N. 246 SENTENZA 4 novembre - 3 dicembre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Concorso degli  enti  territoriali
  agli obiettivi di finanza pubblica - Destinazione a  fondi  statali
  delle risorse derivanti dal maggior  gettito  di  tributi  erariali
  riscossi nel territorio nonche' dal contrasto all'evasione  fiscale
  - Inclusione nelle  somme  ivi  previste  di  quelle  riscosse  nel
  territorio siciliano. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di  stabilita'
  2014), art. 1, commi 157, 179, 431, 432, 433, 434 e 435. 
-   
(GU n.49 del 9-12-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
157, 179, 431, 432, 433, 434 e 435, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014),  promossi  dalle
Province autonome di Bolzano e di Trento e  dalla  Regione  siciliana
con ricorsi notificati il 24 febbraio - 4  marzo  e  il  25  febbraio
2014,  depositati  in  cancelleria  il  4  ed  il  5  marzo  2014   e
rispettivamente iscritti ai nn. 11, 14  e  17  del  registro  ricorsi
2014. 
    Visti gli atti di costituzione di Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  2015  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia  autonoma
di Trento, Beatrice Fiandaca per la Regione  siciliana  e  l'avvocato
dello Stato Wally  Ferrante  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 24 febbraio 2014,
ricevuto il 4 marzo 2014 e deposito nel medesimo giorno, la Provincia
autonoma di Bolzano ha impugnato, fra gli altri, i  commi  157,  179,
431, lettera b), e 435, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.
147  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014),  per  violazione
del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670  (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), e in  particolare  degli  artt.
75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; nonche' degli artt. 103,  104  e
107 del medesimo statuto speciale; del decreto legislativo  16  marzo
1992, n. 268 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale  e  provinciale),
ed in particolare degli artt. 9, 10, 10-bis; degli  artt.  81  e  136
della Costituzione; dell'art. 2, commi 106  e  108,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2010);
dell'art. 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243  (Disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione); «dei principi  di
ragionevolezza, leale collaborazione e di delimitazione temporale». 
    L'art. 1, comma 157, della legge n. 147 del 2013 prevede che  «Le
maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di euro  per
l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015  e
2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali  di  politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307». 
    Il successivo comma  179  stabilisce  che  «Le  maggiori  entrate
derivanti dai commi 151, 177 e 178,  pari  complessivamente  a  237,5
milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro  per  l'anno
2015, a 201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro
a decorrere dall'anno  2017,  affluiscono  al  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
    Il comma 431, a sua volta, dispone che «Nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo
denominato "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" cui  sono
destinate, a decorrere dal  2014,  fermo  restando  il  conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse: 
    a)  l'ammontare   dei   risparmi   di   spesa   derivanti   dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  al  netto  della  quota  gia'
considerata nei commi da 427 a 430,  delle  risorse  da  destinare  a
programmi finalizzati al conseguimento  di  esigenze  prioritarie  di
equita' sociale e ad impegni inderogabili; 
    b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in  sede
di Nota di aggiornamento del Documento  di  economia  e  finanza,  si
stima di incassare quali maggiori entrate  rispetto  alle  previsioni
iscritte   nel   bilancio   dell'esercizio   in    corso    derivanti
dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle
derivanti dall'attivita' di recupero fiscale  svolta  dalle  regioni,
dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le  maggiori
entrate  incassate  rispetto  all'anno  precedente,  derivanti  dalle
attivita' di contrasto dell'evasione  fiscale,  al  netto  di  quelle
derivanti dall'attivita' di recupero fiscale  svolta  dalle  regioni,
dalle province e dai comuni». 
    Ai sensi  del  comma  435,  infine,  «Per  il  2014,  le  entrate
incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure  straordinarie
di contrasto dell'evasione fiscale  e  non  computate  nei  saldi  di
finanza pubblica, sono finalizzate in  corso  d'anno  alla  riduzione
della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di  cui  al
comma 431, secondo le modalita' previste al comma 432, ad  esclusione
delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  sono
stabilite le modalita' di utilizzo di tali somme, fermo  restando  il
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica». 
    2.- Secondo la  ricorrente,  tali  disposizioni  modificherebbero
unilateralmente il complesso delle norme concordate  con  il  Governo
nel 2009 ai fini del concorso agli  obiettivi  di  finanza  pubblica,
senza l'osservanza delle procedure paritetiche previste dallo statuto
speciale. 
