MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 2015 

Modifica del decreto 23 gennaio  2002  relativo  alla  individuazione
degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. (15A08889) 
(GU n.279 del 30-11-2015)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il quale prevede che  le  spese  e  gli  altri
componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta
esecuzione, intercorse con imprese residenti  in  Italia  ed  imprese
ovvero professionisti localizzati in Stati o territori aventi  regimi
fiscali privilegiati, sono ammessi in deduzione nei limiti  del  loro
valore normale; 
  Visto il suddetto art. 110, commi 10 e 12-bis, secondo il quale  si
considerano privilegiati  i  regimi  fiscali  di  Stati  o  territori
individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
gennaio 2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4
febbraio 2002, con il quale sono stati individuati  gli  Stati  ed  i
territori con regime fiscale privilegiato, di cui al previgente  art.
76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto l'art. 1, comma 678, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale dispone che l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati e'
effettuata, mediante  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con esclusivo  riferimento  alla  mancanza  di  un  adeguato
scambio di informazioni; 
  Vista la legge 18 giugno 2015, n.  96,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2015, recante  ratifica  ed  esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana  e  il  Governo
della Regione amministrativa speciale di Hong Kong  della  Repubblica
popolare cinese per evitare  le  doppie  imposizioni  in  materia  di
imposte  sul  reddito  e  per  prevenire  le  evasioni  fiscali,  con
Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 ed entrato in vigore
il 10 agosto 2015, il cui art. 25 rispecchia i piu' recenti  standard
internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni; 
  Considerato che la lista degli Stati e  dei  territori,  aventi  un
regime fiscale privilegiato ai fini dell'art.  110  del  testo  unico
delle  imposte  sui  redditi,  e'  suscettibile   di   modifiche   ed
integrazioni  sulla  base  di  un'ulteriore  valutazione  in   merito
all'adeguatezza dello scambio di informazioni con gli stessi Paesi; 
  Considerato che la Regione amministrativa  speciale  di  Hong  Kong
della Repubblica popolare cinese risulta inclusa tra i Paesi elencati
nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
gennaio 2002, recante elencazione  degli  Stati  o  territori  aventi
regime fiscale privilegiato; 
  Ritenuta, pertanto, la  necessita'  di  modificare  l'elenco  degli
Stati approvato con il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 23 gennaio 2002, al fine di armonizzarlo con il mutato quadro
normativo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifica degli elenchi degli Stati e territori 
                aventi un regime fiscale privilegiato 
 
  1. All'elencazione di cui all'art. 1,  comma  1,  del  decreto  del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  23  gennaio  2002  e'
soppresso il seguente territorio: Hong Kong. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 novembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan