N. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 ottobre 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Impiego pubblico - Norme della Regione Lombardia - Compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dal CCNL del comparto Regioni e autonomie locali - Estensione alle prestazioni stesse della normativa di cui all'art. 1 della legge n. 190/2014 (autorizzazione della corresponsione entro il limite massimo di 45 ore pro capite). - Legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), art. 5, comma 12. Energia - Norme della Regione Lombardia - Impianti di grandi derivazioni di energia idroelettrica - Prevista possibilita' per la Giunta regionale di consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea da parte del concessionario non oltre il 31 dicembre 2017. - Legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), art. 8, comma 13, lett. s) e u).(GU n.48 del 2-12-2015 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, c.f. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano, Piazza Citta' di Lombardia n. 1, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 12, 8 comma 13 lett. s) e lett. u) della legge Regione Lombardia n. 22 del 5 agosto 2015, intitolata «Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 10 agosto 2015, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. 1, 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonche' i principi fondamentali in materia dl produzione, trasporto e distribuzione di energia e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e 120 della Costituzione; e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 ottobre 2015. Fatto 1. La legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22, intitolata «Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», e' composta di undici articoli contenenti modifiche di leggi regionali inerenti diverse materie. In particolare, l'art. 5 della legge regionale in esame, intitolato «Disposizioni finanziarie», comma 12, dispone «Le disposizioni di cui al comma 532, secondo e terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)) in funzione delle quali al personale non dirigenziale del comune di Milano, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attivita' per la realizzazione e lo svolgimento di EXPO, fino al 31 dicembre 2015, puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, si applicano, per l'anno 2015, anche al personale di Regione Lombardia nel rispetto della disciplina del pareggio di bilancio, cosi' come prevista dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190/2014». Al riguardo, anche se il successivo comma 13 individua apposita copertura finanziaria, la disposizione suddetta contrasta con la vigente disciplina normativa statale, d.lgs. n. 165 del 2001, e contrattuale in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego e' privatizzato. L'art. 8 della legge regionale in esame e' intitolato «Disposizioni non finanziarie»; il comma 13 di tale articolo apporta modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). In particolare, la lett. s) di tale comma 13 dispone «il comma 4 dell'articolo 53-bis e' sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuita' della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, puo' consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999»; la lett. u) dello stesso comma 13 dispone «dopo il comma 6 dell'articolo 53-bis e' aggiunto il seguente : '6 bis. Al fine di concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale, la Giunta regionale puo' stabilire, in luogo della corresponsione di tutti o parte dei proventi di cui al comma 5, criteri, modalita' e forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione». Di conseguenza, l'articolo 8, comma 13, lettere s) ed u), della legge regionale in esame, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla materia della tutela della concorrenza per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva si pone in contrasto con i principi generali previsti dalla normativa europea in materia di libera concorrenza, violando l'art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonche' i principi fondamentali in materia dl produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 ottobre 2015, sono impugnate per i seguenti Motivi 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 12, della legge regionale n. 22 del 2015 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione e della vigente disciplina normativa statale, d.lgs. n. 165 del 2001, e contrattuale in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego e' privatizzato. La norma e' illegittima perche' contrasta con la vigente disciplina normativa statale, d.lgs. n. 165 del 2001, e contrattuale in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego e' privatizzato. Si pone, pertanto, in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, quali i contratti collettivi. «Il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), rientra nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile» (tra le tante, Corte cost. n. 36 del 2013). A tale ambito materiale va ricondotta la disposizione in esame che estende al personale della Regione Lombardia la disposizione normativa statale di cui al comma 532, secondo e terzo periodo, dell'art. 1 della legge n. 190/2014, applicabile al solo personale del Comune di Milano, in base alla quale si deroga ai limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie locali. 2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. s della legge regionale n. 22 del 2015 per contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma lett. e), della Costituzione nonche' i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. L'art. 8, comma 13, lett. s), che sostituisce il comma 4 dell'art. 53-bis della legge reg. n. 26 del 2003, prevede che la Giunta possa «consentire, per le sole concessioni in scadenza», la prosecuzione temporanea da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999. Cio' al fine di garantire la continuita' della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui all'art. 