AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Bicalutamide Sun». (15A09687) 
(GU n.4 del 7-1-2016)

 
        Estratto determina n. 1590/2015 dell'11 dicembre 2015 
 
    Medicinale: BICALUTAMIDE SUN. 
    Titolare  AIC:  Sun  Pharmaceutical  Industries  Europe  B.V.   -
Polarisavenue 87 - 2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi. 
    Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in
blister Pvc/Al - AIC n. 040072050 (in base 10) 166WVL (in base 32). 
    Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in
blister Pvc/Al - AIC n. 040072062 (in base 10) 166WVY (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene: 
      Principio attivo: 50 mg, 150 mg di bicalutamide. 
    Eccipienti: 
      Nucleo della compressa: Lattosio monoidrato, Magnesio stearato,
Sodio amido glicolato Tipo A, Povidone. 
      Rivestimento  della  compressa:  Opadry  II  bianco  (33F28627)
contenente Ipromellosa (E 464),  Titanio  diossido  (E171),  Lattosio
monoidrato, Polietilene glicole 3000. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
BICALUTAMIDE SUN e' la seguente: Medicinale soggetto  a  prescrizione
medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.