N. 100 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 novembre 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 novembre 2015 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Riforma Agenzia Regionale  per  l'Ambiente  di  Basilicata
  (A.R.P.A.B.) - Disposizioni sul personale addetto alle attivita' di
  ispezione   e   vigilanza   -   Previsione   che    il    personale
  dell'A.R.P.A.B., incaricato  dell'espletamento  delle  funzioni  di
  vigilanza e controllo, riveste anche la qualifica  di  ufficiale  o
  agente di polizia giudiziaria. 
- Legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n.  37  ("Riforma
  Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)"), art.
  31, comma 4. 
(GU n.1 del 7-1-2016 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici  in
Roma, via dei Portoghesi, 12, e'  domiciliato,  nei  confronti  della
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta  Regionale
pro tempore, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale
della legge della Regione Basilicata del 14  settembre  2015,  n.  37
(Pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Basilicata  16
settembre 2015, n. 38), quanto all'art. 31, ai  sensi  dell'art.  127
della Costituzione. 
    La predetta legge della Regione Basilicata n. 37  del  2015,  che
introduce disposizioni in materia di «Riforma Agenzia  Regionale  per
l'Ambiente  di  Basilicata   (A.R.P.A.B.)»,   presenta   profili   di
illegittimita'  costituzionale  e  viene,  pertanto,  impugnata   con
particolare riferimento all'art. 31, comma  4,  giusta  deliberazione
del Consiglio dei ministri assunta  nella  riunione  del  6  novembre
2015,  che  sara'  depositata  in  estratto  conforme  unitamente  al
presente ricorso, per il seguente motivo. 
1. L'art. 31, comma 4 della legge della Regione Basilicata n. 37  del
2015 e' illegittimo per  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l) della Costituzione. 
    1.1. La norma denunciata e' contenuta nella legge regionale n. 37
del 2015 intitolata «Riforma  Agenzia  Regionale  per  l'Ambiente  di
Basilicata (A.R.P.A.B.)». 
    Con il recente intervento  normativo  il  legislatore  lucano  ha
inteso disciplinare, in armonia con il decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale  della
Basilicata  (A.R.P.A.B.),  gia'  istituita  ai  sensi   della   legge
regionale 19 maggio 1997, n. 27 (art. 1). 
    Nel disegno del legislatore regionale l'Agenzia, in primo  luogo,
«concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile  e  contribuisce
al mantenimento, alla prevenzione,  al  miglioramento  sostanziale  e
misurabile  della  qualita'  ambientale  in  Basilicata  mediante  lo
svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e  della
salute» (art. 2). 
    L'Agenzia, ente con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico
(art.  3),  cura,  tra  l'altro,   le   attivita'   di   prevenzione,
monitoraggio e controllo ambientale indicate all'art. 6  della  legge
regionale n. 37 del 2015 (1) . 
    L'art. 31, comma  1,  della  legge  n.  37  del  2015  affida  al
direttore generale  dell'A.R.P.A.B.  il  compito  di  individuare  il
personale addetto allo svolgimento delle attivita'  di  ispezione  di
cui al predetto art. 6. 
    In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 31  al  comma  4
prescrive  che  «Al  personale  dell'A.R.P.A.B.,   incaricato   dell'
espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano  le
disposizioni sul  personale  ispettivo  di  cui  all'art.  2-bis  del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496  convertito  con  modificazioni
nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni  di
vigilanza tale personale riveste anche la qualifica  di  ufficiale  o
agente di polizia giudiziaria». 
    1.2.  La  disposizione  sopra  riportata  nella  parte   in   cui
attribuisce al personale  dell'A.R.P.A.B.,  nello  svolgimento  delle
funzioni di vigilanza, «la qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria»  si  rivela   costituzionalmente   illegittimo   perche'
sconfina in ambiti riguardanti  la  giurisdizione  penale,  riservati
alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione, che  affida  alla  legge  statale  la
materia «giurisdizione e  norme  processuali;  ordinamento  civile  e
penale». 
    L'art. 31, comma 4,  della  legge  regionale  censurata,  quindi,
travalica la sfera riservata alla  competenza  legislativa  regionale
concretando la palese violazione della norma  costituzionale  innanzi
richiamata. 
    Costante, infatti, e' l'orientamento di codesta Ecc.ma  Corte  in
materia: «‟quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell'art.  55
del codice di procedura penale, opera, di propria  iniziativa  e  per
disposizione o  delega  dell'Autorita'  giudiziaria,  ai  fini  della
applicazione  della  legge  penale,  l'esclusione  della   competenza
regionale»  in  materia  di  attribuzione  di  funzioni  di   polizia
giudiziaria  «risulta  dalla  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo
comma dell'art. 117 della Costituzione" (sentenza n. 313 del 2003)». 
    La    norma    regionale    censurata     (2)    e',    pertanto,
costituzionalmente illegittima, in quanto, provvedendo ad  attribuire
agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti ed  ufficiali
di polizia giudiziaria,  invade  la  sfera  di  competenza  esclusiva
statale in materia di giurisdizione penale. Nessun rilievo assume, al
riguardo, l'esistenza di norme statali (ed in particolare dell'art. 5
della legge n. 65 del 1986) che  gia'  riconoscono  la  qualifica  di
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale della  polizia
locale, posto che "il problema qui in discussione non e' di stabilire
chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la  competenza  a  operare  il
riconoscimento" (sentenza n. 313 del 2003), competenza  "riservata  a
leggi e regolamenti che debbono  essere,  in  quanto  attinenti  alla
sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale" (sentenza n. 185
del 1999)» (sentenza a 167 del 2010). 
    E ancora, codesta Ecc.  Corte,  con  la  sentenza  n.  35  del  9
febbraio 2011, dichiarando l'illegittimita' di una norma della stessa
Regione Basilicata  (3) che attribuiva  al  personale  della  polizia
locale la qualifica di ufficiale o agente di' polizia giudiziaria, ha
ribadito  la  competenza  esclusiva  dello  Stato   in   materia   di
giurisdizione  penale,  trattandosi  di  compito  riservato  in   via
esclusiva alla legislazione statale. 
    Il codice di  procedura  penale  (art.  55  e  57),  infatti,  ha
concepito la polizia giudiziaria «come soggetto ausiliario di uno dei
soggetti  del  rapporto  triadico  in  cui  si  esprime  la  funzione
giurisdizionale (il pubblico ministero)» (sentenza n.  35  del  2011)
proprio nell'esercizio della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera l) del secondo
comma dell'art. 117 della Costituzione, con l'inevitabile conseguenza
di sottrarre alla  competenza  del  legislatore  regionale  qualsiasi
possibilita' di attribuire la qualifica  di  ufficiale  o  agente  di
pubblica sicurezza. 
    Va rilevato, incidentalmente, che tale possibilita', non potrebbe
certo  trovare  fondamento  nella  potesta'   legislativa   residuale
riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario in ordine alla  polizia
amministrativa locale (art. 117, secondo comma, lettera  h),  Cost.).
La disposizione censurata, infatti, non puo' essere ascritta in alcun
modo alla  competenza  legislativa  residuale  che  la  Regione  puo'
esercitare in tale materia, pur sempre con il limite costituito dalla
competenza statale in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica. 
    Il censurato vizio che  inficia  la  norma  regionale  impugnata,
inoltre, non puo' neppure trovare emenda nel richiamo, contenuto  nel
periodo del comma 4 del citato art.  31,  alla  legge  statale  (art.
2-bis del decreto-legge  4  dicembre  1993,  n.  496  convertito  con
modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61). Ne'  puo'  addursi
la conformita' della norma regionale denunciata alla norma statale da
ultimo menzionata. 
    Preme ribadire che, come rilevato da codesta Ecc.ma  Corte  nella
sentenza n. 35 del 2011, «Il problema qui  in  discussione,  infatti,
"non e' di stabilire se la  legislazione  regionale  sia  o  non  sia
conforme a quella statale, ma, ancor prima, se sia competente o  meno
a disporre il riconoscimento" delle  qualifiche  di  cui  si  tratta,
«indipendentemente dalla conformita'  o  dalla  difformita'  rispetto
alla legge dello Stato» (sentenza n. 313 del 2003; in senso  analogo,
sentenza n. 167 del 2010). La giurisprudenza di questa Corte e',  del
resto, costante nell'affermare che  "la  novazione  della  fonte  con
intrusione negli ambiti di competenza esclusiva  statale  costituisce
causa di illegittimita' della norma" regionale (ex plurimis, sentenze
n. 167 del 2010 e n. 26 del 2005)». 
    Per le considerazioni fin qui esposte, dunque, la nonna regionale
indicata in epigrafe, viola l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l)
della Costituzione risultando  invasiva  della  competenza  esclusiva
dello Stato in materia di giurisdizione penale. 

