N. 253 SENTENZA 17 novembre - 3 dicembre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Addizionale  regionale  IRPEF  -
  Differimento all'anno  2015  della  decorrenza  dell'applicabilita'
  delle  disposizioni  che  consentono  alle  Regioni   di   disporre
  detrazioni in favore della famiglia  o  altre  misure  di  sostegno
  sociale. 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione  del
  bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge  di  stabilita'
  2014), art. 1, comma 509. 
-   
(GU n.49 del 9-12-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
509, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2014), promosso dalla Regione Puglia con  ricorso  spedito
per la notifica il 25 febbraio 2014, depositato in cancelleria  il  7
marzo 2014 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  17  novembre  2015  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato Marcello  Cecchetti  per  la  Regione  Puglia  e
l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Regione Puglia, con ricorso spedito per la notifica il  25
febbraio 2014 e depositato il 7 marzo 2014, iscritto  al  n.  22  del
registro ricorsi del 2014,  ha  promosso  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014),  in  riferimento
agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119, primo  e  secondo
comma, della Costituzione, nonche' ai principi di chiarezza normativa
e di certezza del diritto. 
    L'art. 1, comma 509, della legge n. 147 del 2013 modifica  l'art.
6,  comma  7,  del  decreto  legislativo  6  maggio   2011,   n.   68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore  sanitario),  sostituendo
le parole «a decorrere dal 2014», a loro volta  introdotte  dall'art.
1, comma 555, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge
di stabilita' 2013) in sostituzione delle originarie «a decorrere dal
2013», - con le parole «a decorrere dal 2015». L'art. 6, comma 7, del
d.lgs. n. 68 del 2011, nel testo risultante dalla  modifica,  dispone
che «[l]e disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e  6  si  applicano  a
decorrere dal 2015». 
    Il citato art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 contiene  disposizioni
sull'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF) e al comma 1 stabilisce  che  a  decorrere  dall'anno
2012 ciascuna Regione a statuto ordinario puo',  con  propria  legge,
aumentare o diminuire l'aliquota di base della  suddetta  addizionale
entro i limiti percentuali ivi indicati. 
    Il comma 2 stabilisce che fino  al  31  dicembre  2011  rimangono
ferme  le  aliquote  della  addizionale  regionale  dell'IRPEF  delle
Regioni superiori all'aliquota di base alla data di entrata in vigore
del decreto. 
    L'art.  6,  comma  3,  del  d.lgs.  n.  68  del   2011   contiene
disposizioni concernenti il coordinamento tra la maggiorazione  IRPEF
e la riduzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP) eventualmente prevista dalle Regioni. 
    Il successivo comma 4 contiene disposizioni volte  ad  assicurare
la razionalita' del sistema tributario. 
    L'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, dispone  che  «[l]e
regioni, nell'ambito dell'addizionale di cui  al  presente  articolo,
possono disporre, con  propria  legge,  detrazioni  in  favore  della
famiglia, maggiorando le detrazioni  previste  dall'articolo  12  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del  1986.  Le
regioni adottano altresi' con propria legge misure di  erogazione  di
misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il
cui livello di reddito e la relativa imposta netta,  calcolata  anche
su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di  cui
al presente comma». 
    Il successivo  comma  6  stabilisce  che  «al  fine  di  favorire
l'attuazione del  principio  di  sussidiarieta'  orizzontale  di  cui
all'articolo 118,  quarto  comma,  della  Costituzione,  le  regioni,
nell'ambito dell'addizionale di cui  al  presente  articolo,  possono
inoltre disporre,  con  propria  legge,  detrazioni  dall'addizionale
stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e
altre  misure  di  sostegno  sociale  previste   dalla   legislazione
regionale». 
    Ai citati commi 3, 4, 5 e  6,  si  riferisce  il  comma  7,  come
modificato dall'impugnato art. 1, comma 509, della legge n.  147  del
2013. 
    La ricorrente sostiene che l'art. 1, comma 509,  della  legge  n.
147 del 2013, nella parte in cui  produce  l'effetto  di  posticipare
l'applicazione della disciplina contenuta all'art. 6, commi  4  e  5,
(rectius: 5 e 6) del d.lgs. n. 68 del 2011,  contrasterebbe  con  gli
artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma,
Cost. 
