N. 242 ORDINANZA 21 ottobre - 26 novembre 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno da lesioni di lieve entita' derivante da incidente stradale - Esclusione del risarcimento per danno biologico permanente per le lesioni non suscettibili di accertamento clinico strumentale o visivo. - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), art. 139, comma 2, ultimo periodo, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, art. 32, comma 3-quater. -(GU n.48 del 2-12-2015 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Alessandro CRISCUOLO; Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosso dal Giudice di pace di Reggio Emilia nel procedimento vertente tra R.C e G.G. ed altri, con ordinanza del 27 maggio 2014, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile per risarcimento di danno da lesioni di lieve entita' derivante da incidente stradale, l'adito Giudice di pace di Reggio Emilia, premessane la rilevanza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, nella parte in cui le cosi' introdotte due nuove disposizioni, rispettivamente, stabiliscono (la prima) che «In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente» e (la seconda) che «Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' [...] e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione»; che il vulnus agli evocati parametri costituzionali e' specificamente riferito dal rimettente ai soli «piccoli danni che non possono essere oggetto di riscontri diagnostici strumentali, bensi' solo di un giudizio medico di plausibilita' ed attendibilita', senza possibilita' [...] di una conferma strumentale» ed e' motivato in ragione della vanificazione «di fatto» della correlativa risarcibilita', che discenderebbe dalla normativa impugnata; che e' intervenuto in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione. Considerato che, con la recente sentenza n. 235 del 2014, questa Corte ha gia', per un verso, escluso che la "necessita'" del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che, ai sensi del comma 3-quater del citato art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, come convertito dalla l. n. 27 del 2012, puo' quindi, essere anche solo «visivamente», appunto, accertato, sulla base di dati conseguenti al rilievo medico-legale rispondente ad una corretta metodologia sanitaria) ed ha, per altro verso, ritenuto non censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilita' di un danno "permanente" alle microlesioni di che trattasi; che, in relazione a tale seconda tipologia di danno, la limitazione imposta al correlativo accertamento (che sarebbe altrimenti sottoposto ad una discrezionalita' eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati) e' stata, infatti, gia' ritenuta rispondente a criteri di ragionevolezza, in termini di bilanciamento, «in un sistema, come quello vigente, di responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi»; che - alla stregua di tali considerazioni, delle quali non poteva tener conto l'ordinanza di rimessione adottata nel giudizio a quo, emessa prima della richiamata sentenza n. 235 del 2014 - la questione in esame e', pertanto, manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'art. 32, comma 3-quater, del decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Reggio Emilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI