N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2015

Ordinanza del 22 giugno 2015 del G.I.P. del  Tribunale  di  Nola  nel
procedimento penale a carico di P. V.. 
 
Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze
  stupefacenti o psicotrope - Provvedimenti a tutela della  sicurezza
  pubblica  -  Misure  di  prevenzione  applicate  dal   questore   -
  Previsione di sanzione  penale  in  caso  di  contravvenzione  alle
  prescrizioni imposte. 
- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi  in  materia
  di   disciplina   degli   stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,
  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei   relativi   stati   di
  tossicodipendenza),  art.  75-bis,  comma  6,  inserito   dall'art.
  4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti
  per garantire la sicurezza  ed  i  finanziamenti  per  le  prossime
  Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita'  dell'Amministrazione
  dell'interno.   Disposizioni   per   favorire   il   recupero    di
  tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico  delle  legge
  in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze  psicotrope,
  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei   relativi   stati   di
  tossicodipendenza, di cui  al  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309),
  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. 
- 
(GU n.47 del 25-11-2015 )
 
                          TRIBUNALE DI NOLA 
           Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari 
 
    Ordinanza di rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
(artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87). 
    Il giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Sepe,  letta  la
richiesta del P.m. sede di emissione del decreto penale  di  condanna
alla pena di euro 11.250 di ammenda nei confronti di: P.  V.  nato  a
... indagato del reato ex art. 75-bis  commi  1  lett.  a)  e  6  DPR
309/1990 perche' contravveniva agli obblighi impostigli dal  Questore
di  Napoli  con  provvedimento  del   3.11.2014,   notificatogli   il
17.11.2014,  omettendo,  senza  addurre   giustificato   motivo,   di
presentarsi presso la Stazione di Palma Campania in data  24.11.2014.
In Palma Campania il 24.11.2014. 
 
