N. 101 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 novembre 2015

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 novembre 2015 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Istituzione  sul  territorio
  provinciale di Savona di un terzo ambito  ottimale  sub-provinciale
  per  l'esercizio  delle  funzioni  relative  al   servizio   idrico
  integrato e alla gestione integrata dei rifiuti. 
- Legge della Regione Liguria 23 settembre 2015,  n.  17  ("Modifiche
  alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme  in  materia  di
  individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni
  relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei
  rifiuti)"), artt. 1 e 2. 
(GU n.1 del 7-1-2016 )
    Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (c.f.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente  in
carica, rappresentata e difesa per mandato  ex  lege  dall'Avvocatura
Generale dello Stato (c.f.  80224030587),  presso  i  cui  uffici  ha
domicilio in Roma, via dei  Portoghesi,  12  (fax  0696514000  -  PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente, 
    Contro Regione Liguria, in persona del  Presidente  della  Giunta
Regionale attualmente in carica, resistente, 
    Per l'impugnazione  e  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24  febbraio  2014,  n.  1
(Norme  in  materia  di  individuazione  degli  ambiti  ottimali  per
l'esercizio delle funzioni relative al servizio  idrico  integrato  e
alla gestione integrata dei rifiuti)ยป pubblicata sul BUR n. 17 del 25
settembre 2015. 
    La Regione Liguria ha approvato ed emanato la  legge  n.  17/2015
con cui in soli tre articoli ha introdotto modifiche alla  precedente
sua legge n. 1/2014 che aveva  individuato  gli  ambiti  territoriali
ottimali per la gestione del  servizio  idrico  integrato  e  per  la
gestione integrata dei rifiuti. 
    Piu' precisamente, l'art. 1 della nuova legge  regionale  apporta
modifiche all'art. 6 della precedente legge regionale del 2014 mentre
l'art. 2 ne modifica gli allegati A e B in  sostanza  prevedendo  una
ulteriore ripartizione  del  territorio  della  provincia  di  Savona
introducendo un terzo ambito territoriale sub provinciale. 
    Tali norme, nei  limiti  e  nei  sensi  di  seguito  specificati,
eccedono le competenze regionali  in  materia,  violando  i  precetti
costituzionali che presidiano il riparto  di  competenze  legislative
tra Stato e regioni. 
    Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri  deve   impugnare   la   legge   regionale   in   questione,
limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2,  e
dell'articolo 2 della Legge Regionale 23 settembre 2015, n.  17,  per
contrasto con  l'articolo  17,  comma  2,  lettere  e)  ed  s)  della
Costituzione 
    Come noto, e come gia' riconosciuto dalla  Corte  costituzionale,
la disciplina della gestione delle risorse idriche,  nella  parte  in
cui demanda ad un'unica Autorita' l'affidamento e  il  controllo  del
servizio idrico integrato  al  fine  di  superare  la  frammentazione
verticale del territorio  e  conseguentemente  del  servizio  stesso,
appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Cio' in
quanto  tale  disciplina,  e  la  sua  obbedienza   all'esigenza   di
unitarieta', appartiene alla materia della tutela della concorrenza e
della tutela dell'ambiente. 
    Il profilo della concorrenza viene in evidenza ove si osservi che
il  conferimento  della  gestione  e  la  previsione  dei   requisiti
soggettivi del gestore mirano a garantire la corretta competizione ai
fini di perseguire l'efficacia,  l'efficienza  e  l'economicita'  del
servizio. 
    Il profilo della tutela ambientale viene invece in considerazione
perche'  l'intestazione  all'Autorita'  d'Ambito  Territoriale  delle
competenze sulla gestione mira alla razionalizzazione dell'uso  delle
risorse idriche e dell'interazione degli  equilibri  fra  le  diverse
componenti della biosfera intesa come sistema. 
    Questa sfera di potere legislativo esclusivo e' stata dallo Stato
esercitata sin dal 1994 (con la legge n. 36/1994) ed attualmente  con
il decreto legislativo n. 152/2006, che in via principale  stabilisce
che l'assetto regolatorio, organizzativo e  gestionale  del  servizio
idrico integrato  e'  articolato  in  ambiti  territoriali  ottimali,
definiti dalle regioni. 
    Il potere di definizione degli ambiti spettante alle  regioni  ne
consente certamente la modulazione, purche' nel  rispetto  di  talune
precise condizioni. 
    L'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 dispone infatti che le  regioni
possono  modificare  la  delimitazione  degli   ambiti   territoriali
ottimali per migliorare la gestione del  servizio  idrico  integrato,
assicurandone comunque lo svolgimento secondo una serie  di  criteri:
l'unicita' del bacino idrografico o dei bacini  contigui,  l'unicita'
della gestione, l'adeguatezza delle dimensioni gestionali in forza di
parametri fisici, demografici e tecnici. 
    Inoltre e successivamente, anche il decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con legge n. 148/2011 ha confermato  il  principio
secondo cui la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali
deve essere di norma non inferiore almeno a quello  provinciale;  una
diversa dimensione territoriale puo' essere  definita  dalle  regioni
solo motivando detta scelta, con riferimento a ragioni di  diversita'
territoriale e socio-economica e comunque salvaguardando  i  principi
di proporzionalita', adeguatezza ed efficienza del servizio. 
    Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6-bis, del d.l. n. 138/2011, come
introdotto dall'art.  1,  comma  609,  lettera  e),  della  legge  n.
190/2014, la stessa disciplina statale in materia di servizi pubblici
a rete di rilevanza economica si intende riferita  anche  al  settore
dei rifiuti urbani ed  ai  settori  sottoposti  alla  regolazione  di
autorita' indipendenti.  Per  cui,  stante  la  palese  e  conclamata
identita' di ratio,  la  gestione  dei  rifiuti  e  la  gestione  del
servizio idrico hanno la medesima disciplina. 
