CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum popolare (15A09345) 
(GU n.288 del 11-12-2015)

 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 10 dicembre 2015, ha raccolto a  verbale  e  dato
atto della dichiarazione resa da 15 cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere  una  richiesta  di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
    Volete voi che siano abrogati: 
    la legge 6 maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera  dei  deputati",  limitatamente  alle  seguenti
parti: 
    articolo 1, comma 1, lettera f): "f) sono attribuiti comunque 340
seggi alla lista che ottiene, su base nazionale,  almeno  il  40  per
cento dei voti validi o, in mancanza, a  quella  che  prevale  in  un
turno di ballottaggio tra le due  con  il  maggior  numero  di  voti,
esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento  tra
i due turni di votazione;"; 
    nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, "Approvazione del testo unico delle leggi recanti  norme  per
la elezione della Camera dei deputati", limitatamente  alle  seguenti
parti: 
    articolo 1, comma 2, come sostituito dall'articolo  2,  comma  1,
della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati", limitatamente  alle  parole:  ",
con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza,  a  seguito
del primo turno di votazione qualora una lista  abbia  conseguito  un
numero di voti  validi  pari  almeno  al  40  per  cento  del  totale
nazionale, ovvero a seguito di un  turno  di  ballottaggio  ai  sensi
dell'articolo 83"; 
    Art. 11, comma aggiunto in fine dall'art. 2, comma 5, della legge
6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni  in  materia  di  elezione  della
Camera  dei  deputati":  "Il  decreto  stabilisce   che   l'eventuale
ballottaggio dovra'  tenersi  nella  seconda  domenica  successiva  a
quella di convocazione dei comizi"; 
    Art. 31, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 17,  lett.  c),
della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati": "2-bis. In caso  di  svolgimento
del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due
distinti  rettangoli  i   contrassegni   delle   liste   ammesse   al
ballottaggio.  L'ordine  delle  liste  ammesse  al  ballottaggio   e'
stabilito con  sorteggio  da  effettuare  presso  l'Ufficio  centrale
nazionale". 
    Art. 83, comma 1, numero 2, come sostituito  dall'art.  2,  comma
25, della legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati": "2) individua la  lista  che  ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;"; 
    Art. 83, comma 1, numero 5, come sostituito  dall'art.  2,  comma
25, della legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della  Camera  dei  deputati":  "5)  verifica  se  la  cifra
elettorale nazionale della lista con  la  maggiore  cifra  elettorale
nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad  almeno
il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;"; 
    Art. 83, comma 1, numero 6, come sostituito  dall'art.  2,  comma
25, della legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati":  "6)  verifica  quindi  se  tale
lista abbia conseguito almeno 340 seggi;"; 
    Art. 83, comma 1, numero 7, come sostituito  dall'art.  2,  comma
25, della legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati": "7) qualora la verifica  di  cui
al numero 6) abbia dato esito positivo,  resta  ferma  l'attribuzione
dei seggi ai sensi del numero 4);"; 
    Art. 83, comma 2, come sostituito dall'art. 2,  comma  25,  della
legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni  in  materia  di  elezione
della Camera dei deputati": " 2. Qualora la verifica di cui al  comma
1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che  ha  ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito
il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di
340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In  tale  caso
l'Ufficio assegna il numero di seggi cosi' determinato alla  suddetta
lista. L'Ufficio divide quindi la cifra  elettorale  nazionale  della
lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo cosi' il  quoziente
elettorale nazionale di maggioranza."; 
    Art. 83, comma 3, come sostituito dall'art. 2,  comma  25,  della
legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni  in  materia  di  elezione
della Camera dei deputati": "3. L'Ufficio  procede  poi  a  ripartire
proporzionalmente i restanti seggi, in numero  pari  alla  differenza
tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista  con  la  maggiore
cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le  altre  liste
di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide  il  totale  delle
loro  cifre  elettorali  nazionali  per  tale  numero,  ottenendo  il
quoziente elettorale nazionale  di  minoranza;  nell'effettuare  tale
divisione  non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria  del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per  tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi'  ottenuto  rappresenta
il numero di seggi  da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I  seggi  che
rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima  si
procede a sorteggio."; 
    Art. 83, comma 4, come sostituito dall'art. 2,  comma  25,  della
legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni  in  materia  di  elezione
della Camera dei deputati": "4. Ai  fini  della  distribuzione  nelle
singole circoscrizioni dei seggi  assegnati  alle  liste  ammesse  al
riparto ai sensi dei commi 2 e 3,  l'Ufficio  procede  ai  sensi  del
comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo  del  quoziente  elettorale
nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di  maggioranza
di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior  numero  di
voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza  di  cui
al comma 3 per le altre liste."; 
    Art. 83, comma 5, come sostituito dall'art. 2,  comma  25,  della
legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni  in  materia  di  elezione
della Camera dei deputati": "5. Qualora la verifica di cui  al  comma
1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad  un  turno  di
ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le  due
maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di  cui
al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il  maggior  numero
di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340  seggi.
L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti  seggi
tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi  del  comma
3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai  sensi  del
comma 4."; 
    Art. 83, comma 6, come sostituito dall'art. 2,  comma  25,  della
legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni  in  materia  di  elezione
della  Camera  dei  deputati",   limitatamente   alle   parole   "per
l'individuazione della  lista  che  ha  ottenuto  la  maggiore  cifra
elettorale  nazionale  ovvero  delle  liste   ammesse   all'eventuale
ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di  cui  al
comma 1, numero 5)"; 
    Art. 83-bis, comma 1, numero  1,  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in  materia
di elezione della Camera dei deputati": "1)  qualora  i  seggi  siano
stati  assegnati  alle  liste  con   attribuzione   del   premio   di
maggioranza,  determina  ai  fini  della  ripartizione  il  quoziente
elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente
elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare
ciascuno dei quozienti,  divide  il  totale  delle  cifre  elettorali
circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste  di
minoranza per il totale  dei  seggi  rispettivamente  loro  assegnati
nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;"; 
    Art. 83-bis, comma 1, numero  2,  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in  materia
di elezione della Camera dei deputati": "2) nel caso in cui sia stato
assegnato il premio di  maggioranza,  divide,  per  ciascun  collegio
plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria  per  il
quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi  del  numero
1), ottenendo cosi' l'indice relativo  ai  seggi  da  attribuire  nel
collegio plurinominale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le
altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale
delle cifre elettorali di collegio per  il  quoziente  elettorale  di
minoranza  determinato  ai  sensi  del  numero  1),  ottenendo  cosi'
l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio  al  gruppo  di
liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti
per il numero dei seggi assegnati al collegio e  divide  il  prodotto
per la somma di tutti gli indici. La parte intera  dei  quozienti  di
attribuzione cosi'  ottenuti  rappresenta  il  numero  dei  seggi  da
attribuire nel collegio alla lista di  maggioranza  e  al  gruppo  di
liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da  attribuire  sono
rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o  al  gruppo  di
liste di minoranza per i quali le parti  decimali  dei  quozienti  di
attribuzione siano maggiori e, in caso di  parita',  alle  liste  che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale  circoscrizionale;  a
parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio;"; 
    Art. 83-bis, comma 1, numero  3,  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in  materia
di elezione della Camera dei deputati": "3) successivamente l'Ufficio
accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti collegi alla  lista
di maggioranza e al gruppo  di  liste  di  minoranza  corrisponda  al
numero dei seggi complessivamente determinato  dall'Ufficio  centrale
nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di
liste di minoranza che abbia seggi  eccedenti  sottrae  i  seggi  nei
collegi nei quali i seggi stessi sono stati  ottenuti  con  le  parti
decimali dei  quozienti  di  attribuzione,  secondo  il  loro  ordine
crescente,  e  li  assegna,  nei  medesimi  collegi,  alla  lista  di
maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;"; 
    Art. 83-bis, comma 1, numero 4, primo  periodo,  come  sostituito
dall'art.  2,  comma  25,  della  legge  6  maggio   2015,   n.   52,
"Disposizioni in materia di  elezione  della  Camera  dei  deputati",
limitatamente alle parole "L'ufficio procede quindi  all'attribuzione
nei singoli collegi dei seggi spettanti  alle  liste  del  gruppo  di
liste di minoranza."; 
    Art. 83-bis, comma 1, numero 4, secondo periodo, come  sostituito
dall'art.  2,  comma  25,  della  legge  6  maggio   2015,   n.   52,
"Disposizioni in materia di  elezione  della  Camera  dei  deputati",
limitatamente alle parole "del gruppo di liste di minoranza"; nonche'
alle parole "che compongono  il  gruppo";  nonche'  alle  parole  "al
gruppo stesso"; 
    Art. 83-bis, comma 1, numero 4, quarto periodo,  come  sostituito
dall'art.  2,  comma  25,  della  legge  6  maggio   2015,   n.   52,
"Disposizioni in materia di  elezione  della  Camera  dei  deputati",
limitatamente alle parole 
    "del gruppo"; 
    Art. 83-bis, comma 1, numero  5,  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in  materia
di  elezione  della  Camera  dei  deputati":  "5)  qualora  l'Ufficio
centrale  nazionale  abbia  assegnato  i  seggi  alle   liste   senza
attribuire   il   premio   di   maggioranza,    l'Ufficio    centrale