                          Premessa in fatto 
 
    Con provvedimento del 3.11.2014 il Questore  di  Napoli  emetteva
nei confronti di P. V.  la  misura  di  prevenzione  del  divieto  di
allontanarsi dal  comune  di  residenza  e  di  effettivo  domicilio,
l'obbligo di comparire tre volte  a  settimana  presso  l'ufficio  di
polizia  territorialmente  competente,  nei  giorni  e  negli   orari
stabiliti dallo stesso all'atto della notifica, nonche' il divieto di
condurre qualsiasi veicolo a motore, per la durata di anni due.  
    Tale misura era adottata, come e' dato leggere nel  provvedimento
impositivo,  sulla  scorta  delle  accertate  condanne   irrevocabili
riportate dal predetto P. V.  per  reati  di'  detenzione  e  vendita
illecite di sostanze  stupefacenti,  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti in concorso, omicidio colposo e guida sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti oltre che per essere  stato  il  medesimo  gia'
sanzionato dalla  Prefettura  di  Napoli  per  altre  due  violazioni
dell'art. 75 del DPR n. 309/1990 e dalla Prefettura  di  Firenze  per
altre tre  violazioni  dell'art.  75  del  DPR  309/1990,  oltre  che
destinatario di misure di prevenzione  del  divieto  di  ritorno  nel
comune di Firenze nonche' dell'Avviso orale del Questore di Napoli. 
    Alla luce di tali risultanze il Questore di Napoli  riteneva  che
l'imputato, per il suo stato di assuntore di  sostanze  stupefacenti,
per la frequentazione di soggetti  segnalati  per  uso  personale  di
sostanze psicotrope e per reati contro il patrimonio, ordine pubblico
e altro, fosse da ritenersi pericoloso per l'ordine  e  la  sicurezza
pubblica e dunque meritevole  della  misura  di  prevenzione  di  cui
sopra. 
    Tale provvedimento veniva notificato all'imputato il 17  novembre
del 2014, alle ore 19,00 (cfr. relata di notifica a mani  proprie  in
calce alla copia agli atti del provvedimento del Questore). 
    Il successivo 24 novembre del 2014 militari in servizio presso la
Stazione di Palma  Campania  riscontravano  ed  attestavano  l'omessa
presentazione del suddetto P. V. presso la stazione  dei  carabinieri
nonche' l'insussistenza di giustificazioni, fornite dal  predetto,  a
sostegno della mancata presentazione. 
    A fronte di cio'  veniva  quindi  redatta  una  comunicazione  di
notizia di reato, datata 24.11.2014, per la contravvenzione  prevista
a  punita  dall'art.  75-bis  comma  6  del  DPR  309/1990   perche',
sottoposto alle prescrizioni  imposte  dal  Questore  di  Napoli  con
provvedimento  emesso  il  3.11.2014   (notificato   il   17.11.2014)
l'imputato violava l'obbligo di presentarsi presso CC Stazione  Palma
Campania il lunedi' dalle ore 17,30 alle ore 18,00. 
    Il Pubblico Ministero  sede  chiedeva,  pertanto,  l'emissione  a
carico del P. del decreto penale di condanna alla pena di euro 11.250
di   ammenda,   non   senza   porre,   preliminarmente,   dubbi    di
costituzionalita' in ordine alla  citata  disposizione  sanzionatoria
(art. 75-bis comma 6 DPR 309/1990). 
    Questione di illegittimita' costituzionale - Violazione dell'art.
77 comma 2 Cost. 
    Osservava il Pubblico Ministero: 
        che la disposizione  incriminatrice  in  esame  (art.  75-bis
comma 6 DPR n. 309/1990) veniva introdotta nell'ordinamento  in  sede
di conversione del  decreto-legge  30  dicembre  2005  n.  272,  art.
4-quater; convertito con modificazioni dalla legge 21  febbraio  2006
n. 49 (in SO n. 45, relativo alla G.U. 27/02/2006, n. 48); 
        tale decreto muoveva dalla ritenuta «straordinaria necessita'
ed urgenza» di «garantire l'efficacia dei  programmi  terapeutici  di
recupero per le tossicodipendenze anche in caso di  recidiva»  mentre
non si ravvisava alcun nesso tra l'introduzione di tale norma  penale
sostanziale ed una maggiore efficacia dei programmi di  recupero  dei
tossicodipendenti; 
        che la  disposizione  censurata  appariva  in  contrasto  con
l'art. 77, secondo comma, della Costituzione repubblicana, in  quanto
l'introduzione di tale nuova fattispecie di natura  contravvenzionale
in sede di conversione non  appariva  conforme  alla  ratio  ed  alla
finalita' del decreto. 
    Le considerazioni svolte dal Sig. Pubblico Ministero in punto  di
non  manifesta  infondatezza  della   questione   di   illegittimita'
costituzionale sono pienamente condivise dal Giudice. 
    Deve anzitutto premettersi che la questione che  si  affronta  e'
analoga a quella oggetto della decisione  assunta  da  codesta  Corte
costituzionale (sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014) laddove e' stata
dichiarata la  illegittimita'  costituzionale  del  decreto-legge  30
dicembre 2005 n. 272, artt. 4-bis e  4-vicies  ter,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 21  febbraio  2006  n.
49.  
    In  tale  importante  decisione  codesta  Corte   osservava   che
l'urgente finalita', posta a base del richiamato decreto-legge n. 272
del 30 dicembre 2005,  di  garantire  l'efficacia  dei  programmi  di
recupero dei soggetti tossicodipendenti anche se detenuti  (tema  che
riguardava, evidentemente, l'esecuzione della pena dei recidivi  gia'
condannati) appariva disomogenea e distonica  rispetto  all'ulteriore
finalita' rinveniente nella legge  di  conversione  del  21  febbraio
2006, n.  49  che,  facendo  seguire  all'art.  4  del  decreto-legge
272/2005 ben ventitre' articoli, finiva  per  ridisegnare  l'apparato
repressivo in materia di stupefacenti, sostituendo l'art. 73 del  DPR
n. 309 del 1990 e introducendo, per quanto qui interessa, l'ulteriore
disposizione incriminatrice di cui all'art. 75-bis comma 6 del citato
DPR. 
    Cosi' come affermato nella suddetta sentenza, e' dato rilevare un
«difetto di  omogeneita',  e  quindi  di  nesso  funzionale,  tra  le
disposizioni del decreto-legge e quelle, impugnate, introdotte  dalla
legge di conversione». 
    Va richiamata sul punto la rigorosa  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale (in particolare la  sentenza  n.  22  del  2012  e  la
successiva ordinanza n. 24 del 2013) con la quale e' stata  affermata
la necessita' che la legge di conversione abbia un contenuto omogeneo
a quello del decreto-legge, in ossequio  all'art.  77  comma  secondo
della Costituzione. 
    Cio' in quanto il  procedimento  di  formazione  della  legge  di
conversione   segue   delle   regole   peculiari,   improntate   alla
semplificazione ed all'osservanza di cadenze temporali rapide, regole
che  trovano  giustificazione  nella  misura  in  cui  la  legge   di
conversione  persegua   l'obiettivo   di   stabilizzare   la   natura
provvisoria del decreto-legge, soggetto a  decadenza  in  assenza  di
tempestiva conversione. 
    Quando, invece, la legge  di  conversione  si  apra  a  contenuti
ulteriori,  disomogenei  o  non  attinenti  a   quelli   propri   del
decreto-legge, si determina un vizio nella  procedura  di  formazione
della legge, per l'uso  improprio  dello  strumento  della  legge  di
conversione, astrattamente idoneo  a  vulnerare  le  prerogative  del
Parlamento, ledendo  potenzialmente  l'ampiezza  e  la  pienezza  del
dibattito insita nei modi ordinari di formazione della legge.  
    Tale vizio procedurale di formazione va a colpire, per violazione
dell'art. 77 comma 2 Cost, le disposizioni che, contenute nella legge
di conversione, si presentino disomogenee rispetto a quelle contenute
nel decreto-legge. 
    Nel caso di specie, come si e'  visto,  l'unica  previsione  alla
quale poteva in ipotesi riferirsi la  disposizione  dell'art.  75-bis
comma 6 del DPR era quella dell'art. 4  del  decreto-legge,  «la  cui
connotazione finalistica era ed e' quella di impedire  l'interruzione
del programma di recupero di determinate categorie di  tossicodipenti
recidivi». Nei confronti dei quali  era,  al  tempo,  intervenuta  la
legge 5 dicembre 2005 n. 251 (cd. legge ex Cirielli) la  quale,  «con
il suo art. 8  aveva  aggiunto  l'art.  94-bis  al  DPR  n.  309/1990
riducendo da quattro a tre anni la pena massima che, per i  recidivi,
consentiva l'affidamento in prova per l'attuazione  di  un  programma
terapeutico di recupero dalla  tossicodipendenza;  inoltre  l'art.  9
della medesima  legge  aveva  aggiunto  la  lettera  c)  al  comma  9
dell'art.  656  del  codice  di  procedura  penale,   escludendo   la
sospensione della esecuzione della pena  per  i  recidivi,  anche  se
tossicodipendenti inseriti in un programma terapeutico di recupero». 
    Il Governo, ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
garantire la non interruzione dei citati programmi  di  recupero  nei
confronti di soggetti tossicodipendenti recidivi, con  l'art.  4  del
decreto-legge n. 272 del 2005 abrogava  il  predetto  art.  94-bis  e
modificava l'art. 656  comma  9  lett.  c)  c.p.p.  ripristinando  la
sospensione   dell'esecuzione   delle   pena   nei   confronti    dei
tossicodipendenti con un programma terapeutico in atto. 
    Il Governo, dunque, interveniva con una  disposizione  di  natura
processuale in materia di esecuzione della pena, al fine di  impedire
l'interruzione, nei confronti dei soggetti recidivi  condannati,  dei
programmi di recupero dalla tossicodipendenza. 
    L'art. 4-quater, viceversa, inserendo nel DPR n. 309/1990  l'art.
75-bis, comma 6, dava luogo ad una nuova fattispecie incriminatrice a