    1.1.- La Regione Puglia affronta innanzitutto il  problema  della
qualificazione giuridica dell'addizionale IRPEF e  assume  che,  alla
luce dell'art. 7, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n.  42  (Delega
al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,   in   attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione), rientrerebbe  nella  categoria
delle  «addizionali  sulle  basi  imponibili  dei  tributi  erariali»
(lettera b, numero 2). Si tratterebbe  dunque  di  un  tributo  delle
Regioni, in relazione al quale la  lettera  c)  del  citato  comma  1
dispone che le Regioni  possano  «introdurre  variazioni  percentuali
delle aliquote delle addizionali», nonche' «disporre detrazioni entro
i limiti fissati dalla legislazione statale». 
    La  ricorrente,   peraltro,   rileva   che   l'art.   119   Cost.
distinguerebbe solamente due tipologie di  entrate  tributarie  delle
Regioni: i «tributi propri» e le  «compartecipazioni  al  gettito  di
tributi  erariali»  e  richiama  la  giurisprudenza   costituzionale,
secondo la quale il  criterio  distintivo  delle  entrate  tributarie
delle Regioni, ai sensi dell'art. 119  Cost.,  sarebbe  quello  della
legge istitutiva (si citano le sentenze n. 288, n. 99  e  n.  50  del
2012, n. 455 del 2005, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003). 
    In base all'art.  119  Cost.  e  alla  richiamata  giurisprudenza
costituzionale, nonostante la classificazione di cui alla legge n. 42
del 2009, l'addizionale IRPEF sarebbe, a giudizio  della  ricorrente,
una «compartecipazione al gettito di tributi erariali» (si citano  le
sentenze n. 193 del 2007 e n. 381 del 2004). 
    Di conseguenza la Regione Puglia assume che l'art. 1, comma  509,
della legge n. 147 del 2013 violerebbe l'art. 119,  primo  e  secondo
comma, e l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost.  La  disciplina  ivi
contenuta  impedirebbe  alla  Regione   di   disporre   della   quota
addizionale  IRPEF  ad  essa  assegnata  quale  compartecipazione  al
gettito del tributo erariale, in contrasto con l'autonomia di entrata
e  di  spesa,  in  quanto  impedirebbe  all'ente  di  utilizzare  una
detrazione come strumento di spesa in luogo dell'erogazione attiva di
prestazioni sociali a carico del proprio  bilancio  e  delle  proprie
strutture amministrative e ledendo la potesta' legislativa  regionale
in materia di entrate tributarie, con specifico riferimento al potere
di disporre detrazioni all'addizionale IRPEF  assegnata  dalla  legge
statale alle Regioni. 
    1.2.- In via subordinata, la ricorrente, interpretando l'art. 119
Cost. alla luce dell'art. 7 della legge n. 42 del 2009 e qualificando
di  conseguenza  l'addizionale  IRPEF  quale  tributo  proprio  della
Regione, sostiene l'illegittimita'  dell'art.  1,  comma  509,  della
legge n. 147 del 2013 per  violazione  dei  parametri  gia'  evocati,
poiche' limiterebbe la possibilita' per la Regione  di  stabilire  ed
applicare un tributo proprio nell'ambito dell'autonomia di entrata  e
di spesa, in quanto impedirebbe in assoluto alla Regione di scegliere
liberamente lo strumento ritenuto piu' idoneo  per  la  realizzazione
delle politiche sociali, e poiche' per mezzo di una  disposizione  di
dettaglio  -  esaustiva   e   autoapplicativa,   non   giustificabile
dall'esigenza di garantire l'equilibrio della finanza pubblica e come
tale non qualificabile come principio di coordinamento della  finanza
pubblica e del sistema tributario - l'articolo impugnato vincolerebbe
illegittimamente la potesta' legislativa della Regione nella  materia
dei tributi propri regionali. A giudizio della Regione Puglia  questa
soluzione sarebbe evidente alla luce dell'art. 6, comma 8, del d.lgs.
n. 68 del 2011, il quale prevede che l'applicazione delle  detrazioni
previste ai commi 5 e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio della
Regione che le dispone senza alcuna forma di compensazione  da  parte
dello Stato e che in ogni caso deve essere garantita la previsione di
cui al comma 3, ultimo periodo. Quest'ultima dispone  che  l'aliquota
dell'addizionale IRPEF stabilita dalla  Regione  deve  assicurare  un
gettito che,  unitamente  a  quello  derivante  dagli  altri  tributi
regionali di cui all'art. 12, comma 2, non  sia  inferiore  a  quello
all'ammontare dei trasferimenti regionali  ai  Comuni,  soppressi  in
attuazione del medesimo art. 12. Le disposizioni citate conterrebbero
delle clausole di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica  e
del sistema tributario complessivo. 