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e per espletare le procedure di gara. La norma regionale e' sostanzialmente analoga a quella che sostituisce (v. art. 6. lett. c) legge reg. n. 35 del 2014) e che e' stata gia' impugnata presso la Corte costituzionale (ricorso n. 30 del 3 marzo 2015) per contrasto con la normativa di competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonche' con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. L'udienza presso la Corte costituzionale e' fissata per il 19 aprile 2016. La normativa statale di riferimento, ossia l'art. 12 d.lgs. n. 79 del 1999 s.m.i., pone quale principio informatore generale della materia - cui anche le Regioni, nell'esercizio del potere legislativo concorrente in materia di energia, devono attenersi - l'obbligo di svolgere gare ad evidenza pubblica. La legge regionale e', pertanto, incostituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. che attribuisce allo Stato la potesta' di determinare i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, nella parte in cui attribuisce ad un organo regionale la potesta' discrezionale di far proseguire l'esercizio di una concessione oltre la sua originaria scadenza. Essa viola, inoltre, la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., atteso che la prosecuzione di concessioni in essere e' suscettibile di alterare i principi del libero mercato e si pone in contrasto con il d.lgs. n. 79 del 1999 (si vedano, tra le altre, Corte cost., sent. n. 114 del 2012, n. 339 del 2011), il quale costituisce a sua volta attuazione di norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 96/92/CE, cio' che implica che le previsioni contenute nella legge impugnata finiscano per integrare anche una violazione del primo comma dell'art. 117 Cost. il quale, come e' noto, impone alle Regioni di esercitare la potesta' legislativa anche nel rispetto dei vincoli comunitari. L'attribuzione alla Giunta regionale del potere discrezionale di consentire o meno la prosecuzione temporanea degli impianti (rectius della concessione) contrasta con l'art. 12 del d.lgs. n.79/1999, che prevede viceversa il diritto del concessionario alla continuazione dell'attivita' di impresa, diritto non condizionato dal potere discrezionale amministrativo della Giunta in quanto gia' disciplinato della legge statale (art. 12, comma 8-bis. d.lgs. n. 79/1999). Inoltre, tale prosecuzione e garantita dall'art. 37, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012) sia al soggetto le cui concessioni sono scadute alla data dell'entrata in vigore dello stesso art. 37, che al concessionario uscente di quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017. La legge regionale invece esclude le concessioni scadute, in contrasto con i principi di uguaglianza e di applicazione uniforme del diritto sul territorio nazionale. 3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. u della legge regionale n. 22 del 2015 per contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma lett. e), della Costituzione nonche' i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. Si ripropongono poi, relativamente all'articolo 8, comma 13, lett. u) che inserisce il comma 6 bis, dell'art. 53 bis della l.r. 26/2003, i rilievi formulati a suo tempo per l'articolo 6, comma 1, lettere f), della l.r. n. 35/2014, che introduceva il comma 5 bis dell'art 53 bis (ora soppresso dello stesso articolo 8, comma 5, lettera b) della legge n. 22/2015) e ripresi nel ricorso costituzionale in ordine alla previsione di' un canone aggiuntivo ai canoni (e sovracanoni) esistenti, dovuto per il periodo di prolungamento della concessione. La disposizione, infatti, prevede ora (v. art. 53-bis, comma 6- bis), in alternativa a detto canone, misure di compensazione finalizzate allo sviluppo del territorio interessato ed alternative alla corresponsione del canone aggiuntivo. Il comma contrasta con il citato comma 8-bis dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 che prevede la prosecuzione della concessione in capo all'uscente «alle stesse condizioni stabilite dalla normativa e dal disciplinare di concessioni vigenti». Il legislatore statale, infatti, ha dettato una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale in materia di concessioni idroelettriche, prevista dall'art. 12, comma 8-bis, del cit. d.lgs. n. 79 del 1999 che dispone: «Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguira' la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare delle concessioni vigenti». L'imposizione del suddetto canone, pertanto, contraddice in maniera illegittima il principio, di derivazione comunitaria, della libera concorrenza, in quanto incide negativamente sui gestori operanti nel territorio della Lombardia rispetto a quelli di altre Regioni. Recentemente lo stesso legislatore statale, con il d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e' intervenuto su tale materia disponendo: «Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicita' e ragionevolezza, da parte delle Regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico» (art. 37, comma 7, d.l. n. 83 del 2012). La disposizione in esame contrasta quindi anche con l'art. 37 del decreto-legge n. 83/2012, che prevede che il potere di determinazione del canone massimo della concessione idroelettrica sia rimesso allo Stato, pur nel rispetto di un meccanismo di leale collaborazione con le regioni, in sede di Conferenza Stato Regioni, e fissato secondo principi di economicita', proporzionalita' e ragionevolezza. Codesta ecc.ma Corte, nella sentenza n. 28 del 2014, in merito al cit. art. 37, ha evidenziato che tali disposizioni «mirano ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale, regolando le relative procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei relativi bandi (commi 4, 5, 6 e 8), nonche' all'onerosita' delle concessioni messe a gara (comma 7). Tali norme - al pari di quelle che disciplinano "l'espletamento della gara ad evidenza pubblica" per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (sentenza n. 1 del 2008) - rientrano nella materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.)» (in senso conforme si veda anche Corte cost., sent. n. 64 del 2014). Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che l'articolo 8, comma 13, sia in contrasto con la normativa europea e la normativa di competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonche' con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.
P.Q.M. Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 5, comma 12, 8 comma 13 lett. s) e lett. u) della legge Regione Lombardia n. 22 del 5 agosto 2015, intitolata «Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 10 agosto 2015, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lett. l), 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonche' i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e 120 della Costituzione. Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1. l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015; 2. copia della impugnata legge della Regione Lombardia n. 22/2015. Roma, 8 ottobre 2015 L'Avvocato dello Stato: Mangia