danno  del  soggetto  destinatario  di  una  misura  di  prevenzione,
inadempiente  alle  prescrizioni  in  essa  contenute,   dunque   una
disposizione, di carattere sostanziale e sanzionatorio,  e  non  gia'
processuale, che nulla ha a che vedere con le finalita' di  garantire
la non interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza
e riguarda, evidentemente, la ritenuta  necessita'  di  sottoporre  a
regime punitivo le condotte di inottemperanza  alle  prescrizioni  di
polizia, al fine di tutelare l'ordine e  la  sicurezza  pubblica  (si
veda la rubrica, del suddetto art. 75-bis:  «provvedimenti  a  tutela
della sicurezza pubblica»). 
    Tale disposizione va,  pertanto,  ritenuta  affetta  dall'analogo
vizio procedurale gia' rilevato da  codesta  Corte  con  riguardo  ad
altre disposizioni (art. 4-bis e 4-vicies) della  medesima  legge  di
conversione, per violazione dell'art. 77 comma 2 della Costituzione. 
    Peraltro, la norma impugnata dovrebbe  considerarsi  anche  priva
dei requisiti della necessita' e dell'urgenza richiesti dal  medesimo
art.  77,  secondo  comma,  Cost.,  il  cui   difetto,   secondo   la
giurisprudenza costituzionale, non puo' ritenersi sanato dalla  legge
di conversione (sentenza n. 171 del 2007). 
    Non si vede, infatti, quale fosse la straordinaria necessita'  ed
urgenza che permettesse al Governo, ricorrendo allo  strumento  della
decretazione  d'urgenza,  integrato  in  sede  di   conversione,   di
introdurre una contravvenzione sanzionatoria delle  violazioni  delle
misure di prevenzione suddette. 
    La rilevanza della questione e' data dal fatto che, nel  caso  di
specie, la richiesta  di  condanna  nelle  forme  del  rito  speciale
previsto dagli artt. 459 e ss.  c.p.p.  e'  fondata  sulla  condotta,
obiettivamente accertata dalle forze dell'ordine,  di  inottemperanza
da parte del suddetto P. V. agli obblighi e  prescrizioni  impostigli
dal Questore di Napoli con il richiamato provvedimento del  3.11.2014
e, segnatamente, all'obbligo di presentazione presso la  Stazione  di
polizia individuata all'atto della notifica  del  provvedimento,  nei
giorni e nelle ore in esso indicati. 
    Peraltro, si tratta di una richiesta di condanna che, laddove  la
contravvenzione citata fosse esente dal  vizio  denunciato,  dovrebbe
essere  accolta,  non  sussistendo  alcun  motivo  per  emettere  una
pronuncia di rigetto ovvero una sentenza di non doversi procedere  ai
sensi dell'art. 129 c.p.p. 
    Ne' puo'  accedersi,  evidentemente,  ad  un'interpretazione  che
preservi  la  tenuta  costituzionale  della  disposizione  in   esame
giacche' cio' che nel caso di specie si contesta e'  la  mancanza  di
omogeneita' tra le originarie norme del decreto-legge n.  272/2005  e
la disposizione incriminatrice introdotta dalla legge di conversione,
talche' e' la stessa esistenza della disposizione  censurata  a  dare
fondamento al vizio di illegittimita' costituzionale. 
    Si ritiene dunque necessaria una pronuncia  elidente,  perche'  i
mezzi interpretativi non permettono di giungere ad una lettura  della
disposizione in esame che ne salvaguardi la tenuta costituzionale. 
    Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e  non  manifestamente
infondata, la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
75-bis comma 6 del DPR n. 309/1990, come modificato dal decreto-legge
n.  272  del  30  dicembre  2005,  art.  4-quater,  convertito,   con
modificazioni, nella legge n. 49 del 21 febbraio 2006, per violazione
dell'art. 77 comma 2 della Costituzione. 
    Il presente giudizio viene  conseguentemente  sospeso  sino  alla
pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata,
disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla  Corte
stessa.  
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Giudice per le indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Nola
chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure  di
cui  alla  presente  ordinanza,  voglia  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 75-bis comma 6 del  DPR  n.  309/1990,  come
modificato dal decreto-legge  n.  272  del  30  dicembre  2005,  art.
4-quater, convertito, con modificazioni, nella legge  n.  49  del  21
febbraio  2006,  per  violazione   dell'art.   77   comma   2   della
Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' comunicata al Presidente del Senato  e  al  Presidente  della
Camera  dei  deputati  e   all'esito   sia   trasmessa   alla   Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
    Riserva all'esito ogni statuizione in rito e nel merito. 
        Cosi' deciso in Nola il 18 giugno 2015 
 
            Il Giudice per le indagini preliminari: Sepe