N. 276 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2015
Ordinanza del 16 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Comune di Anacapri contro Ministero dell'Economia e delle Finanze.. Imposte e tasse - Previsione, per i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e per quelli nel cui territorio insistono isole minori, della possibilita' di istituire un'imposta di sbarco - Disciplina. - Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), art. 4, comma 3-bis.(GU n.49 del 9-12-2015 )
IL CONSIGLIO DI STATO In sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 10185 del 2014, proposto da: Comune di Anacapri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50; Contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Per la riforma della sentenza del T.A.R Campania - Napoli: Sezione I n. 05681/2014, resa tra le parti, concernente approvazione regolamento dell'imposta di sbarco; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2015 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l'Avv. Marone e l'Avvocato dello Stato Varrone; Con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 31 ottobre 2012, il Comune di Anacapri ha approvato il regolamento istitutivo dell'imposta di sbarco. Il Ministero dell'economia e delle finanze, cui il regolamento e' stato comunicato, lo ha impugnato in parte qua per violazione di legge sotto un duplice profilo, proponendo un ricorso che il TAR. per la Campania, sez. I, ha accolto con sentenza 5 novembre 2014, n. 5681, ritenendo fondate le censure mosse dall'Amministrazione statale (al di la' della legge, il regolamento imporrebbe l'imposta allo sbarco con qualsiasi mezzo di trasporto e non solo con mezzi di trasporto pubblico di linea; delineerebbe poi una forma di mediazione obbligatoria come condizione di procedibilita' dell'azione giudiziale di fronte alle Commissioni tributarie). Il Comune ha interposto appello contro la sentenza e ne ha anche chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva, formulando una domanda cautelare che la Sezione ha accolto, ai fini della fissazione dell'esame del merito, con ordinanza 14 gennaio 2015, n. 189. Nel merito, il Comune ha rinnovato le difese svolte senza successo in primo grado: 1. e 2. L'Amministrazione finanziaria, prima, e il Tribunale regionale, poi, avrebbero confuso tra presupposto dell'imposta (lo sbarco) coni soggetti incaricati della riscossione (i vettori); 3. La procedura di mediazione obbligatoria sarebbe legittima; 4. In via subordinata, Part. 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sarebbe illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto - a stare all'interpretazione - ministeriale - introdurrebbe un'irragionevole discriminazione dell'individuazione dei soggetti passivi del tributo, escludendone i soggetti che sbarchino nell'isola attraverso vettori diversi dai traghetti di linea pubblici. L'Amministrazione finanziaria si e' costituita in giudizio per resistere all'appello, depositando il ricorso introduttivo della lite. Con sentenza non definitiva 8 settembre 2015, n. 4158, la Sezione ha rigettato i primi tre motivi dell'appello. Resta allora da valutare la questione di legittimita' costituzionale, formulata in via subordinata dal Comune appellante. La rilevanza della questione e' di per se' evidente, posto che essa investe direttamente la norma statale che attribuisce al Comune di imporre il tributo di cui si discute. Il Collegio ritiene la questione non manifestamente infondata. L'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce che «i comuni capoluogo di, provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno» (comma 1, primo periodo). In alternativa, «i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire ... un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea» (comma 3 bis, primo periodo). Mentre l'imposta di soggiorno e' dovuta da tutti coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale, l'imposta di sbarco grava solo su chi utilizzi i vettori di linea. Ne' e' possibile interpretare in modo diverso (e per avventura conforme a Costituzione) le disposizioni riportate. Una piana lettura di tutto il comma 3-bis esclude che le compagnie di navigazione di linea siano soltanto sostituti per l'esazione di un'imposta comunque dovuta da chiunque sbarchi nell'isola, non potendo ragionevolmente esse venire gravate di quella funzione riguardo a trasporti eseguiti da altri vettori. Appare fondato il dubbio che il differente trattamento tra chi adoperi vettori di linea per recarsi nell'isola e chi faccia uso di altri mezzi non abbia giustificazione razionale, ne' in termini generali; ne' in chiave di capacita' contributiva. L'art. 53, primo comma, Cost., in virtu' del quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva, deve essere interpretato come specificazione del principio di uguaglianza, sia nel senso che a situazioni uguali devono necessariamente corrispondere uguali regimi impositivi e, viceversa, sia nel senso che ogni prelievo deve trovare la propria causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza, secondo un criterio di collegamento tra soggetto detentore e ricchezza detenuta spettante alla discrezionalita' del legislatore ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 1997, n. 1207). Quanto a tale collegamento, e' indiscusso il principio che rientra nell'ambito della discrezionalita' del legislatore ordinario la determinazione degli indici di capacita' contributiva e della conseguente entita' dell'onere tributario, essendo riservato alla Corte costituzionale di verificare solo la palese arbitrarieta' e irrazionalita' delle scelte legislative (cfr. Corte cost., ord. 21 luglio 1995, a 352; Id., ord. 19 gennaio 2005, a 23; Id., 6 ottobre 2014, a 228; Cass. Civ., Sez. VI, 17 settembre 2014, a 19632). Nel caso di specie, non e' infondato il dubbio che la disposizione tributaria contestata presenti indici di arbitrarieta' da sollecitarne una valutazione in termini di legittimita' costituzionale. Al metro di giudizio della comune esperienza, sembra davvero difficile sostenere che l'arrivo nell'isola con una compagnia di navigazione di linea esprima una capacita' contributiva maggiore di quella correlata, ad esempio, all'arrivo con un'imbarcazione privata che pure, secondo la nonna della cui costituzionalita' si dubita, va esente dal tributo. L'irragionevolezza pare addirittura piu' evidente quando si consideri che - diversamente dall'imposta di sbarco, che a essa si pone come alternativa - l'imposta di soggiorno mostra un carattere tendenzialmente progressivo («... da applicare secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo ... »). Se lo scopo del tributo e' alleviare i Comuni dagli oneri prodotti da coloro che, provenendo da altri luoghi e salve le specifiche eccezioni di legge, vi pernottino o (nel caso delle isole minori) vi sbarchino, la disparita' di trattamento in funzione del mezzo adoperato per raggiungere l'isola potrebbe essere priva di una razionale giustificazione. Alla stregua dei rilievi che precedono la Sezione, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale - rispetto agli ant. 3 e 53 Cost. - dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n.: 23 del 2011, nella parte in cui - riguardo alle isole, minori - prevede la possibilita' che i Comuni deliberino di assoggettare all'imposta di sbarco, in alternativa all'imposta di soggiorno, i soli passeggeri che raggiungano l'isola con una «delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea», con esclusione di coloro che si avvalgano di un diverso vettore. Il presente giudizio e' di conseguenza sospeso. A cura della Segreteria della Sezione, sara' trasmessa alla Corte costituzionale la presente ordinanza unitamente al ricorso di primo grado, alla sentenza del T.A.R. e all'atto di appello. La medesima ordinanza sara', notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11, marzo 1953, a 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi esposti in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - rispetto agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nella parte in cui - riguardo alle isole minori - prevede la possibilita' che i Comuni deliberino di assoggettare all'imposta di sbarco, in alternativa all'imposta di soggiorno, i soli passeggeri che raggiungano l'isola con una «delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea», con esclusione di coloro che si avvalgano di un diverso vettore; ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati: Goffredo Zaccardi, Presidente; Nicola Russo, Consigliere; Diego Sabatino, Consigliere; Silvestro Maria Russo, Consigliere; Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore. Il Presidente: Zaccardi L'Estensore: Castiglia