionalita'  legislativa,  in  materia,  deve
essere  pur  sempre  esercitata  nel  rispetto   del   principio   di
ragionevolezza e in modo tale  da  non  determinare  ingiustificabili
sperequazioni di trattamento, tra fattispecie omogenee. 
    Il percorso argomentativo  ora  richiamato,  in  via  di  estrema
sintesi, induce a ritenere non manifestamente  infondata  l'eccezione
di  legittimita'  costituzionale  dedotta  dalle   difese,   rispetto
all'art. 157, comma 6, cod. pen., in riferimento  all'art.  3  Cost.,
giacche' la determinazione dei medesimi termini di prescrizione,  per
il disastro ambientale, che  qui  occupa,  e  per  l'omologa  ipotesi
dolosa,   appare   collidente   con   il   delineato   principio   di
ragionevolezza. Cio' in quanto, anche nel caso  in  esame,  viene  ad
essere scardinata la  scala  della  complessiva  gravita'  delle  due
fattispecie criminose, atteso che l'ipotesi di disastro  colposo  (ex
artt. 449 e 434 cod. pen.), meno grave, punita infatti  con  la  pena
edittale da uno a cinque anni,  viene  a  prescriversi  nel  medesimo
tempo occorrente per la piu' grave ipotesi dolosa,  di  cui  all'art.
434, comma 2, cod. pen., punita con la reclusione  da  tre  a  dodici
anni. 
    E' poi  appena  il  caso  di  rilevare  che  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod.  pen.,
pronunciata dal Giudice delle leggi con la richiamata sentenza n. 134
del 2014, e' espressamente circoscritta al meccanismo  del  raddoppio
dei termini di prescrizione, relativo al reato di  incendio  colposo,
oggetto di quello scrutinio, e non ha carattere di  generalita',  con
riguardo ai delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 cod. pen.
Ed invero,  se  pure  la  anomalia  sistematica  e'  stata  colta  in
riferimento alla  generale  previsione  del  raddoppio  dei  termini,
prevista dall'art. 157, comma 6, rispetto al delitti colposi di danno
di cui all'art. 449 cod. pen., la Corte costituzionale  ha  osservato
che detta anomalia emergeva  con  particolare  evidenzia  proprio  in
riferimento  al  reato  di  incendio,   all'esito   della   specifica
comparazione del complessivo trattamento sanzionatorio  previsto  per
tale delitto, nella forma dolosa piuttosto  che  in  quella  colposa.
Come si vede, la valutazione effettuata  dalla  Corte  costituzionale
discende dall'analisi comparativa delle cornici edittali previste per
il reato di incendio - ponendo in relazione la forma dolosa  rispetto
a quella colposa - e non dal mero inserimento  del  titolo  di  reato
nell'ambito dei reati colposi di danno, richiamati dall'art. 449 cod.
pen.,  per  i  quali  e'  previsto  il  raddoppio  del   termini   di
prescrizione. Detti rilievi, se pure inducono certamente  a  rilevare
la non manifesta infondatezza dell'eccezione in esame, in riferimento
all'art. 157,  comma  sesto,  cod.  pen.,  proprio  a  seguito  della
declinazione del principio  di  ragionevolezza,  quale  limite  della
discrezionalita' legislativa, effettuata dalla  Corte  costituzionale
con la  sentenza  n.  143  del  2014,  conducono  contestualmente  ad
escludere la possibilita' di estendere,  in  via  interpretativa,  il
portato demolitorio della citata sentenza della Corte costituzionale,
rispetto  ad  altri  disastri   colposi,   stante   il   margine   di
discrezionalita' che informa la relativa valutazione. 
    In conclusione, alla luce dei rilievi sopra esposti,  si  ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 157 comma 6 cod. pen., nella  parte  in  cui
prevede che il termine di prescrizione e' raddoppiato per il reato di
cui all'art. 449 cod. pen., in  relazione  all'art.  434,  cod.  pen.
(disastro colposo), per contrasto con i principi di eguaglianza e  di
ragionevolezza, ex art. 3 della  Costituzione,  in  quanto  la  norma
denunziata stabilisce la durata del termine di prescrizione,  per  il
meno grave reato  di  disastro  colposo,  in  misura  sovrapponibile,
rispetto alla piu' grave corrispondente fattispecie  dolosa,  di  cui
all'art. 434, comma 2, cod. pen. 
    Sulla  base  delle  considerazioni  che  precedono  il   presente
procedimento deve essere sospeso con  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
all'art. 3 della Costituzione, la questione relativa alla conformita'
a Costituzione dell'art. 157, comma sesto, cod. pen., nella parte  in
cui prevede che il termine di  prescrizione  del  reato  di  disastro
colposo  (art.  449  in  riferimento  all'art.  434,  cod.  pen.)  e'
raddoppiato. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura  della   Cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei  ministri  e  che  sia  anche
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma in data 18 marzo 2015. 
 
                        Il Presidente: Sirena 
 
 
                                        Il Consigliere est.: Montagni