    Inoltre la Regione Puglia censura  l'art.  1,  comma  509,  della
legge n. 147 del 2013 per violazione degli artt. 119, primo e secondo
comma, e 117, terzo  e  quarto  comma,  Cost.,  a  prescindere  dalla
qualificazione dell'addizionale IRPEF, in quanto, posticipando per la
terza volta consecutiva il termine iniziale di applicabilita' di  una
norma attuativa dell'autonomia finanziaria e della relativa  potesta'
legislativa che la Costituzione assegna alla  Regione,  introdurrebbe
una disciplina che alla luce della giurisprudenza costituzionale  (si
citano le sentenze n. 417 del 2005, n. 381 e n. 36 del 2004) potrebbe
giustificarsi in via eccezionale  e  per  straordinarie  esigenze  di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  soltanto  ove   assuma   un
carattere transitorio. Quest'ultimo, nel caso di specie,  sarebbe  da
escludere stante la ripetuta reiterazione della misura di proroga. 
    1.3.-  Da   ultimo   la   ricorrente   lamenta   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 509, della legge n.  147  del  2013
per violazione del principio di ragionevolezza  di  cui  all'art.  3,
primo comma, Cost., del principio di buon  andamento  della  pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nonche'  del  principio  di
certezza del diritto  e  chiarezza  normativa,  in  riferimento  alle
attribuzioni costituzionali spettanti alla  Regione  ai  sensi  degli
artt. 119, primo e secondo comma, e 117, terzo e quarto comma, Cost.,
in quanto la disciplina ivi contenuta impedirebbe alla Regione, senza
alcuna  ragionevole  giustificazione,   di   disporre   della   quota
addizionale IRPEF ad essa assegnata, al fine di perseguire  politiche
di  sostegno  sociale  a  favore  di  soggetti  svantaggiati,  mentre
consentirebbe l'erogazione positiva di contributi e sussidi a  favore
degli stessi beneficiari e per le  medesime  finalita'  sociali,  con
conseguente  necessita'  di  apprestare  organizzazione  e  attivita'
amministrative. Infine, secondo la ricorrente, l'art. 1,  comma  509,
della legge n. 147 del 2013 determinerebbe un effetto  di  confusione
normativa, poiche' indurrebbe a ritenere che la Regione non  potrebbe
perseguire determinate politiche di sostegno sociale nei confronti di
categorie di persone ritenute  svantaggiate,  quando  in  realta'  le
medesime politiche  potrebbero  essere  comunque  perseguite  tramite
strumenti  differenti,  ancorche'  piu'  onerosi  per  le   strutture
amministrative e per il bilancio regionale. Ne risulterebbe  leso  il
principio   di   chiarezza   normativa,   qualificato   dalla   Corte
costituzionale in termini di  «valore  costituzionale»  e  come  tale
utilizzabile come  parametro  di  legittimita'  costituzionale  delle
leggi sottoposte al suo scrutinio (si citano le sentenze n. 308 e  n.
103 del 2013, n. 78 del 2012, n. 303 del 2003, n. 94 del 1995, n. 384
del 1994). Anche tale violazione, secondo la ricorrente, per  il  suo
riferimento immediato alla  limitazione  dei  poteri  spettanti  alla
Regione in subiecta  materia  determinerebbe  una  palese  violazione
indiretta delle attribuzioni costituzionali regionali. 
    2.- Con atto di  intervento  si  e'  costituito  in  giudizio  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale  dello  Stato.  Il  resistente  contesta  la
fondatezza   delle   doglianze   avanzate   dalla   Regione   Puglia,
evidenziando  -  quanto  alla   natura   giuridica   dell'addizionale
regionale all'IRPEF - che  si  tratterebbe  di  un'imposta  istituita
dall'art. 50  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
(Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), il cui gettito
e' devoluto alle Regioni tanto che la legge delega n. 42 del 2009  la
colloca tra  i  tributi  delle  stesse.  Trattandosi  di  un  tributo
erariale, l'esercizio del potere di proroga del termine non  potrebbe
che rientrare nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.  Le
proroghe troverebbero giustificazione nella necessita', rappresentata
dalle Regioni stesse, di predisporre adeguate politiche tributarie di
entrata e di spesa. Ne  conseguirebbe  l'infondatezza  della  censura
relativa agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost. 
