N. 264 ORDINANZA 17 novembre - 11 dicembre 2015

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  -  Mancata
  estensione dell'indennita'  di  immersione  prevista  per  il  solo
  personale delle Forze armate. 
- Legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5  maggio  1976,
  n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare),
  art. 9. 
-   
(GU n.50 del 16-12-2015 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9  della
legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976,  n.
187, relativa alle  indennita'  operative  del  personale  militare),
promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la  Campania  nel
procedimento vertente tra F.N. ed altri e il Ministero dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, con ordinanza del 30 gennaio 2014, iscritta al n.  103
del registro ordinanze 2014 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2014. 
    Visti l'atto di costituzione di F.N. ed altri nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  17  novembre  2015  il  Giudice
relatore Daria de Pretis; 
    uditi l'avvocato Angelo Fiore  Tartaglia  per  F.N.  ed  altri  e
l'avvocato  dello  Stato  Chiarina  Aiello  per  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 30  gennaio  2014,  il  Tribunale
amministrativo regionale per  la  Campania  -  sezione  quarta  -  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9  della
legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976,  n.
187, relativa alle indennita' operative del personale  militare),  in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte  in
cui riconosce l'indennita' di immersione esclusivamente al  personale
delle Forze armate e non anche  a  quello  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco in possesso di analogo brevetto  di  sommozzatore  e
svolgente identiche mansioni di soccorso e salvataggio; 
    che la questione e' sorta nel corso di un  giudizio  promosso  da
alcuni appartenenti al nucleo sommozzatori del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco operativi nella direzione regionale per la Campania,
nei confronti del Ministero dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili
del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,   per
l'annullamento  del  provvedimento   che   aveva   loro   negato   la
corresponsione dell'indicata indennita' di immersione; 
    che il rimettente, affermata la propria  giurisdizione  esclusiva
trattandosi di controversia in  materia  di  rapporti  di  lavoro  in
regime di diritto pubblico, riferisce che i ricorrenti  nel  processo
principale lamentano  di  percepire  l'indennita'  di  immersione  in
misura nettamente  inferiore  a  quella  concessa  al  personale  dei
corrispondenti nuclei sommozzatori delle Forze armate e, per  effetto
di successive estensioni normative, anche a  quello  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento militare e civile, nonostante l'art.  1  della
legge 9 luglio 1967, n. 573 (Estensione ai  sommozzatori  dei  vigili
del fuoco della indennita' di immersione prevista per i  sommozzatori
delle forze armate e della pubblica sicurezza), stabilisca  che  «Con
decorrenza dal 1° gennaio 1967, ai sommozzatori ed  alle  loro  guide
appartenenti al Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e'  concessa
l'indennita'  d'immersione  nella  medesima  misura  prevista  per  i
sommozzatori  e   guide   della   Marina   militare,   dell'Esercito,
dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie  di  finanza  e  del  Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza»; 
    che  il  rimettente   precisa,   altresi',   che   il   Ministero
dell'interno non nega tale circostanza, ma  deduce  che  l'incremento
dell'indennita'  percepita  dagli  operatori  subacquei   del   Corpo
nazionale  dei  vigili   del   fuoco   puo'   derivare   solo   dalla
contrattazione integrativa, previo  intervento  del  legislatore  che
individui la necessaria copertura finanziaria, come sarebbe in  parte
gia' avvenuto, per effetto delle autorizzazioni  di  spesa  contenute
nell'art.  33,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2003),  e  nell'art.  3,  comma  156,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2004); 
    che ad avviso  del  rimettente  la  norma  denunciata,  innovando
rispetto al precedente regime, riconosce ai  soli  appartenenti  alle
Forze armate in possesso di brevetto militare di operatore  subacqueo
(nonche'  agli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia   in   analoga
condizione d'impiego, grazie a successive  estensioni)  un'indennita'
supplementare mensile calcolata sull'indennita' di impiego operativo,
ancorche' la riforma di cui al decreto legislativo 13  ottobre  2005,
n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252),