    Ora,  e'  evidente  che  -  dovendo  emergere  espressamente   un
riferimento motivazionale cui la scelta  regionale  si  e'  ispirata,
anche per consentire la verifica del rispetto dei principi  enunciati
dalla legge - non puo' che farsi rimando, nel silenzio  della  norma,
ad un atto amministrativo che possa contenere  i  motivi  (di  ordine
fisico, demografico e tecnico) che  giustificano  un  dimensionamento
territoriale degli ambiti diverso da  quello  che  la  legge  statale
considera in linea di principio ottimale, nonche' che dia  conto  del
fatto che le esigenze di adeguatezza e di efficienza ed  economicita'
siano state congruamente valutate. 
    Tale contenuto motivazionale, indispensabile per la verifica  del
corretto esercizio della competenza regionale in deroga, ed  anche  e
soprattutto  in  vista  del  suo  vaglio  giurisdizionale,  non  puo'
ovviamente che essere estraneo alla lettera del precetto legislativo,
e pertanto non puo' che risultare  da  una  fonte  amministrativa  di
accompagnamento. 
    Se dunque si deve per  forza  attingere  ad  un  atto  idoneo  ad
esplicitare motivi tecnico-scientifici, e se questo atto non puo' che
avere natura amministrativa, ai fini che qui interessano  deve  farsi
necessario  riferimento  alla  relazione   al   Consiglio   Regionale
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. 
    Orbene, da questo atto non emerge nulla che  possa  far  ritenere
rispettato il dettato legislativo nazionale  e  quindi  adempiuto  il
precetto costituzionale che attribuisce allo Stato la  competenza  in
materia. 
    Sotto il profilo della  razionalita'  nella  nuova  distribuzione
territoriale la relazione non va al di la' di una  mera  enunciazione
formale, ma non offre alcun elemento atto a spiegare  le  ragioni  di
tale nuova  articolazione  con  l'aggiunta  di  un  ulteriore  ambito
territoriale ottimale rispetto a quelli gia' esistenti in  base  alla
precedente legge regionale. 
    Sotto il profilo del miglioramento nella  gestione  del  servizio
nell'ottica del  superamento  della  frammentarieta'  la  motivazione
desumibile dall'atto non aiuta a comprenderne le ragioni, anzi emerge
un  risultato  di  maggiore  frammentarieta'   rispetto   all'assetto
organizzativo previgente che non depone a favore della  bonta'  della
scelta regionale, anche considerando  che  l'assetto  previgente  era
gia' modellato su una dimensione sub provinciale (ATO Centro Ovest  1
e ATO Centro Ovest 2  previsti  dalla  legge  regionale  n.  1/2014).
Rispetto alla dimensione imposta dalla legge statale  giova  ribadire
che un eventuale scostamento puo' ritenersi consentito  solo  qualora
esso  assecondi  comprovate  esigenze  di   natura   territoriale   e
socio-economica, valutate ed apprezzate alla stregua  dei  canoni  di
proporzionalita', adeguatezza ed efficienza. Qui manca del tutto ogni
elemento motivazionale per  comprendere  se  questa  valutazione  sia
stata fatta o meno e se la scelta legislativa vi corrisponda. 
    Sotto il profilo, infine, della  ispirazione  al  criterio  della
unita' dei bacini idrografici sancito a livello  nazionale,  esso  da
solo non e' idoneo a  soddisfare  lo  spirito  della  legge  statale,
mancando ogni riferimento al principio  di  unicita'  della  gestione
(che andava dimostrato sulla base della interconnessione  delle  reti
necessaria a conseguire una  gestione  nazionale  ed  efficiente  del
servizio)  e  al  principio  della   adeguatezza   delle   dimensioni
territoriali (che andava definito  sulla  base  di  criteri  tecnici,
fisici e demografici secondo quanto previsto dall'art. 147 del d.lgs.
n. 152/2006). 
    Poiche', come si e' detto  sopra,  la  disciplina  dettata  dallo
Stato  in  materia  -  demandando  ad  una  sola  Autorita'  preposta
all'ambito le funzioni di  organizzazione,  affidamento  e  controllo
della gestione del servizio idrico integrato (e,  per  equiparazione,
della  gestione  dei  rifiuti)  -  obbedisce  ad  una   funzione   di
regolazione della concorrenza e di  tutela  dell'ambiente,  che  sono
ambiti attribuiti alla competenza esclusiva dello  Stato  stesso,  un
potere legislativo esercitato dalla  regione  in  senso  difforme  da
questa  disciplina  senza  che  siano  presenti  i  presupposti   che
potrebbero legittimare una deroga si pone in contrasto con i principi
costituzionali. 
    Ed e' per questo che le norme in rubrica indicate - gli  articoli
1 e 2 della legge regionale n.  17/2015  -  in  quanto  indebitamente
contrastanti con gli articoli 147 del d.lgs. n. 52/2006 e  3-bis  del
d.l. n. 138/2011 violano l'art. 117, comma 2, della Costituzione  che
alle lettere e) ed s) prevede in materia  la  competenza  legislativa
dello Stato. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per tutte le esposte ragioni, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri come sopra rappresentata e difesa,  conclude,  affinche'  la
Corte costituzionale voglia accogliere  il  presente  ricorso  e  per
l'effetto  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  delle  norme
delle legge regionale Liguria n. 17/2015 in epigrafe elencate  e  nel
presente atto specificamente censurate per contrasto con l'art.  117,
comma 2, leggere e ed s), della Costituzione. 
        Roma, addi' 23 novembre 2015 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Corsini