DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015, n. 201
Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione. (15G00213)(GU n.294 del 18-12-2015)
Vigente al: 2-1-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 698 del codice della navigazione, come modificato
dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;
Visto l'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85;
Visto l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n.
122;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale e'
stata recepita la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali ed,
in particolare, l'articolo 72 del medesimo decreto;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per
collegare l'Europa e modifica il regolamento (UE) n. 913/2010,
abrogando i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;
Visti gli indirizzi dell'11° Allegato «Infrastrutture» al DEF
2014-2016 in materia di Piano nazionale degli aeroporti;
Visto l'Atto di indirizzo per l'adozione del Piano nazionale per lo
sviluppo aeroportuale n. 45695 del 31 dicembre 2012, assunto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore;
Visto l'Atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di
interesse nazionale e le azioni di razionalizzazione ed
efficientamento del settore e dei relativi servizi adottato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 settembre
2014;
Tenuto conto che, per l'identificazione dei predetti bacini, e'
stata assunta come base la ripartizione territoriale dell'Italia
nelle aree sovraregionali dello schema NUTS-livello 1: Nord-Ovest,
Nord-Est, Centro, Sud, Isole;
Tenuto altresi' conto che, in ciascuna delle predette aree
sovraregionali, sono stati individuati i bacini di traffico omogeneo,
con distanza massima di 2 h di percorso in auto da un aeroporto di
particolare rilevanza strategica, per complessivi n. 10: 1)
Nord-Ovest, 2) Nord-Est, 3) Centro-Nord, 4) Centro Italia, 5)
Campania, 6) Mediterraneo-Adriatico, 7) Calabria, 8) Sicilia
Occidentale, 9) Sicilia Orientale, 10) Sardegna;
Rilevato che, per ciascuno di tali bacini, sono stati identificati
gli aeroporti di interesse nazionale in applicazione dei criteri
fissati dall'articolo 698 del codice della navigazione: ruolo
strategico, ubicazione territoriale, dimensioni e tipologia di
traffico, previsioni progetti europei TEN;
Rilevato, inoltre, che nell'ambito degli aeroporti di interesse
nazionale sono stati individuati, in base ai medesimi criteri di cui
all'articolo 698 del codice della navigazione, gli aeroporti di
particolare rilevanza strategica.
Constatato che, per l'identificazione degli aeroporti di
particolare rilevanza strategica di ciascun bacino, sono stati presi
in considerazione, innanzitutto, gli aeroporti inseriti nella core
network europea, tra i quali, in primis, i gate intercontinentali
Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia e che, laddove sono
risultati inseriti piu' aeroporti rientranti nella core network, si
e' individuato quale aeroporto di particolare rilevanza strategica
del bacino quello rivestente il ruolo di gate intercontinentale;
Constatato, altresi', che, nel caso in cui - nel bacino individuato
- non e' risultato insistere alcun aeroporto incluso nella core
network, si e' individuato quale aeroporto di particolare rilevanza
strategica quello inserito nella comprehensive network con maggiori
dati di traffico;
Atteso che si e' prevista una eccezione per il bacino del Nord
Ovest in cui, oltre allo scalo di Milano Malpensa, e' stato
considerato di particolare rilevanza strategica anche quello di
Torino, a condizione che realizzi, in relazione alle interconnessioni
ferroviarie AV/AC tra le citta' di Torino e Milano, un sistema di
alleanze con l'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa
finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e dell'intero
bacino del Nord Ovest;
Atteso che, in considerazione delle caratteristiche morfologiche
del territorio e della dimensione degli scali, si e' prevista
un'ulteriore eccezione alla regola di un solo aeroporto di
particolare rilevanza strategica per ciascun bacino, per il bacino
del Centro-Nord, per il quale gli aeroporti di particolare rilevanza
strategica individuati sono due, ovvero Bologna e Pisa/Firenze, a
condizione, relativamente ai soli scali di Pisa e Firenze, che per
gli stessi si realizzi la gestione unica;
Considerato che gli aeroporti presenti all'interno di ciascun
bacino, ad eccezione di quelli di particolare rilevanza strategica,
sono considerati di interesse nazionale purche' si realizzino le
condizioni di specializzazione dello scalo e del raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, in un arco
temporale ragionevole e di adeguati indici di solvibilita'