    Esse, inoltre, introdurrebbero riserve allo  Stato  dei  maggiori
gettiti di tributi erariali,  in  mancanza  dei  requisiti  richiesti
dalla  normativa  d'attuazione  ai  fini  della  legittimita'   della
riserva. Ad avviso della Provincia  autonoma,  infatti,  non  sarebbe
prevista  una  limitazione  temporale  del  gettito,  ne'   una   sua
contabilizzazione separata nel  bilancio  statale;  non  risulterebbe
neppure  il  carattere  «non  continuativo»  delle  spese  alla   cui
copertura esso e' destinato. 
    3.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il  5
marzo 2014, la Provincia autonoma di Trento  ha  impugnato,  fra  gli
altri, i commi 157 e 179 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014),  per  violazione
degli artt. 75, comma 1, lettera g), 103,  104  e  107,  nonche'  del
Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige); del decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.
268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il  Trentino-Alto
Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in  particolare
degli artt. 9, 10, 10-bis; della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010). 
    4.- Ad avviso della ricorrente, il maggior gettito riservato allo
Stato dalle norme impugnate rientrerebbe tra le  «entrate  tributarie
erariali, dirette o indirette, comunque denominate», di cui  all'art.
75, comma 1, lettera g), dello statuto  speciale,  e  dunque  i  nove
decimi di esso spetterebbero alla Provincia. 
    I commi 157  e  179,  inoltre,  non  integrerebbero  i  requisiti
richiesti dall'art. 9 del d.lgs.  n.  268  del  1992  ai  fini  della
legittimita' della riserva all'erario delle maggiori entrate da  essi
previste. 
    Essi, infine, violerebbero il principio dell'accordo che  governa
il regime dei rapporti tra Stato e Regioni speciali. 
    5.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il  5
marzo 2014, la Regione siciliana ha  impugnato,  fra  gli  altri,  il
comma 179, nonche' i commi da 431 a 435 dell'art. 1  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di  stabilita'  2014),  per
violazione degli artt. 36,  37  e  43  dello  statuto  della  Regione
siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2); dell'art. 2, primo comma,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   siciliana   in   materia
finanziaria); degli artt. 81, sesto comma, 97, primo  comma,  e  119,
commi primo e sesto, della Costituzione, nel  testo  novellato  dalla
legge costituzionale 24 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio
del pareggio  di  bilancio  nella  Carta  costituzionale),  anche  in
riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18  ottobre  2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    Quanto ai contenuti delle altre disposizioni impugnate dalla sola
Regione siciliana, il comma 432 prevede che «Le risorse assegnate  al
Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del comma 431  sono  annualmente
utilizzate, nell'esercizio successivo a  quello  di  assegnazione  al
predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per
incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilita' del  Fondo
stesso, fermo restando il conseguimento degli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  in  ugual  misura,  da  un  lato,  le  deduzioni  di   cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma  4-bis,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni  di
cui all'articolo 13, comma 5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro lato, le detrazioni  di  cui  al
citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986». 
    Il successivo comma 433 dispone che «Il Documento di  economia  e
finanza  reca  l'indicazione  del  recupero   di   evasione   fiscale
registrato nell'anno  precedente,  dei  risparmi  di  spesa  e  delle
maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 431,  rispetto
all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno  in
corso e per gli anni successivi». 
    Infine, ai sensi del comma 434,  «La  Nota  di  aggiornamento  al
Documento  di   economia   e   finanza   contiene   una   valutazione
dell'andamento  della  spesa  primaria  corrente  e   degli   incassi
derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale  rispetto
alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali
maggiori risorse di cui al comma 431 vengono  iscritte,  in  sede  di
predisposizione del disegno di legge di  bilancio,  limitatamente  al
primo anno del triennio di riferimento,  nello  stato  di  previsione
delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per  la  riduzione  della
pressione fiscale di cui  al  comma  431.  La  legge  di  stabilita',
sentite le parti  sociali,  individua  gli  eventuali  interventi  di
miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e  di
razionalizzazione della spesa, i  nuovi  importi  delle  deduzioni  e
detrazioni  di  cui  al  comma  432  e  definisce  le  modalita'   di
applicazione delle medesime  deduzioni  e  detrazioni  da  parte  dei
sostituti  d'imposta  e  delle  imprese,  in  modo  da  garantire  la
neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica». 
    6.-  Secondo  la  Regione,  dal  contenuto  del  comma   179   si
desumerebbe la mancanza di specifica finalizzazione dei  proventi  di
spettanza regionale. 
