N. 101 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 novembre 2015
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 novembre 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Liguria - Istituzione sul territorio provinciale di Savona di un terzo ambito ottimale sub-provinciale per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti. - Legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17 ("Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)"), artt. 1 e 2.(GU n.1 del 7-1-2016 )
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente, Contro Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica, resistente, Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)ยป pubblicata sul BUR n. 17 del 25 settembre 2015. La Regione Liguria ha approvato ed emanato la legge n. 17/2015 con cui in soli tre articoli ha introdotto modifiche alla precedente sua legge n. 1/2014 che aveva individuato gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti. Piu' precisamente, l'art. 1 della nuova legge regionale apporta modifiche all'art. 6 della precedente legge regionale del 2014 mentre l'art. 2 ne modifica gli allegati A e B in sostanza prevedendo una ulteriore ripartizione del territorio della provincia di Savona introducendo un terzo ambito territoriale sub provinciale. Tali norme, nei limiti e nei sensi di seguito specificati, eccedono le competenze regionali in materia, violando i precetti costituzionali che presidiano il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni. Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve impugnare la legge regionale in questione, limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per i seguenti Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, e dell'articolo 2 della Legge Regionale 23 settembre 2015, n. 17, per contrasto con l'articolo 17, comma 2, lettere e) ed s) della Costituzione Come noto, e come gia' riconosciuto dalla Corte costituzionale, la disciplina della gestione delle risorse idriche, nella parte in cui demanda ad un'unica Autorita' l'affidamento e il controllo del servizio idrico integrato al fine di superare la frammentazione verticale del territorio e conseguentemente del servizio stesso, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Cio' in quanto tale disciplina, e la sua obbedienza all'esigenza di unitarieta', appartiene alla materia della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente. Il profilo della concorrenza viene in evidenza ove si osservi che il conferimento della gestione e la previsione dei requisiti soggettivi del gestore mirano a garantire la corretta competizione ai fini di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' del servizio. Il profilo della tutela ambientale viene invece in considerazione perche' l'intestazione all'Autorita' d'Ambito Territoriale delle competenze sulla gestione mira alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e dell'interazione degli equilibri fra le diverse componenti della biosfera intesa come sistema. Questa sfera di potere legislativo esclusivo e' stata dallo Stato esercitata sin dal 1994 (con la legge n. 36/1994) ed attualmente con il decreto legislativo n. 152/2006, che in via principale stabilisce che l'assetto regolatorio, organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato e' articolato in ambiti territoriali ottimali, definiti dalle regioni. Il potere di definizione degli ambiti spettante alle regioni ne consente certamente la modulazione, purche' nel rispetto di talune precise condizioni. L'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 dispone infatti che le regioni possono modificare la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo una serie di criteri: l'unicita' del bacino idrografico o dei bacini contigui, l'unicita' della gestione, l'adeguatezza delle dimensioni gestionali in forza di parametri fisici, demografici e tecnici. Inoltre e successivamente, anche il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge n. 148/2011 ha confermato il principio secondo cui la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali deve essere di norma non inferiore almeno a quello provinciale; una diversa dimensione territoriale puo' essere definita dalle regioni solo motivando detta scelta, con riferimento a ragioni di diversita' territoriale e socio-economica e comunque salvaguardando i principi di proporzionalita', adeguatezza ed efficienza del servizio. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6-bis, del d.l. n. 138/2011, come introdotto dall'art. 1, comma 609, lettera e), della legge n. 190/2014, la stessa disciplina statale in materia di servizi pubblici a rete di rilevanza economica si intende riferita anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione di autorita' indipendenti. Per cui, stante la palese e conclamata identita' di ratio, la gestione dei rifiuti e la gestione del servizio idrico hanno la medesima disciplina. Ora, e' evidente che - dovendo emergere espressamente un riferimento motivazionale cui la scelta regionale si e' ispirata, anche per consentire la verifica del rispetto dei principi enunciati dalla legge - non puo' che farsi rimando, nel silenzio della norma, ad un atto amministrativo che possa contenere i motivi (di ordine fisico, demografico e tecnico) che giustificano un dimensionamento territoriale degli ambiti diverso da quello che la legge statale considera in linea di principio ottimale, nonche' che dia conto del fatto che le esigenze di adeguatezza e di efficienza ed economicita' siano state congruamente valutate. Tale contenuto motivazionale, indispensabile per la verifica del corretto esercizio della competenza regionale in deroga, ed anche e soprattutto in vista del suo vaglio giurisdizionale, non puo' ovviamente che essere estraneo alla lettera del precetto legislativo, e pertanto non puo' che risultare da una fonte amministrativa di accompagnamento. Se dunque si deve per forza attingere ad un atto idoneo ad esplicitare motivi tecnico-scientifici, e se questo atto non puo' che avere natura amministrativa, ai fini che qui interessano deve farsi necessario riferimento alla relazione al Consiglio Regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. Orbene, da questo atto non emerge nulla che possa far ritenere rispettato il dettato legislativo nazionale e quindi adempiuto il precetto costituzionale che attribuisce allo Stato la competenza in materia. Sotto il profilo della razionalita' nella nuova distribuzione territoriale la relazione non va al di la' di una mera enunciazione formale, ma non offre alcun elemento atto a spiegare le ragioni di tale nuova articolazione con l'aggiunta di un ulteriore ambito territoriale ottimale rispetto a quelli gia' esistenti in base alla precedente legge regionale. Sotto il profilo del miglioramento nella gestione del servizio nell'ottica del superamento della frammentarieta' la motivazione desumibile dall'atto non aiuta a comprenderne le ragioni, anzi emerge un risultato di maggiore frammentarieta' rispetto all'assetto organizzativo previgente che non depone a favore della bonta' della scelta regionale, anche considerando che l'assetto previgente era gia' modellato su una dimensione sub provinciale (ATO Centro Ovest 1 e ATO Centro Ovest 2 previsti dalla legge regionale n. 1/2014). Rispetto alla dimensione imposta dalla legge statale giova ribadire che un eventuale scostamento puo' ritenersi consentito solo qualora esso assecondi comprovate esigenze di natura territoriale e socio-economica, valutate ed apprezzate alla stregua dei canoni di proporzionalita', adeguatezza ed efficienza. Qui manca del tutto ogni elemento motivazionale per comprendere se questa valutazione sia stata fatta o meno e se la scelta legislativa vi corrisponda. Sotto il profilo, infine, della ispirazione al criterio della unita' dei bacini idrografici sancito a livello nazionale, esso da solo non e' idoneo a soddisfare lo spirito della legge statale, mancando ogni riferimento al principio di unicita' della gestione (che andava dimostrato sulla base della interconnessione delle reti necessaria a conseguire una gestione nazionale ed efficiente del servizio) e al principio della adeguatezza delle dimensioni territoriali (che andava definito sulla base di criteri tecnici, fisici e demografici secondo quanto previsto dall'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006). Poiche', come si e' detto sopra, la disciplina dettata dallo Stato in materia - demandando ad una sola Autorita' preposta all'ambito le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato (e, per equiparazione, della gestione dei rifiuti) - obbedisce ad una funzione di regolazione della concorrenza e di tutela dell'ambiente, che sono ambiti attribuiti alla competenza esclusiva dello Stato stesso, un potere legislativo esercitato dalla regione in senso difforme da questa disciplina senza che siano presenti i presupposti che potrebbero legittimare una deroga si pone in contrasto con i principi costituzionali. Ed e' per questo che le norme in rubrica indicate - gli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 17/2015 - in quanto indebitamente contrastanti con gli articoli 147 del d.lgs. n. 52/2006 e 3-bis del d.l. n. 138/2011 violano l'art. 117, comma 2, della Costituzione che alle lettere e) ed s) prevede in materia la competenza legislativa dello Stato.
P. Q. M. Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata e difesa, conclude, affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme delle legge regionale Liguria n. 17/2015 in epigrafe elencate e nel presente atto specificamente censurate per contrasto con l'art. 117, comma 2, leggere e ed s), della Costituzione. Roma, addi' 23 novembre 2015 L'Avvocato dello Stato: Corsini