N. 321 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 agosto 2015
Ordinanza del 3 agosto 2015 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria sul ricorso proposto da Boccalone Guido contro Regione Calabria ed altri.. Bilancio e contabilita' - Norme della Regione Calabria - Collegio dei revisori contabili - Prevista decadenza dei componenti alla data di entrata in vigore della legge censurata. - Legge della Regione Calabria 11 agosto 2014 [Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria)], n. 15.(GU n.52 del 30-12-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA (Sezione Seconda) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Guido Boccalone, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Perrone, con domicilio eletto presso Francesco Leone in Catanzaro, viale De Filippis, 214; contro Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Angela Marafioti, domiciliata in Catanzaro, Via Milano, 28; Consiglio Regionale della Calabria; nei confronti di Enrico Severini; Francesco Malara, Alberto Porcelli, Maria Filomena Smorto, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Colombini, con domicilio eletto presso Massimo Grassellini in Catanzaro, Via Montecorvino, 1; per l'annullamento - della nota della regione Calabria del 25 agosto 2014, prot. n. 37139 del 26/8/2014, recante all'oggetto: "legge regionale 11 agosto 2014, n. 15 - DECADENZA"; - dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti della regione Calabria (legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 e ss.mm.ii), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria n. 38 del 26 agosto 2014; - della determinazione del Consiglio regionale della Calabria - Segretario Generale, reg. part. n. 182 del 12/8/2014, reg. gen. n. 424 del 12/8/2014, recante all'oggetto: "Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Presa d'atto della modifica L.R. n. 2/2013 e avvio del procedimento di attuatone delle disposizioni contenute nell'art. 2", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 38 del 26 agosto 2014; - del modello di domanda recante all'oggetto: "Domanda di iscrizione all'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti della regione Calabria ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2 del 10 gennaio 2013 e ss.mm.ii. " pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria n. 38 del 26 agosto 2014; - nonche' per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 30 c.p.a. patiti dal ricorrente; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Francesco Malara e di Alberto Porcelli e di Maria Filomena Smorto; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2015 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; A. Il ricorrente ha adito questo Tribunale nella qualita' di membro del Collegio dei Revisore dei Conti della Regione Calabria, nominato con Deliberazione n. 63 del 25.10.2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parti I e II, n. 1 del 2.1.2014), per estrazione a sorte fra i candidati inclusi nell'elenco formato all'esito della procedura, indetta con la Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria, Segreteria Ufficio di Presidenza, n. 21 del 9.4.2013 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria, pane III, n. 17, del 26.4.2013), contenente l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti della regione Calabria, per la durata di anni tre, ai sensi della Legge regionale della Calabria 10.1.2013 n. 2. Espone che, nel corso del mandato, riceveva la nota della Regione Calabria del 18.9.2014, che, in applicazione dell'art. 2 della sopravvenuta Legge Regionale della Calabria 11.8.2014 n. 15, approvata in regime di "prorogatio" degli organi regionali, gli comunicava l'immediata decadenza dalla suddetta carica "ope legis". Precisa che, con avviso del 26.8.2014, nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 26.8.2014, e' stata indetta una nuova procedura per la selezione dei candidati da includere nell'elenco per la nomina a revisore dei conti della Regione Calabria, in conformita' alle previsioni della precitata L.R. n. 15 del 2014. Avverso l'operato della P.A., deduce: 1) violazione e falsa applicazione del principio costituzionale di continuita' dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. e dell'art. 111 Cost.; Violazione e falsa applicazione dei principi di cui alla Legge n. 241/90 e segnatamente dell'art. 3 di tale legge; violazione L.R. 10.1.2013 n. 2 e s.m.i; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, del Regolamento del funzionamento del Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria approvato nella seduta del 13.3.2014; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.L. n 293/1994 convertito in legge n. 444 del 15.7.1994; violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, in legge 14.9.2011 n. 148. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 2°, dello Statuto della Regione Calabria in relazione all'art. 123 Cost. - eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, difetto di motivazione nonche' per l'evidente contraddizione tra atti della medesima autorita' e, piu' in particolare, tra la Deliberazione n. 308 del 28.7.2014 della Giunta Regionale con la Legge 11.8.2014 n. 15; incostituzionalita' della Legge della Regione Calabria 11.8.2014 n. 15; La prevista decadenza automatica dalla carica di revisore dei conti della Regione Calabria, facendo venir meno la continuita' dell'azione amministrativa, si porrebbe in contrasto con il principio di buon andamento, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oltre che con i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, in legge 14.9.2011 n. 148, il quale imporrebbe alle regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, di adeguare i propri ordinamenti a determinati parametri di qualita' e legalita'; 2) questione di legittimita' costituzionale dell'intero testo della Legge della Regione Calabria 11.8.2014 n. 15 per violazione dei principi fondamentali in materia di "prorogatio" ed in riferimento all'art. 18, comma 2, dello Statuto della Regione Calabria in relazione all'art. 123 Cost. Rilevanza e fondatezza della questione; La Legge della Regione Calabria 11.8.2014 n. 15 sarebbe stata approvata illegittimamente, in regime di "prorogatio", nel periodo intercorrente fra le dimissioni del Presidente della Regione, formalizzate davanti al Consiglio Regionale il 3.6.2014, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, e la celebrazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, indette per il 23.11.2014, in applicazione dell'art. 126 comma 3°, Cost (introdotto con l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999) e dell'art. 33 comma 6°, dello Statuto della Regione Calabria, in base al quale dalle dimissioni del Presidente della Giunta Regionale consegue lo scioglimento del Consiglio Regionale. Con atto depositato in data 3.11.2014, si costituiva la Regione Calabria, deducendo l'improcedibilita' del ricorso, giacche', nelle more del giudizio, era intervenuta la Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 411 del 7.10.2014, con cui erano stati nominati, mediante estrazione a sorte, i membri del Collegio dei revisori dei conti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Questa Sezione, con Ordinanza n. 572 del 7.11.2014, fissava la pubblica udienza per la trattazione nel merito del ricorso. Con atto per motivi aggiunti, il medesimo ricorrente ha impugnato gli atti epigrafati, deducendo, oltre ai motivi gia' svolti con il ricorso principale, anche i seguenti mezzi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge della Regione Calabria 11.8. 2014 n. 15; violazione e falsa applicazione dei principi di cui alla Legge n. 241/90 e segnatamente dell'art. 1 di tale Legge. Eccesso di potere per perplessita', incoerenza, contraddittorieta', sviamento, difetto assoluto di istruttoria ed illogicita', nonche' per difetto assoluto di motivazione, per insussistenza dei presupposti; La nomina dei membri del Collegio dei revisori, odierni controinteressati, avvenuta a seguito di estrazione a sorte, si porrebbe altresi' in contrasto con l'art. 3 della legge della Regione Calabria 11.8.2014 n. 15, il quale stabilisce: "All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale", poiche', nella specie, sarebbe stato posto in essere un impegno di spesa di circa euro 5.000,00. Inoltre, la P.A. avrebbe potuto procedere alla nomina dei membri dell'organo collegiale dei revisori dei conti mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nell'elenco preesistente, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 21 del 9.4.2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Calabria, Parte II, n. 17 del 26.4.2013; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Legge della Regione Calabria 10.1.2013 n. 2; vizio di incompetenza cui consegue l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati. Eccesso di potere per perplessita', incoerenza, contraddittorieta', sviamento, difetto assoluto di istruttoria e illogicita', nonche' per difetto assoluto di motivazione, per insussistenza dei presupposti, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 33/2013; La determinazione n. 424 del 12.8.2014 sarebbe illegittima poiche' la predisposizione dell'avviso, la tenuta dell'elenco e di estrazione a sorte dei componenti dell'organo, ricadrebbero nella sfera della competenza funzionale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione Calabria 10.1.2013 n. 2. Inoltre, tale illegittimita' riverserebbe effetti invalidanti in via derivata anche sulla Deliberazione n. 411 del 2014, di