N. 249 SENTENZA 3 novembre - 3 dicembre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure di contenimento della spesa
  per la sanita' pubblica  -  Concorso  delle  Regioni  ad  autonomia
  speciale alla  riduzione  del  fabbisogno  del  Servizio  Sanitario
  Nazionale per l'anno 2015 e a decorrere dal 2016. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge  di  stabilita'
  2014), art. 1, comma 481. 
-   
(GU n.49 del 9-12-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
481, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita'   2014),   promossi   dalle   Regioni    autonome    Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  Friuli-Venezia  Giulia,  dalle   Province
autonome di Bolzano e  di  Trento,  e  dalla  Regione  siciliana  con
ricorsi notificati il 24, il 25 febbraio, il 24 febbraio-4 marzo 2014
e il 25 febbraio, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3,  il
4 e il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 7, 10, 11, 14 e
17 del registro ricorsi 2014. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  2015  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi gli  avvocati  Francesco  Saverio  Marini  per  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Carlo Albini  per  la  Regione
Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento, Beatrice
Fiandaca per la Regione siciliana  e  l'avvocato  dello  Stato  Wally
Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso (reg. ric. n.  7  del  2014),  notificato  il  24
febbraio 2014, depositato  il  successivo  28  febbraio,  la  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale di svariate disposizioni della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014) e,  fra
di esse, dell'art. 1, comma 481, in riferimento agli artt.  2,  comma
1, lettera a), 3, comma 1, lettere f) ed l), 12, 48-bis  e  50  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la
Valle d'Aosta), nonche' agli artt. 117,  terzo  comma,  e  119  della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione) e  della  normativa  di  attuazione
statutaria di cui alla legge 23 dicembre  1994,  n.  724  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica) ed alla legge  26  novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento  finanziario  della  regione
Valle  d'Aosta)  ed   ai   principi   di   leale   collaborazione   e
ragionevolezza. 
    La predetta norma, nella parte in cui impone anche  alle  Regioni
ad autonomia speciale una riduzione del  fabbisogno  finanziario  del
Servizio sanitario nazionale,  stabilendo  che  le  medesime  Regioni
«assicurano  il  concorso  di  cui  al  presente  comma  mediante  le
procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42»  e
che «[f]ino all'emanazione  delle  norme  di  attuazione  di  cui  al
predetto art. 27», l'importo del concorso finanziario «e' annualmente
accantonato, a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali», si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, comma 1, lettera
a), 3, comma 1, lettere f) ed l), 4  e  12  dello  statuto  speciale.
Essa, infatti, imponendo il concorso alla  riduzione  del  fabbisogno
del Servizio sanitario nazionale anche alla Valle  d'Aosta,  titolare
di potesta' legislativa ed amministrativa in materia  di  ordinamento
contabile, di finanze regionali  e  comunali,  nonche'  di  igiene  e
sanita', assistenza ospedaliera e  profilattica,  oltre  che  di  una
quota   di   tributi   erariali,   sarebbe   manifestamente    lesiva
dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale. 
    Sarebbero violati anche gli artt. 117, terzo comma, e 119  Cost.,
letti in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3  del
2001, in quanto l'intervento statale comporterebbe -  in  assenza  di
qualsivoglia  titolo  di  competenza  propria  -  una   intollerabile
limitazione e compressione dell'autonomia finanziaria  valdostana  in
materia sanitaria. 
    Il   denunciato   art.   1,   comma   481,   sarebbe,    inoltre,
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt.  48-bis  e
50 dello statuto, in quanto, contemplando un  meccanismo  unilaterale
di  accantonamento  degli  importi   «a   valere   sulle   quote   di
compartecipazione ai  tributi  erariali»,  inciderebbe  iure  imperii
sulle entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali,
ossia su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta
nella legge n. 690 del 1981 e segnatamente, negli articoli da 2  a  7
di tale atto normativo, i quali fissano le quote di tributi  erariali
da attribuire alla Valle d'Aosta. 
    Infine, la norma  di  cui  si  discute  sarebbe  lesiva  sia  del
principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5  e  120  Cost.,
non essendo stata rispettata la tecnica  dell'accordo,  che  dovrebbe
permeare la materia dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni
speciali, sia del principio  di  ragionevolezza  considerato  che  il
predetto accantonamento, disposto a favore dello Stato, finirebbe per
operare immediatamente ed illimitatamente nel  tempo,  in  violazione
dell'art. 3 Cost. e, corrispondentemente, delle descritte prerogative
regionali. 
    1.1.- Con memoria depositata in data 13 ottobre 2015, la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, previa delibera  della  Giunta
regionale 25 settembre 2015, n. 1379, ha  rinunciato  al  ricorso,  a
seguito dell'Accordo, sottoscritto il 21  luglio  2015  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze e  dal  Presidente  della  Regione,  in
materia di finanza pubblica. Con esso  la  Regione,  per  effetto  di
quanto previsto dall'art. 3, si e' impegnata a «rinunciare ai ricorsi
e/o  agli  effetti  positivi,  sia  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare sia  in  termini  di  indebitamento  netto  che  dovessero
derivare da eventuali future pronunce di accoglimento da parte  della
Corte costituzionale». 
    2.- Con ricorso (reg. ric. n. 10  del  2014),  notificato  il  25
febbraio 2014, depositato il successivo 3 marzo, la Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  ha   promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale di svariate disposizioni della legge n. 147  del  2013
e, fra queste, del citato art. 1,  comma  481,  in  riferimento  agli
artt. 5, numero 16), e 8 della legge costituzionale 31 gennaio  1963,
n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), a cui e'
stata data attuazione con il d.P.R. 9 agosto 1966, n. 869  (Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
in materia di igiene e sanita', assistenza sanitaria ed  ospedaliera,
recupero dei minorati fisici e mentali) ed  agli  artt.  8  e  9  del
d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento  ed  integrazione  delle
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia  Giulia),  che  assegnano  alla  Regione  la  potesta'
legislativa  regionale  concorrente   e   la   correlativa   potesta'
amministrativa  in  materia  di  «igiene  e  sanita'  ed   assistenza
sanitaria ed ospedaliera», nonche' in relazione al principio di leale
collaborazione ed all'art. 49, nella parte in  cui  attribuisce  alla
Regione una parte del gettito di determinate entrate tributarie dello
Stato, percepite nel rispettivo  territorio,  all'art.  63,  primo  e
quinto comma, che regola la procedura di revisione dello  statuto  ed
in particolare delle norme finanziarie di esso, ed  all'art.  65  del
medesimo statuto. 
    La norma  impugnata  sarebbe  costituzionalmente  illegittima  in
quanto, determinando la forzosa riduzione dei  livelli  del  Servizio
sanitario nazionale, che si  tradurrebbe  nella  altrettanto  forzosa
riduzione  delle  risorse  regionali,  violerebbe  l'autonomia  della
Regione nell'organizzazione e gestione del servizio sanitario, che e'
finanziato  con  risorse  regionali.   Essa,   inoltre,   altererebbe
unilateralmente  l'assetto  dei  rapporti  finanziari  tra  Stato   e
Regione, violando il principio dell'accordo che domina tali  rapporti
e l'art. 63, primo e quinto  comma,  dello  statuto,  che  regola  la
procedura di  revisione  dello  statuto  medesimo  e  la  particolare
procedura di modifica delle  norme  finanziarie  in  esso  contenute.
Inoltre, la previsione dell'accantonamento di un importo  imprecisato
sulle quote dei tributi erariali violerebbe autonomamente  l'art.  49
dello statuto, posto che sarebbero indebitamente ridotte le somme  da
esso garantite alla Regione. 
