N. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 9 ottobre  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Parchi e riserve naturali - Norme della Regione Piemonte - Previsione
  che agli oneri per la gestione delle  riserve  naturali  dei  Sacri
  Monti si fa fronte con risorse della medesima UPB - Previsione, per
  ciascun anno del biennio 2016-2017, che agli oneri di cui al  comma
  1 e per le spese di investimento per memoria, si  provvede  con  le
  risorse finanziarie dell'UPB A20021 e dell'UPB A20022 del  bilancio
  regionale - Ricorso del Governo. 
- Legge della Regione Piemonte 3 agosto 2015,  n.  19  (Riordino  del
  sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme  in
  materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge  regionale  29  giugno
  2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali  e  della
  biodiversita'), art. 42, comma 2. 
- 
(GU n.47 del 25-11-2015 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 
    Contro la Regione  Piemonte,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale  p.t.,  per  la  declaratoria  della  illegittimita'
costituzionale 
    dell'art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte  n.  19
del 3 agosto 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione
Piemonte numero 31 del 6 agosto 2015, recante «Riordino  del  sistema
di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di
Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29  giugno  2009,  n.  19
(Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'),
come da delibera del Consiglio dei  ministri  in  data  18  settembre
2015. 
 
                              F a t t o 
 
    In  data  6  agosto  2015  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte la  legge  regionale  n.  19  del  3
agosto 2015, con la quale e' stato disposto il riordino  del  sistema
di gestione delle aree protette regionali e sono state previste nuove
norme  in  materia  di  Sacri  Monti  attraverso  l'introduzione   di
modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n..  19  (Testo  Unico
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'). 
    Detta legge regionale, e in particolare la disposizione contenuta
nell'art. 42, comma 2, della stessa, viola i principi  costituzionali
di cui all'art. 81 della Carta fondamentale, ed eccede pertanto dalle
competenze regionali; la stessa, in conformita' a  quanto  deliberato
dal Consiglio dei ministri con delibera adottata in data 18 settembre
2015, viene pertanto impugnata con il presente atto affinche' ne  sia
dichiarata  la   illegittimita'   costituzionale,   con   conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - La Legge regionale del Piemonte n. 19/2015, nelll'ambito  di
una complessa ridefinizione della tutela  delle  aree  naturali  gia'
regolamentata dal  cd.  Testo  Unico  delle  aree  naturali  e  della
biodiversita' (legge regionale  n.  19/2009),  contiene,  al  Capo  I
(artt. 1-33), una serie di norme che modificano in  modo  sostanziale
il menzionato Testo  Unico;  il  successivo  Capo  II  (artt.  34-42)
stabilisce poi specifiche disposizioni in materia di Sacri Monti (che
hanno natura di Riserve speciali); infine il Capo III prevede  alcune
norme finali. 
    Per quanto qui specificamente interessa, l'art. 42  -  collocato,
come  visto,  a  conclusione  del  Capo  II  che  regola  le  Riserve
denominate Sacri Monti - pone le necessarie disposizioni  finanziarie
per l'attuazione di quanto  previsto  dal  detto  Capo,  testualmente
prevedendo che «1. Agli oneri per la gestione delle riserve  speciali
dei Sacri Monti, stimati per l'esercizio  finanziario  2015  in  euro
2.350.000,00, in termini di competenza e di cassa, ripartiti in  euro
2.000.000,00 per la spesa del personale e in euro 350.000,00  per  le
spese di gestione corrente nell'ambito  dell'unione  previsionale  di
base (UPB) A16191 si fa fronte con risorse della medesima UPB. 2. Per
ciascun anno del biennio 2016-2017, agli oneri di cui al  comma  1  e
per le spese di investimento per memoria, in termini  di  competenza,
si provvede con le risorse finanziarie  dell'UPB  A20021  e  dell'UPB
A20022 del bilancio regionale». 
    Tale  previsione  e'  in  evidente  contrasto  con   i   principi
costituzionali in tema di bilancio. 
    2. - La lettura del bilancio regionale  consente,  per  vero,  di
individuare tra le voci di uscita, distinte per UPB, quelle  relative
al  governo  e  la  tutela  del  territorio  e   dell'ambiente   come
caratterizzate dalla «grande voce» A16. 
    In quel contesto, in particolare, la  UPB  richiamata  nel  primo
comma della norma in discorso (A16191) indica le spese  per  governo,
tutela del territorio, ambiente  specificamente  relative  alle  aree
naturali protette:  titolo  1:  spese  correnti.  Sotto  questa  voce
ricadono dunque  -  correttamente  -  gli  oneri  di  gestione  delle
menzionate riserve speciali per l'esercizio  finanziario  2015,  come
precisato dal comma 1 dell'art. 42 della legge in discorso, che  sono
ivi ricompresi. 
    Passando, tuttavia,  all'indicazione  delle  risorse  finanziarie
costituenti la provvista per i medesimi oneri relativamente agli anni
2016 e 2017, nel secondo comma dell'art. 42 della legge regionale  n.
19/29015 che oggi si impugna, il Legislatore  regionale  non  precisa
alcun importo, e dispone genericamente  che  agli  stessi  si  faccia
fronte «con le risorse finanziarie dell'UPB A20021 e dell'UPB  A20022
del bilancio regionale». 
    Dette voci riguardano entrambe la (ben diversa) fattispecie della
«promozione  della  cultura  del  turismo  e  dello  sport:  musei  e
patrimonio culturale: spese correnti»  (A20021)  e  «spese  in  conto
capitale» (A20022). 
    Orbene, la totale assenza di quantificazione degli oneri relativi
agli  anni  2016  e  2017  e  la   stessa,   sintomatica   «inesatta»
collocazione  degli  stessi,  sono  evidentemente   imputabili   alla
incapienza della «corretta» UPB (A16191). Cio' dimostra pertanto che,
allo stato, il Legislatore regionale ha previsto  nel  settore  della
tutela del territorio e dell'ambiente spese (non  individuate)  e  in
ogni  caso   inevitabilmente   prive   della   necessaria   copertura
finanziaria. 
    La  legge  regionale  che  si  impugna  e'  dunque  evidentemente
violativa del disposto dell'art. 81 della Costituzione, il quale,  al
comma terzo, prevede che «ogni legge che  importi  nuovi  o  maggiori
oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». 
    La semplice generica indicazione di  una  (non  congruente)  UPB,
senza quantificazione dei relativi oneri che sulla stessa  dovrebbero
gravare, non e' sufficiente a soddisfare il requisito fondamentale  e
ineludibile della «provvista» dei mezzi indicato  dalla  norma  della
Carta fondamentale; a tacer d'altro, anche  a  voler  ipotizzare  che
quegli oneri non siano destinati ad esaurire (o superare) la capienza
della UPB indicata, qualunque altra previsione di spesa imputata alla
medesima UPB creerebbe insormontabile incertezza sulla  capienza  del
bilancio e sul «riparto» delle varie spese, creando una inaccettabile
situazione di incertezza sugli  importi  effettivamente  destinati  a
fronteggiare quegli indeterminati oneri. 
    Conclusivamente, la norme fin qui esaminata e' costituzionalmente
illegittima,  e  tale  dovra'  essere  dichiarata,  con   conseguente
annullamento, in quanto violativa del principio costituzionale  posto
dall'art.   81   Cost.,   come    piu'    precisamente    specificato
nell'esposizione che precede. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittima,   e   conseguentemente
annullare, in parte qua  e  per  i  motivi  illustrati  nel  presente
ricorso, l'art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 19
del 3 agosto 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione
Piemonte n. 31 del 6 agosto 2015, recante «Riordino  del  sistema  di
gestione delle aree protette regionali e nuove norme  in  materia  di
Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29  giugno  2009,  n.  19
(Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'),
come da delibera del Consiglio dei  ministri  in  data  18  settembre
2015. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  18
settembre 2015; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento per  gli  Affari  Regionali,  le
Autonomie e lo Sport. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, addi' 1° ottobre 2015 
 
                L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli