N. 289 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 2015
Ordinanza del 21 aprile 2015 del Tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di S.P.. Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Mancata previsione di un termine massimo di durata della prestazione di lavoro di pubblica utilita' e dei criteri utili per la sua determinazione. - Codice penale, art. 168-bis, inserito dall'art. 3, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili); codice di procedura penale, artt. 464-bis e seguenti, aggiunti dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili).(GU n.50 del 16-12-2015 )
IL TRIBUNALE DI PRATO
Nella persona del giudice penale Jacqueline Monica Magi, ha
pronunciato la seguente ordinanza.
Nel procedimento n. R. 1927/14 DIB., n. 6144/13 R.G.N.R., contro
S.P. difeso di fiducia dall'avv. C. Vannucchi del Foro di Prato.
Per la dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 168-bis
del codice penale e 464-bis e seguenti del codice di procedura penale
(introdotti con legge n. 67/2014) per contrasto con gli articoli 3,
24 e 27 della Costituzione.
Sulla rilevanza nel caso in specie il PM citava a giudizio S.P.
per farlo rispondere del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo n. 152/2006, per aver effettuato attivita'
di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in Vernio (Prato)
nel luglio 2013.
Il suo difensore depositava memoria chiedendo che si sollevasse
la questione di legittimita' costituzionale di cui sopra, relativa
alla legge n. 67/2014 nella parte in cui, introducendo la disciplina
dell'istituto giuridico della sospensione del procedimento con messa
alla prova (articoli 168-bis del codice penale e 464-bis e seguenti
del codice di procedura penale), omette di fornire qualsiasi
informazione circa la durata massima del lavoro di pubblica utilita'
(limitandosi a prevedere che questo debba avere durata minima non
inferiore a dieci giorni) ne' consente di conoscere quali siano i
parametri sulla base dei quali determinarne l'entita' (e determinare
l'entita' della sospensione, aggiunge la scrivente), di tal che
l'imputato che intenda formulare la suddetta richiesta al fine di
usufruire di tale possibilita' riconosciutagli dall'ordinamento non
e' in grado di conoscere - al momento della formulazione - ne' la
durata massima del lavoro di pubblica utilita' che andra' a svolgere
ne' tantomeno i parametri in base ai quali esso sara' determinato,
(ne' tantomeno i parametri della sospensione).
Il difensore dubita della conformita' dell'istituto della messa
alla prova ed in particolare della preclusione dello svolgimento del
lavoro di pubblica utilita' con gli articoli 3, 24 e 27 della
Costituzione.
La questione appare rilevante ai fini della presente decisione e
non e' manifestamente infondata.
Invero, dal capo di imputazione, dagli atti contenuti nel
fascicolo del dibattimento e dalla documentazione prodotta dalla
difesa a sostegno della richiesta di sospensione con messa alla prova
emerge la ricorrenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti
oggettivi e soggettivi che consentirebbero l'ammissione alla messa
alla prova.
La fattispecie di cui all'articolo e' punita con la pena
dell'arresto e dell'ammenda e, quindi, con pena massima inferiore ai
limiti di cui all'art. 168-bis, comma 1 del codice penale.
Sono assenti le condizioni ostative ex art. 168-bis, commi 4 e 5
del codice penale, non avendo l'imputato mai usufruito prima
dell'istituto in questione e non ricorrendo alcuno dei casi di cui
agli articoli 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
Il caso concreto, sulla base di quanto contestato e dagli atti
presenti nel fascicolo, appare di modesta gravita', in quanto
relativo a un modesto smaltimento di scarti di potatura e materiale
plastico.
Tutto cio' premesso in ordine all'astratta ammissibilita'
dell'imputato alla messa alla prova, l'unico ostacolo alla effettiva
predisposizione in concreto di tale istituto deriva dalla
indeterminata e vaga formulazione dell'art. 168-bis del codice penale
e dell'art. 464-bis del codice di procedura penale, in ordine alle
concrete modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita',
non essendo specificato ne' il termine di durata massima che esso
potra' avere, ne' il soggetto che dovra' determinarla ne', tantomeno,
i parametri in base ai quali tale durata dovra' essere determinata.
Risulta di tutta evidenza la rilevanza della questione ai fini
della decisione di questo giudice in questo procedimento, atteso che,
a fronte dell'astratta possibilita' per l'imputato di accedere
all'istituto della messa alla prova, difettano, nell'attuale
formulazione legislativa, alcune essenziali indicazioni circa la
predisposizione e le modalita' della sua concreta attuazione.
Sulla non manifesta infondatezza:
il giudice penale ritiene di rimettere il ricorso alla ecc.ma
Corte alla stregua delle seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'art. 3 Costituzione:
La formulazione dell'art. 168-bis del codice penale, risulta in
palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che stabilisce il
principio generale di uguaglianza dei cittadini di fronte
all'ordinamento, principio da cui discende, quale logico corollario,
il divieto di trattare situazioni omogenee in modo differenziato e,
parimenti, quello di trattare in modo identico situazioni differenti.
Ebbene, nel caso di specie il legislatore, con l'art. 168-bis del
codice penale, ha riconosciuto la possibilita' della sospensione con
messa alla prova per un numero cospicuo di reati tra loro molto
diversi («reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la
pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola,
congiunta o alternativa a quella pecuniaria) e delitti indicati dal
comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale»).
Trattasi di un novero di fattispecie fra loro assai differenti
per tipo e per trattamento sanzionatorio: delitti e contravvenzioni,
con forbici edittali di pena molto diversi. Cio', a norma dell'art. 3
Cost. imporrebbe una diversificazione della disciplina idonea ad
impedire che casi tra loro diversi ricevano un identico trattamento.
Cio' in particolare nei casi di pena prevista solo pecuniaria;
b) con riferimento all'art. 24 Costituzione:
La legge n. 67/2014, poi, stante la sua formulazione lacunosa ed
indeterminata, come evidenziato, omette di indicare termine massimo
di durata del lavoro di pubblica utilita', parametri e soggetto
competente a determinarne l'entita'.
Quanto al primo profilo, infatti, l'art. 168-bis, comma 3 del
codice penale, si limita a prevedere che la durata del lavoro di
pubblica utilita' debba avere durata non inferiore a dieci giorni,
senza nulla aggiungere in ordine alla durata massima e ai criteri
utili per la sua determinazione. Indicazioni al riguardo non si
possono trarre neppure dall'art. 464-ter, comma 5 del codice di
procedura penale, che si riferisce alla durata massima di sospensione
del procedimento e non a quella della prestazione del lavoro di
pubblica utilita' ne' puo' trovare applicazione per analogia il
limite dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, il quale
trova applicazione solo ove espressamente richiamato.
La formulazione eccessivamente generica di alcune disposizioni
disciplinanti l'istituto in esame pare stridere col principio di
tassativita' costituzionalmente sancito ed espresso anche dall'art. 1
del codice penale, che impone al legislatore, in una prospettiva
garantista per il cittadino, di stabilire con sufficiente precisione
il contenuto della norma penale, si' da delineare un quadro normativo
certo e ben definito idoneo a soddisfare l'esigenza della certezza
del diritto.
Inoltre il diritto di difesa impone la conoscenza, da parte
dell'imputato, delle sanzioni in cui puo' incorrere, conoscenza
adesso impossibile;
c) con riferimento all'art. 27 Costituzione:
Il nuovo istituto, pur presentando una connotazione afflittiva,
costituisce un percorso di risocializzazione e reinserimento
alternativo per gli autori di reati di minore allarme sociale, che,
consentendo di evitare il dibattimento, rappresenta altresi' un
importante strumento deflattivo del contenzioso.
Tali caratteristiche riflettono il doppio profilo, sostanziale e
processuale, della sospensione con messa alla prova che si atteggia,
per un verso, a causa di estinzione del reato (articoli 168-bis,
168-ter, 168-quater del codice penale) e, per altro, a procedimento
speciale (titolo V-bis, articoli 464-bis - nonies del codice di
procedura penale).
La messa alla prova, dunque, pur non potendosi considerare
formalmente una pena, ne possiede le caratteristiche sostanziali. Se
cosi' stanno le cose, la mancata previsione di un limite massimo di
durata e l'omessa predeterminazione dei criteri da seguire per la sua
predisposizione violano il finalismo rieducativo che la sanzione
penale deve indefettibilmente possedere.
Sulla base di quanto detto in precedenza appare opportuna la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per una
considerazione della questione con conseguente sospensione del
presente giudizio.
P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' Costituzionale degli articoli 168-bis del codice penale
e 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, con riferimento
agli articoli 3, 24 e 27 Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e' sia comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Prato, 21 aprile 2015
La Giudice: Jacqueline Monica Magi