N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2015
Ordinanza del 22 giugno 2015 del G.I.P. del Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di P. V.. Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope - Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica - Misure di prevenzione applicate dal questore - Previsione di sanzione penale in caso di contravvenzione alle prescrizioni imposte. - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 75-bis, comma 6, inserito dall'art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. -(GU n.47 del 25-11-2015 )
TRIBUNALE DI NOLA Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale (artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87). Il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Sepe, letta la richiesta del P.m. sede di emissione del decreto penale di condanna alla pena di euro 11.250 di ammenda nei confronti di: P. V. nato a ... indagato del reato ex art. 75-bis commi 1 lett. a) e 6 DPR 309/1990 perche' contravveniva agli obblighi impostigli dal Questore di Napoli con provvedimento del 3.11.2014, notificatogli il 17.11.2014, omettendo, senza addurre giustificato motivo, di presentarsi presso la Stazione di Palma Campania in data 24.11.2014. In Palma Campania il 24.11.2014. Premessa in fatto Con provvedimento del 3.11.2014 il Questore di Napoli emetteva nei confronti di P. V. la misura di prevenzione del divieto di allontanarsi dal comune di residenza e di effettivo domicilio, l'obbligo di comparire tre volte a settimana presso l'ufficio di polizia territorialmente competente, nei giorni e negli orari stabiliti dallo stesso all'atto della notifica, nonche' il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore, per la durata di anni due. Tale misura era adottata, come e' dato leggere nel provvedimento impositivo, sulla scorta delle accertate condanne irrevocabili riportate dal predetto P. V. per reati di' detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti, traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso, omicidio colposo e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti oltre che per essere stato il medesimo gia' sanzionato dalla Prefettura di Napoli per altre due violazioni dell'art. 75 del DPR n. 309/1990 e dalla Prefettura di Firenze per altre tre violazioni dell'art. 75 del DPR 309/1990, oltre che destinatario di misure di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Firenze nonche' dell'Avviso orale del Questore di Napoli. Alla luce di tali risultanze il Questore di Napoli riteneva che l'imputato, per il suo stato di assuntore di sostanze stupefacenti, per la frequentazione di soggetti segnalati per uso personale di sostanze psicotrope e per reati contro il patrimonio, ordine pubblico e altro, fosse da ritenersi pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica e dunque meritevole della misura di prevenzione di cui sopra. Tale provvedimento veniva notificato all'imputato il 17 novembre del 2014, alle ore 19,00 (cfr. relata di notifica a mani proprie in calce alla copia agli atti del provvedimento del Questore). Il successivo 24 novembre del 2014 militari in servizio presso la Stazione di Palma Campania riscontravano ed attestavano l'omessa presentazione del suddetto P. V. presso la stazione dei carabinieri nonche' l'insussistenza di giustificazioni, fornite dal predetto, a sostegno della mancata presentazione. A fronte di cio' veniva quindi redatta una comunicazione di notizia di reato, datata 24.11.2014, per la contravvenzione prevista a punita dall'art. 75-bis comma 6 del DPR 309/1990 perche', sottoposto alle prescrizioni imposte dal Questore di Napoli con provvedimento emesso il 3.11.2014 (notificato il 17.11.2014) l'imputato violava l'obbligo di presentarsi presso CC Stazione Palma Campania il lunedi' dalle ore 17,30 alle ore 18,00. Il Pubblico Ministero sede chiedeva, pertanto, l'emissione a carico del P. del decreto penale di condanna alla pena di euro 11.250 di ammenda, non senza porre, preliminarmente, dubbi di costituzionalita' in ordine alla citata disposizione sanzionatoria (art. 75-bis comma 6 DPR 309/1990). Questione di illegittimita' costituzionale - Violazione dell'art. 77 comma 2 Cost. Osservava il Pubblico Ministero: che la disposizione incriminatrice in esame (art. 75-bis comma 6 DPR n. 309/1990) veniva introdotta nell'ordinamento in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 272, art. 4-quater; convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49 (in SO n. 45, relativo alla G.U. 27/02/2006, n. 48); tale decreto muoveva dalla ritenuta «straordinaria necessita' ed urgenza» di «garantire l'efficacia dei programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva» mentre non si ravvisava alcun nesso tra l'introduzione di tale norma penale sostanziale ed una maggiore efficacia dei programmi di recupero dei tossicodipendenti; che la disposizione censurata appariva in contrasto con l'art. 77, secondo comma, della Costituzione repubblicana, in quanto l'introduzione di tale nuova fattispecie di natura contravvenzionale in sede di conversione non appariva conforme alla ratio ed alla finalita' del decreto. Le considerazioni svolte dal Sig. Pubblico Ministero in punto di non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale sono pienamente condivise dal Giudice. Deve anzitutto premettersi che la questione che si affronta e' analoga a quella oggetto della decisione assunta da codesta Corte costituzionale (sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014) laddove e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 272, artt. 4-bis e 4-vicies ter, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 21 febbraio 2006 n. 49. In tale importante decisione codesta Corte osservava che l'urgente finalita', posta a base del richiamato decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005, di garantire l'efficacia dei programmi di recupero dei soggetti tossicodipendenti anche se detenuti (tema che riguardava, evidentemente, l'esecuzione della pena dei recidivi gia' condannati) appariva disomogenea e distonica rispetto all'ulteriore finalita' rinveniente nella legge di conversione del 21 febbraio 2006, n. 49 che, facendo seguire all'art. 4 del decreto-legge 272/2005 ben ventitre' articoli, finiva per ridisegnare l'apparato repressivo in materia di stupefacenti, sostituendo l'art. 73 del DPR n. 309 del 1990 e introducendo, per quanto qui interessa, l'ulteriore disposizione incriminatrice di cui all'art. 75-bis comma 6 del citato DPR. Cosi' come affermato nella suddetta sentenza, e' dato rilevare un «difetto di omogeneita', e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle, impugnate, introdotte dalla legge di conversione». Va richiamata sul punto la rigorosa giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare la sentenza n. 22 del 2012 e la successiva ordinanza n. 24 del 2013) con la quale e' stata affermata la necessita' che la legge di conversione abbia un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, in ossequio all'art. 77 comma secondo della Costituzione. Cio' in quanto il procedimento di formazione della legge di conversione segue delle regole peculiari, improntate alla semplificazione ed all'osservanza di cadenze temporali rapide, regole che trovano giustificazione nella misura in cui la legge di conversione persegua l'obiettivo di stabilizzare la natura provvisoria del decreto-legge, soggetto a decadenza in assenza di tempestiva conversione. Quando, invece, la legge di conversione si apra a contenuti ulteriori, disomogenei o non attinenti a quelli propri del decreto-legge, si determina un vizio nella procedura di formazione della legge, per l'uso improprio dello strumento della legge di conversione, astrattamente idoneo a vulnerare le prerogative del Parlamento, ledendo potenzialmente l'ampiezza e la pienezza del dibattito insita nei modi ordinari di formazione della legge. Tale vizio procedurale di formazione va a colpire, per violazione dell'art. 77 comma 2 Cost, le disposizioni che, contenute nella legge di conversione, si presentino disomogenee rispetto a quelle contenute nel decreto-legge. Nel caso di specie, come si e' visto, l'unica previsione alla quale poteva in ipotesi riferirsi la disposizione dell'art. 75-bis comma 6 del DPR era quella dell'art. 4 del decreto-legge, «la cui connotazione finalistica era ed e' quella di impedire l'interruzione del programma di recupero di determinate categorie di tossicodipenti recidivi». Nei confronti dei quali era, al tempo, intervenuta la legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cd. legge ex Cirielli) la quale, «con il suo art. 8 aveva aggiunto l'art. 94-bis al DPR n. 309/1990 riducendo da quattro a tre anni la pena massima che, per i recidivi, consentiva l'affidamento in prova per l'attuazione di un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza; inoltre l'art. 9 della medesima legge aveva aggiunto la lettera c) al comma 9 dell'art. 656 del codice di procedura penale, escludendo la sospensione della esecuzione della pena per i recidivi, anche se tossicodipendenti inseriti in un programma terapeutico di recupero». Il Governo, ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la non interruzione dei citati programmi di recupero nei confronti di soggetti tossicodipendenti recidivi, con l'art. 4 del decreto-legge n. 272 del 2005 abrogava il predetto art. 94-bis e modificava l'art. 656 comma 9 lett. c) c.p.p. ripristinando la sospensione dell'esecuzione delle pena nei confronti dei tossicodipendenti con un programma terapeutico in atto. Il Governo, dunque, interveniva con una disposizione di natura processuale in materia di esecuzione della pena, al fine di impedire l'interruzione, nei confronti dei soggetti recidivi condannati, dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza. L'art. 4-quater, viceversa, inserendo nel DPR n. 309/1990 l'art. 75-bis, comma 6, dava luogo ad una nuova fattispecie incriminatrice a danno del soggetto destinatario di una misura di prevenzione, inadempiente alle prescrizioni in essa contenute, dunque una disposizione, di carattere sostanziale e sanzionatorio, e non gia' processuale, che nulla ha a che vedere con le finalita' di garantire la non interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza e riguarda, evidentemente, la ritenuta necessita' di sottoporre a regime punitivo le condotte di inottemperanza alle prescrizioni di polizia, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica (si veda la rubrica, del suddetto art. 75-bis: «provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica»). Tale disposizione va, pertanto, ritenuta affetta dall'analogo vizio procedurale gia' rilevato da codesta Corte con riguardo ad altre disposizioni (art. 4-bis e 4-vicies) della medesima legge di conversione, per violazione dell'art. 77 comma 2 della Costituzione. Peraltro, la norma impugnata dovrebbe considerarsi anche priva dei requisiti della necessita' e dell'urgenza richiesti dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost., il cui difetto, secondo la giurisprudenza costituzionale, non puo' ritenersi sanato dalla legge di conversione (sentenza n. 171 del 2007). Non si vede, infatti, quale fosse la straordinaria necessita' ed urgenza che permettesse al Governo, ricorrendo allo strumento della decretazione d'urgenza, integrato in sede di conversione, di introdurre una contravvenzione sanzionatoria delle violazioni delle misure di prevenzione suddette. La rilevanza della questione e' data dal fatto che, nel caso di specie, la richiesta di condanna nelle forme del rito speciale previsto dagli artt. 459 e ss. c.p.p. e' fondata sulla condotta, obiettivamente accertata dalle forze dell'ordine, di inottemperanza da parte del suddetto P. V. agli obblighi e prescrizioni impostigli dal Questore di Napoli con il richiamato provvedimento del 3.11.2014 e, segnatamente, all'obbligo di presentazione presso la Stazione di polizia individuata all'atto della notifica del provvedimento, nei giorni e nelle ore in esso indicati. Peraltro, si tratta di una richiesta di condanna che, laddove la contravvenzione citata fosse esente dal vizio denunciato, dovrebbe essere accolta, non sussistendo alcun motivo per emettere una pronuncia di rigetto ovvero una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ne' puo' accedersi, evidentemente, ad un'interpretazione che preservi la tenuta costituzionale della disposizione in esame giacche' cio' che nel caso di specie si contesta e' la mancanza di omogeneita' tra le originarie norme del decreto-legge n. 272/2005 e la disposizione incriminatrice introdotta dalla legge di conversione, talche' e' la stessa esistenza della disposizione censurata a dare fondamento al vizio di illegittimita' costituzionale. Si ritiene dunque necessaria una pronuncia elidente, perche' i mezzi interpretativi non permettono di giungere ad una lettura della disposizione in esame che ne salvaguardi la tenuta costituzionale. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75-bis comma 6 del DPR n. 309/1990, come modificato dal decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005, art. 4-quater, convertito, con modificazioni, nella legge n. 49 del 21 febbraio 2006, per violazione dell'art. 77 comma 2 della Costituzione. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.
P. Q. M. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 75-bis comma 6 del DPR n. 309/1990, come modificato dal decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005, art. 4-quater, convertito, con modificazioni, nella legge n. 49 del 21 febbraio 2006, per violazione dell'art. 77 comma 2 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Riserva all'esito ogni statuizione in rito e nel merito. Cosi' deciso in Nola il 18 giugno 2015 Il Giudice per le indagini preliminari: Sepe