patrimoniale;
Ritenuto necessario provvedere, ai fini della razionalizzazione e
dello sviluppo del settore aeroportuale, all'individuazione degli
aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, in
attuazione dell'articolo 698 del codice della navigazione, nonche'
delle necessarie misure di efficientamento in un'ottica integrata
sotto i profili territoriale, infrastrutturale, gestionale e
finanziario, affidando al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti la vigilanza circa la realizzazione delle azioni
programmate e la promozione delle intese con le altre Amministrazioni
interessate, in particolare con il Ministero della difesa per i
profili di competenza;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2014;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 19 febbraio 2015;
Sentita l'Agenzia del demanio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 19 marzo 2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale
1. In applicazione dei criteri fissati dall'articolo 698 del codice
della navigazione, sono individuati gli aeroporti e i sistemi
aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per
l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, per ciascuno dei
dieci bacini di traffico individuati nella rete territoriale
nazionale, come di seguito specificati e nel rispetto delle
condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6;
=====================================================================
| | Aeroporti di |
| Bacini di traffico | interesse nazionale |
+============================================+======================+
| | Milano Malpensa, |
| |Milano Linate, Torino,|
| | Bergamo, Genova, |
| Nord Ovest | Brescia, Cuneo |
+--------------------------------------------+----------------------+
| | Venezia, Verona, |
| Nord Est | Treviso, Trieste |
+--------------------------------------------+----------------------+
| | Bologna, Pisa, |
| | Firenze, Rimini, |
| Centro Nord | Parma, Ancona |
+--------------------------------------------+----------------------+
| | Roma Fiumicino, |
| | Ciampino, Perugia, |
| Centro Italia | Pescara |
+--------------------------------------------+----------------------+
| Campania | Napoli, Salerno |
+--------------------------------------------+----------------------+
| | Bari, Brindisi, |
| Mediterraneo/Adriatico | Taranto |
+--------------------------------------------+----------------------+
| | Lamezia Terme, Reggio|
| Calabria | Calabria, Crotone |
+--------------------------------------------+----------------------+
| Sicilia orientale | Catania, Comiso |
+--------------------------------------------+----------------------+
| | Palermo, Trapani, |
| Sicilia occidentale |Pantelleria, Lampedusa|
+--------------------------------------------+----------------------+
| | Cagliari, Olbia, |
| Sardegna | Alghero |
+--------------------------------------------+----------------------+
2. Nell'ambito dei predetti aeroporti di interesse nazionale,
rivestono una particolare rilevanza strategica, in relazione ai
criteri stabiliti dall'articolo 698 del codice della navigazione, i
seguenti scali:
=====================================================================
| | Aeroporti di |
| |particolare rilevanza|
| Bacini di traffico | strategica |
+=============================================+=====================+
| | Milano Malpensa, |
| Nord Ovest | Torino |
+---------------------------------------------+---------------------+
| Nord Est | Venezia |
+---------------------------------------------+---------------------+
| | Bologna, Pisa |
| Centro Nord | /Firenze |
+---------------------------------------------+---------------------+
| Centro Italia | Roma Fiumicino |
+---------------------------------------------+---------------------+
| Campania | Napoli |
+---------------------------------------------+---------------------+
| Mediterraneo/Adriatico | Bari |
+---------------------------------------------+---------------------+
| Calabria | Lamezia Terme |
+---------------------------------------------+---------------------+
| Sicilia orientale | Catania |
+---------------------------------------------+---------------------+
| Sicilia occidentale | Palermo |
+---------------------------------------------+---------------------+
| Sardegna | Cagliari |
+---------------------------------------------+---------------------+
3. Nell'ambito degli aeroporti di cui al comma 2, rivestono il
ruolo di gate intercontinentali, per la loro capacita' di rispondere
alla domanda di ampi bacini di traffico ed il loro elevato grado di
connettivita' con le destinazioni europee ed internazionali, i
seguenti aeroporti:
a) Roma Fiumicino, primario hub nazionale;
b) Milano Malpensa;
c) Venezia.
4. Gli aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di
particolare rilevanza strategica individuati dal presente decreto,
rispettano le seguenti condizioni:
a) l'aeroporto e' in grado di esercitare un ruolo ben definito
all'interno del bacino, con una specializzazione dello scalo e una
riconoscibile vocazione dello stesso, funzionale al sistema
aeroportuale di bacino da incentivare;
b) l'aeroporto e' in grado di dimostrare, tramite un piano
industriale, corredato da un piano economico-finanziario, il
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche
tendenziale e di adeguati indici di solvibilita' patrimoniale, almeno
su un triennio.
5. L'aeroporto di Torino e' considerato di particolare rilevanza
strategica a condizione che realizzi, in relazione alle
interconnessioni ferroviarie AV/AC tra le citta' di Torino e Milano,
un sistema di alleanze con l'aeroporto intercontinentale di Milano
Malpensa, finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e
dell'intero bacino del Nord Ovest.
6. Gli aeroporti di Pisa/Firenze sono considerati di particolare
rilevanza strategica a condizione che realizzino la gestione unica.
7. Le condizioni di cui al comma 4 e le procedure di cui al comma 8
non si applicano, altresi', per gli aeroporti che garantiscono la
continuita' territoriale di regioni periferiche ed aree in via di
sviluppo o particolarmente disagiate, qualora non sussistano altre
modalita' di trasporto, in particolare ferroviario, adeguate a
garantire tale continuita'. L'assenza di modalita' alternative
adeguate e' verificata dalle strutture competenti delle
amministrazioni di cui al comma 8.
8. I gestori degli aeroporti di interesse nazionale, individuati ai
sensi del presente decreto, ad eccezione di quelli di particolare
rilevanza strategica, ove risulti dalle verifiche effettuate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la mancanza del
possesso delle condizioni di cui al comma 4, devono presentare, nel
termine di tre mesi da tali verifiche, un piano industriale,
corredato da un piano economico-finanziario, finalizzato alla
realizzazione delle prescritte condizioni nel successivo triennio.
9. In sede di prima applicazione del presente decreto, i gestori
degli aeroporti allo stato non inseriti tra gli scali di interesse
nazionale di cui al comma 1, possono presentare, entro e non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni di cui al
comma 4 o al comma 7. Gli aeroporti cosi' individuati sono
riconosciuti aeroporti di interesse nazionale in conformita' della
procedura prevista dall'articolo 698 del codice della navigazione,
previa verifica della sussistenza di tali condizioni.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi
dell'ENAC, verifica la realizzazione e il mantenimento delle
condizioni di cui ai commi 4 ovvero 7, anche ai fini della revisione,
con il medesimo procedimento di cui all'articolo 698 del codice della
navigazione, della rete d'interesse nazionale, vagliando, in caso di
mancata realizzazione, se la stessa e' dipesa o meno da cause
imprevedibili e non imputabili a responsabilita' dei gestori. In
assenza di tali cause, gli aeroporti cessano di essere di interesse
nazionale.
11. Gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al
demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi
da quelli di interesse nazionale, individuati, in base all'articolo
698 del codice della navigazione, dal presente decreto, sono
trasferiti alle Regioni, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Per le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome, il trasferimento e' attuato in conformita'
alle previsioni degli Statuti speciali e delle relative norme di
attuazione. Con i provvedimenti di trasferimento e' disciplinato
altresi' il regime finanziario dei servizi.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vigila
sull'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, promuovendo,
a tal fine, le intese con le altre Amministrazioni ed Enti competenti
in ordine agli interventi di comune interesse.
13. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti favorisce ogni
azione a salvaguardia delle Regioni in cui non esistono aeroporti, al
fine di conseguire l'ottimizzazione delle connessioni intermodali con
gli aeroporti piu' vicini, nonche' di consentire alle stesse, in
presenza dei necessari presupposti, l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 9 durante tutto il periodo di vigenza del presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3572