(1) L'art.  6  dispone.  «1.  Le   attivita'   di   prevenzione,   di
    monitoraggio e di controllo ambientale consistono principalmente:
    a) nel monitoraggio  dello  stato  dell'ambiente,  delle  risorse
    ambientali e della loro  evoluzione  in  termini  quantitativi  e
    qualitativi; b) nei programmi di monitoraggio  e  nella  gestione
    delle reti di monitoraggio;  c)  nel  controllo  dei  fattori  di
    inquinamento delle matrici ambientali derivanti  da  fenomeni  di
    origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale;  d)
    nel campionamento,  nelle  analisi  e  nella  misura  di  matrici
    ambientali,  nonche'  nella  programmazione  ed   esecuzione   di
    ispezioni.  Tali  attivita'  hanno  ad  oggetto  lo  stato  delle
    componenti ambientali, delle pressioni e degli  impatti,  nonche'
    la verifica delle forme di autocontrollo nel territorio regionale
    previste dalle normative comunitarie, statali e regionali vigenti
    in materia di ambiente. 2. Le attivita' di cui al  comma  1  sono
    esercitate dall'A.R.P.A.B. di propria iniziativa e  su  richiesta
    della Regione, delle Province, dei Comuni  o  di  altri  soggetti
    pubblici titolari di competenze in materia ambientale nell'ambito
    di quanto disposto dagli articoli 11 e 13, nonche'  di  programmi
    predisposti in base alla conoscenza  delle  reali  condizioni  di
    qualita' e  pressione  ambientali  presenti  anche  al  fine  del
    perseguimento dei LEPTA». 

(2) Si trattava dell'art. 15, comma  1,  della  legge  della  Regione
    Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9. 

(3) Si trattava dell' art. 4, commi 2, lettera c) della  legge  della
    Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 41. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per queste ragioni si conclude  perche'  l'art.  31  della  legge
della Regione Basilicata del 14 settembre 2015, n. 37 (pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 16 settembre  2015,  n.
38) sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art.
127 della Costituzione. 
    Si produce l'estratto conforme della deliberazione del  Consiglio
dei  ministri  del  6  novembre  2015,  con  allegata  relazione  del
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport. 
      Roma 11 novembre 2015 
 
            L'avvocato dello Stato: Pio Giovanni Marrone