N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2015
Ordinanza del 29 aprile 2015 della Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di R.G. ed altri. Reati e pene - Reato di disastro colposo di cui all'art. 449 cod. pen. in relazione all'art. 434 cod. pen. - Raddoppio dei termini di prescrizione - Denunciata previsione della durata di un termine di prescrizione in misura sovrapponibile rispetto alla piu' grave corrispondente fattispecie dolosa di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen. - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza. - Codice penale, art. 157, comma sesto. - Costituzione, art. 3.(GU n.46 del 18-11-2015 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Quarta Sezione penale Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati: Dott. Pietro Antonio Sirena - Presidente; Dott. Liana Maria Teresa Zoso - Consigliere; Dott. Lucia Esposito - Consigliere; Dott. Andrea Montagni - Rel. consigliere; Dott. Marco Dell'Utri - Consigliere; Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nei confronti di: R.G.; S.G.; C.D.; A.F.M.; avverso la sentenza n. 2812/2013 GIP Tribunale di Sassari, del 6 marzo 2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea Montagni; Sentite le conclusioni del PG Dott. Umberto De Augustinis che ha chiesto l'annullamento con rinvio; Udito il difensore Avv. Brusa Mario, sostituto processuale per S.G., chiede la conferma della sentenza; Udito il difensore Avv. Arru Piero, sotituto processuale per R.G., che chiede la conferma della sentenza; Ritenuto in fatto 1. Il G.i.p, presso il Tribunale di Sassari, con sentenza in data 6.03.2014, resa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.G., S.G., C.D., e A.F.M. per essere i reati loro rispettivamente ascritti estinti per prescrizione. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, denunciando la violazione della legge penale, in riferimento all'art. 157, cod. pen. L'esponente rileva la correttezza della decisione impugnata, con riguardo ai reati di cui al capo da a) a g) ed i) della rubrica; di converso, evidenzia che rispetto al delitto previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen., di cui al capo h) della rubrica, il giudice ha erroneamente ritenuto non applicabile la disciplina relativa ai raddoppio del termine prescrizionale, prevista dall'art. 157, cod. pen., come modificato dalla legge n. 251/2005, Al riguardo, osserva che la modifica ora richiamata e' entrata in vigore in data 8 dicembre 2005 e non nell'anno 2008, come erroneamente ritenuto dal G.i.p. 3. G.S. a mezzo dei difensori, ha depositato memoria. Con il primo motivo la parte assume che possa trovare applicazione la disciplina prescrizionale prevista dall'art. 157 cod. pen., nella versione antecedente alla novella del 2005, in quanto piu' favorevole. Con il secondo motivo, la medesima parte denuncia l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 6, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo ex artt. 449 e 434 cod. pen., sia raddoppiato. L'esponente ritiene non ragionevole la richiamata disciplina normativa, la quale equipara, rispetto al termine prescrizionale, la fattispecie colposa a quella dolosa ex art. 434 cod. pen. 4. R.G., a mezzo dei difensori, ha depositato memoria. L'esponente chiede il rigetto del ricorso; richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2014, osservando che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disciplina in materia di prescrizione, al sensi dell'art. 157, comma 6, cod, pen., rispetto al reato di incendio colposo, puo' essere estesa in via interpretativa anche al reato di disastro colposo, oggetto di contestazione. In subordine, deduce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 6, cod; pen., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in riferimento al reato di disastro colposo. Considerato in diritto 1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono. Giova rilevare che la legge 4 dicembre 2005, n. 251, cosi' detta ex Cirielli, ha profondamente modificato la disciplina della prescrizione stabilendo che questa, in via generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo non Inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria. E che la ex Cirielli ha previsto delle deroghe alla disciplina introdotta; tra tali deroghe, v'e' quella, dettata dall'art. 157, comma 6, cod. pen., secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione, per quanto rileva in questa sede, per i reati previsti dall'art. 449 cod. pen. Pertanto, il termine prescrizionale massimo, secondo la richiamata normativa necessariamente applicabile al caso di specie secondo il tempo di commissione del reato - la novella del 2005 era infatti gia' vigente alla data di commissione del fatto di cui al capo h), atteso che la collocazione temporale del reato