abbia inteso allineare l'ordinamento dei vigili del  fuoco  a  quello
del personale di altri corpi di polizia, e nonostante l'esistenza  di
un principio legislativo, enunciato nella richiamata legge n. 573 del
1967, che riconosce l'indennita' di immersione anche ai  sommozzatori
dei vigili del fuoco; 
    che, sempre secondo il giudice a quo, questa situazione e'  sorta
in quanto i contratti collettivi  succedutisi  nel  tempo  non  hanno
previsto, per l'indennita' dei vigili del fuoco, incrementi  analoghi
a quelli che sono stati riconosciuti al personale delle Forze  armate
e  delle  Forze  di  polizia  all'esito  dei  procedimenti  negoziali
previsti al decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195  (Attuazione
dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in  materia  di  procedure
per disciplinare i contenuti del rapporto di  impiego  del  personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate); 
    che, ad avviso del TAR, il percorso  finalizzato  al  progressivo
allineamento retributivo, pur iniziato con la legge finanziaria  2003
e proseguito con la legge finanziaria 2004, non e' stato  completato,
cosicche' agli operatori subacquei dei  vigili  del  fuoco  e'  stata
infine concessa, in sede di accordo integrativo del 22 novembre 2004,
un'indennita' individuale mensile lorda pari a 116,55 euro, inferiore
a quella percepita dal personale sommozzatore di altre organizzazioni
dello Stato; 
    che, quanto alla rilevanza della questione, il TAR osserva che la
norma censurata impedirebbe di accogliere la domanda dei  ricorrenti,
poiche' «nella sua formulazione attuale non contiene, con riguardo ai
soggetti legittimati ad ottenere  l'indennita'  in  identica  misura,
previsioni rilevanti in relazione alla posizione dei sommozzatori dei
vigili del fuoco»; 
    che,  quanto  alla  non  manifesta   infondatezza,   secondo   il
rimettente nel  caso  concreto  non  si  tratterebbe  di  pronunciare
«l'annullamento di norme contrattuali, ma di rilevare una  violazione
di norme primarie che disciplinano la  specifica  materia»,  giacche'
«la disciplina pattizia ha stravolto i principi contenuti nella legge
del 1967, in quanto la successiva disposizione normativa di cui  alla
legge n. 78 del 23 marzo  1983,  non  ha  previsto  espressamente  il
personale dei vigili  del  fuoco  tra  i  beneficiari  della  propria
previsione»; 
    che, ne' l'estraneita' del  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, sotto il profilo  funzionale  e  strutturale,  alla
categoria delle Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia,  ne'  il
mantenimento di un comparto di  negoziazione  autonomo  dal  comparto
sicurezza anche dopo la "ripubblicizzazione" del rapporto  di  lavoro
del personale vigili del fuoco, varrebbero a giustificare, ad  avviso
del TAR, il vulnus all'art. 3 Cost.  derivante  dalla  disparita'  di
trattamento retributivo a sfavore dei vigili del  fuoco  in  possesso
del brevetto di sommozzatore, i quali svolgono compiti di soccorso in
condizioni  di  calamita'  pubbliche  e   di   incidenti   rilevanti,
pienamente equiparabili a quelli svolti dalle Forze dell'ordine; 
    che  neppure  varrebbe  ipotizzare   che,   per   effetto   della
delegificazione  della  materia,  i  decreti  del  Presidente   della
Repubblica di recepimento  della  contrattazione  collettiva  possano
innovare la legislazione previgente, giacche' «tale  rilievo  sarebbe
inopponibile, qualora la denunciata disposizione normativa prevedesse
l'equiparazione, [...] , del personale sommozzatore  dei  vigili  del
fuoco a quell[o] delle Forze armate»; 
    che sussisterebbe altresi' la violazione dell'art. 36  Cost.,  in
quanto la disparita' di trattamento retributivo dei vigili del  fuoco
sommozzatori, nonostante l'identita' funzionale delle loro  attivita'
in relazione alle finalita'  di  pubblica  sicurezza  e  di  pubblico
soccorso perseguite dalle Forze di polizia, determinerebbe un  vulnus
al principio di corrispondenza della retribuzione alla  qualita'  del
lavoro prestato, considerato che l'indennita' in parola e' diretta  a
compensare particolari rischi e disagi; 
    che, infine, sarebbe leso anche il principio di cui  all'art.  97
Cost., dal quale,  secondo  il  rimettente,  deriverebbe  il  divieto
implicito,  anche  in   sede   di   contrattazione   collettiva,   di
irragionevoli discriminazioni tra i pubblici dipendenti, non sorrette
da alcun motivo plausibile e pertanto tali da compromettere  il  buon
funzionamento  della  pubblica  amministrazione,  mortificando  senza
valide ragioni giustificatrici un determinato gruppo di lavoratori; 
    che, con atto depositato in cancelleria il  30  maggio  2014,  si
sono costituiti nel giudizio innanzi  alla  Corte  i  ricorrenti  nel
processo principale,  i  quali,  dopo  avere  descritto  le  speciali
