AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Neo Borocillina Tosse» (15A09123) 
(GU n.286 del 9-12-2015)

 
         Estratto determina V&A n. 2198 del 23 novembre 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. 
    E' autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  NEO
BOROCILLINA  TOSSE  nella  forma  e  confezione:  "10  mg  +  1,2  mg
pastiglie" 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL, "10 mg  +  1,2  mg
pastiglie" 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL, in  aggiunta  alle
confezioni gia' autorizzate, alle condizioni e con le  specificazioni
di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Alfa Wassermann S.p.A., via Enrico Fermi, 1,  65020
- Alanno - Pescara (PE) Italia, codice fiscale 00556960375. 
    Confezione: "10 mg + 1,2 mg pastiglie" 16  pastiglie  in  blister
PVC-PE-PVDC/AL - AIC n. 027081076 (in base 10) 0TUGCN (in base 32). 
    Confezione: "10 mg + 1,2 mg pastiglie" 18  pastiglie  in  blister
PVC-PE-PVDC/AL - AIC n. 027081088 (in base 10) 0TUGD0 (in base 32). 
    Forma Farmaceutica: pastiglia. 
    Composizione: una pastiglia contiene: 
    Principio  Attivo:  destrometorfano  bromidrato  e  diclorobenzil
alcool. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: "10 mg + 1,2 mg pastiglie" 16  pastiglie  in  blister
PVC-PE-PVDC/AL - AIC n. 027081076 . 
    Classe di rimborsabilita': C-BIS. 
    Confezione: "10 mg + 1,2 mg pastiglie" 18  pastiglie  in  blister
PVC-PE-PVDC/AL - AIC n. 027081088. 
    Classe di rimborsabilita': C-BIS. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: "10 mg + 1,2 mg pastiglie" 16  pastiglie  in  blister
PVC-PE-PVDC/AL - AIC n. 027081076 - OTC: medicinali  non  soggetti  a
prescrizione medica da banco. 
    Confezione: "10 mg + 1,2 mg pastiglie" 18  pastiglie  in  blister
PVC-PE-PVDC/AL - AIC n. 027081088 - OTC: medicinali  non  soggetti  a
prescrizione medica da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.