nomina dei componenti del nuovo collegio dei revisori dei conti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale. Comunque, la P.A. non avrebbe potuto applicare l'art. 2 della L.R. 11.8.2014 n. 15 in modo automatico e meccanicistico, ma secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, in base alla quale l'effetto decadenziale delle cariche in atto potrebbe discendere soltanto dall'avvenuto insediamento del nuovo collegio dei revisori dei conti. Con atto depositato in data 28.5.2015, si costituivano i controinteressati Malara, Porcelli e Smorto, per resistere al presente ricorso. Con memoria, il ricorrente ha replicato alle tesi dei controinteressati, insistendo nei profili di asserita illegittimita' costituzionale della legge 11.8.2014 n. 15. La Regione Calabria si e' costituita per resistere anche sui motivi aggiunti. Con successiva memoria, il ricorrente ha dedotto l'irricevibilita' della costituzione della Regione Calabria sui motivi aggiunti, in quanto tardivamente depositata in data 10.6.2015, cioe' oltre il termine previsto dall'art. 46 cpa. Alla pubblica udienza del giorno 10 luglio 2015, il ricorso e' passato in decisione. B. Con il ricorso principale, vengono impugnati la nota della Regione Calabria prot. n. 37139 del 26.8.2014, che, in applicazione della Legge regionale 11.8.2014 n. 15, ha dichiarato la decadenza del ricorrente dalla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione, il successivo Avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Calabria, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 38 del 26.8.2014, nonche' ulteriori atti connessi, per cui il "thema decidendum" e' costituito, in buona sostanza, dalla fondatezza o meno della pretesa del ricorrente di proseguire l'esercizio delle funzioni pubbliche in relazione all'ufficio del quale era stato investito, in esplicazione del "rapporto di servizio onorario", che si era instaurato in via straordinaria e temporanea, per effetto del provvedimento di relativa nomina e, dunque, al di fuori di un rapporto di impiego dipendente. Con l'atto per motivi aggiunti, il ricorrente impugna il verbale di Deliberazione n. 68 del 30.9.2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, avente ad oggetto la "presa d'atto dell'elenco dei candidati alla nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti" nonche' la Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 411 del 7/10/2014, avente ad oggetto la "nomina, mediante estrazione a sorte, dei tre membri del Collegio dei revisori dei conti". B.1. Sussiste la giurisdizione di questo Giudice poiche' la figura del "revisore dei conti" va ricondotta al "genus" del "funzionario onorario", trattandosi di un rapporto di servizio, costituito, all'esito di una articolata procedura che contempla il sorteggio dei nominativi, con provvedimento amministrativo e, pertanto, ricadente nella sfera della generale giurisdizione amministrativa di legittimita', ai sensi dell'art. 7 c.p.a. (conf.: Cass. Sez. Un. Civ., 7.7. 2011, n. 14954; Cons. Stato Sez. V sent. 28.12.2012 n. 6692). Sotto altro aspetto, giova considerare che se e' vero, da un lato, che la Regione, con il provvedimento oggetto del giudizio ha inteso intervenire sul rapporto, a suo tempo concluso con il ricorrente, per una causa esterna ed automatica di caducazione del negozio (e, quindi, anche di decadenza dei diritti soggettivi dallo stesso derivanti), e', pero', altrettanto vero che, nella specie, viene sostanzialmente messa in discussione proprio la sussistenza di un siffatto potere in capo alla Regione: il che vale a radicare l'interesse processuale ed a condizionare la qualita' ed i limiti dell'azione, che verte anche in relazione all'ammissibilita' di cause esterne sopravvenute di estinzione o risoluzione automatica del rapporto di lavoro in essere. Al riguardo, non va sottaciuto che, in relazione a fattispecie analoga - concernente la domanda, proposta da un revisore dei conti dell'ATERP, dichiarato decaduto "ope legis" per "spoil system" e poi reintegrato, intesa ad ottenere il pagamento di somme equivalenti alle retribuzioni non percepite nonche' il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittimo comportamento dell'Ente Regionale- e' stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, sulla base della ritenuta insussistenza di un rapporto di impiego riconducibile nell'alveo delle previsioni di cui all'art. 409 c.p.c. nonche' sulla base della considerazione che si trattasse di diritti patrimoniali consequenziali, in materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr: Tribunale di Catanzaro, sent. n. 360/2006, confermata da Corte d'Appello di Catanzaro sent. n. 182/2006, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 26/5-30/6/2009 di inammissibilita' del ricorso proposto avverso di essa). B.2. Il ricorrente solleva questione di legittimita' costituzionale della Legge della Regione Calabria 11.8.2014 n. 15 - in applicazione della quale e' stata dichiarata la sua decadenza dalla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione e sono stati nominati, per la medesima carica, i controinteressati, con atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti - per violazione dell'art. 18 dello "Statuto Regionale" ("I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio"), approvato con Legge Regione Calabria 19.10.2004 n. 25, che trova applicazione ratione temporis nel caso di specie, in relazione all'art. 123 Cost.. Nella specie, le censura mossa dal ricorrente accomuna tutte le disposizioni della legge impugnata, che si appalesano "omogenee", quanto al dedotto profilo della assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di prorogatio. Di conseguenza, puo' essere considerata ammissibile la denunzia di illegittimita' dell'atto legislativo nel suo testo integrale, caratterizzato da norme omogenee, avente ad oggetto la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria, per violazione dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere legislativo in regime di prorogatio (ex plurimis: Corte Cost. sent.13.6.2008 n. 201; sent. 23.6.2014 n. 181; sent. 26.2.2010 n. 68; sent. 17.4.2015 n. 64; sent. 25.3.2015 n. 44).B.4. Con Legge costituzionale 22.11.1999 n. 1 ("Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"), e' stata devoluta al legislatore regionale la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' degli organi regionali nonche' la durata degli organi elettivi, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge nazionale e dalla Costituzione (art. 2, a modifica dell'art. 122 Cost.) ed e' stata attribuita allo statuto ordinario regionale la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione (art. 3, a modifica dell'art. 123 Cost.). L'istituto della prorogatio riguarda organi che sono nominati a tempo a coprire uffici e che rimangono in carica, ancorche' scaduti, fino all'insediamento dei successori (conf. Corte costituzionale, sent. 4.5.1992 n. 208 ; sent. 17.4.2015 n. 64). Con riferimento ai Consigli regionali, e' stato evidenziato che l'istituto della prorogatio - a differenza della proroga, contemplata dagli artt. 60, 1° comma, e 61, 2° comma, Cost., con riferimento alle Camere- non incide sulla durata del mandato elettivo, ma "riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto" (conf.: Corte Cost. sent. 5.6.2003 n. 196; sent. 25.3.2015 n. 44 e sent. 23.6.2014 n. 181), per cui, prima della scadenza del mandato, non vi puo' essere prorogatio" (conf.: Corte Cost.: sent. 31.3.2015 n 55 e sent. 23.6.2014 n. 181). Invero, anche in assenza di specifiche previsioni statutarie delle Regioni, nel periodo antecedente le elezioni e fino alle loro sostituzione, i Consigli Regionali dispongono "di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensita' di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio" (conf.: Corte Cost. sent. 19.12.1991 n. 468; sent. 22.12.1995 n. 515; sent. 5.6.2003 n. 196; sent. 26.2.2010 n. 68). In altri termini, nel periodo pre-elettorale si verifica una sorta di depotenziamento delle funzioni del Consiglio Regionale, in correlazione con il principio di rappresentativita' politica del Consiglio Regionale. E' stato precisato, in particolare, che la disposizione di cui all'art. 86, comma 3°, dello Statuto della Regione Abruzzo - che non reca alcuna espressa limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio e dalla Giunta regionale nel periodo successivo alla indizione delle elezioni- "non puo' che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non gia' come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali", poiche' "l'esistenza di detti limiti" si pone come "immanente all'istituto della stessa prorogatio a livello nazionale in applicazione dell'art. 61, secondo comma, Cost", con la conseguenza che detta norma deve essere ritenuta come "legittimante l'istituto della prorogatio, ma nell'ambito dei suoi limiti connaturali" (cfr.: Corte Cost. sent. 26.2.2010 n. 68). In tale ottica nonche' in base al principio della continuita' funzionale dell'organo, il depotenziamento non puo' spingersi, ovviamente, fino ad una indiscriminata e totale paralisi dell'organo stesso, ma deve consentire al Consiglio Regionale di deliberare in relazione a circostanze straordinarie o di urgenza, o per il compimento di atti dovuti o di ordinaria amministrazione, ma non oltre tali indefettibili presupposti, che devono essere indicati mediante adeguata esternazione motivazionale, intesa ad esplicitare l'esigenza di interventi immediati e improcrastinabili, la cui adozione non possa essere rinviata senza arrecare danno per gli interessi affidati alla cura della Regione (conf. Corte Cost. 15.5.2015 n. 81). B3. Nella specie, il provvedimento legislativo sospettato di incostituzionalita', cioe' la Legge regionale della Calabria 11.8.2014 n. 15, pubblicata in Gazzetta Uff. 11.8.2014 n. 36 ("Modifica della Legge Regionale 10.1.2013 n. 2 - Disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria") e' stata approvata nel periodo in cui gli organi regionali si trovavano in regime di "prorogatio", poiche', a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione, formalizzate davanti al Consiglio Regionale il 3.6.2014, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, erano state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale per la data del 23.11.2014, in esecuzione dell'Ordinanza del TAR Calabria - Catanzaro Sez. I° del 4.9.2014 n. 472, resa sul R.G. 1212 del 2014, la quale ha precisato che la normativa di rango costituzionale (art. 126, comma 3°, Cost; Legge Costituzionale n. 1/1999, art. 5) e regionale (art. 33, comma 6°, dello Statuto della Regione Calabria) fa derivare lo scioglimento del Consiglio Regionale dalle dimissioni del Presidente della Giunta, con il conseguente obbligo, nella specie del Vice Presidente della Giunta Regionale, di provvedere all'indizione delle elezioni. Nella specie, il legislatore regionale e' intervenuto con l'approvazione della Legge Regionale 11.8.2014 n. 15, sospettata di incostituzionalita', in assenza di alcuno degli indefettibili presupposti di indifferibilita' ed urgenza per l'emanazione di un atto dovuto, tale da non poter essere rinviato, senza recare danno alla collettivita' regionale o al funzionamento dell'ente. Infatti, la citata legge regionale e' stata approvata collegando la motivazione di urgenza alla circostanza, secondo cui questo T.A.R. Calabria-Catanzaro, con Ordinanza Collegiale Sez. II° 11.7.2014 n. 1138, resa nell'ambito del RG n. 969 del 2014, aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 10.1.2013 n. 2, in relazione all'art. 117, comma 1 e 3, Cost., per violazione della "norma interposta" di cui all'art. .14, comma 1, lett. c), del d.l. 138 del 2011, nella parte in cui prevede l'estrazione a sorte da un elenco, quale unico meccanismo di scelta dei revisori dei conti. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, non poteva integrare gli estremi della necessita' e dell'urgenza nel provvedere alla data di approvazione della Legge regionale della Calabria 11.8.2014 n. 15, solo se si considera che la precitata Ordinanza Collegiale T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez.II°, n. 1138 del 2014, non aveva sospeso l'efficacia esecutiva degli atti impugnati con il giudizio RG n. 969/2014, costituiti dai provvedimento di nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria, fra cui quello l'odierno ricorrente. In altri termini, con l'approvazione della Legge Regionale 11.8.2014 n. 15, che ha modificato l'art. 2, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, e' come se l'ente, in sostanza, avesse data per certa ed intervenuta una decisione nel merito della Corte costituzionale, dispositiva della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 10.1.2013 n. 2, nel giudizio, introdotto in via incidentale con l'Ordinanza Collegiale T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. II° 11.7.2014 n. 1138, che, pero', e' ancora pendente. Invero, soltanto a seguito di una eventuale sentenza della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 10.1.2013 n. 2, si sarebbero potuti verificare quei presupposti di indifferibilita' ed urgenza, legittimanti un intervento legislativo in regime di prorogatio, al fine di evitare un danno alla collettivita' regionale ed al funzionamento dell'ente nonche' al fine di rimediare al vuoto legislativo, venutosi a determinare a seguito della caducazione del collegio dei revisori dei conti. Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che il Consiglio Regionale, nella specie, abbia legiferato oltrepassando i limiti riconducibili alla sua natura di organo in prorogatio e che, di conseguenza, il provvedimento legislativo di cui alla Legge Regionale 11.8.2014 n. 15 sia, nella sua interezza, censurabile per violazione dell'art. 18 dello "Statuto Regionale", approvato con legge regionale (Calabria) 19.10.2004 n. 25 ("I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione. 2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio"), che trova applicazione ratione temporis nel caso di specie, in relazione all'art. 123 Cost.. Inoltre, la previsione dell'immediata decadenza dei componenti il collegio dei revisori della regione Calabria - a causa della mera pendenza del procedimento introdotto in via incidentale davanti alla Corte costituzionale dall'Ordinanza Collegiale T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. II° 11.7.2014 n. 1138 - si pone in contrasto con principio della continuita' amministrativa. In definitiva, ritiene il Collegio che, dall'esame della leg*ge impugnata, non appaiono emergere ne' i requisiti di indifferibilita' ed urgenza (come nel caso di leggi che approvano il bilancio di previsione, l'esercizio provvisorio o una variazione di bilancio), ne' quelli richiedenti un atto dovuto (come nel caso di legge che recepisce una Direttiva Comunitaria direttamente vincolante per le Regioni), ne' quelli inerenti una situazioni di estrema gravita', tali da non consentire un rinvio, per non recare danno alla collettivita' regionale od al funzionamento dell'ente. B4. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata e' evidente, sia con riferimento al ricorso principale che con i motivi aggiunti, solo se si considera che al ricorrente e' stato conferito l'incarico di revisore dei conti della Regione Calabria, con Deliberazione n. 63 del 25.10.2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parti I e II, n. 1 del 2.1.2014), per la durata di anni tre, ai sensi della Legge regionale della Calabria 10.1.2013 n. 2 ("Disciplina del collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria"), pubblicata sul BUR n. 2 del 16.1.2013-Supplemento Straordinario n. 1 del 19.1.2013), il cui art. 6, 1° comma, stabilisce: "Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili". Infatti, nella specie, qualora venisse dichiarata l'illegittimita' costituzionale della Legge della Regione Calabria 11.8.2014 n. 15 - in applicazione della quale e' stata implicitamente ritenuta la decadenza dall'incarico del ricorrente, impugnata con il ricorso principale, ed e' poi stato indetto un altro avviso per la formazione di un nuovo elenco, all'esito del quale sono stati nominati i controinteressati, con provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti- l'incarico conferito al ricorrente dovrebbe ritenersi valido ed efficace fino alla data del 25.10.2016 (3 anni, decorrenti dalla Deliberazione di nomina n. 63 del 25.10.2013, ai sensi del precitato art. 6, comma 1°, della Legge regionale della Calabria 10.1.2013 n. 2) e la nomina dei controinteressati sarebbe nulla, con tutte le connesse conseguenze. La normativa denunziata si rivela in conflitto anche con il principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici che la stessa Corte costituzionale ha ribadito gia' con la sentenza di rigetto n. 233 del 2006, in quanto l'esigenza di mantenimento dell'incarico, legittimamente conferito dalla P.A. all'esito di una procedura selettiva, fino alla scadenza del termine prestabilito, e' riconducibile al principio di "buon andamento dell'amministrazione" , sancito dall'art. 98 della Cost. e puo' venir meno soltanto nei casi di violazione dei doveri d'ufficio, ovvero di inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti od agli obiettivi assegnati. B5. In conclusione, il Collegio ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della Legge regionale 11 agosto 2014, n. 15 (Calabria), per violazione dell'art. 18 dello "Statuto Regionale", approvato con legge regionale (Calabria) 19.10.2004 n. 25 ("I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.2. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio"), che trova che trova applicazione ratione temporis nel caso di specie, in relazione all'art. 123 Cost., all'art. 97 Cost. ed all'art. 98 Cost. e che, pertanto, tali questioni debbano essere rimesse all'esame della Corte costituzionale, disponendo la sospensione del giudizio, fino alla ripresa del giudizio di merito dopo l'incidente di legittimita' costituzionale. Le spese di giudizio saranno regolate all'esito della pubblica udienza successiva alla risoluzione dell'incidente di costituzionalita' da parte della Corte costituzionale.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della Legge della Regione Calabria 11.8.2014, n. 15, per violazione dell'art. 18 dello "Statuto Regionale", approvato con legge regionale (Calabria) 19.10.2004 n. 25, in relazione all'art. 123 Cost., all'art. 97 Cost. ed. all'art. 98 Cost. Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della Segreteria della Sezione, l'immediata trasmissione degli atti della controversia alla Corte costituzionale, per le ragioni esposte in motivazione. Le spese della presente fase saranno regolate dalla pronuncia definitiva del giudizio di merito. Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente Ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente della Giunta della Regione Calabria ed al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria e che sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Schillaci, Presidente Concetta Anastasi, Consigliere Nicola Durante, Consigliere, Estensore Il Presidente: Schillaci L'Estensore: Durante