mansioni a cui sono preposti i nuclei  sommozzatori  dei  vigili  del
fuoco, hanno chiesto che la  questione  sia  accolta,  aderendo  alle
ragioni esposte dal rimettente; 
    che, con atto depositato in cancelleria il  15  luglio  2014,  e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   la
questione sia dichiarata inammissibile per difetto  di  rilevanza  e,
comunque, infondata nel merito; 
    che, secondo l'intervenuto, la  norma  impugnata  avrebbe  natura
speciale, in quanto riferita alle indennita' operative del  personale
militare, e non potrebbe comunque essere applicata al  personale  del
Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  giacche'  le  indennita'  da
corrispondere a tale personale sono disciplinate dalla contrattazione
collettiva in forza della "delegificazione" della materia operata dal
d.lgs. n. 217 del 2005, che affida  la  definizione  del  trattamento
retributivo fondamentale e  accessorio  a  un  apposito  procedimento
negoziale  e  vincola  l'erogazione  delle  voci   stipendiali   alla
disponibilita'  delle  risorse  stanziate  annualmente  dalla   legge
finanziaria; 
    che, sempre secondo l'intervenuto, proprio sulla base del sistema
costruito dal legislatore, le leggi finanziarie per il 2003 e per  il
2004 hanno autorizzato  la  destinazione  di  specifiche  risorse  al
personale specialistico dei vigili del fuoco allo scopo di attuare il
progressivo allineamento delle indennita', sicche' ne deriverebbe  il
difetto di  rilevanza  della  questione  e,  in  ogni  caso,  la  sua
infondatezza, in quanto «l'attuale distinto trattamento economico dei
ricorrenti presuppone, per l'integrale  soddisfazione  della  pretesa
volta alla equiparazione dell'indennita' in questione, la  necessita'
di   una   specifica   previsione   normativa,   sulla   base   della
contrattazione  collettiva  e  dello  stanziamento  delle  occorrenti
risorse finanziarie e non puo' mai riferirsi all'art. 9 l. 78/1983»; 
    che, secondo la difesa dello Stato, la norma censurata non  viola
l'art. 3 Cost.,  in  quanto  non  esiste  un  principio  generale  di
equiparazione delle indennita', che sarebbe  affermato  solo  in  via
apodittica dal rimettente, ne' viola l'art. 36 Cost.,  in  quanto  le
funzioni svolte dai sommozzatori appartenenti al personale dei vigili
del fuoco non sono  sovrapponibili  a  quelle,  peculiari,  svolte  a
prevalenti scopi bellici dagli incursori subacquei delle Forze armate
ai quali  la  norma  impugnata  attribuisce  l'indennita',  cosicche'
neppure  sussisterebbe  l'omogeneita'  delle  rispettive   situazioni
giuridiche; 
    che sulla violazione dell'art. 97  Cost.  l'intervenuto  contesta
l'esistenza di un unico "comparto sicurezza",  che  accomunerebbe  le
Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  essendo  quest'ultimo  inserito,  invece,  in   un   autonomo
"comparto soccorso", e osserva  altresi'  che,  anche  ad  ammetterne
l'esistenza,  al  relativo  personale  non  sarebbe  in   ogni   caso
applicabile il principio di parita' del trattamento contrattuale,  in
quanto l'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), fisserebbe tale  principio  solo  per  il
personale "contrattualizzato". 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Campania - sezione quarta - dubita della legittimita'  costituzionale
dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della  L.
5 maggio  1976,  n.  187,  relativa  alle  indennita'  operative  del
personale militare), in riferimento agli  artt.  3,  36  e  97  della
Costituzione, nella parte in cui riconosce l'indennita' di immersione
esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche  a  quello
del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  in  possesso  di  analogo
brevetto di sommozzatore e svolgente identiche mansioni di soccorso e
salvataggio; 
    che, secondo il rimettente, la norma si porrebbe in contrasto con
l'art. 3 Cost., in quanto determinerebbe un'ingiustificata disparita'
di trattamento retributivo a sfavore del  personale  dei  vigili  del
fuoco in possesso del brevetto di sommozzatore, che svolge compiti di
soccorso  in  condizioni  di  calamita'  pubbliche  e  di   incidenti
rilevanti, pienamente equiparabili  a  quelli  svolti  dal  personale
delle Forze armate nonche' dal personale delle Forze  di  polizia  ad
ordinamento  militare  e  civile,  che   beneficia   della   medesima
indennita' per effetto di successive estensioni normative; 
    che la norma violerebbe, altresi', l'art. 36 Cost., per il vulnus
arrecato al  principio  di  corrispondenza  della  retribuzione  alla
qualita' del lavoro prestato, trattandosi di  un'indennita'  volta  a
compensare particolari rischi e disagi, nonche' l'art. 97  Cost.,  da
cui deriverebbe il divieto implicito, anche in sede di contrattazione