    La ricorrente premette che non vi sarebbero elementi testuali dai
quali ricavare  univocamente  la  riserva  allo  Stato  del  relativo
gettito.  Tuttavia,  in  ragione  della  mancata  previsione  di  una
clausola di salvaguardia, la disposizione in  esame  potrebbe  essere
interpretata  nel  senso  di  ricomprendere  nelle  entrate  da  essa
previste anche quelle riscosse nella Regione siciliana. Di qui la sua
illegittimita',   perche'   la   riserva   non    sarebbe    prevista
espressamente. 
    Al riguardo, la Regione siciliana rileva che le entrate di cui al
comma in esame non sarebbero qualificabili come nuove, trattandosi di
proventi derivanti da imposte sostitutive, come quelle  correlate  al
riallineamento e stabilite dal comma 151, che rinvia a sua  volta  al
comma 150. 
    Quanto  al   comma   177,   tale   disposizione   influirebbe   -
modificandoli - sui  redditi  prodotti  da  imprese  che  hanno  sede
centrale fuori dalla Regione, ma che in  essa  hanno  stabilimenti  e
impianti; dunque, non sarebbe certo che possa derivare  una  maggiore
entrata dall'aumento dell'imposta  relativa  alla  quota  di  reddito
prodotto da tali stabilimenti. Tuttavia, se cosi'  fosse,  ad  avviso
della ricorrente, il relativo gettito sarebbe comunque  di  spettanza
regionale in assenza degli elementi utili a riservarlo allo Stato. 
    Quanto infine al comma 178, gli effetti sul  gettito  IVA  attesi
dalla sua applicazione  deriverebbero  solo  indirettamente  da  tale
disposizione, che non sembra innovare la normativa in materia di IVA.
Di qui il difetto di novita' delle relative entrate. 
    Secondo la Regione siciliana, pertanto, ove l'impugnato comma 179
disponesse una riserva allo Stato, non sarebbe conforme ai  parametri
evocati,  anzitutto  per  non  aver  stabilito  esplicitamente   tale
riserva. 
    Neppure ricorrerebbe  il  requisito  della  «copertura  di  nuove
specifiche spese». Infatti, la destinazione al «Fondo per  interventi
strutturali di politica economica» sarebbe generica e indistinta, non
essendo specificati gli obiettivi ai quali e' finalizzato il  maggior
gettito che va a confluire nel Fondo. 
    6.1.- In riferimento alle disposizioni di cui ai commi da  431  a
435,  la  ricorrente  osserva  che  esse,  limitatamente  alle  somme
derivanti  dal  recupero  dell'evasione,  non   formulerebbe   alcuna
previsione di riserva. Si potrebbe, pertanto, ritenere che  lo  Stato
non intenda disporre in ordine alle entrate siciliane. Nondimeno,  la
Regione procede ad impugnarle  in  via  cautelativa  qualora  dovesse
prevalere una diversa interpretazione. 
    Tali disposizioni, infatti, non farebbero  specifico  riferimento
alle Regioni speciali. Tuttavia,  in  mancanza  di  una  clausola  di
salvaguardia,   sarebbero   lesive   dell'art.   36   dello   statuto
d'autonomia, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, del  d.P.R.
n. 1074 del 1965,  in  quanto  le  risorse  provenienti  dalla  lotta
all'evasione non sarebbero entrate nuove. 
    Inoltre, in riferimento ad entrambe le fonti di finanziamento del
nuovo Fondo statale, sarebbe violato il principio consensuale che, ai
sensi dell'art. 43 dello statuto, presiede ai rapporti finanziari tra
lo Stato e la Regione,  perche'  l'illegittima  sottrazione  di  tali
risorse sarebbe inserita nell'ambito di una manovra che tanto impegno
finanziario richiede alla Regione. 
    7.- In tutti  i  giudizi  si  e'  costituito  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con memorie di analogo  contenuto,  chiedendo
che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate. 
    7.1.- L'Avvocatura  generale  dello  Stato  eccepisce,  in  primo
luogo, l'inammissibilita' dei ricorsi per carenza  di  interesse,  in
quanto le Province  ricorrenti  lamenterebbero  un  pregiudizio  alle
proprie prerogative finanziarie, senza tuttavia  dimostrare  come  le
norme contestate si traducano  in  un'alterazione  del  rapporto  tra
bisogni provinciali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte. 
    7.2.- Nel merito,  ad  avviso  della  difesa  statale,  le  norme
impugnate  sarebbero  espressione   di   principi   fondamentali   di
coordinamento  della   finanza   pubblica,   imposti   dall'emergenza
finanziaria e integrerebbero i requisiti statutariamente previsti per
la valida apposizione della riserva da parte dello Stato. 
    7.3.- Anche con riguardo all'impugnativa del comma 179  da  parte
della  Regione  siciliana,  l'Avvocatura   ritiene   soddisfatte   le
condizioni richieste dallo statuto per la riserva erariale, in quanto
si tratterebbe di un'entrata  nuova  e  specificamente  destinata  al
«Fondo per interventi strutturali di politica economica». 
    8.- Con atto depositato il 20 gennaio 2015, la Provincia autonoma
di Bolzano, alla luce dell'Accordo in  materia  di  finanza  pubblica
stipulato con il Governo il 15 ottobre 2014 e attuato con la legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge  di  stabilita'  2015),  ha
dichiarato di rinunciare  all'impugnativa,  eccezione  fatta  per  la
disposizione di cui all'art. 1, comma 55,  della  legge  n.  147  del
2013. 
    9.- Con atto depositato il 27 gennaio 2015,  anche  la  Provincia
autonoma di  Trento,  per  le  medesime  ragioni,  ha  dichiarato  di
rinunciare all'impugnativa. 
    10.- Con due atti depositati il 21 aprile 2015, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha accettato le rinunce ai ricorsi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 11 del 2014), la
Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 14 del 2014)  e  la  Regione
siciliana (ricorso n.  17  del  2014)  hanno  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale di numerose disposizioni della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014). 
    L'esame di questa Corte e' qui limitato alle  questioni  relative
ai commi 157, 179, 431, 432, 433, 434 e  435  dell'art.  1  di  detta
legge, restando riservata a  separate  pronunce  la  decisione  sulle
altre questioni promosse dalle ricorrenti. 
    In particolare, l'art. 1 e' impugnato, con riguardo al comma 157,
dalla Provincia autonoma di  Bolzano  e  da  quella  di  Trento;  con
riguardo al comma 179, da tutte le ricorrenti; quanto al  comma  431,
e' impugnato dalla Regione siciliana e,  limitatamente  alla  lettera
b), dalla Provincia autonoma di Bolzano; quanto ai commi 432,  433  e
434, e' impugnato dalla sola  Regione  siciliana;  quanto  infine  al
comma 435, e' impugnato sia dalla Provincia autonoma di Bolzano,  che
dalla Regione siciliana. 
    Tali disposizioni destinano a fondi statali le risorse derivanti,
da una parte, dal maggior gettito di una serie  di  tributi  erariali
riscossi sul territorio (art. 1, commi 157 e  179);  dall'altra,  dal
contrasto all'evasione fiscale (art. 1, comma 431).  Le  altre  norme
impugnate indicano le finalita' per le quali  vengono  utilizzate  le
risorse  assegnate  al  «Fondo  per  la  riduzione  della   pressione
fiscale», istituito dal comma 431 (art. 1, comma 432); prevedono  che
il Documento di economia e finanza indichi, fra  le  altre  cose,  le
maggiori entrate derivanti dall'attivita' di  contrasto  all'evasione
di cui al comma 431 (art. 1, comma 433); stabiliscono che la Nota  di
aggiornamento al Documento di economia e finanza valuti  gli  incassi
derivanti dal contrasto all'evasione  e  che  tali  maggiori  risorse
siano iscritte nel Fondo (art. 1, comma 434); riassegnano  al  Fondo,
per  il  2014,  le  entrate  derivanti  da  misure  straordinarie  di
contrasto all'evasione (art. 1, comma 435). 
    Tutte le ricorrenti si dolgono  che  le  richiamate  disposizioni
introdurrebbero una riserva allo Stato delle maggiori entrate da esse
previste, senza tuttavia rispettare  i  presupposti  legittimanti  la
riserva fissati dai rispettivi  statuti  speciali  e  dalle  relative
norme di attuazione. 
    2.-  In  considerazione  della  parziale  identita'  delle  norme
denunciate e delle  censure  proposte,  i  tre  giudizi,  come  sopra
delimitati, devono essere riuniti per essere trattati  congiuntamente
e decisi con un'unica pronuncia. 
    3.- Nelle more del giudizio, le Province autonome di Bolzano e di
Trento hanno raggiunto con lo Stato un accordo in materia di  finanza
pubblica. Ne e' seguita, da parte di tali ricorrenti, la rinuncia  ai
ricorsi.  Il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   tramite
l'Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato  di  accettare  tali
rinunce. 
    Pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle  norme  integrative  per  i
giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  l'accettazione  della
rinuncia determina l'estinzione  del  processo  in  riferimento  alle
questioni  di  legittimita'  promosse  dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, con il ricorso n. 11 del 2014, limitatamente ai  commi  157,
179, 431, lettera b), e 435, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013;
nonche'  in  riferimento  alle  questioni  promosse  dalla  Provincia
autonoma di Trento, con il ricorso n. 14 del 2014,  limitatamente  ai
commi 157 e 179. 
    Nonostante  abbia  raggiunto  un  analogo  accordo,  la   Regione
siciliana non ha rinunciato al ricorso. Restano dunque  da  esaminare
le questioni promosse dalla stessa Regione, con il ricorso n. 17  del
2014, limitatamente al comma 179, nonche'  ai  commi  da  431  a  435
dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013. 
    4.- Preliminarmente,  non  puo'  essere  accolta  l'eccezione  di
inammissibilita' del ricorso sollevata dall'Avvocatura generale dello
Stato, in  quanto  del  tutto  generica  e  non  sorretta  da  alcuna
motivazione. 
    5.-  Sempre  in  via  preliminare,  non  costituisce  motivo   di
inammissibilita' neppure  l'impugnazione  in  via  cautelativa  delle
norme in esame. Infatti,  la  prospettazione  in  termini  dubitativi
dell'effettiva  applicabilita'  di  tali  norme  alla   Regione   non
comporta, nei giudizi in  via  principale,  l'inammissibilita'  delle
questioni sollevate (ex plurimis, sentenze n. 23 del 2014 e n. 62 del
2012). 
    6.- La Regione siciliana lamenta che l'impugnato comma  179,  ove
disponesse una riserva in favore dello Stato delle  maggiori  entrate
da esso  previste,  violerebbe  gli  artt.  36  e  37  dello  statuto
regionale (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2), nonche' l'art. 2, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,  n.  1074  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   siciliana   in   materia
finanziaria). 
    Secondo la Regione, infatti, la  riserva  allo  Stato  di  queste
maggiori entrate non sarebbe stata prevista in modo  esplicito;  tali
entrate non sarebbero nuove; ne'  sarebbe  soddisfatto  il  requisito
della «copertura di nuove specifiche spese», la loro destinazione  al
«Fondo per interventi  strutturali  di  politica  economica»  essendo
generica e indistinta. 
    6.1.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    La norma denunciata, pur non formulando in termini espliciti  una
previsione di riserva allo Stato del maggior gettito derivante  dalle
disposizioni da essa richiamate, «nella sostanza [...] equivale a una
riserva all'Erario dell'anzidetto incremento di gettito» (sentenza n.
65 del 2015). 
    Pertanto,  affinche'  la  riserva  stessa  possa  operare,   sono
necessarie, secondo la giurisprudenza costituzionale, tre  condizioni
concomitanti: a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novita'  di
tale entrata; c) la destinazione del gettito «con apposite leggi alla
copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari   finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime» (ex plurimis, sentenza n. 241 del 2012). 
    Nel caso di specie non si riscontra la specifica destinazione per
finalita' contingenti  o  continuative  dello  Stato.  Questa  Corte,
infatti, con riguardo a precedenti  disposizioni  di  incremento  del
medesimo «Fondo per interventi strutturali  di  politica  economica»,
mediante devoluzione ad esso, in un caso, di un aumento  dell'imposta
di bollo (sentenza n. 145 del 2014), e,  in  un  altro  caso,  di  un
aumento dell'imposta sui fondi pensione (sentenza n. 176  del  2015),
ha ritenuto che tale destinazione «identificandosi con  le  finalita'
generali di istituzione del fondo stesso al cui incremento e'  volta,
non puo' considerarsi specifica». 
    Ne deriva che l'eccezione  prevista  dallo  statuto  siciliano  e
dalle  norme  di  attuazione  non  puo'  ritenersi  applicabile  alle
maggiori entrate di cui all'impugnato art. 1, comma 179. 
    7.- In via cautelativa la Regione siciliana impugna anche i commi
da 431 a 435 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, per  violazione
degli artt. 36 e 43 dello statuto,  dell'art.  2,  primo  comma,  del
d.P.R. n. 1074 del 1965, nonche' degli artt.  81,  sesto  comma,  97,
primo comma e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, nel testo
novellato  con  la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,   n.   1
(Introduzione del principio del  pareggio  di  bilancio  nella  Carta
costituzionale),  anche  in  riferimento  all'art.  10  della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione). 
    Secondo la ricorrente, le entrate previste da tali  disposizioni,
in quanto provenienti dalla lotta all'evasione, sarebbero  prive  del
requisito della novita'. 
    7.1.- In via preliminare, giova sottolineare  che,  nel  caso  di
specie, non e' motivo di inammissibilita' della questione la  mancata
indicazione, da parte della ricorrente,  delle  specifiche  «maggiori
entrate» che costituiscono proventi di tributi ad essa  devoluti,  ai
sensi delle norme statutarie  e  dell'ordinamento  finanziario  della
Regione. 
    Nessuna  incertezza,   infatti,   puo'   sussistere   in   ordine
all'oggetto del giudizio, sia perche' le censure  della  Regione  non
possono che riferirsi alle entrate su  cui  essa  abbia  titolo;  sia
perche', a sua volta, e' lo stesso comma 431 a far riferimento ad  un
generico «ammontare di risorse  permanenti  che  [...]  si  stima  di
incassare quali maggiori entrate [...]  derivanti  dall'attivita'  di
contrasto  dell'evasione  fiscale»,   senza   dunque   indicare   con
precisione su quali ambiti si concentrera' la  lotta  all'evasione  e
se, di conseguenza, potra' incidere anche  su  entrate  di  spettanza
regionale. 
    7.2.- Nel merito, la questione e' fondata nei termini di  seguito
precisati. 
    Con riguardo ad un'analoga disposizione che riservava allo  Stato
le   maggiori   entrate   derivanti   dall'attivita'   di   contrasto
all'evasione, questa Corte ha precisato che «le entrate tributarie in
esame  (derivanti   dal   contrasto   all'evasione   fiscale)   fanno
riferimento  ad  altre  entrate  tributarie.  La  tipologia  di  tali
maggiori entrate e', percio', diversa a seconda dell'entrata  cui  si
riferiscono, cioe', a seconda  dell'oggetto  delle  singole  evasioni
fiscali. Ne segue  che,  ove  l'evasione  abbia  ad  oggetto  entrate
tributarie interamente e nominativamente riservate all'Erario in base
alla normativa statutaria, la questione deve  essere  dichiarata  non
fondata [...]. Ove, invece, l'evasione abbia ad oggetto  entrate  non
nominativamente  riservate  allo  Stato  dalla  normativa  di   rango
statutario, e' necessario valutare [...] se la  riserva  del  gettito
all'Erario  sia  conforme  alla   normativa   statutaria   siciliana»
(sentenza n. 241 del 2012). 
    In quel caso, la Corte ha  ritenuto  insussistente  il  requisito
della  novita'  dell'entrata,  «perche'  il  recupero   delle   somme
sottratte al fisco non comporta alcuna  modifica  della  legislazione
fiscale vigente, ne' determina un "nuovo provento"» (sentenza n.  241
del 2012). 
    Le stesse considerazioni valgono per le questioni sollevate dalla
Regione siciliana nel presente giudizio. Infatti, anche nel  caso  in
esame, le risorse di cui agli impugnati  commi  da  431  a  435,  che
derivano dalla lotta all'evasione fiscale, non costituiscono  entrate
nuove e dunque lo  Stato  non  ha  alcun  titolo  per  incamerare  il
relativo gettito. 
    Pertanto,  limitatamente  alle   maggiori   risorse   provenienti
dall'attivita'   di   contrasto   all'evasione   di    entrate    non
nominativamente riservate allo Stato, la loro destinazione al  «Fondo
per la riduzione  della  pressione  fiscale»  non  e'  conforme  allo
statuto speciale e alle relative norme di attuazione. 
    8.- Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
179, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita'  2014),  nella  parte  in  cui  si  applica  alla  Regione
siciliana; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da
431 a 435, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui  riservano
allo Stato il maggior  gettito  tributario  derivante  dal  contrasto
all'evasione fiscale di entrate non  nominativamente  riservate  allo
Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana; 
    3) dichiara estinto il processo relativamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale  promosse  dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, limitatamente all'art. 1, commi 157, 179, 431, lettera b), e
435, della legge  n.  147  del  2013,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    4) dichiara estinto il processo relativamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale  promosse  dalla  Provincia  autonoma  di
Trento, limitatamente all'art. 1, commi 157 e 179, della legge n. 147
del 2013, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI