MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 2015 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli  enti
locali e dei loro enti ed organismi strumentali. (15A09672) 
(GU n.300 del 28-12-2015)

 
 
 
                        Il CAPO DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1  e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Visto  il  comma  1,  dell'articolo  18-bis,  del  citato   decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede  che  le  regioni,  gli
enti locali e i loro  enti  ed  organismi  strumentali,  adottano  un
sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori  e
dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai  programmi
e agli altri aggregati del  bilancio,  costruiti  secondo  criteri  e
metodologie comuni; 
  Visto  il  comma  3,  dell'articolo  18-bis,  del  citato   decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti locali  ed
i  loro  enti  e  organismi  strumentali  allegano  il  Piano   degli
indicatori al bilancio di previsione o al budget di  esercizio  e  al
bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 
  Visto   il   Principio   contabile   applicato    concernente    la
programmazione  di  bilancio,  allegato  n.  4/1  al  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di
bilancio tra gli strumenti di programmazione delle  regioni  e  delle
province autonome e degli enti locali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
settembre 2014, recante i criteri per la definizione degli  schemi  e
delle modalita' per la pubblicazione su internet  dei  dati  relativi
alle entrate e alla spesa  dei  bilanci  preventivi  e  consuntivi  e
dell'indicatore  annuale  di  tempestivita'   dei   pagamenti   delle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto  il  comma  1,  dell'articolo  9,  del  citato  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, il quale
prevede che le  pubbliche  amministrazioni  elaborino  un  indicatore
annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti  di
beni,  servizi  e  forniture,  denominato:  «indicatore  annuale   di
tempestivita' dei pagamenti»; 
  Visto  il  comma  4,  dell'articolo  18-bis,  del  citato   decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il  sistema  comune
di indicatori di risultato degli enti  locali  e  dei  loro  enti  ed
organismi  strumentali  e'  definito  con   decreto   del   Ministero
dell'interno,  su  proposta  della  Commissione   sull'armonizzazione
contabile degli enti territoriali  e  che  l'adozione  del  Piano  e'
obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del
relativo decreto. 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 25 novembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
 
        Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali 
              e dei loro organismi ed enti strumentali 
 
  1. Gli enti locali  adottano  il  «Piano  degli  indicatori  e  dei
risultati attesi di bilancio» di cui all'articolo 18-bis, del decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  secondo  gli  schemi  di  cui
all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e  secondo
gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della
gestione. 
  2. Gli organismi e  gli  enti  strumentali  degli  enti  locali  in
contabilita' finanziaria adottano il Piano di cui al comma 1  secondo
gli schemi di cui all'allegato 3,  con  riferimento  al  bilancio  di
previsione  e  secondo  gli  schemi  di  cui  all'allegato   4,   con
riferimento al rendiconto della gestione. 
  3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali  allegano
il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo. 
  4.  Il  Piano  e'  pubblicato  sul  sito   internet   istituzionale
dell'amministrazione  nella  sezione  «Trasparenza,   valutazione   e
merito», accessibile dalla pagina principale. 
  5. Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano
il Piano a decorrere  dall'esercizio  2016,  con  prima  applicazione
riferita  al  rendiconto  della  gestione  2016  e  al  bilancio   di
previsione 2017-2019. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 dicembre 2015 
 
                                      Il capo dipartimento: Belgiorno