N. 100 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 novembre 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 novembre 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) - Disposizioni sul personale addetto alle attivita' di ispezione e vigilanza - Previsione che il personale dell'A.R.P.A.B., incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo, riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. - Legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37 ("Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)"), art. 31, comma 4.(GU n.1 del 7-1-2016 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata del 14 settembre 2015, n. 37 (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 16 settembre 2015, n. 38), quanto all'art. 31, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. La predetta legge della Regione Basilicata n. 37 del 2015, che introduce disposizioni in materia di «Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)», presenta profili di illegittimita' costituzionale e viene, pertanto, impugnata con particolare riferimento all'art. 31, comma 4, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella riunione del 6 novembre 2015, che sara' depositata in estratto conforme unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo. 1. L'art. 31, comma 4 della legge della Regione Basilicata n. 37 del 2015 e' illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. 1.1. La norma denunciata e' contenuta nella legge regionale n. 37 del 2015 intitolata «Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)». Con il recente intervento normativo il legislatore lucano ha inteso disciplinare, in armonia con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata (A.R.P.A.B.), gia' istituita ai sensi della legge regionale 19 maggio 1997, n. 27 (art. 1). Nel disegno del legislatore regionale l'Agenzia, in primo luogo, «concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento, alla prevenzione, al miglioramento sostanziale e misurabile della qualita' ambientale in Basilicata mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute» (art. 2). L'Agenzia, ente con personalita' giuridica di diritto pubblico (art. 3), cura, tra l'altro, le attivita' di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale indicate all'art. 6 della legge regionale n. 37 del 2015 (1) . L'art. 31, comma 1, della legge n. 37 del 2015 affida al direttore generale dell'A.R.P.A.B. il compito di individuare il personale addetto allo svolgimento delle attivita' di ispezione di cui al predetto art. 6. In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 31 al comma 4 prescrive che «Al personale dell'A.R.P.A.B., incaricato dell' espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria». 1.2. La disposizione sopra riportata nella parte in cui attribuisce al personale dell'A.R.P.A.B., nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, «la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria» si rivela costituzionalmente illegittimo perche' sconfina in ambiti riguardanti la giurisdizione penale, riservati alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che affida alla legge statale la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale». L'art. 31, comma 4, della legge regionale censurata, quindi, travalica la sfera riservata alla competenza legislativa regionale concretando la palese violazione della norma costituzionale innanzi richiamata. Costante, infatti, e' l'orientamento di codesta Ecc.ma Corte in materia: «‟quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell'art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorita' giudiziaria, ai fini della applicazione della legge penale, l'esclusione della competenza regionale» in materia di attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria «risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione" (sentenza n. 313 del 2003)». La norma regionale censurata (2) e', pertanto, costituzionalmente illegittima, in quanto, provvedendo ad attribuire agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale. Nessun rilievo assume, al riguardo, l'esistenza di norme statali (ed in particolare dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986) che gia' riconoscono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale della polizia locale, posto che "il problema qui in discussione non e' di stabilire chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento" (sentenza n. 313 del 2003), competenza "riservata a leggi e regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale" (sentenza n. 185 del 1999)» (sentenza a 167 del 2010). E ancora, codesta Ecc. Corte, con la sentenza n. 35 del 9 febbraio 2011, dichiarando l'illegittimita' di una norma della stessa Regione Basilicata (3) che attribuiva al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di' polizia giudiziaria, ha ribadito la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale, trattandosi di compito riservato in via esclusiva alla legislazione statale. Il codice di procedura penale (art. 55 e 57), infatti, ha concepito la polizia giudiziaria «come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il pubblico ministero)» (sentenza n. 35 del 2011) proprio nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, con l'inevitabile conseguenza di sottrarre alla competenza del legislatore regionale qualsiasi possibilita' di attribuire la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza. Va rilevato, incidentalmente, che tale possibilita', non potrebbe certo trovare fondamento nella potesta' legislativa residuale riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario in ordine alla polizia amministrativa locale (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.). La disposizione censurata, infatti, non puo' essere ascritta in alcun modo alla competenza legislativa residuale che la Regione puo' esercitare in tale materia, pur sempre con il limite costituito dalla competenza statale in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica. Il censurato vizio che inficia la norma regionale impugnata, inoltre, non puo' neppure trovare emenda nel richiamo, contenuto nel periodo del comma 4 del citato art. 31, alla legge statale (art. 2-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61). Ne' puo' addursi la conformita' della norma regionale denunciata alla norma statale da ultimo menzionata. Preme ribadire che, come rilevato da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 35 del 2011, «Il problema qui in discussione, infatti, "non e' di stabilire se la legislazione regionale sia o non sia conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente o meno a disporre il riconoscimento" delle qualifiche di cui si tratta, «indipendentemente dalla conformita' o dalla difformita' rispetto alla legge dello Stato» (sentenza n. 313 del 2003; in senso analogo, sentenza n. 167 del 2010). La giurisprudenza di questa Corte e', del resto, costante nell'affermare che "la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimita' della norma" regionale (ex plurimis, sentenze n. 167 del 2010 e n. 26 del 2005)». Per le considerazioni fin qui esposte, dunque, la nonna regionale indicata in epigrafe, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione risultando invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale. (1) L'art. 6 dispone. «1. Le attivita' di prevenzione, di monitoraggio e di controllo ambientale consistono principalmente: a) nel monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi; b) nei programmi di monitoraggio e nella gestione delle reti di monitoraggio; c) nel controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale; d) nel campionamento, nelle analisi e nella misura di matrici ambientali, nonche' nella programmazione ed esecuzione di ispezioni. Tali attivita' hanno ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonche' la verifica delle forme di autocontrollo nel territorio regionale previste dalle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di ambiente. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate dall'A.R.P.A.B. di propria iniziativa e su richiesta della Regione, delle Province, dei Comuni o di altri soggetti pubblici titolari di competenze in materia ambientale nell'ambito di quanto disposto dagli articoli 11 e 13, nonche' di programmi predisposti in base alla conoscenza delle reali condizioni di qualita' e pressione ambientali presenti anche al fine del perseguimento dei LEPTA». (2) Si trattava dell'art. 15, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9. (3) Si trattava dell' art. 4, commi 2, lettera c) della legge della Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41.
P.Q.M. Per queste ragioni si conclude perche' l'art. 31 della legge della Regione Basilicata del 14 settembre 2015, n. 37 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 16 settembre 2015, n. 38) sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Si produce l'estratto conforme della deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, con allegata relazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport. Roma 11 novembre 2015 L'avvocato dello Stato: Pio Giovanni Marrone