collettiva, di irragionevoli discriminazioni, tali  da  compromettere
il buon funzionamento  della  pubblica  amministrazione  mortificando
senza  valide  ragioni  giustificatrici  un  determinato  gruppo   di
lavoratori; 
    che la definizione del  trattamento  retributivo  fondamentale  e
accessorio del personale  dei  vigili  del  fuoco  e'  rimessa  a  un
apposito procedimento negoziale -nell'ambito  del  comparto  autonomo
denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico» - che  si  conclude
con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ed  e'
vincolato dalla disponibilita' delle  risorse  stanziate  annualmente
dalla legge finanziaria (artt. 34-38 e 80-84 del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252»); 
    che gli accordi negoziali gia' riconoscono ai  vigili  del  fuoco
una indennita' di immersione, sia  pure,  secondo  quanto  deduce  il
rimettente, economicamente inferiore a quella prevista per  le  Forze
armate; 
    che,  in  particolare,  la  legge  27  dicembre  2002,   n.   289
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2003), all'art. 33,  comma  6,  e  la
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004),
all'art. 3, comma 156, hanno stabilito appositi incrementi di risorse
da destinare,  con  modalita'  e  criteri  da  definire  in  sede  di
contrattazione integrativa, al personale  dei  vigili  del  fuoco  in
possesso di specializzazione di sommozzatore in  servizio  presso  le
sedi di nucleo; 
    che, in esecuzione di  quanto  disposto  da  ultimo  dalla  legge
finanziaria 2004,  l'Accordo  integrativo  del  22  novembre  2004  -
relativo  alla  definizione  delle  modalita'  e  dei   criteri   per
l'attribuzione   delle   indennita'   al   personale   del    settore
aeronavigante, al personale specialista sommozzatore e nautico  -  ha
previsto,  nella  Tabella  2  ad  esso  allegata,  la  corresponsione
dell'indennita' di operatore subacqueo nella misura  di  319,84  euro
mensili; 
    che, sebbene i ricorrenti nel giudizio principale si dolessero in
effetti del trattamento ad essi  riservato  dalle  norme  primarie  e
secondarie  che  li  riguardano   direttamente,   a   loro   giudizio
discriminatorio rispetto a quello riconosciuto  ai  militari  e  agli
appartenenti  alle  Forze  di  polizia,  e  sebbene  l'ordinanza   di
rimessione non presenti insuperabili lacune nella  ricostruzione  del
quadro normativo di riferimento (a differenza di quanto  rilevato  da
questa Corte nella sentenza n. 27 del 2015, che per tale  ragione  ha
dichiarato inammissibile una questione del tutto analoga a quella  in
esame),  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   e'   stata
erroneamente  posta  dal  giudice  a  quo  nei   confronti   di   una
disposizione, l'art. 9 della legge n. 78 del 1983, del tutto estranea
alla categoria interessata dal giudizio principale ed  esplicitamente
riferita al solo personale delle Forze armate; 
    che,  contrariamente  a  quanto  ritenuto  dal   rimettente,   la
disposizione impugnata, nel  riconoscere  l'emolumento  in  esame  al
personale delle Forze armate, non contiene alcun divieto implicito di
riservare un trattamento  analogo  ad  altre  categorie  di  pubblici
dipendenti e, in particolare, non  impedisce  che  il  riallineamento
stipendiale sia raggiunto attraverso le apposite procedure negoziali; 
    che la norma denunciata dal rimettente e', pertanto,  inidonea  a
sostenere l'oggetto della censura (sentenza n. 303 del 1992,  per  un
caso analogo) e avrebbe potuto essere evocata,  tutt'al  piu',  quale
tertium  comparationis  su  cui  misurare  l'asserita   lesione   del
principio di uguaglianza; 
    che l'inidoneita' della norma censurata a  costituire  pertinente
riferimento  per  la  questione   sollevata   e'   confermata   dalla
considerazione che una sua eventuale dichiarazione di  illegittimita'
costituzionale  produrrebbe,   paradossalmente,   una   inammissibile
duplicazione di benefici dello stesso genere a favore  del  personale
interessato, l'uno derivante dal trattamento proprio dei  vigili  del
fuoco, l'altro dall'estensione ad essi  dell'indennita'  riconosciuta
ai militari (sentenza n. 146 del 2008, per un caso analogo); 
    che, in definitiva, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente  inammissibile  per  difetto  di   rilevanza,   stante
l'inapplicabilita', nel giudizio  principale,  della  norma  ritenuta
costituzionalmente sospetta (ordinanze n. 217 del 2003,  n.  230  del
2000, n. 99 e n. 96 del 1999). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n.
78 (Aggiornamento della L. 5  maggio  1976,  n.  187,  relativa  alle
indennita'  operative  del   personale   militare),   sollevata,   in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,  dal  Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI