N. 337 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2015
Ordinanza del 31 luglio 2015 del Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di I.K., C.K. E W.H.. Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Pena minima edittale. - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 73, comma 1.(GU n.2 del 13-1-2016 )
TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Penale Il Tribunale di Perugia, in composizione Monocratica, in persona del dott. Valerio d'Andria, nel proc. n. 5020/15 R.G.P.M. ha pronunziato la seguente ordinanza di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/90, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Premessa. In data 27 luglio 2015, I.K., C.K. e W.K. venivano presentati in stato di arresto dinanzi al presente giudice ai sensi dell'art. 558 c.p.p. per essere giudicati con il rito direttissimo per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. n. 309/90 "per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 dello stesso D.P.R., detenuto a fini di spaccio, all'interno del veicolo targato di proprieta' e condotto da I.K. sostanza stupefacente del tipo cocaina custodita in un involucro di cellophane trasparente termosaldato del peso lordo di grammi 30, 81 e del quale tentavano di disfarsi gettandolo lato passeggeri del veicolo citato, mentre erano inseguiti da una pattuglia della Polizia di Stato. In Bastia Umbra il 26.7.2015. Con recidiva specifica reiterata infraquinquennale per I.K. e C.K. All'esito della convalida dell'arresto e dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, i difensori chiedevano termine a difesa e il giudice provvedendo in conformita' rinviava all'udienza del 31 luglio 2015. In quella sede le parti chiedevano di definire il procedimento con il rito abbreviato e di conseguenza, ammessi al rito prescelto, il giudice invitava le parti alla discussione. All'esito della camera di consiglio, il giudice, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 23, legge 11 maggio 1953, n. 87, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, primo comma, D.P.R. n. 309/90, cosi' come risultante a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, d.l. n. 272/2005. Rilevanza della questione di costituzionalita'. Gli atti di indagine legittimamente utilizzabili per la decisione in ragione del rito prescelto comprovano la penale responsabilita' degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90. Come gia' rilevato in sede di ordinanza di convalida e di applicazione della custodia cautelare in carcere, dal verbale di arresto e dalla relazione degli operanti e' emerso che Agenti ed Ufficiali di P.G. in servizio presso la Polizia Stradale, in data 26 luglio 2015 verso le ore 21,30 notarono uno strano comportamento da parte degli occupanti di una ... targata ... e, sospettando la presenza di sostanza stupefacente a bordo, invitarono il veicolo ad accostare al fine di procedere al controllo. La Lancia Y si sottrasse tuttavia all'invito degli agenti e raggiunse lo svincolo per la SS 75 all'altezza di Ponte San Giovanni ponendo in essere manovre pericolose con frenate brusche, dopo le quali riprendeva la marcia; dopo alcuni chilometri (la distanza tra lo svincolo di Ponte San Giovanni e quello di Bastia Umbra) e con una manovra repentina della volante, gli agenti di PG riuscirono ad arrestare il mezzo. In questi frangenti, uno dei passeggeri del mezzo buttava, dal finestrino, un involucro termosaldato all'interno del quale e' stato rinvenuto un quantitativo significativo di stupefacente del tipo cocaina. Dai successivi accertamenti, emergeva che uno dei tre arrestati, W.H. era in possesso di un biglietto ferroviario relativo alla tratta Firenze-Perugia con timbratura a Milano di quel giorno alle ore 15,38. Inoltre, la polizia giudiziaria si recava presso l'abitazione di C.K. dove riscontrava la presenza di ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare, nascosto nella cassetta del contatore dell'acqua, posto immediatamente al di fuori dell'abitazione, veniva rinvenuto un involucro contenente circa 5 grammi e un altro involucro contenente circa un grammo. Tale contatore era di esclusiva pertinenza dell'abitazione del C. Inoltre, all'interno di un altro vano del contatore dell'energia elettrica, veniva trovato un bilancino di precisione. In questo vano erano presenti sia il contatore del C. che quello di un altro abitante del palazzo. All'interno dell'abitazione, poi, veniva trovata, in un comodino, una somma in contante di 1.000,00 euro. Gli operanti non potevano, invece, procedere alla perquisizione domiciliare relativa all'abitazione del I. il quale conduceva la polizia in via Lazio n. 14 dove formalmente risultava risiedere, ma, dove, in realta', da informazioni assunte sul posto, non vi dimorava piu'. Gli imputati, in sede di convalida, hanno dato una diversa ricostruzione dei fatti. Come gia' osservato, pero', in sede di ordinanza di convalida, tali dichiarazioni, lungi dall'indebolire il quadro accusatorio, in realta', per la loro fragilita' e inverosimiglianza, confermano ulteriormente il quadro. Il C. e l'I. hanno sostenuto di essersi recati a Perugia alla stazione a prendere il W. in quanto un loro conoscente, tale R. incontrato ad un bar a Foligno, chiese loro la cortesia di dare un passaggio ad un di lui amico che sarebbe arrivato a Perugia. I due, dunque, quando fu rinvenuta la sostanza da parte degli operanti, se ne sorpresero in quanto erano assolutamente all'oscuro di cio' che trasportava il W. Inoltre, il C. ha sostenuto di ignorare la presenza di ulteriore sostanza stupefacente rinvenuta all'interno del vano dei contatori, giustificandosi con il fatto che le cassette erano poste al di fuori dell'abitazione e chiunque poteva introdurvisi. Quanto al W. costui ha sostenuto, invece, di essere venuto a Perugia per trovare un lavoro e di aver incontrato alla stazione i due ragazzi albanesi, da lui mai visti prima, che gli dissero di essere giunti li su richiesta del suo amico che lo avrebbe ospitato. L'inverosimiglianza di tutte le versioni deriva, in primo luogo, dalla circostanza che due persone si rechino spontaneamente da Foligno a Perugia (circa 40 chilometri di viaggio) per andare a prendere uno sconosciuto e al solo fine di fare un favore ad una persona frequentata occasionalmente e di cui non si conosce la precisa identita'; e' inverosimile, poi, come vorrebbe la versione del W. che una persona porti con se' 30 grammi di cocaina e si preoccupi di andare a prendere uno sconosciuto alla stazione. Quanto, poi, alle dichiarazioni di C., si osserva che e' del tutto inverosimile, infine, che la cocaina trovata nel vano dei contatori (di esclusiva pertinenza del C.) possa essere stata messa li' a sua insaputa (prescindendo dalla singolarissima coincidenza secondo cui non solo il C. si sarebbe trovato in una vettura in cui, a sua insaputa, un'altra persona deteneva cocaina, ma, inoltre, (sempre una persona a sua insaputa), avrebbe utilizzato il vano dei contatori di sua esclusiva pertinenza per custodirvi sempre della cocaina. All'udienza del 31 luglio 2015, gli imputati hanno reso spontanee dichiarazioni correggendo parzialmente la prima versione dei fatti offerta in sede di convalida. In particolare, I. ha riconosciuto di aver detenuto consapevolmente la cocaina, ma ha precisato di averlo fatto all'insaputa degli altri due e precisamente, di averla acquistata a Perugia, prima delviaggio di ritorno. Poi, il W. e il C. hanno protestato nuovamente la loro innocenza. Si deve ribadire, pero', che la versione fornita dall'I. se aiuta comprendere il comportamento tenuto da questi (che guidava l'autovettura) al sopraggiungere degli operanti (vi fu, infatti, un inseguimento di alcuni chilometri), continua a non convincere in ordine alla ipotizzata estraneita' degli altri due imputati, restando insuperabili considerazioni in ordine alla mancanza di ogni logica e verosimiglianza nel prospettato viaggio da Foligno a Perugia, che si spiega, invece agevolmente proprio con la necessita' di trasportare lo stupefacente detenuto dal W. Rimane, poi, del tutto vaga la ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato che - all'insaputa degli altri imputati - e, nonostante il viaggio a Perugia fosse stato programmato poco prima, sarebbe riuscito a rifornirsi in pochi attimi di 30 grammi di cocaina. Venendo alla qualificazione giuridica, si osserva che la sostanza sequestrata era pari a circa 13,5 grammi di principio attivo, da cui possono ricavarsi circa 90 dosi medie singole, determinate secondo i parametri orientativi indicati nel d.m. 11 aprile 2006 (a cui, a mero scopo orientativo, si continua a fare riferimento, anche dopo la pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005). Il quantitativo, dunque, denota un'attivita' di spaccio rilevante anche in considerazione del ricavo che poteva generare. Va, poi, valorizzata la circostanza che i fatti accertati dimostrano l'esistenza di contatti con fornitori di altre regioni (il W. e' residente in Piemonte e proveniva da Milano) a cui gli imputati I. e C. si riferivano direttamente per l'approvvigionamento. Ad avviso della condivisibile giurisprudenza consolidata di legittimita', in tema di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento del fatto di lieve entita' (art. 73, comma quinto, D.P.R. 309/90), il giudice e' tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalita' e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantita' e qualita' delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la tenuita' del fatto quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entita'" (cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 38879 del 29/09/2005 ud. - dep. 21/10/2005). Tenuto conto di questi parametri, si deve constatare che nel caso di specie il fatto denuncia una significativa offensivita' sia per quanto concerne l'azione (condotte di trasporto e detenzione poste in essere sfruttando contatti con fornitori fuori regione) che per quanto concerne l'oggetto materiale del reato (circa 90 dosi medie singole di cocaina). Peraltro, si ritiene di dover individuare la pena collocandosi nella parte inferiore del range di pena di cui al primo comma, in quanto, se e' vero, che il fatto non presenta quei caratteri indicati dalla giurisprudenza per essere ricondotto nell'ambito del quinto comma, peraltro, non assume, neanche contorni di particolare offensivita'. Non manifesta infondatezza della questione. Posto, dunque, che occorre fare applicazione del trattamento sanzionatorio fissato all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/90, si osserva che, all'esito della pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis d.l. 272/2005 e all'esito, altresi', delle modifiche che hanno interessato l'art. 73, quinto comma, D.P.R. n. 309/90 (art. 1, comma 24-ter, letttera b) d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito nella legge 16 maggio 2014, n. 79) risulta un quadro sanzionatorio relativo alle condotte di detenzione e spaccio di droghe pesanti, fortemente irragionevole. E, infatti, il primo comma dell'art. 73, D.P.R. n. 309/90, a seguito della pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. 272 del 2005, punisce la condotta di detenzione a fini di spaccio concernente la sostanza stupefacente del tipo cocaina, con la pena minima di anni otto di reclusione ed euro 25,822,00 di multa. A fronte di questo limite edittale minimo, il reato avente ad oggetto sempre la medesima sostanza stupefacente, ma concernente fatti di lieve entita', e' punito con una pena massima di anni quattro di reclusione ed euro 10.329,00 di multa. Il giudice rileva, dunque, che il discrimine tra fatti di lieve entita' e fatti non di lieve entita' comporta una differenza punitiva estremamente rilevante: in sostanza, il fatto di lieve entita' che merita la pena piu' alta sara' punito con quattro anni di reclusione ed euro 10.329,00 di multa, mentre il fatto di minore disvalore nell'ambito di quelli puniti dall'art. 73, comma 1, D.P.R. n 309/90, sara' punito con 8 anni di reclusione ed euro 25.822,00 di multa. A questa differenza cosi marcata di pena tra l'ipotesi piu' lieve del primo comma e quella piu' grave del quinto comma, non corrisponde se non una differenza di disvalore di grado minimo, in quanto, per necessita' logica, il passaggio dal disvalore del fatto di lieve entita' a quello del fatto non di lieve entita' non presenta soluzioni di continuita'. Appare, dunque, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, primo comma, D.P.R. n. 309/90, innanzitutto, in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui determina un trattamento sanzionatorio minimo estremamente piu' elevato (quattro anni di reclusione in piu') rispetto alla sanzione prevista per i fatti di maggior disvalore tra quelli di cui al quinto comma della medesima norma. Oltre al manifesto profilo di irragionevolezza, va considerato, poi, che il range di pena determinato dalle due diverse fattispecie incriminatici di cui al primo e al quinto comma dell'art. 73, D.P.R. n. 309/90, non consente l'individuazione di un trattamento sanzionatorio conforme al principio di personalita' della responsabilita' penale, secondo cui la pena deve essere determinata proporzionalmente alla gravita' del fatto di reato. Sussiste, dunque, anche il sospetto di incostituzionalita' per la violazione dell'art. 27 Cost.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/90, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti dello stesso alla Corte Costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. Perugia, 31 luglio 2015. Il Giudice: d'Andria