    2.1.- Con memoria depositata in data 23 marzo  2015,  la  Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  previa   delibera   della   Giunta
regionale 13 marzo 2015, n. 456, ha rinunciato al ricorso, a  seguito
della stipulazione del protocollo  d'intesa  in  materia  di  finanza
pubblica, avvenuta in data 23 ottobre 2014. Con esso la Regione,  per
effetto di quanto previsto dall'art. 3 del suddetto protocollo si  e'
impegnata  a  rinunciare  al  ricorso  promosso  dinanzi  alla  Corte
costituzionale avente ad oggetto, fra l'altro, l'art. 1,  comma  481,
della legge di stabilita' 2014. 
    2.2.-  Con  memoria  depositata  in  data  23  giugno  2015,   il
Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di  accettare  la
rinuncia al ricorso presentata dalla Regione autonoma  Friuli-Venezia
Giulia. 
    3.- Con ricorso, (reg. ric. n. 11  del  2014)  notificato  il  24
febbraio  2014,  depositato  il  successivo  4  marzo,  la  Provincia
autonoma  di  Bolzano   ha   promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale di svariate disposizioni della legge n. 147  del  2013
e, fra queste, del citato art.1,  comma  481,  per  violazione  degli
artt. 4, numero 7, 8, numero 1, 9, numero 10, 16, 79, 80, 81,  104  e
107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), del d.P.R. 28 marzo  1975,  n.  474  (Norme  di
attuazione dello  statuto  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
materia di igiene e sanita'), del d.P.R.  26  gennaio  1980,  n.  197
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di
igiene  e  sanita'  approvate  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 marzo 1975 n. 474), del decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 268 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)  e
dell'art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto  con  l'art.
10 della legge cost. n. 3 del 2001. 
    La predetta norma si porrebbe in contrasto  con  le  disposizioni
statutarie che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle
Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica  statale  e  che
affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo  Stato
la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. Essa,  inoltre,
violerebbe  la  competenza  legislativa  che  lo   statuto   speciale
attribuisce alla Regione in  materia  di  organizzazione  dei  propri
uffici e del relativo personale,  nonche'  in  materia  di  igiene  e
sanita'  ivi   compresa   l'assistenza   sanitaria   ed   ospedaliera
(competenza, questa, confermata ed  ampliata  per  effetto  dell'art.
117, terzo comma, Cost., letto in combinato disposto  con  l'art.  10
della legge cost. n. 3 del 2001), oltre alla corrispondente  potesta'
amministrativa. 
    3.1.-  Con  memoria  depositata  in  data  15  gennaio  2015,  la
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  previa   delibera   della   Giunta
provinciale 13 gennaio 2015, n.  28,  ha  rinunciato  al  ricorso,  a
seguito della conclusione di un Accordo, stipulato il 15 ottobre 2014
fra la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, le Province  autonome  e
lo Stato, il cui punto 15 prevedeva l'impegno della Regione  e  delle
Province autonome a ritirare i ricorsi da  esse  promossi  contro  lo
Stato,  accordo  recepito  dalla  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2015),  entrata  in  vigore  il  1°
gennaio 2015. 
    3.2.-  Con  memoria  depositata  in  data  21  aprile  2015,   il
Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di  accettare  la
rinuncia al ricorso presentata dalla Provincia autonoma di Bolzano. 
    4.- Con ricorso (reg. ric. n. 14  del  2014),  notificato  il  25
febbraio 2014, depositato il successivo 5 marzo, anche  la  Provincia
autonoma  di   Trento   ha   promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.1, comma 481, della legge n. 147 del 2013 per
violazione degli artt. 9, numero 10, 16, 75, 79, 103, 104 e 107 dello
statuto speciale e relative norme di attuazione (d.P.R.  n.  474  del
1975, d.P.R. n. 197 del 1980), nonche' dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del
2001.  Esso   violerebbe   l'autonomia   provinciale   in   tema   di
organizzazione e gestione  del  servizio  sanitario,  finanziato  con
risorse  regionali,  determinando  la  forzosa  riduzione  dei   suoi
livelli, che si tradurrebbe nella forzosa acquisizione allo Stato  di
risorse  regionali.  Esso,   inoltre,   altererebbe   unilateralmente
l'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e  Regione,  violando  il
principio dell'accordo che domina tali rapporti, gli artt. 103 e  104
dello statuto, che regolano la procedura di revisione  dello  statuto
medesimo  e  la  particolare  procedura  di  modifica   delle   norme
finanziarie in esso contenute. Infine, prevedendo l'accantonamento di
un importo imprecisato sulle quote dei tributi erariali, la  predetta
norma  violerebbe  l'art.  75  dello  statuto,  posto  che  sarebbero
indebitamente ridotte le somme da esso garantite alla Provincia . 
    4.1.-  Con  memoria  depositata  in  data  27  gennaio  2015,  la
Provincia  autonoma  di  Trento,   previa   delibera   della   Giunta
provinciale  12  gennaio  2015,  n.  10,  ratificata  dal   Consiglio
provinciale con delibera 3  febbraio  2015,  depositata  in  data  24
febbraio 2015, ha rinunciato al ricorso, a seguito della stipulazione
di un Accordo, stipulato il 15 ottobre 2014 fra la  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige, le Province autonome e lo Stato, il cui punto 15
prevedeva  l'impegno  della  Regione  e  delle  Province  autonome  a
ritirare i ricorsi da esse promossi contro lo Stato, accordo recepito
dalla legge n. 190 del 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015. 
    4.2.-  Con  memoria  depositata  in  data  21  aprile  2015,   il
Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di  accettare  la
rinuncia al ricorso presentata dalla Provincia autonoma di Trento. 
    5.- L'art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013 e',  infine,
impugnato, con ricorso (reg. ric. n. 17 del 2014), notificato  il  25
febbraio 2014, depositato il successivo 5 marzo, anche dalla  Regione
siciliana, nella parte in cui, riproducendo  fedelmente  i  contenuti
del precedente art. 1, comma 132, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita'  2013),  mostrerebbe  i
medesimi profili di illegittimita' costituzionale prospettati con  il
ricorso n. 43  del  2013,  proposto  dalla  medesima  Regione.  Esso,
escludendo  solo  la  Regione  siciliana  dalle  procedure  d'intesa,
previste  per  la  determinazione  del  concorso  delle  Regioni   ad
autonomia speciale alla  riduzione  del  fabbisogno  finanziario  del
Servizio  sanitario   nazionale,   sarebbe   lesivo   del   principio
costituzionale di leale collaborazione che deve presiedere e regolare
i rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica. 
    Sarebbe, poi, assolutamente arbitraria e come  tale  destinata  a
convertirsi in vizio di illegittimita' costituzionale, la scelta  del
legislatore nazionale di non considerare in alcun modo il  ruolo,  il
rilievo e gli interessi  della  Regione  siciliana,  in  qualita'  di
Regione tuttora sottoposta  a  specifiche  e  restrittive  misure  di
contenimento e riqualificazione della  spesa  sanitaria,  individuate
nel Piano di rientro, in esito alle  quali  avrebbe  gia'  conseguito
risultati del tutto lusinghieri, esposti nelle schede di monitoraggio
pubblicate sul sito del Ministero  della  salute.  La  riduzione  del
livello  di  fabbisogno  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   del
correlato finanziamento renderebbe alla Regione  siciliana  ben  piu'
gravoso il raggiungimento degli  obiettivi  gia'  concordati  con  lo
Stato.  La  prevista  riduzione  del  fabbisogno  sanitario   ed   il
progressivo decremento  del  finanziamento  complessivo  del  sistema
sanitario recherebbe un ulteriore aggravio  al  raggiungimento  della
stabilizzazione del  livello  di  spesa  sanitaria  e  del  correlato
allineamento di quel livello al finanziamento ordinario programmato. 
    Il citato art. 1,  comma  481,  della  legge  n.  147  del  2013,
violerebbe pertanto gli artt. 17, lettere b) e c),  e  20  del  regio
decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello
statuto della Regione siciliana), in quanto la riduzione del  livello
di  concorso  statale  influirebbe  sul  livello  delle   prestazioni
sanitarie della Regione siciliana e sulla possibilita'  della  stessa
di esercitare le relative funzioni amministrative. 
    6.- In tutti i giudizi si e' costituto, con  memorie  di  analogo
tenore, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i  ricorsi
siano dichiarati inammissibili, e comunque non fondati. 
    In    via    preliminare,    la    difesa    statale    eccepisce
l'inammissibilita' dei ricorsi per carenza di  interesse,  posto  che
gli  enti  lamenterebbero  un   vulnus   alle   proprie   prerogative
finanziarie senza dimostrare  concretamente  alcuna  alterazione  del
rapporto tra  complessivi  bisogni  regionali  e  insieme  dei  mezzi
finanziari per farvi fronte. 
    Nel merito le censure sarebbero infondate, considerato che  tutti
gli  enti  territoriali  sono  tenuti  al  rispetto  degli  equilibri
generali  imposti  dalla  finanza  pubblica,  anche  in   conseguenza
dell'unitarieta' delle manovre finanziarie  e  della  inscindibilita'
degli effetti che queste producono a livello nazionale. 
    7.-  All'udienza  pubblica   le   parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle richieste formulate nelle memorie scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  (reg.  ric.
n. 7 del 2014) e Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 10 del 2014), le
Province autonome di Trento (reg. ric. n. 11 del 2014) e  di  Bolzano
(reg. ric. n. 14 del 2014) e la Regione siciliana (reg.  ric.  n.  17
del 2014) hanno promosso questione di legittimita' costituzionale  di
svariate  disposizioni  della  legge  27  dicembre   2013,   n.   147
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita' 2014) e, fra queste,  dell'art.  1,
comma 481. 
    La predetta norma e' impugnata da tutte le ricorrenti nella parte
in cui impone anche  alle  Regioni  ad  autonomia  speciale  ed  alle
Province  autonome  una  riduzione  del  fabbisogno  finanziario  del
Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime  «assicurano
il concorso di cui al presente comma mediante le  procedure  previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n.  42»,  ad  esclusione
della Regione siciliana, e che, «[f]ino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27»,  l'importo  del  concorso
finanziario «e' annualmente accantonato,  a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali». 
    Il citato art. 1, comma 481, secondo la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, sarebbe manifestamente lesivo  dell'autonomia
organizzativa e finanziaria  regionale  e  inciderebbe  iure  imperii
sulle entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali,
in violazione dello statuto speciale che attribuisce in via esclusiva
alla normativa di attuazione statutaria tale compito.  Esso,  infine,
violerebbe sia il principio di leale collaborazione di cui agli artt.
5 e 120 della Costituzione, che  dovrebbe  permeare  la  materia  dei
rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni ad autonomia  speciale,
sia  il  principio  di  ragionevolezza,   poiche'   l'accantonamento,
disposto a favore dello Stato, finirebbe per  operare  immediatamente
ed illimitatamente nel tempo, in  violazione  dell'art.  3  Cost.  e,
corrispondentemente, delle descritte prerogative regionali. 
    Anche la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  denuncia  la
predetta norma per violazione dell'autonomia regionale finanziaria ed
organizzativa, in specie con riferimento alla gestione  del  servizio
sanitario,  per  lesione  del  principio  dell'accordo  che  dovrebbe
presiedere ai rapporti finanziari tra Stato e Regione, nonche'  della
procedura di  revisione  dello  statuto  ed  in  specie  delle  norme
finanziarie di esso. 
    Analoghe censure sono svolte dalle Province autonome di Bolzano e
di Trento, che denunciano la lesione dell'autonomia  organizzativa  e
finanziaria provinciale, nonche' il  contrasto  con  le  disposizioni
statutarie che prevedono in modo esaustivo le forme di concorso delle
Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica  statale  e  che
affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo  Stato
la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. 
    Quanto alla Regione siciliana, essa contesta che l'art. 1,  comma
481,  escludendola  dalle  procedure  d'intesa,   previste   per   la
determinazione del concorso delle Regioni ad autonomia speciale  alla
riduzione  del  fabbisogno   finanziario   del   Servizio   sanitario
nazionale, viola il principio costituzionale di leale  collaborazione
che  deve  presiedere  e  regolare  i  rapporti  tra  gli  enti   che
costituiscono la Repubblica. Tale  norma,  inoltre,  determinando  la
riduzione del livello  di  concorso  statale  alle  spese  sanitarie,
influirebbe sul livello delle  prestazioni  sanitarie  della  Regione
siciliana e sulla possibilita' della stessa di esercitare le relative
funzioni amministrative, rendendo ben piu' gravoso il  raggiungimento
degli obiettivi gia' concordati con lo Stato  in  sede  di  Piano  di
rientro sanitario. 
    1.1.- Riservata a separate pronunce la decisione delle  ulteriori
questioni promosse nei confronti di altre disposizioni della legge n.
147 del 2013,  i  ricorsi  devono  essere  riuniti  e  qui  esaminati
congiuntamente limitatamente al comma 481 del citato art. 1,  che  e'
stato censurato  per  motivi,  almeno  in  parte,  coincidenti  nella
sostanza (ex plurimis, sentenze n. 238 e n. 82 del 2015, n.  144,  n.
44, n. 28 e n. 22 del 2014). 
    2.-  Nelle  more  del  giudizio,  le   Regioni   autonome   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome
di Trento e di Bolzano  hanno  raggiunto  con  lo  Stato  accordi  in
materia di  finanza  pubblica.  Ne  e'  seguita,  da  parte  di  tali
ricorrenti, per quanto qui interessa, la rinuncia ai ricorsi. 
    2.1.-  Tale  rinuncia  e'  stata  accettata  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con riguardo ai giudizi promossi dalla Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 10  del  2014)  e  dalle
Province autonome (reg. ric. n. 11 del 2014 e n. 14 del 2014). 
    Ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, deve, pertanto, essere  dichiarata
l'estinzione dei processi relativi ai predetti giudizi. 
    2.2.- In difetto di  accettazione  della  rinuncia,  va,  invece,
dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento
al giudizio promosso  dalla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
    In base alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n.  82,  n.
77, n. 75 e n. 46 del 2015), la dichiarazione di  rinuncia,  pur  non
accettata  dalla  parte  resistente,  comporta  la  cessazione  della
materia del contendere, ove, anche alla  luce  della  condotta  delle
parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa.  Nel
caso di specie, la rinuncia ai  ricorsi  fa  seguito  ad  un  accordo
siglato con il Governo e figurava tra gli obblighi  della  Regione  e
delle Province autonome stipulanti. 
    3.- La Regione siciliana,  sebbene  abbia  raggiunto  un  analogo
accordo con lo Stato (Accordo 9 giugno 2014 siglato tra il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana  in  materia  di
finanza pubblica), non ha rinunciato al ricorso. 
    In specie, con nota 11 settembre  2015  indirizzata  al  Ministro
dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione  siciliana
ha  precisato  il  suo  intendimento,  con  riferimento  al  predetto
accordo, di «rinunciare per gli anni 2014-2017 agli effetti  positivi
sia in termini di saldo  netto  da  finanziare,  che  in  termini  di
indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali  pronunce  di
accoglimento», in coerenza con  l'impegno  assunto  al  punto  6  del
medesimo accordo, senza  tuttavia  rinunciare  ai  ricorsi  pendenti,
permanendo l'interesse alla pronuncia sulle questioni di legittimita'
costituzionale proposte con i medesimi ricorsi, fra cui quella avente
ad oggetto l'art. 1, comma 481, della  legge  n.  147  del  2013,  ed
anche, in caso di suo accoglimento, ai  relativi  effetti  finanziari
per le annualita' successive al 2017. 
    Deve, pertanto, procedersi all'esame  del  medesimo  ricorso  con
riguardo alle censure promosse nei confronti del citato art. 1, comma
481. 
    4.- La Regione siciliana censura  la  norma  in  questione  nella
parte in cui, riproducendo fedelmente i contenuti del precedente art.
1, comma 132, della legge n. 24 dicembre 2012, n.  228  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
Legge di stabilita' 2013) - che disponeva la  riduzione  del  livello
del fabbisogno del  Servizio  sanitario  nazionale  e  del  correlato
finanziamento,  prevedendo  altresi'  il  concorso  delle  Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad
esclusione della Regione siciliana, al risparmio di spesa mediante le
procedure  previste  dall'art.  27  della  legge  n.  42  del   2009,
stabilendo altresi' che,  in  attesa  dell'attuazione  dell'art.  27,
l'importo del concorso alla manovra «e'  annualmente  accantonato,  a
valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi  erariali»  -
mostrerebbe  i  medesimi  profili  di  illegittimita'  costituzionale
prospettati con il ricorso n. 43 del 2013. 
    Con l'art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013, si  dispone
per l'anno 2015 e a decorrere dal  2016  un'ulteriore  riduzione  del
livello  di  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  cui
concorre lo Stato. Essa e' pari, rispettivamente, ad euro 540 milioni
ed euro 610 milioni. Come gia'  nella  legge  n.  228  del  2012,  e'
prevista  l'esclusione  della  Regione   siciliana   dal   meccanismo
applicato  alle  altre  autonomie  speciali  per   l'attuazione   del
risparmio e si ribadisce che tale esclusione dipende solo dal diverso
sistema di finanziamento dell'assistenza sanitaria. 
    La ricorrente, pertanto, contesta che anche l'art. 1, comma  481,
della legge di stabilita' per il 2014, cosi'  come  l'art.  1,  comma
132, della legge di stabilita' per il 2013, nell'escludere  procedure
d'intesa solo per la Regione siciliana, tra le Regioni  ad  autonomia
speciale,   pur   in   presenza   di   un   differente   sistema   di
compartecipazione alla spesa  sanitaria,  sia  lesivo  del  principio
costituzionale di leale collaborazione che deve presiedere e regolare
i rapporti tra gli enti che  costituiscono  la  Repubblica.  Inoltre,
essa riproduce testualmente brani del ricorso n. 43 del 2013,  deciso
con  la  sentenza  n.  125  del   2015,   al   fine   di   denunciare
l'arbitrarieta'  della  scelta  del  legislatore  nazionale  nel  non
considerare in alcun modo il ruolo e  gli  interessi  della  Regione,
gia' sottoposta alle specifiche misure di  contenimento  della  spesa
sanitaria di cui  all'Accordo  31  luglio  2007,  intercorso  tra  il
Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la
Regione siciliana per l'approvazione del Piano  di  rientro  e  degli
interventi di riequilibrio economico del Servizio sanitario regionale
per il 2007-2009 ai sensi dell'art. 1,  comma  180,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), e di cui
al Programma operativo regionale 2010-2012 per  la  prosecuzione  del
predetto Piano di  rientro,  richiesto  ai  sensi  dell'art.  11  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
    La Regione denuncia che la riduzione del livello di fabbisogno  e
del suo finanziamento renderebbe piu' gravoso il raggiungimento degli
obiettivi gia' concordati  con  lo  Stato  con  i  suindicati  piani,
osservando che  l'unilaterale  valutazione  del  fabbisogno  medesimo
sarebbe lesiva delle prerogative regionali, di  cui  agli  artt.  17,
lettere b) e c), e 20 del regio decreto legislativo 15  maggio  1946,
n. 455 (Approvazione  dello  statuto  della  Regione  siciliana),  in
quanto  assunta  senza  tener  conto  delle  esigenze  della  sanita'
siciliana,  impegnata,  in  base   al   Piano   di   rientro,   nella
razionalizzazione e nel contenimento della spesa. 
    4.1.- La questione e' inammissibile. 
    Come gia' accaduto con riguardo alle medesime censure decise  con
la sentenza n. 125 del 2015, rivolte  a  disposizioni  dal  contenuto
prescrittivo dello stesso tenore (il richiamato art.  1,  comma  132,
della legge di  stabilita'  2013),  la  ricorrente  sostiene  che  la
riduzione del  fabbisogno  sanitario  e  del  relativo  finanziamento
interferirebbe con l'attuazione del Piano di  rientro  sanitario  cui
essa e' soggetta. Sono evocati  non  gia'  parametri  finanziari,  ma
statutari, relativi  alla  potesta'  legislativa  regionale  ed  alle
corrispondenti  funzioni  amministrative  in  materia  di  «igiene  e
sanita' pubblica» e di «assistenza sanitaria», accanto  al  principio
di leale collaborazione. 
    La pretesa violazione del principio di  leale  collaborazione  e'
apoditticamente desunta dalla mancata previsione, per la sola Regione
siciliana  (che,   peraltro,   la   medesima   ricorrente   riconosce
contraddistinta da un differente sistema  di  compartecipazione  alla
spesa sanitaria) di procedure d'intesa previste per la determinazione
del concorso delle Regioni ad autonomia speciale alla  riduzione  del
fabbisogno finanziario del  Servizio  sanitario  nazionale.  Inoltre,
nessun argomento e' impiegato per dimostrare come la norma censurata,
che si correla all'adozione  di  misure  di  contenimento  dei  costi
sanitari  forieri  di  una  riduzione  di  spesa,  possa   ostacolare
l'attuazione del Piano di rientro, volto al riequilibrio del Servizio
sanitario regionale. 
    Questa Corte ha  gia'  avuto  occasione  di  rilevare  che  «tale
pretesa interferenza ben avrebbe potuto essere argomentata in maniera
chiara dalla Regione, considerate le prescrizioni  dettate  dall'art.
20, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42) in ordine al  rapporto  tra  spese  sanitarie  e  disciplina  del
bilancio regionale, in modo da  garantire  "un'esatta  perimetrazione
delle entrate e delle uscite relative al  finanziamento  del  proprio
servizio   sanitario   regionale,   al   fine   di   consentire    la
confrontabilita' immediata  fra  le  entrate  e  le  spese  sanitarie
iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli  atti  di
determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard" (sentenza
n. 51 del 2013,  pronunciata  proprio  nei  confronti  della  Regione
siciliana)» (sentenza n. 125 del 2015). 
    Nonostante tale richiamo, tuttavia, nel ricorso in esame non c'e'
traccia di un simile itinerario argomentativo. 
    Deve, pertanto, concludersi che le  argomentazioni  svolte  dalla
ricorrente  a  sostegno  dell'impugnazione  «non  raggiungono  quella
soglia  minima  di  chiarezza  e  completezza  cui   e'   subordinata
l'ammissibilita' delle impugnative in via  principale  (ex  plurimus,
sentenza n. 312 del 2013)» (sentenza n. 88 del 2014). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara estinti i processi, relativamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 481,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilita'  2014),
promosse  dalla  Regione  autonoma   Friuli-Venezia   Giulia,   dalla
Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma  di  Bolzano,
con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    2) dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 481,  della  legge  n.
147 del 2013, promosse, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettera
a), 3, comma 1, lettere f)  ed  l),  12,  48-bis  e  50  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta),  nonche'  agli  artt.  117,  terzo  comma,  e   119   della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione), ed alla  normativa  di  attuazione
statutaria di cui alla legge 23 dicembre  1994,  n.  724  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica),  alla  legge  26  novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento  finanziario  della  regione
Valle  d'Aosta)  ed   ai   principi   di   leale   collaborazione   e
ragionevolezza, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste,
con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge n. 147  del  2013,
promossa, in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c),  e  20,  del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione  dello
statuto  della  Regione  siciliana),  ed  al   principio   di   leale
collaborazione, dalla Regione siciliana, con il ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI