N. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 ottobre 2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Impiego pubblico - Norme  della  Regione  Lombardia  -  Compensi  per
  prestazioni di lavoro straordinario  effettivamente  rese  oltre  i
  limiti previsti dal CCNL del comparto Regioni e autonomie locali  -
  Estensione alle prestazioni stesse della normativa di cui  all'art.
  1 della legge  n.  190/2014  (autorizzazione  della  corresponsione
  entro il limite massimo di 45 ore pro capite). 
- Legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al
  bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di
  leggi regionali), art. 5, comma 12. 
Energia  -  Norme  della  Regione  Lombardia  -  Impianti  di  grandi
  derivazioni di energia idroelettrica - Prevista possibilita' per la
  Giunta  regionale  di  consentire,  per  le  sole  concessioni   in
  scadenza, la prosecuzione temporanea da  parte  del  concessionario
  non oltre il 31 dicembre 2017. 
- Legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22 (Assestamento al
  bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di
  leggi regionali), art. 8, comma 13, lett. s) e u). 
(GU n.48 del 2-12-2015 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  c.f.
80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento
degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Lombardia,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale in carica, con sede  in  Milano,  Piazza  Citta'  di
Lombardia n. 1, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
degli articoli 5, comma 12, 8 comma 13 lett.  s)  e  lett.  u)  della
legge  Regione  Lombardia  n.  22  del  5  agosto  2015,   intitolata
«Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento  di  variazione
con modifiche di leggi regionali» pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 33 del 10 agosto 2015, per  contrasto  con
gli articoli 117, secondo comma, lett. 1, 117 secondo comma,  lettere
e) ed s) della  Costituzione,  nonche'  i  principi  fondamentali  in
materia dl produzione, trasporto e  distribuzione  di  energia  e  di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.  117,  comma  3,
della Costituzione e 120 della Costituzione; 
    e cio' a seguito  ed  in  forza  della  delibera  di  impugnativa
assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 ottobre 2015. 
 
                                Fatto 
 
    1. La legge  della  Regione  Lombardia  5  agosto  2015,  n.  22,
intitolata «Assestamento al bilancio 2015/2017 - I  provvedimento  di
variazione con modifiche di leggi regionali», e' composta  di  undici
articoli contenenti modifiche di  leggi  regionali  inerenti  diverse
materie. 
    In  particolare,  l'art.  5  della  legge  regionale  in   esame,
intitolato  «Disposizioni  finanziarie»,  comma   12,   dispone   «Le
disposizioni  di  cui  al  comma  532,  secondo  e   terzo   periodo,
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190  (Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2015)) in funzione delle quali al personale  non
dirigenziale del comune di Milano, compresi i titolari  di  posizione
organizzativa,  direttamente  impiegato  nelle   attivita'   per   la
realizzazione e lo svolgimento di EXPO, fino  al  31  dicembre  2015,
puo'  essere  autorizzata  la  corresponsione,  nel  limite   massimo
complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti  previsti
dall'articolo 14 del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, si applicano,
per l'anno 2015, anche al personale di Regione Lombardia nel rispetto
della disciplina del pareggio di bilancio, cosi'  come  prevista  dai
commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190/2014». 
    Al riguardo, anche se il successivo comma 13  individua  apposita
copertura finanziaria, la  disposizione  suddetta  contrasta  con  la
vigente disciplina normativa statale,  d.lgs.  n.  165  del  2001,  e
contrattuale  in  tema  di  trattamento  economico   dei   dipendenti
pubblici, il cui rapporto di impiego e' privatizzato. 
    L'art.  8  della  legge  regionale   in   esame   e'   intitolato
«Disposizioni non finanziarie»; il comma 13 di tale articolo  apporta
modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003,  n.  26  (Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in  materia
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e  di
risorse idriche). 
    In particolare, la lett. s) di tale comma 13 dispone «il comma  4
dell'articolo 53-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  La  Giunta
regionale, al fine  di  garantire  la  continuita'  della  produzione
elettrica e in considerazione dei tempi necessari per  effettuare  la
ricognizione delle opere di  cui  al  comma  2  e  per  espletare  le
procedure di gara,  puo'  consentire,  per  le  sole  concessioni  in
scadenza, la prosecuzione temporanea,  da  parte  del  concessionario
uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti
di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo  strettamente
necessario al completamento delle procedure di  attribuzione  di  cui
all'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999»;  la  lett.  u)  dello  stesso
comma 13 dispone «dopo il comma 6 dell'articolo 53-bis e' aggiunto il
seguente : '6 bis. Al fine di concorrere al finanziamento di misure e
interventi di miglioramento  ambientale,  la  Giunta  regionale  puo'
stabilire, in  luogo  della  corresponsione  di  tutti  o  parte  dei
proventi  di  cui  al  comma  5,  criteri,  modalita'  e   forme   di
compensazione  per  lo  sviluppo  del  territorio  interessato  dalla
concessione». 
    Di conseguenza, l'articolo 8, comma 13, lettere s) ed  u),  della
legge  regionale  in  esame,  dettando  disposizioni  difformi  dalla
normativa statale di riferimento afferente alla materia della  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema e alla  materia  della  tutela  della
concorrenza per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva
si pone in contrasto con i principi generali previsti dalla normativa
europea in materia di libera concorrenza, violando l'art. 117,  primo
e secondo comma, lettere e)  ed  s)  della  Costituzione,  nonche'  i
principi  fondamentali  in  materia  dl   produzione,   trasporto   e
distribuzione  di  energia  di  cui  all'art.  117,  comma  3,  della
Costituzione. 
    Le  disposizioni  della  legge   regionale   summenzionate   sono
illegittime  e,  giusta  determinazione  assunta  dal  Consiglio  dei
Ministri nella seduta del  5  ottobre  2015,  sono  impugnate  per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 12,  della  legge
regionale n. 22 del 2015 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett.
l) della Costituzione e della vigente disciplina  normativa  statale,
d.lgs. n. 165  del  2001,  e  contrattuale  in  tema  di  trattamento
economico dei dipendenti pubblici, il  cui  rapporto  di  impiego  e'
privatizzato. 
    La  norma  e'  illegittima  perche'  contrasta  con  la   vigente
disciplina normativa statale, d.lgs. n. 165 del 2001, e  contrattuale
in tema di trattamento economico  dei  dipendenti  pubblici,  il  cui
rapporto di impiego e' privatizzato. 
    Si pone, pertanto,  in  contrasto  con  l'articolo  117,  secondo
comma, lettera l), della Costituzione, che  riserva  alla  competenza
esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i  rapporti  di
diritto privato regolabili  dal  Codice  civile,  quali  i  contratti
collettivi. 
    «Il  trattamento  economico  dei  dipendenti  pubblici,  il   cui
rapporto di impiego  sia  stato  privatizzato  e  disciplinato  dalla
contrattazione  collettiva  secondo  quanto  previsto   dal   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  rientra
nella  competenza  legislativa  esclusiva  statale  in   materia   di
ordinamento civile» (tra le tante, Corte cost. n. 36 del 2013). 
    A tale ambito materiale va ricondotta la  disposizione  in  esame
che estende al personale  della  Regione  Lombardia  la  disposizione
normativa statale di cui al  comma  532,  secondo  e  terzo  periodo,
dell'art. 1 della legge n. 190/2014, applicabile  al  solo  personale
del Comune di Milano, in base alla  quale  si  deroga  ai  limiti  di
lavoro straordinario previsti dall'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie
locali. 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. s della
legge regionale n. 22 del 2015 per contrasto con  l'art.  117,  primo
comma e secondo comma lett. e), della Costituzione nonche' i principi
fondamentali in materia di produzione, trasporto e  distribuzione  di
energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    L'art. 8,  comma  13,  lett.  s),  che  sostituisce  il  comma  4
dell'art. 53-bis della legge reg. n. 26  del  2003,  prevede  che  la
Giunta possa «consentire, per le sole concessioni  in  scadenza»,  la
prosecuzione temporanea da  parte  del  concessionario  uscente,  non
oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli  impianti  di  grande
derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario
al completamento delle procedure di attribuzione di cui  all'art.  12
del d.lgs. n. 79/1999. Cio' al fine di garantire la continuita' della
produzione elettrica e in  considerazione  dei  tempi  necessari  per
effettuare la ricognizione delle opere di cui all'art. 25  del  regio
decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e  per  espletare  le  procedure  di
gara. 
    La norma  regionale  e'  sostanzialmente  analoga  a  quella  che
sostituisce (v. art. 6. lett. c) legge reg. n. 35 del 2014) e che  e'
stata gia' impugnata presso la Corte costituzionale  (ricorso  n.  30
del 3 marzo 2015)  per  contrasto  con  la  normativa  di  competenza
esclusiva statale in materia di tutela  della  concorrenza  e  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonche'  con  i  principi
fondamentali in materia di produzione, trasporto e  distribuzione  di
energia di cui all'art. 117, comma 3, della  Costituzione.  L'udienza
presso la Corte costituzionale e' fissata per il 19 aprile 2016. 
    La normativa statale di riferimento, ossia l'art. 12 d.lgs. n. 79
del 1999 s.m.i., pone  quale  principio  informatore  generale  della
materia - cui anche le Regioni, nell'esercizio del potere legislativo
concorrente in materia di energia, devono attenersi  -  l'obbligo  di
svolgere gare ad evidenza pubblica. 
    La legge regionale e', pertanto, incostituzionale per  violazione
dell'art. 117, comma 3, Cost. che attribuisce allo Stato la  potesta'
di determinare i principi  fondamentali  in  materia  di  produzione,
trasporto e distribuzione nazionale di energia, nella  parte  in  cui
attribuisce ad un organo regionale la potesta' discrezionale  di  far
proseguire l'esercizio di una concessione  oltre  la  sua  originaria
scadenza. 
    Essa viola, inoltre, la competenza esclusiva statale  in  materia
di concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.,  atteso
che la prosecuzione di  concessioni  in  essere  e'  suscettibile  di
alterare i principi del libero mercato e si pone in contrasto con  il
d.lgs. n. 79 del 1999 (si vedano, tra le altre, Corte cost., sent. n.
114 del 2012, n. 339 del 2011), il  quale  costituisce  a  sua  volta
attuazione di norme comunitarie e, in  particolare,  della  direttiva
96/92/CE, cio' che implica che le previsioni  contenute  nella  legge
impugnata finiscano per integrare  anche  una  violazione  del  primo
comma dell'art. 117 Cost. il quale, come e' noto, impone alle Regioni
di esercitare la potesta' legislativa anche nel rispetto dei  vincoli
comunitari. 
    L'attribuzione alla Giunta regionale del potere discrezionale  di
consentire o meno la prosecuzione temporanea degli impianti  (rectius
della concessione) contrasta con l'art. 12 del d.lgs. n.79/1999,  che
prevede viceversa il diritto del  concessionario  alla  continuazione
dell'attivita'  di  impresa,  diritto  non  condizionato  dal  potere
discrezionale amministrativo della Giunta in quanto gia' disciplinato
della legge statale (art. 12, comma 8-bis. d.lgs. n. 79/1999). 
    Inoltre, tale prosecuzione e garantita dall'art. 37, comma 4, del
decreto-legge n. 83/2012 (convertito in legge  n.  134/2012)  sia  al
soggetto le cui concessioni sono scadute alla  data  dell'entrata  in
vigore dello stesso art. 37, che al concessionario uscente di  quelle
in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017.
La  legge  regionale  invece  esclude  le  concessioni  scadute,   in
contrasto con i principi di uguaglianza e  di  applicazione  uniforme
del diritto sul territorio nazionale. 
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 13, lett. u della
legge regionale n. 22 del 2015 per contrasto con  l'art.  117,  primo
comma e secondo comma lett. e), della Costituzione nonche' i principi
fondamentali in materia di produzione, trasporto e  distribuzione  di
energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    Si ripropongono poi,  relativamente  all'articolo  8,  comma  13,
lett. u) che inserisce il comma 6 bis, dell'art. 53  bis  della  l.r.
26/2003, i rilievi formulati a suo tempo per l'articolo 6,  comma  1,
lettere f), della l.r. n. 35/2014, che introduceva  il  comma  5  bis
dell'art 53 bis (ora soppresso dello  stesso  articolo  8,  comma  5,
lettera  b)  della  legge  n.  22/2015)   e   ripresi   nel   ricorso
costituzionale in ordine alla previsione di' un canone aggiuntivo  ai
canoni  (e  sovracanoni)  esistenti,  dovuto  per   il   periodo   di
prolungamento della concessione. 
    La disposizione, infatti, prevede ora (v. art. 53-bis,  comma  6-
bis),  in  alternativa  a  detto  canone,  misure  di   compensazione
finalizzate allo sviluppo del territorio interessato  ed  alternative
alla corresponsione del canone aggiuntivo. 
    Il comma contrasta con il citato comma  8-bis  dell'art.  12  del
d.lgs. n. 79/1999 che prevede la prosecuzione  della  concessione  in
capo all'uscente «alle stesse condizioni stabilite dalla normativa  e
dal disciplinare di concessioni vigenti». 
    Il  legislatore  statale,  infatti,  ha  dettato  una  disciplina
uniforme su tutto il territorio nazionale in materia  di  concessioni
idroelettriche, prevista dall'art. 12, comma 8-bis, del  cit.  d.lgs.
n. 79 del 1999 che dispone: «Qualora alla data  di  scadenza  di  una
concessione   non   sia   ancora   concluso   il   procedimento   per
l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario  uscente
proseguira'  la  gestione  della  derivazione,   fino   al   subentro
dell'aggiudicatario della  gara,  alle  stesse  condizioni  stabilite
dalle normative e dal disciplinare delle concessioni vigenti». 
    L'imposizione  del  suddetto  canone,  pertanto,  contraddice  in
maniera illegittima il principio, di derivazione  comunitaria,  della
libera  concorrenza,  in  quanto  incide  negativamente  sui  gestori
operanti nel territorio della Lombardia rispetto a  quelli  di  altre
Regioni. 
    Recentemente lo stesso legislatore statale, con il d.l. n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012,  e'
intervenuto su  tale  materia  disponendo:  «Al  fine  di  assicurare
un'omogenea disciplina sul territorio nazionale  delle  attivita'  di
generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli  operatori
economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti
i  criteri  generali  per  la  determinazione,  secondo  principi  di
economicita' e ragionevolezza, da  parte  delle  Regioni,  di  valori
massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico» (art.  37,
comma 7, d.l. n. 83 del 2012). 
    La disposizione in esame contrasta quindi anche con l'art. 37 del
decreto-legge n. 83/2012, che prevede che il potere di determinazione
del canone massimo della concessione idroelettrica sia  rimesso  allo
Stato, pur nel rispetto di un meccanismo di leale collaborazione  con
le regioni, in sede di Conferenza Stato Regioni,  e  fissato  secondo
principi di economicita', proporzionalita' e ragionevolezza. 
    Codesta ecc.ma Corte, nella sentenza n. 28 del 2014, in merito al
cit. art.  37,  ha  evidenziato  che  tali  disposizioni  «mirano  ad
agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia
secondo condizioni uniformi sul territorio  nazionale,  regolando  le
relative procedure di evidenza pubblica con riguardo alla  tempistica
delle gare e al contenuto dei relativi bandi (commi 4,  5,  6  e  8),
nonche' all'onerosita' delle concessioni messe a gara (comma 7). Tali
norme - al pari di quelle che disciplinano "l'espletamento della gara
ad evidenza pubblica" per i casi di scadenza, decadenza,  rinuncia  o
revoca  di  concessione  di  grande  derivazione  d'acqua   per   uso
idroelettrico (sentenza n. 1 del  2008)  -  rientrano  nella  materia
"tutela della concorrenza", di competenza esclusiva dello Stato (art.
117, secondo comma, lettera e) Cost.)» (in  senso  conforme  si  veda
anche Corte cost., sent. n. 64 del 2014). 
    Alla luce delle  considerazioni  che  precedono  si  ritiene  che
l'articolo 8, comma 13, sia in contrasto con la normativa  europea  e
la normativa di competenza  esclusiva  dello  Stato,  in  materia  di
tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in
violazione dell'art. 117, primo e secondo comma,  lettere  e)  ed  s)
della Costituzione, nonche' con i principi fondamentali in materia di
produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117,
comma 3, della Costituzione. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   come   sopra
rappresentato   e   difeso,   chiede   che   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale  voglia  dichiarare  l'illegittimita'   costituzionale
degli articoli 5, comma 12, 8 comma 13 lett.  s)  e  lett.  u)  della
legge  Regione  Lombardia  n.  22  del  5  agosto  2015,   intitolata
«Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento  di  variazione
con modifiche di leggi regionali» pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 33 del 10 agosto 2015, per  contrasto  con
gli articoli 117, secondo comma, lett. l), 117 secondo comma, lettere
e) ed s) della  Costituzione,  nonche'  i  principi  fondamentali  in
materia di produzione, trasporto e  distribuzione  di  energia  e  di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.  117,  comma  3,
della Costituzione e 120 della Costituzione. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
    1. l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri  del
5 ottobre 2015; 
    2.  copia  della  impugnata  legge  della  Regione  Lombardia  n.
22/2015. 
          Roma, 8 ottobre 2015 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Mangia