e' indicata in rubrica con l'espressione «fino al maggio 2006» - risulta pari ad anni dodici. La contestazione, invero, concerne la determinazione di un disastro ambientale colposo, ai sensi degli artt. 434 e 449 cod. pen., di talche' il termine prescrizionale, al sensi del citato art. 157, comma 6, cod. pen., risulta pari ad anni dodici, aumentabile di un quarto, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., per effetto degli intervenuti atti interruttivi. Orbene, la sentenza impugnata, con riguardo al reato di cui al capo h), risulta vulnerata dalla dedotta violazione di legge atteso che, erroneamente, il giudicante ha affermato che la previsione relativa al raddoppio del termine di prescrizione, sopra richiamata, fosse stata introdotta in epoca successiva rispetto alla commissione del fatto per il quale si procede. Le ragioni sopra esposte condurrebbero all'annullamento senza rinvio della sentenza in esame, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso, limitatamente al reato di cui al capo h), che si ascrive ai prevenuti. 2. A questo punto della trattazione deve allora procedersi all'esame della eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 6, cod. pen. dedotta dalla difesa del S. e, in via subordinata, anche dalla difesa del R. questione di certa rilevanza, nel caso di giudizio, atteso che in mancanza della previsione relativa al raddoppio del termine prescrizionale, per i reati di cui all'art. 449 cod. pen., contenuta nella norma denunciata, il reato di disastro colposo, di cui al capo h), risalente al mese di maggio del 2006, risulterebbe effettivamente estinto per prescrizione, gia' prima della data della sentenza ricorsa. La questione non appare manifestamente infondata. La legge n. 251 del 2005 ha integralmente sostituito l'art. 157 cod. pen., modificando il regime della prescrizione dei reati. Secondo la regola generale dettata dal comma primo dell'art. 157 cod. pen., come novellato, il reato di disastro doloso previsto dall'art. 434, comma 2, cod. pen., siccome punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni, si prescrive nei termine di anni dodici. Ed invero, occorre avere riguardo alla disposizione ora richiamata, atteso che nel caso di specie, al prevenuti si contesta di avere cagionato per colpa un disastro ambientale, consistito nella immissione in ambiente delle sostanze pericolose indicate nel capo di imputazione. La giurisprudenza di legittimita' ha invero chiarito che, in tema di reati contro l'incolumita' pubblica, per la configurabilita' del delitto di disastro colposo (ex artt. 434 e 449 cod. pen.) e' necessario che l'evento si verifichi diversamente dall'ipotesi dolosa (ai sensi dell'art. 434, comma primo, cod. pen.). Cio' in quanto, nell'ambito della fattispecie di disastro doloso, la soglia per integrare il reato, e' anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumita'; e, solo nel caso in cui il disastro doloso si verifichi materialmente, risulta integrata la fattispecie aggravata, prevista dal secondo comma dello stesso art. 434, cod. pen. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17 maggio 2006, dep. 6 febbraio 2007, Rv. 235668). Sulla scorta dei cenni che precedono, non appare revocabile in dubbio che la corrispondente fattispecie dolosa, rispetto a quella colposa oggi in addebito, sia quella di cui all'art. 434, comma 2, cod. pen. E bene, secondo la regola generale sopra richiamata, i reati previsti dall'art. 449 comma primo cod. pen. (che punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni chiunque «cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo») si prescriverebbero nel termine di anni sei. Tale termine deve peraltro essere raddoppiato (quindi, portato ad anni dodici) a norma dell'art. 157 comma 6 cod. pen., ove e' stabilito che «I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589 secondo terzo e quarto comma, nonche' per i reati di cui all'art. 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale». Come si vede, in base al delineato sistema sanzionatorio, il termine prescrizionale relativo al disastro ambientale doloso risulta conforme a quello previsto per il disastro ambientale colposo, nel caso in cui l'evento si sia verificato. La previsione del medesimo termine prescrizionale, tanto per l'ipotesi colposa del reato di disastro ambientale, quanto per la corrispondente ipotesi dolosa, pone allora in rilievo la questione della compatibilita' di un tale assetto sanzionatorio, rispetto ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ex art. 3 Cost., come declinati dallo stesso Giudice delle leggi. Ed invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2014, ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo siano raddoppiati, rispetto al reato di incendio colposo, ai sensi dell'art. 449, in riferimento all'art. 423 cod. pen. La Corte costituzionale, a fondamento dell'assunto, ha posto in evidenzia che la disciplina di cui all'art. 157, cod. pen., comma sesto, determina una anomalia di ordine sistematico, laddove il termine prescrizionale per i delitti realizzati in forma colposa - nella specie: l'incendio - risulta addirittura superiore rispetto alla corrispondente ipotesi dolosa, se pure identica sul piano oggettivo. La Corte costituzionale, muovendo dal rilievo che la prescrizione costituisce nell'attuale configurazione un istituto di natura sostanziale, ha considerato che la discrezionalita' legislativa, in materia, deve essere pur sempre esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento, tra fattispecie omogenee. Il percorso argomentativo ora richiamato, in via di estrema sintesi, induce a ritenere non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale dedotta dalle difese, rispetto all'art. 157, comma 6, cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., giacche' la determinazione dei medesimi termini di prescrizione, per il disastro ambientale, che qui occupa, e per l'omologa ipotesi dolosa, appare collidente con il delineato principio di ragionevolezza. Cio' in quanto, anche nel caso in esame, viene ad essere scardinata la scala della complessiva gravita' delle due fattispecie criminose, atteso che l'ipotesi di disastro colposo (ex artt. 449 e 434 cod. pen.), meno grave, punita infatti con la pena edittale da uno a cinque anni, viene a prescriversi nel medesimo tempo occorrente per la piu' grave ipotesi dolosa, di cui all'art. 434, comma 2, cod. pen., punita con la reclusione da tre a dodici anni. E' poi appena il caso di rilevare che la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., pronunciata dal Giudice delle leggi con la richiamata sentenza n. 134 del 2014, e' espressamente circoscritta al meccanismo del raddoppio dei termini di prescrizione, relativo al reato di incendio colposo, oggetto di quello scrutinio, e non ha carattere di generalita', con riguardo ai delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 cod. pen. Ed invero, se pure la anomalia sistematica e' stata colta in riferimento alla generale previsione del raddoppio dei termini, prevista dall'art. 157, comma 6, rispetto al delitti colposi di danno di cui all'art. 449 cod. pen., la Corte costituzionale ha osservato che detta anomalia emergeva con particolare evidenzia proprio in riferimento al reato di incendio, all'esito della specifica comparazione del complessivo trattamento sanzionatorio previsto per tale delitto, nella forma dolosa piuttosto che in quella colposa. Come si vede, la valutazione effettuata dalla Corte costituzionale discende dall'analisi comparativa delle cornici edittali previste per il reato di incendio - ponendo in relazione la forma dolosa rispetto a quella colposa - e non dal mero inserimento del titolo di reato nell'ambito dei reati colposi di danno, richiamati dall'art. 449 cod. pen., per i quali e' previsto il raddoppio del termini di prescrizione. Detti rilievi, se pure inducono certamente a rilevare la non manifesta infondatezza dell'eccezione in esame, in riferimento all'art. 157, comma sesto, cod. pen., proprio a seguito della declinazione del principio di ragionevolezza, quale limite della discrezionalita' legislativa, effettuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 2014, conducono contestualmente ad escludere la possibilita' di estendere, in via interpretativa, il portato demolitorio della citata sentenza della Corte costituzionale, rispetto ad altri disastri colposi, stante il margine di discrezionalita' che informa la relativa valutazione. In conclusione, alla luce dei rilievi sopra esposti, si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 comma 6 cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione e' raddoppiato per il reato di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 434, cod. pen. (disastro colposo), per contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ex art. 3 della Costituzione, in quanto la norma denunziata stabilisce la durata del termine di prescrizione, per il meno grave reato di disastro colposo, in misura sovrapponibile, rispetto alla piu' grave corrispondente fattispecie dolosa, di cui all'art. 434, comma 2, cod. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono il presente procedimento deve essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione relativa alla conformita' a Costituzione dell'art. 157, comma sesto, cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo (art. 449 in riferimento all'art. 434, cod. pen.) e' raddoppiato. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone che, a cura della Cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma in data 18 marzo 2015. Il Presidente: Sirena Il Consigliere est.: Montagni