circoscrizionale  procede  all'attribuzione  dei  seggi  nei  collegi
plurinominali  considerando  singolarmente  ciascuna  lista,  con  le
medesime modalita' stabilite al  numero  4)  per  l'attribuzione  dei
seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza."; 
    Art. 92, primo comma, numero 1-bis, primo periodo, come  inserito
dall'art. 2, comma 30, lett. a), della legge 6 maggio  2015,  n.  52,
"Disposizioni in materia di  elezione  della  Camera  dei  deputati",
limitatamente alle parole "e alla determinazione della lista  che  ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale"; 
    Art. 92, primo comma, numero 1 bis, terzo periodo, come  inserito
dall'art. 2, comma 30, lett. a), della legge 6 maggio  2015,  n.  52,
"Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": 
    "Il seggio attribuito nel  collegio  della  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e' computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando  il  candidato
nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno
di quella lista  o  quando  tale  lista  e'  collegata  al  candidato
proclamato eletto."; 
    Art. 93, comma 2, lett. c), come inserito dall'art. 2, comma  31,
lett. b) della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni  in  materia
di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "La
scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale  la  votazione
si svolge sull'intero territorio nazionale"; 
    Art. 93-bis, comma 1, terzo periodo, come aggiunto  dall'art.  2,
comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni  in  materia
di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole  "e
alla determinazione della lista che ha  ottenuto  la  maggiore  cifra
elettorale nazionale"; 
    Art. 93-bis, comma 1, quinto periodo, come aggiunto dall'art.  2,
comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni  in  materia
di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole  "I
seggi attribuiti nella  circoscrizione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol
sono computati nel numero dei  seggi  ottenuti  dalla  lista  che  ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il  candidato
nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno
di quella lista ovvero quando tale lista e' collegata in un  collegio
uninominale ad un candidato proclamato eletto."; 
    Art. 93-ter, comma 3, come aggiunto dall'art. 2, comma  32  della
legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni  in  materia  di  elezione
della Camera dei deputati": "3. La scheda per il ballottaggio  e'  la
medesima con la quale la votazione si svolge  sull'intero  territorio
nazionale."; 
    Art. 93-quater, comma 4, come  aggiunto  dall'art.  2,  comma  32
della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati": "4. L'attribuzione dei seggi  da
assegnare con metodo proporzionale  e'  fatta  dall'Ufficio  centrale
circoscrizionale  in  conformita'  con  le   determinazioni   assunte
dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83,  comma  1,
numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello  svolgimento  del
ballottaggio."; 
    Art. 93-quater, comma 6, primo periodo, come  aggiunto  dall'art.
2, comma 32 della legge  6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in
materia di elezione della Camera dei  deputati",  limitatamente  alle
parole "Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione
dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1,  numero  7),";  nonche'
alle parole ", ricevutane comunicazione,"; 
    Art. 93-quater, comma 7, come  aggiunto  dall'art.  2,  comma  32
della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati": "7. Qualora  l'Ufficio  centrale
nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai  sensi  dell'articolo
83, comma 2, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio,  l'Ufficio
centrale  circoscrizionale,  ricevutane  comunicazione,  assegna  due
terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla  lista  che
ha conseguito la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale,  ovvero  ha
ottenuto il maggior numero di voti nel turno  di  ballottaggio,  e  i
seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi  a  ripartire
con le modalita' di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste
ammesse. L'Ufficio  centrale  circoscrizionale  proclama  eletti,  in
corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i  candidati  della
lista medesima secondo l'ordine in cui essi  si  succedono:  I  seggi
assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore  cifra  elettorale
nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima
lista a livello nazionale."? 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso la sede del Coordinamento
Democrazia Costituzionale, presso l'Avv. Pietro Adami, Foro di  Roma,
Corso       d'Italia,       97,       00198       Roma,       e-mail:
cdemocraziacostituzionale@gmail.com