    Inoltre, a  giudizio  della  difesa  statale,  sarebbe  parimenti
infondata la violazione dell'autonomia di entrata e di spesa  di  cui
all'art. 119, primo e secondo comma, Cost.  e  degli  artt.  3  e  97
Cost., dal momento che il rinvio al 2015 della  possibilita'  per  le
Regioni di attivare la  leva  fiscale  attraverso  la  previsione  di
detrazioni per carichi di famiglia  e  in  sostituzione  di  voucher,
buoni di servizio  ed  altre  misure  di  sostegno,  non  impedirebbe
comunque alle medesime di poter perseguire, fino al termine indicato,
le politiche di sostegno sociale a favore dei  soggetti  svantaggiati
previste nell'ambito della gestione del proprio bilancio. 
    3.- La Regione Puglia con memoria depositata in data  27  ottobre
2015 ha sostanzialmente ribadito le ragioni gia' esposte nel  ricorso
introduttivo del presente giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in  epigrafe  la  Regione  Puglia  ha
proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma
509, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2014), in riferimento agli  artt.  3,  97,  117,  terzo  e
quarto comma, 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nonche'
ai principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto. 
    Il censurato comma 509, sostituendo nel comma 7 dell'art.  6  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario) la locuzione «a decorrere  dal  2014»
con quella «a decorrere dal 2015», sostanzialmente differisce  di  un
anno,  tra  l'altro,  la  possibilita'  per  le  Regioni  a   statuto
ordinario, ai sensi dei  commi  5  e  6  dello  stesso  articolo,  di
disporre con propria legge,  nell'ambito  dell'addizionale  regionale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  (IRPEF),  detrazioni
all'addizionale  medesima  in  favore  delle  famiglie  o  in   luogo
dell'erogazione diretta di  misure  di  sostegno  sociale  altrimenti
previste dalla legislazione regionale. 
    Detto differimento fa seguito a quello gia' introdotto a modifica
dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 68 del 2011  dall'art.  1,  comma
555, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2013), che aveva procrastinato l'originaria decorrenza dal
1° gennaio 2013 al 1° gennaio  2014,  senza  che  la  Regione  avesse
proposto impugnativa. 
    2.- Secondo la ricorrente la  disposizione  censurata  violerebbe
gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo  e  secondo  comma,
Cost., ledendo la competenza legislativa  della  Regione  in  materia
tributaria e la sua autonomia finanziaria. 
    2.1.- Sotto tali profili la questione non e' fondata. 
    L'addizionale regionale all'IRPEF, istituita dall'art. 50,  comma
1, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali), e' determinata applicando  l'aliquota
fissata dalla Regione al reddito complessivo rilevante ai fini  IRPEF
al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale  imposta
(comma 2) ed e' devoluta alla Regione medesima (comma 3). 
    Si tratta, all'evidenza, di un'addizionale sulla base  imponibile
di un tributo erariale, quale e' indubitabilmente  l'IRPEF  (sentenza
n. 381 del 2004). 
    In base alla giurisprudenza di questa Corte, la disciplina  delle
addizionali  regionali,  istituite  con  leggi  statali  sulle   basi
imponibili di tributi erariali, e' riservata dall'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost. allo Stato - salvo comunque il limite di non
alterare il  rapporto  tra  complessivi  bisogni  regionali  e  mezzi
finanziari per farvi fronte - con l'ulteriore conseguenza che, da  un
lato, il legislatore  statale  puo'  introdurre  norme  non  solo  di
principio, ma anche di dettaglio, e che, dall'altro, l'intervento del
legislatore regionale puo' integrare detta disciplina  solo  entro  i
limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa (sentenza  n.  121
del 2013). 
    D'altra parte, in coerenza con tali assunti, l'art. 7,  comma  1,
lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione) prevede,  con  riguardo  alle  addizionali  sulle  basi
imponibili dei tributi erariali, che le Regioni, con  propria  legge,
«possono  disporre  detrazioni   entro   i   limiti   fissati   dalla
legislazione statale». 
    Dunque, con riferimento ai parametri evocati,  legittimamente  la
norma censurata, adottata in un ambito di competenza esclusiva  dello
Stato, limita la potesta' legislativa regionale, differendo nel tempo
la  possibilita'  per  le  Regioni  di  prevedere  le  detrazioni  in
considerazione. 
    3.- La Regione Puglia deduce anche il contrasto del citato  comma
509 con gli artt. 3 (sotto il  profilo  della  ragionevolezza)  e  97
(sotto il profilo del buon andamento) Cost., nonche' con  i  principi
di  chiarezza  normativa  e  di  certezza  del  diritto.  Anche   con
riferimento  a  detti  parametri  le  questioni  sollevate  non  sono
fondate. 
    3.1.-  Sotto  il  profilo  della  ragionevolezza  la  scelta  del
legislatore non e' affatto implausibile. 
    L'art. 6, commi 5 e 6, del d.lgs.  n.  68  del  2011  prevede  la
possibilita' per la Regione di disporre  detrazioni  sull'addizionale
all'IRPEF a beneficio della famiglia o in luogo di  altre  misure  di
sostegno sociale. 
    Il rinvio di tale opzione legislativa, che comunque  non  integra
una scelta costituzionalmente obbligata, ha il temporaneo effetto  di
ripristinare la regola generale contenuta nel principio di unita' del
bilancio «specificativo dell'art. 81 Cost.  [secondo  cui]  tutte  le
entrate correnti, a prescindere dalla loro origine,  concorrono  alla
copertura di tutte le spese  correnti,  con  conseguente  divieto  di
prevedere una specifica correlazione tra singola  entrata  e  singola
uscita» (sentenza n. 192 del 2012). Detta proroga comporta unicamente
la temporanea devoluzione del gettito  dell'addizionale  IRPEF  nella
sua integralita' al bilancio regionale. In tal modo non viene affatto
precluso il tipo di sostegno sociale reclamato dalla Regione, la  cui
applicazione viene semplicemente rinviata, ma e' piuttosto consentito
alla Regione stessa di impiegare, ove lo ritenga,  le  risorse  cosi'
percepite anche per obiettivi diversi da quelli previsti in relazione
alle detrazioni in questione. 
    3.2.- Per ragioni parzialmente coincidenti non  sussiste  neppure
la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione di
cui all'art. 97 Cost. 
    Anzitutto, la proroga si limita a conferire al bilancio regionale
una maggiore flessibilita' in  relazione  alle  scelte  rimesse  alla
discrezionalita'  della   Regione   cosicche'   la   sua   temporanea
applicazione  potrebbe  addirittura  favorire   il   buon   andamento
dell'azione amministrativa. 
    In secondo luogo, anche la possibilita' di disporre le detrazioni
in considerazione non esimerebbe la Regione dall'onere di predisporre
- ove non ne sia gia' dotata in base alla  legislazione  che  prevede
l'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio ed altre  misure  di
sostegno sociale che le detrazioni  dovrebbero  sostituire  (art.  6,
comma 6, del d.lgs. n. 68 del  2011)  -  l'organizzazione  necessaria
alla prestazione  diretta  di  sostegno  economico  a  beneficio  dei
«soggetti IRPEF, il cui livello di  reddito  e  la  relativa  imposta
netta, calcolata anche su base familiare, non consente  la  fruizione
delle detrazioni di cui al presente comma» (art. 6, comma 5,  secondo
periodo, del d.lgs. n. 68 del 2011). 
    3.3.- Nessun dubbio, infine, sussiste in ordine alla  circostanza
che   la   norma   censurata   incide   esclusivamente   sul   regime
dell'addizionale regionale all'IRPEF, cui si riferiscono i  commi  3,
4, 5 e 6 dell'art. 6 - differendone nel tempo l'applicazione -  senza
nulla disporre in ordine agli  ambiti  di  competenza  attribuiti  al
legislatore  regionale.  Di  conseguenza,  non  risultano  violati  i
principi di chiarezza normativa e di  certezza  del  diritto  evocati
dalla ricorrente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  comma  509,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge di stabilita'  2014),  promossa,  in  riferimento
agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma,  119,  primo  e  secondo
comma, della Costituzione, nonche' ai principi di chiarezza normativa
e di certezza del  diritto,  dalla  Regione  Puglia  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI