N. 339 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 2015
Ordinanza del 18 settembre 2015 della Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di D.B.C.. Reati e pene - Frode all'IVA - Prescrizione - Obbligo per il giudice, in applicazione dell'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come interpretato dalla Corte di giustizia europea (sentenza 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco) di disapplicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., anche nel caso in cui dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione. - Legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), art. 2.(GU n.2 del 13-1-2016 )
CORTE DI APPELLO DI MILANO
(Sezione Seconda Penale)
La Corte d'appello, riunita in Camera di Consiglio nelle persone
dei sigg. magistrati:
dott. Marco Maiga - Presidente;
dott. Enrico Scarlini - consigliere;
dott. Concetta Locurto - consigliere est.
Ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23 legge 11 marzo
1953, n. 87 di rimessione alla Corte costituzionale della questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008,
n. 130 di Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica
il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la
Comunita' europea, e alcuni atti connessi, con atto finale,
protocolli e dichiarazioni, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007,
nel procedimento n. 6421/14 R.G.A. nei confronti di: D. B. C., S. M.
A., S. P., R. A., C. R., R. L., A. L., D. G. M., C. F., V. G., B. P.,
S. C., L. R., imputati (cfr. capi di imputazione allegati, fogli
1-50).
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del Tribunale di Milano in data 14 gennaio 2014 i
sopra indicati imputati, nelle vesti e con i ruoli dettagliatamente
descritti nei capi di imputazione allegati (quali amministratori di
diritto o di fatto delle numerose societa' ivi indicate), sono stati
ritenuti colpevoli dei reati di cui all'art. 416 commi 1 e 2 c.p.
(associazione per delinquere volta a commettere piu' delitti di
emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,
occultamento e/o distruzione delle scritture contabili, omessa
dichiarazione e di truffa aggravata in danno dell'Erario: capo 1),
dei reati fiscali di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10 decreto legislativo
n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni
inesistenti, omessa presentazione di dichiarazione, emissione di
fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di
scritture contabili: capi 2bis, 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 28, 28bis, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 48) e dei
reati di cui agli artt. 61 n. 7, 640 comma 2 c.p. (truffe aggravate
ai danni dello Stato (capi 32, 35, 38, 41, 43) loro rispettivamente
ascritti e, esclusa l'aggravante contestata al capo 1 di imputazione
nonche' l'aggravante di cui all'art. 4 legge n. 146/2006, esclusa
quanto a B. P. la contestata recidiva, unificati i reati per ciascun
imputato sotto il vincolo della continuazione, condannati:
1. D. B. C. alla pena di anni otto di reclusione, per:
reato associativo di cui al capo 1) (art. 416 comma 1 c.p.,
nella veste di promotore e organizzatore);
reati fiscali di cui ai capi 2bis), 4), 5), 7), 8), 33), 34),
36), 37), 39), 40), 42), 44);
truffe aggravate contestate ai capi 32), 35), 38), 41), 43).
2. S. M. A. alla pena di anni otto e mesi due di reclusione per:
reato associativo di cui al capo 1) (art. 416 comma 1 c.p.
nella veste di promotore e organizzatore);
reati fiscali di cui ai capi 2bis), 4), 5), 7), 2), 24, 33),
34), 36), 37), 39), 40), 42), 44);
truffe aggravate contestate ai capi 32), 35), 38), 41), 43).
3. S. P. alla pena di anni due e mesi sette di reclusione per:
reato associativo di cui al capo 1: (art. 416 comma 2 c.p.
nella veste di partecipe);
reati fiscali di cui ai capi 28 e 28 bis).
4. R. A. alla pena di anni due e mesi due di reclusione, per:
reati fiscali di cui ai capi 28 e 28 bis).
5. O. R. alla pena di anni quattro di reclusione, per:
reato associativo di cui al capo 1) (art. 416 comma 2 c.p.
nella veste di partecipe);
reati fiscali di cui al capi 17), 18), 19), 20), 21), 22),
28) e 28 bis);
6. R. L. alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, per:
reati fiscali di cui ai capi 4), 5) e 24) (ritenuta la
recidiva reiterata infraquinquennale).
7. A. L. alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione, per:
reati fiscali di cui ai capi 13) e 16) (ritenuta la recidiva
reiterata).
8. D. G. M. alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per:
reati fiscali di cui ai capi 7), 8).
9. C. F. alla pena di anni uno di reclusione per:
reato fiscale di cui al capo 42) (ritenuta la recidiva
reiterata).
10. V. G. alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, per:
reati fiscali di cui ai capi 33 e capo 34 (ritenuta la
recidiva reiterata infraquinquennale).
11. B. P. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro
1.300,00 di multa per:
reati fiscali di cui ai capi 36), 37);
truffe aggravate contestate al capo 35).
12. S. C. alla pena di anni otto e mesi due di reclusione per:
reato associativo di cui al capo 1) (art. 416 comma 1 c.p.
nella veste di promotore e organizzatore);
reati fiscali di cui ai capi 2bis), 4), 5), 7), 8), 24, 33),
34), 36), 37), 39), 40), 42), 44);
truffe aggravate contestate ai capi 32), 35), 38), 41), 43).
13. L. R. alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione per:
reato associativo di cui capo 1) (art. 416 comma 1 c.p. nella
veste di partecipe);
reati fiscali di cui ai capi 4), 5), 7), 8), 20), 21), 22),
33), 34), 36), 37), 39), 40), 42), 44), 48);
truffe aggravate contestate ai capi 32), 35), 38), 41), 43).
Con la medesima sentenza, il Tribunale ha condannato i suddetti
imputati al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie,
ex art. 29 e 32 c.p. ed ex art. 12 decreto legislativo n. 74/2000. Ha
altresi' disposto la confisca della documentazione in sequestro,
dichiarato non doversi procedere nei confronti di D. B. S. M. A. S.
C. e L. R. in ordine ai reati di cui ai capi 2, 3 e 6 per essere gli
stessi estinti per intervenuta prescrizione e assolto D. B. C., S. M.
A., L. R. e S. C. dal reato loro ascritto al capo 45)
dell'imputazione perche' il fatto non sussiste.
2. Le imputazioni hanno a oggetto uno dei piu' diffusi sistemi di
frode all'IVA, meglio noto con il nome di «frode carosello»,
realizzato sfruttando le agevolazioni normative previste nel caso di
cessioni tra i paesi dell'Unione Europea. Come illustrato nella
sentenza appellata, il procedimento trae origine da una verifica
fiscale condotta nel corso del 2007 presso la societa' RAYTECH
TECHNOLOGY srl con sede in Mozzate (CO); grazie ai successivi
sviluppi investigativi (coinvolgenti il monitoraggio delle utenze
telefoniche e indagini documentali e bancarie, anche mediante
rogatoria in Svizzera, in relazione ai conti correnti accesi presso
il Credit Suisse delle societa' di diritto panamense «DANVILLE CORP»
e «VIATOR INVESTMENT INC.), emergeva la sussistenza del sodalizio
criminoso descritto al capo 1) di imputazione, operante nel capoluogo
lombardo, finalizzato alla commissione di reati fiscali e di truffe
aggravate ai danni dello Stato attraverso la commercializzazione di
materiale informatico: reati commessi tramite l'impiego di numerosi
schermi societari fittizi di carattere sia comunitario che nazionale
e l'emissione di falsi documenti ed implicanti l'evasione di imposte
dirette e indirette (segnatamente l'IVA) per milioni di euro negli
anni dal 2005 al 2007.
Nella ricostruzione accusatoria, fatta propria dalla sentenza di
primo grado, l'associazione per delinquere - promossa e organizzata
da D. B. C., S. C. e S. M. A. (oltre che da A. P. giudicato
separatamente) - fondava il suo meccanismo operativo su un sistema di
societa' «cartiere» nazionali ed estere appositamente create al fine
di operare acquisti intracomunitari in regime di esenzione IVA.
Attraverso tale rete criminale veniva offerta al cliente finale
nazionale la possibilita' di ricevere materiale informatico ad un
prezzo notevolmente ribassato rispetto ai prezzi normalmente
praticati nel mercato per prodotti analoghi per tipologia, specie e
quantita'. Acquistando senza assolvimento dell'IVA, infatti, la
societa' «cartiera» aveva modo di fatturare all'operatore
commerciale, reale acquirente, a un prezzo pari o di poco superiore a
quello di acquisto e l'apparente antieconomicita' di tale cessione
veniva controbilanciata dal fatto che la cartiera non provvedeva mai
a versare l'IVA all'erario.
Sulla base delle risultanze probatorie, in coerenza rispetto alle
imputazioni contestate, il Tribunale individua una pluralita' di
societa' cartiere appositamente costituite per realizzare frodi
carosello comunitarie, differenziandone l'operativita', in base alla
tipologia della merce venduta, in due segmenti temporali:
in una prima fase, riconducibile agli anni 2005-2006, la
societa' di diritto svizzero AVION TRADE SA, ma fiscalmente
domiciliata in Austria, cede alle cartiere di primo livello PROMEM
srl, CAST srl e AMBRO TEL Srl grossi quantitativi di materiale
informatico realmente esistente che poi viene ceduto alle societa'
cartiere: D.P.I. srl, KORES srl, NEXDATA srl, MAGITEK srl, INFORMATIC
srl, WEBIT srl, MAGIK STORE srl, CUBICA snc, EXIM srl, DEC srl,
MAIHOMU srl, SUNTECH srl, INDOITALY srl. Anche TARGET srl (riferibile
ai fratelli S.) e RAYTECH spa (di fatto gestita da R. C. per il
tramite di P. S. Presidente del CdA) si inseriscono in questa filiera
di operazioni negoziali in qualita' di acquirenti e, al pari delle
cartiere, operano la rivendita della merce a societa' reali, che
cosi' conseguono la disponibilita' di prodotti informatici a prezzi
notevolmente inferiori rispetto a quelli normalmente praticati sul
mercato nazionale. In questa prima fase, caratterizzata
dall'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti,
trova spazio il meccanismo di frode all'IVA noto con il nome di
«frode carosello», realizzato strumentalizzando a fini illeciti la
normativa sugli acquisti intracomunitari (che consente al soggetto
che acquista da un soggetto comunitario di compensare IVA a debito e
IVA in detrazione, salvo applicare l'IVA in occasione della
successiva rivendita in ambito nazionale), attraverso
l'interposizione di un soggetto che acquisti fittiziamente dal
fornitore comunitario e rivenda ai reale compratore, cosi'
assumendosi l'integrale debito d'imposta. L'effettivo acquirente si
trova in tal modo ad utilizzare fatture alle quali e' applicata l'IVA
e ad assumere il correlativo diritto alla detrazione; gli importi
pari all'IVA, formalmente versata dal reale acquirente
all'interposto, non vengono tuttavia corrisposti all'Erario, ma
«spartiti» tra i due interessati: di regola, infatti, il soggetto
interposto non presenta alcuna dichiarazione, ovvero pur
presentandola, non provvede al relativo versamento. Tale circuito
illecito determina un duplice vantaggio per il cliente finale, il
quale acquista a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato e
matura un indebito credito IVA, scaricando gli obblighi fiscali
connessi al proprio debito di imposta sulla cartiera nazionale, che
non provvedera' mai ad onorare tale debito;
nella seconda fase, negli anni 2006-2007, l'operativita'
illecita si svolge secondo un duplice schema:
per un verso, proseguono le plurime vendite di prodotti
informatici reali da parte delle societa' comunitarie ASAP-TRADING,
SIEWERT UND KAU COMPUTER, ELECTRONUICS PRODUCTS LTD, CLIPPER
INTERNATIONAL alle cartiere filtro NEXDATA srl, ECOTECH srl, AMBROTEL
srl, MORGAN srl; anche in questo caso le cartiere rivendono ad altre
cartiere (es. EXIM srl), che successivamente rivendono ad altre
cartiere o direttamente a clienti nazionali a prezzi vantaggiosi, in
quanto inferiori ai correnti prezzi di mercato;
per altro verso, vengono concluse una serie di vendite
comunitarie, per il tramite di cartiere nazionali, di prodotti
informatici (cd semiconduttori ASTRA) privi di qualsivoglia utilita'
e valore, artificiosamente immessi nel mercato attraverso le
informazioni fatte circolare via Internet, senza alcun contatto con
la merce. Nella sequenza delle operazioni commerciali, riconducibili
temporalmente al periodo compreso tra il 10 maggio 2006 e il 30
agosto 2006, i semiconduttori ASTRA, dopo essere stati venduti dalle
societa' comunitarie AVION TRADE SA e TAMLEX TRADING Itd avente sede
legale in Cipro (facenti entrambe capo a D. B. alle cartiere ECOTECH
srl, NIPPON HOUSING srl e QUADRIFOGLIO srl, vengono da queste ultime
ceduti alla prima cartiera filtro EXIM srl, la quale ne effettua
un'ulteriore cessione in favore della seconda cartiera filtro CUBICA
srl. A questo punto, la merce, all'apparenza regolare, viene venduta
da CUBICA srl a societa' nazionali che, del tutto ignare della reale
consistenza del bene commercializzato, ne operano l'acquisto come
«trader», in quanto certe della successiva immediata rivendita a
societa' mostratesi interessate all'acquisto di tale tipologia di
prodotti. Il circuito di vendita, perfettamente circolare, si chiude
con il riacquisto della merce da parte delle originarie cedenti. Tali
vendite cartolari tra societa' estere e nazionali avvengono
sfruttando sempre il regime di esenzione IVA e consentono alle
societa' che all'interno di tali filiere commerciali si presentano
quali originarie cedenti ed ultime cessionarie (AVION e TAMLEX
societa' comunitarie facenti capo agli stessi soggetti), di lucrare
sulla differenza tra il prezzo finale di acquisto e l'originario
prezzo di vendita, cosi' incamerando anche la somma corrispondente
all'IVA che le cartiere appositamente create per il buon esito
dell'operazione fraudolenta non hanno mai versato.
I ruoli dei singoli imputati all'interno dell'associazione
vengono ricostruiti nella sentenza di primo grado come di seguito
sinteticamente esposto:
C. D. B. viene riconosciuto promotore ed organizzatore del
sodalizio criminale: quale amministratore (dapprima di diritto, dopo
il 27.9.2006 di fatto) e dominus esclusivo della societa' AVION
INTERTRADE, amministratore di fatto della TAMLEX ed altresi' delle
cartiere PROMEM, CAST, AMBROTEL, NEXDATA, ECOTECH, EXIM, NIPPON,
QUADRIFOGLIO - asservite alle finalita' del gruppo ed impiegate nelle
frodi fiscali realizzate proprio mediante l'utilizzo di AVION e
TAMLEX - egli viene ritenuto responsabile di avere coordinato e
gestito l'attivita' dell'associazione delittuosa, pianificandone le
strategie e conseguendo enormi vantaggi economici dalla sua
operativita';
M. S. e' ritenuto promotore e organizzatore del sodalizio per
aver operato sia in veste di A.U. della IT TRADE SA e sia quale
amministratore di fatto di TARGET, PROMEM, CAST, AMBROTEL, NEXDATA,
ECOTECH, EXIM, NIPPON HOUSING, QUADRIFOGLIO.
C. S. e' considerato responsabile con l'identico ruolo
operativo del fratello (promotore e organizzatore).
P. S. e' ritenuta partecipe, in forza della carica di
presidente del C. di A. rivestita nella societa' RAYTECH S.p.A.,
implicata in tutti i meccanismi di frode praticati dal sodalizio
criminale (la societa' commercializzava, in breve tempo, materiali
elettronici ed informatici provenienti dalla Unione Europea
attraverso la societa' cartiera AMBROTEL).
R. C. e' ritenuto partecipe per essere stato amministratore
di fatto delle societa' RAYTECH, SUNTECH ed INDOITALY.
R. L. e' ritenuto partecipe per avere ricoperto la carica di
amministratore di diritto della AMBROTEL srl e di amministratore di
fatto delle cartiere-filtro PROMEM, CAST, NEXDATA, ECOTECH, EXIM,
NIPPON HOUSING e QUADRIFOGLIO.
Quanto ai numerosi reati-fine dell'associazione per delinquere,
si tratta di:
reati fiscali di dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione di
dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti,
occultamento o distruzione di scritture contabili contestati ai capi
2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28,
28bis, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 48: delitti mediante i quali,
secondo quanto accertato dal Tribunale, sarebbe stata realizzata
l'evasione di imposte (dirette e indirette) di ammontare ingente, per
milioni .di euro, e sarebbero state cancellate le tracce documentali
delle operazioni fraudolente (cio', in particolare, per
l'occultamento e la sottrazione della documentazione contabile
integrante il reato di cui all'art. 10 decreto legislativo n.
74/2000);
truffe aggravate ai danni dello Stato contestate ai capi 32,
35, 38, 41, 43, configurate per il capzioso innesco di transazioni
solo apparentemente corredate da un concreto effetto traslativo,
aventi ad oggetto merce, priva di valore, che e' tornata sempre
all'originario fornitore, consentendogli di lucrare della differenza
tra il prezzo ricevuto per il pagamento della merce da parte del
cliente nazionale reale e quello pagato dal fornitore comunitario al
momento del relativo riacquisto (grazie anche al «risparmio»
dell'IVA, non versata, incassata dalle cartiere).
In ordine a tali reati, fatta eccezione che per quelli contestati
ai capi 2), 3) e 6 (dichiarati estinti per intervenuta prescrizione)
e al capo 45 (per cui non reputa raggiunta la prova della sussistenza
del fatto), il Tribunale ritiene provata la responsabilita' penale
degli imputati per tutti i reati loro rispettivamente ascritti, nella
qualita' di rappresentanti legali o amministratori di fatto indicate
nei capi d'imputazione.
3. Gli imputati D. B. C., S. M. A., S. P., F. A., C. P., R. L.,
A. L., D. G. M., C. F., V. G., B. P., S. C. e L. R. hanno proposto
appello avverso la sentenza di condanna pronunziata in primo grado. i
motivi d'appello investono tutti, in via principale e nel merito,
l'affermazione di responsabilita' penale per i fatti-reato per cui e'
intervenuta condanna, per quali si chiede l'assoluzione degli
imputati, in riforma della sentenza di primo grado. Le difese
contestano - con diversi argomenti, a seconda delle posizioni
rappresentate - la sussistenza di prove idonee a dimostrare la
configurabilita' degli elementi oggettivi e soggettivi dei delitti in
questione, il concorso degli imputati nella loro commissione, la
qualifica attribuita in seno al ritenuto reato associativo, la
configurabilita' giuridica delle truffe ai danni dello Stato. Per le
posizioni di S. A. e S. C. sono state altresi' proposte - in via
preliminare - questioni di nullita' della sentenza di primo grado in
conseguenza della eccepita nullita' della richiesta di rinvio a
giudizio e del decreto che dispone il giudizio.
4. Dopo la pronunzia di sentenza di condanna in primo grado sono
venuti a scadenza i termini massimi previsti, nonostante le
interruzioni, per l'estinzione per prescrizione della quasi totalita'
dei reati contestati, secondo quanto previsto dagli artt. 157, 160 e
161 c.p. e 17 decreto legislativo n. 74/2000, quest'ultimo nella
formulazione vigente prima della aggiunta del comma 1-bis, disposta
con decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, conv. con modificazioni
nella legge 14 settembre 2011 n. 148. Il comma 1-bis dell'art. 17
cit. - con cui i termini di prescrizione per i reati previsti dagli
articoli da 2 a 10 del decreto legislativo n. 74/2000 sono elevati di
un terzo - e' stato infatti introdotto con legge entrata in vigore
successivamente alla commissione dei reati contestati e, quindi, e'
inapplicabile nella fattispecie - alla luce dei consolidati
orientamenti giurisprudenziali di seguito richiamati - in ragione
della natura giuridica sostanziale delle norme in materia di
prescrizione e della estensione alle stesse del vincolo
intertemporale dell'art. 25 comma 2 Cost. e della norma di cui
all'art. 2 comma 2 c.p.
Rispetto alle contestazioni oggetto di censura e rimesse
all'esame di questa Corte d'Appello, la situazione e' la seguente:
il delitto di associazione per delinquere e' punito dall'art.
416 c.p. con la reclusione fino a 7 anni per gli organizzatori
dell'associazione e fino a 5 anni per il mero partecipe;
tutti i reati fiscali sono puniti dal decreto-legge n.
74/2000 con la reclusione non superiore a 6 anni di reclusione;
il delitto di truffa e' punito dall'art. 640 c.p, con pena
fino 3 anni di reclusione;
per nessuno dei reati attribuiti agii imputati rientra fra
quelli elencati nei commi 3-bis e quater dell'art. 51 c.p.p.;
per nessuno dei reati sono contestate e ritenute circostanze
ad effetto speciale, idonee a determinare un allungamento dei termini
prescrizionali ex art. 157 comma 2 c.p.;
eccetto che per R. L. e V. G. (per i quali e' stata
contestata e ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale) e per
A. L e C. F. (per i quali e' stata contestata e ritenuta la recidiva
reiterata), a nessuno degli imputati sono state contestate la
recidiva o le condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale
e professionale (ex artt. 99, 102, 103 e 105 del codice penale).
Considerato, quindi, che per gli organizzatori e promotori
dell'associazione per delinquere il termine di prescrizione e' di 7
anni mentre per tutti gli altri e' di 6 anni; considerate le date di
commissione dei reati; considerato altresi' che - nonostante le
interruzioni (l'ultima delle quali e' costituita dalla sentenza di
condanna in data 14.1.2014) e in assenza di cause di sospensione
della prescrizione - per tutti gli imputati cui non e' stata
contestata la recidiva il termine non puo' essere prorogato oltre i 7
anni e 6 mesi dal fatto oppure (per l'organizzazione
dell'associazione per delinquere) oltre gli 8 anni e 9 mesi; tutto
quanto sopra considerato, in applicazione delle norme di cui agli
artt. 157-161 c.p. i reati oggetto delle imputazioni su cui questa
Corte e' chiamata a decidere sarebbero, ad oggi, tutti prescritti
(1) , ad eccezione dei seguenti:
reato di cui all'art. 416 comma 1 c.p, attribuito al capo 1 a
D. B C., S. M. S. C., in qualita' di promotori e organizzatori
dell'associazione per delinquere (reato commesso da gennaio 2015 a
luglio 2007; termine di prescrizione pari a 8 anni e 9 mesi in
scadenza nel marzo 2016);
reato di cui all'art. 2 decreto legislativo n. 74/2000,
limitatamente alla dichiarazione fraudolenta per l'anno 2007,
attribuito al capo 28 a S. P., R. A., C. R. (il reato di cui al capo
28 concerne la violazione dell'art. 2 decreto legislativo n. 74/2000
in relazione all'utilizzo da parte di RAYTECH di F.O.I. emesse da
AMBROTEL, ATRO, IRIDE, negli anni 2005-2006-2007; le date di
consumazione coincidono con quelle di presentazione delle
dichiarazioni fraudolente, rispettivamente il 30.10.2006 per l'anno
2005, il 28.9.2007 per l'anno 2006, il 26.9.2008 per l'anno 2007; per
quest'ultimo reato il termine di prescrizione verrebbe a scadenza il
24 marzo 2016);
reati agli artt. 10 e 5 decreto legislativo n. 74/2000
contestati a R. L. ai capi 4, 5 e 24 (per effetto della recidiva
reiterata infraquinquennale);
reati di cui all'art. 5 decreto legislativo n. 74/2000
contestati a A.L. ai capi 13 e 16 (per effetto della recidiva
reiterata);
reato di cui all'art. 10 decreto legislativo n. 74/2000
contestato a C. F. al capo 42 (per effetto della recidiva reiterata);
reato di cui agli artt. 10 e 5 decreto legislativo n. 74/2000
contestati a V. G. ai capi 33 e 34 (per effetto della recidiva
reiterata infraquinquennale);
reato di cui all'art. 10 decreto legislativo n. 74/2000
contestato a L. R. al capo 48 (la distruzione e/o occultamento della
documentazione sociale obbligatoria risulta accertata in data 7
maggio 2008; il termine di anni 7 e mesi 6 di prescrizione verrebbe
quindi a scadenza il 7.11.2015).
Ritenuto in diritto
1. E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n.
130, con cui viene ordinata l'esecuzione del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che
impone di applicare la disposizione di cui all'art. 325 §§ 1 e 2 TFUE
dalla quale - nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia
nella sentenza in data 8.9.2015, causa C - 105/14, Taricco - discende
l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ult.
comma e 161 comma 2 c.p. in presenza delle circostanze indicate nella
sentenza, anche nel caso in cui dalla disapplicazione discendano
effetti sfavorevoli per l'imputato, in ragione del contrasto di tale
norma con l'art. 25, secondo comma, Cost,
2. La Corte di Giustizia (Grande Sezione), pronunziandosi a
seguito di rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell'art. 267
TFUE, dal GIP del Tribunale di Cuneo con ordinanza del 17 gennaio
2014, in un procedimento penale riguardante reati in materia di
imposta sul valore aggiunto (IVA) del tutto analoghi a quelli per cui
qui si procede, ha statuito - con la citata sentenza resa in data
8.9.2015 - che una normativa nazionale in materia di prescrizione del
reato come quella stabilita dal combinato disposto dell'art. 160,
ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5
dicembre 2005, n. 251, e dell'art. 161 di tale codice - normativa che
prevede che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di
procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul
valore aggiunto comporti il prolungamento del termine di prescrizione
di solo un quarto della sua durata iniziale - e' idonea a
pregiudicare gli obblighi imposti agii Stati membri dall'art. 325,
paragrafi 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale
impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero
considerevole di' casi di frode grave che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode
che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato,
termini di prescrizione piu' lunghi di quelli previsti per i casi di
frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea,
circostanze che spetta al giudice nazionale verificare, il giudice
nazionale e' tenuto a dare piena efficacia all'art. 325, paragrafi 1
e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali
che abbiano per effetto di impedire allo Stato membra interessato di
rispettare gli obblighi impostigli dall'art. 325, paragrafi 1 e 2,
TFUE.
3. Le conseguenze della pronuncia della Corte di Lussemburgo
sull'ordinamento interno sono incisive, per il primato del diritto UE
rispetto a quello nazionale (compreso lo stesso diritto penale).
A fondamento della propria decisione, la Corte di giustizia
richiama i primi due paragrafi dell'art. 325 TFUE, a tenore dei quali
gli Stati membri «combattono contro la frode e le altre attivita'
illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa
mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano
dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati
membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione» e
«adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere
contro la frode che lede i loro interessi finanziari». Si tratta di
norme di diritto primario, in grado di esplicare effetto diretto nel
giudizio nazionale; norme che - come ricorda la Corte di Lussemburgo
- impegnano gli Stati membri a «lottare contro le attivita' illecite
lesive degli interessi finanziari dell'Unione con misure dissuasive
ed effettive e, in particolare, 11 obbliga ad adottare, per
combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, le
stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva del loro
interessi finanziari» (§ 37 sentenza CGUE) e pongono «a carico degli
Stati membri un obbligo di risultato preciso e non accompagnato da
alcuna condizione» (§ 51). L'effetto diretto dei primi due paragrafi
dell'art. 325 TFUE, per la primazia del diritto della UE rispetto al
diritto nazionale, comporta la conseguenza «di rendere ipso iure
inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore,
qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale
esistente» (§ 52), nel caso di specie rappresentata dagli artt. 160
ultimo comma e 161 secondo comma del codice penale italiano.
La pronuncia della Corte di giustizia, pregiudiziale ai sensi
dell'art. 267 TFUE, ha un valore generale e vincola non solo il
giudice a quo, ma anche tutti i giudici nazionali, nonche' la
pubblica amministrazione nel suo complesso (Cfr. Corte cost., sent.
n. 113/1985; Corte cost. sent. n. 284/2007, secondo cui «le
statuizioni della Corte di giustizia delle Comunita' europee hanno,
al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui
ineriscono, operativita' immediata negli ordinamenti interni»; CGCE,
22 giugno 1989, causa 103/88, Costanzo); la stessa sentenza della
CGUE Taricco e' perentoria al riguardo, avvisando che «qualora il
giudice nazionale giungesse alla conclusione che le disposizioni
nazionali di cui trattasi non soddisfano gli obblighi del diritto
dell'Unione relativi al carattere effettivo e dissuasivo delle misure
di lotta contro le frodi detto giudice sarebbe tenuto a garantire la
piena efficacia del diritto dell'Unione disapplicando,
all'occorrenza, tali disposizioni e neutralizzando quindi la
conseguenza rilevata al punto 46 della presente sentenza, senza che
debba chiedere o attendere la previa rimozione di dette disposizioni
in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento
costituzionale» (cfr. § 49 e i numerosi precedenti conformi ivi
richiamati).
D'altro canto, occorre ricordare che, conformemente ai principi
affermati dalla sentenza della Corte di giustizia 9 marzo 1978, in
causa C-106/77 (Simmenthal) e dalla successiva giurisprudenza della
Corte costituzionale, segnatamente con la sentenza n. 170/1984
(Granital), qualora si tratti di disposizione del diritto dell'Unione
europea direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune
valutare la compatibilita' comunitaria della normativa interna
censurata, utilizzando - se del caso - il rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia e, nell'ipotesi di contrasto, provvedere egli
stesso all'applicazione della norma comunitaria in luogo della norma
nazionale; mentre, in caso di contrasto con una norma comunitaria
priva di efficacia diretta - contrasto accertato eventualmente
mediante ricorso alla Corte di giustizia - e nell'impossibilita' di
risolvere il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve
sollevare la questione di legittimita' costituzionale, spettando poi
alla Corte costituzionale valutare l'esistenza di un contrasto
insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge
incompatibile con il diritto comunitario (nello stesso senso sentenze
n. 284/2007, n. 28 e n. 227 del 2010 e n. 75/2012).
E', infine, in forza delle limitazioni di sovranita' consentite
dall'art. 11 Cost. che la Corte costituzionale ha riconosciuto la
portata e le diverse implicazioni della prevalenza del diritto
comunitario e della sua interpretazione conforme, anche rispetto a
norme costituzionali (sentenza n. 126/1996), individuandone il solo
limite nel contrasto con i principi fondamentali dell'assetto
costituzionale dello Stato o con i diritti inalienabili della persona
(sentenza n. 170/1984), con la precisazione che tale contrasto e'
sindacabile esclusivamente dalla Corte costituzionale (sentenza n.
129/2006, ord. n. 454/2006 e sentenza n. 284/2007).
4. Nel caso di specie, ricorrono le condizioni dalle quali la
Corte di Giustizia, nella sentenza Taricco, fa discendere l'obbligo
di disapplicazione delle norme di cui agli artt. 160 ult. comma e 161
comma 2 c.p..
Ed infatti:
la mera lettura dei capi di imputazione e della sintetica
esposizione dei fatti sopra svolta rende evidente che la previsione
di una proroga del termine di prescrizione, per effetto degli atti
interruttivi, di «solo un quarto della sua durata iniziale» impedisce
nel caso concreto di pervenire a un accertamento definitivo e, nel
caso di ritenuta responsabilita' penale degli imputati, di infliggere
sanzioni «effettive e dissuasive» in un «numero considerevole di casi
di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
europea»: basti considerare il numero esorbitante di operazioni
fraudolente oggetto di contestazione, eseguite tramite
l'interposizione strumentale di numerose societa' nazionali ed
estere, ripetute nell'arco di circa tre anni, con il coinvolgimento
di mezzi, uomini, strutture e organizzazione di elevata efficienza e
comportanti l'evasione dell'IVA (una quota della quale, come noto,
deve essere girata automaticamente al bilancio europeo) per svariati
milioni di euro tra il 2005 e il 2007 (tanto da meritare la esplicita
contestazione di avere cagionato «un danno patrimoniale di rilevante
gravita' in danno dello Stato» al capo 1 e «un danno patrimoniale di
rilevante gravita'» ai capi 2, 3, 6, 32, 35, 38 , 41, 43); operazioni
integranti reati pressoche' tutti estinti, ove il termine di
prescrizione fosse calcolato secondo le norme di cui agli artt. 160 e
161 c.p. sopra richiamate;
i reati fiscali, le truffe e l'associazione per delinquere in
contestazione, produttive di una grave lesione degli interessi
finanziari dell'Unione europea (portata a segno mediante le frodi
«carosello» oggetto del presente procedimento e la conseguente,
massiccia evasione dell'IVA) sono soggetti a termini di prescrizione
piu' brevi di quelli previsti dal reato di associazione per
delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri,
previsto dall'art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, lesivo
dei soli interessi finanziari dello Stato Italiano: reato che,
sebbene di natura e gravita' comparabile a quelle dei reati
comportanti evasione dell'IVA (e, quindi, una lesione degli interessi
finanziari anche dell'UE), in quanto incluso tra quelli indicati
dall'art. 53 comma 3-bis c.p.p. e' sottoposto, per effetto della
disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 160 ultimo
comma e 161 comma 2 c.p., a termini di prescrizione notevolmente piu'
ampi, essendo previsto per tale reato che il termine di prescrizione
decorra nuovamente e per intero al verificarsi di ogni atto
interruttivo, senza l'apposizione di alcun limite all'estensione del
prolungamento complessivo.
5. In tale situazione, il giudice penale sarebbe tenuto a dare
piena efficacia all'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando le
disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato
membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'art.
325, paragrafi 1 e 2, TFUE. Nel caso di specie, come reso chiaro
dalla lettura della sentenza CGUE Taricco, si tratterebbe di
disapplicare la norma di cui all'art. 160 ultimo comma e all'art. 161
comma 2 c.p., nella parte in cui appongono un limite massimo (pari a
un quarto) all'aumento del termine ordinario per la prescrizione nel
caso di interruzione del suo corso. La disciplina interna applicabile
quale risultante della disapplicazione sarebbe, conseguentemente,
agevolmente e con certezza individuabile nel regime ordinario
previsto per i reati di cui all'art. 51 commi 3 bis e 3-quater
c.p.p., gia' esclusi ex lege dalla sottoposizione al «tetto» massimo
di un quarto previsto dagli artt. 160 ult. comma e 161 comma 2 c.p.
Ne conseguirebbe che per nessuno dei reati ad oggi prescritti,
secondo i calcoli sopra effettuati sulla base delle norme di cui agli
artt. 157-161 c.p., sarebbe ancora maturato il termine di
prescrizione, da computarsi in 6 anni (o 7, anni nel caso dei reato
di cui all'art. 416 comma 1 c.p.) a decorrere dall'ultimo atto
interruttivo costituito dalla sentenza di condanna di primo grado, in
data 14.1.2014; i termini di prescrizione verrebbero quindi a
scadenza il 14.1.2020 o, per il piu' grave delitto di cui all'art.
416 comma 1 c.p., il 14.1.2021,
6. Questa Corte, tuttavia, ritiene di non poter disapplicare le
norma interna di cui agli artt. 160 ultimo comma e 161 comma 2 c.p.,
nel caso in esame, in quanto dubita della compatibilita' degli
effetti di tale disapplicazione, implicanti l'applicazione di un
diverso e piu' sfavorevole regime prescrizionale, con il principio di
legalita' in materia penale di cui all'art. 25 comma 2 Cost.:
principio fondamentale di ordine costituzionale, come tale
sindacabile esclusivamente dalla Corte costituzionale (in conformita'
alla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata).
La Corte di Giustizia affronta tale obiezione nella richiamata
sentenza Taricco (§ 54-57), giungendo alla conclusione che il
principio di legalita' non sia in altun modo vulnerato. Richiama, al
riguardo, l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
(CDFUE), che - in forza dell'art. 52 CDFUE recepisce i principio di
legalita' e di proporzionalita' dei reati e delle pene,
nell'estensione riconosciutagli dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo formatasi sulla corrispondente previsione dell'art. 7
della Convenzione europea del diritti dell'uomo (CEDU). Secondo tale
giurisprudenza, richiamata dalla Corte di giustizia, la materia della
prescrizione del reato attiene in realta' alle condizioni di
procedibilita' del reato e non e' pertanto coperta dalla garanzia del
principio di nullum crimen.
A ben vedere, tuttavia, la giurisprudenza della Corte EDU
richiamata dalla CGUE e, in particolare, la sentenza Coëme e a. c.
Belgio, ric. nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, §
149, non sembra attagliarsi perfettamente al caso in esame,
affermando che la proroga del termine di prescrizione e la sua
immediata applicazione non comportano una lesione del diritti
garantiti dall'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
in un caso in cui l'allungamento dei termini di prescrizione era
intervenuto quando i fatti addebitati non si erano ancora prescritti;
nella fattispecie all'esame di questa Corte, invece, come sopra si e'
detto, il termine di prescrizione - calcolato secondo le norme di cui
agli artt. 160-161 c.p. - era gia' maturato prima che la CGUE, con la
sentenza Taricco, intervenisse a chiarire l'incompatibilita' di tali
norme con il diritto dell'Unione e a imporne conseguentemente la
disapplicazione, quale effetto diretto dell'art. 325 TFUE.
A prescindere da tali incidentali rilievi (eventualmente
rilevanti nella diversa prospettiva dell'assicurazione delle
fondamentali garanzie del giusto processo, che anche nella
giurisprudenza della Corte europea impongono allo Stato il dovere di
agire secondo buona fede, nel rispetto dei principi della certezza e
della tutela del legittimo affidamento dei cittadini: cfr. ex multis
C.EDU, Unedic c. Francia, 18 dicembre 2008, § 74; id., G.C,, Scordino
c. Italia, 29 marzo 2006, § 126; Id., G.C., Scoppola c. Italia, 9
settembre 2009, § 132 e 139), cio' che convince della non manifesta
infondatezza della questione e' la costante e condivisibile
giurisprudenza della Corte costituzionale, che - a differenza di
quella europea - e' ferma nel ritenere le norme sulla prescrizione
come norme di diritto sostanziale, parte integrante della «legge
penale», come tali soggette al principio di legalita' e a tutti i
suoi coronari di cui all'art. 25 comma 2 Cost.; tanto che [e
questioni di legittimita' costituzionale tendenti ad ampliare, in
malam partem, i termini di prescrizione sono state sinora sempre
giudicate inammissibili, proprio perche' il loro eventuale
accoglimento avrebbe comportato un aggravamento della responsabilita'
penale dell'imputato e - dunque - un'ingerenza della Corte
costituzionale in un dominio riservato esclusivamente al legislatore
in forza, appunto, dell'art. 25 co. 2 Cost..
Categoriche, in tal senso, le affermazioni della Corte
costituzionale, per cui (cfr. sentenza n. 394/2006 e giurisprudenza
ivi richiamata) «secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, all'adozione di pronunce in malam partem in materia penale
osta non gia' una ragione meramente processuale - di irrilevanza, nel
senso che l'eventuale decisione di accoglimento non potrebbe trovare
comunque applicazione nel giudizio a quo - ma una ragione
sostanziale, intimamente connessa al principio della riserva di legge
sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale «nessuno
puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso»». Spiega il Giudice delle leggi che
«rimettendo al legislatore - e segnatamente al «soggetto-Parlamento»,
in quanto rappresentativo dell'intera collettivita' nazionale
(sentenza n. 487 del 1989) - la riserva sulla scelta dei fatti da
sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, detto principio
impedisce alla Corte sia di creare nuove fattispecie criminose o di
estendere quelle esistenti a casi non previsti; sia di incidere in
pelus sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla
punibilita' (e cosi', ad esempio, sulla disciplina della prescrizione
e dei relativi atti interruttivi o sospensivi: ex plurimis, ordinanze
m 317 del 2000 e n. 337 del 1999).»
Con orientamento assurto al rango di diritto vivente (e condiviso
da questa Corte, stante la chiara lettera dell'art. 25 comma 2
Cost.), la Corte costituzionale ritiene, quindi, che la riserva di
legge contenuta nell'art. 25 Cost. le impedisca di incidere in pelus
non solo sulla fattispecie incriminatrice e sulla pena, ma anche
sugli aspetti inerenti alla punibilita', tra cui espressamente
include la prescrizione.
Il principio e' ribadito in termini netti, piu' recentemente,
anche da Corte cost. sent. n. 324/2008. Nell'affrontare le censure
prospettate dal giudice dal GIP del Tribunale di Padova in merito
all'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui
non prevede che il termine prescrizionale, nei caso di reato
continuato, decorra dalla data di cessazione della continuazione (sul
presupposto che il limite al sindacato di costituzionalita' cui e'
sottoposta la Corte costituzionale nel caso in cui si invochi una
pronuncia additiva in malam partem in materia penale non opererebbe
con riferimento alla disciplina della prescrizione), il Giudice delle
leggi osserva che «Il rimettente trascura di considerare, anche al
solo fine di confutarla, la costante giurisprudenza di questa Corte
che, in piu' occasioni, ha ribadito che il principio della riserva di
legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. rende inammissibili
pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove
fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non
previsti, o, comunque, «di incidere in pelus sulla risposta punitiva
o su aspetti inerenti alla punibilita', aspetti fra i quali,
indubbiamente, rientrano quelli inerenti la disciplina della
prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi» (sentenza
n. 394 del 2006 e ordinanza n. 65 del 2008). «Pacifico» per la Corte
costituzionale, e' poi l'assoggettamento della prescrizione «quale
istituto di diritto sostanziale....alla disciplina di cui all'art. 2,
quarto comma, cod. pen. che prevede la regola generale della
retroattivita' della norma piu' favorevole, in quanto «il decorso del
tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la
punibilita' in se' e per se', nel senso che costituisce una causa di
rinuncia totale dello Stato alla potesta' punitiva» (sentenza n. 393
del 2006)».
Parimenti incontrastata, del resto, e' la considerazione della
natura sostanziale delle norme sulla prescrizione - e del conseguente
loro assoggettamento al regime di cui all'art. 2 c.p. - nella
giurisprudenza di legittimita' (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 32781 del 22/05/2014, Abbinate, Rv. 260536; Sez. 1,
Sentenza n. 20430 del 27/01/2015, Bilardi Rv. 263687).
Nel caso di specie, in conclusione, la disapplicazione delle
norme (di carattere sostanziale) di cui agli artt. 160 ult., comma e
161 comma 2 c.p., imposta dall'art. 325 TFUE nella interpretazione
datane dalla sentenza CGUE Taricco, produrrebbe la retroattivita' in
malam partem della normativa nazionale risultante da tale
disapplicazione, implicante l'allungamento dei tempi prescrizionali,
con effetti che questa Corte dubita siano compatibili con il
principio di legalita' in materia penale, come affermatosi nella
consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte
di Cassazione.
Profilandosi, in tal senso, un contrasto tra l'obbligo di
disapplicazione derivato dall'art. 325 TFUE, considerato dalla Corte
di giustizia conforme al principio di legalita' in sede europea sulla
base dell'art. 49 CDFUE, e il principio di legalita' in materia
penale, nella estensione attribuitagli dal diritto costituzionale
italiano sulla base dell'art. 25 co. 2 Cost., si ritiene necessario
rimettere alla Corte costituzionale la valutazione della
opponibilita' di un «controlimite» alle limitazioni di sovranita'
derivanti dall'adesione dell'Italia all'ordinamento dell'Unione
europea ai sensi dell'art. 11 Cost., in funzione del rispetto del
principio fondamentale dell'assetto costituzionale interno, poziore
rispetto agli stessi obblighi di matrice europea.
7. La rilevanza della questione e' comprovata dalla
considerazione per cui e' proprio dalla soluzione della questione di
costituzionalita' che dipende l'applicabilita' delle disposizioni
normative di cui artt. 160 ult. comma e 161 comma 2 c.p..
Come sopra esposto, nelle considerazioni in fatto, ove si facesse
applicazione di tali norme nella fattispecie concreta, la quasi
totalita' dei reati risulterebbe estinta per intervenuta
prescrizione, con conseguenze incidenti - ancor prima che sull'esito
del giudizio (in termini di conferma o riforma, totale o parziale,
della sentenza di primo grado) - sulle regole di giudizio da
applicare per pervenire alla decisione.
Secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U,
Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti, Rv. 244274), in presenza
di una causa di estinzione del reato, il giudice e' legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma
secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze
idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del
medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano
dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi' che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu'
al concetto di «constatazione», ossia di percezione «ictu oculi», che
a quello di «apprezzamento» e sia quindi incompatibile con qualsiasi
necessita' di accertamento o di approfondimento. Cio' significa, in
altri termini - com'e' stato chiarito dalla giurisprudenza successiva
della stessa Corte di legittimita' (Sez. 4, n. 23680 del 7 maggio
2013, Rizzo e altro, Rv. 256202), che la formula di proscioglimento
nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilita' per
intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con
una mera attivita' ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di
colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della
sua innocenza e non anche nel caso di mera contraddittorieta' o
insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra
opposte risultanze.
L'indirizzo interpretativo, condiviso da questa Corte, e'
assolutamente granitico (cfr. altresi', fra le tante, Sez. 1,
Sentenza n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 25844; Sez. 6,
Sentenza n. 10284 del 22/01/2014 Culicchia, Rv. 259445). Le uniche
eccezioni a tale regola di giudizio - previste dalla giurisprudenza
per il caso in cui, in sede di appello, a fronte di una sopravvenuta
una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare,
per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini
delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito
l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione
in primo grado al sensi dell'art. 530, comma secondo, c.p.p, - non
ricorrono nel caso di specie, in assenza di parti civili costituite o
di appello dei Pubblico Ministero o del Procuratore Generale.
E' evidente, quindi, che, in relazione a pressoche' tutti i capi
di imputazione (ne resterebbero escluse solo le imputazioni sopra
richiamate, di promozione e organizzazione dell'associazione per
delinquere contestata al capo 1, la dichiarazione fraudolenta per
l'anno d'imposta 2007 contestata al capo 28, i reati attribuiti agli
imputati reiteratamente recidivi e il reato fiscale di cui al capo
48), dall'applicazione o disapplicazione del combinato disposto degli
artt. 160 ult. comma e 161 comma 2 c.p. discenderebbe l'adozione di
due regole di giudizio differenti, con riferimento all'esame dei
motivi di impugnazione dedotti in giudizio: nel primo caso,
constatata la sopravvenienza di una causa di estinzione dei reati,
per poter accedere alla richiesta difensiva di adozione della
pronuncia ampiamente liberatoria sarebbe sufficiente verificare se
sia rilevabile, con una mera attivita' ricognitiva, l'assoluta
assenza della prova di colpevolezza a carico degli imputati ovvero la
prova positiva della loro innocenza (l'unica che, secondo la citata
giurisprudenza, assurta a rango di diritto vivente, consentirebbe la
prevalenza della formula proscioglimento nel merito rispetto alla
declaratoria di estinzione per prescrizione); nel secondo caso,
invece, occorrerebbe entrare nel merito delle censure, implicanti una
rivalutazione critica di tutto il materiale probatorio e un
apprezzamento ponderato delle opposte risultanze, e accogliere le
richieste assolutorie degli appellanti anche nel caso di mera
contraddittorieta' o insufficienza della prova.
Considerato che il requisito della rilevanza va riferito alla
complessiva regiudicanda all'esame del giudice, non ne elide
l'attualita' il fatto che per due degli imputati appellanti (S. C e
S. A.) sia stata sollevata preliminarmente la questione di nullita'
dell'avviso di conclusioni delle indagini e del decreto che dispone
il giudizio. Peraltro, non puo' pretendersi che il giudice
remittente, nel sollevare la questione pregiudiziale rispetto alla
pronunzia che e' chiamato a rendere, debba anticipare il proprio
convincimento circa le questioni processuali sollevate con l'atto
d'appello, essendo sufficiente una mera delibazione delle stesse,
nella specie condotta da questa Corte sulla scorta della motivazione
della sentenza di primo grado e dell'ordinanza del Tribunale in data
1°.2.2012, con cui sono state rigettate le questioni ex art. 491
c.p.p., riproposte con gli atti d'appello (cfr., in analoga
fattispecie, Corte costituzionale, sentenza n. 78 del 2002; anche nel
caso rimesso allo scrutinio della Corte costituzionale con ordinanza
della Corte di Cassazione n. 37443/2014 e deciso con la sentenza
della Corte costituzionale n. 185/2015, avente ad oggetto la norma
dell'art. 99 quinto comma c.p., e' stata ritenuta rilevante la
questione di legittimita' costituzionale di una norma afferente al
trattamento sanzionatorio, come tale applicabile solo all'esito
dell'esame delle doglianze attinenti alla dichiarazione di
responsabilita' dell'imputato, il cui esito tuttavia non era stato
anticipato dalla Corte remittente se non in termini di mera
delibazione). In ogni caso, si tratta di questioni preliminari
riguardanti le sole posizioni di S. C. e S. A., l'accoglimento delle
quali non estenderebbe i suoi effetti ai coimputati, in quanto dagli
stessi non tempestivamente eccepite nei termini di cui all'art. 491
c.p.p. e, comunque, non riproposte con i rispettivi appelli.
(1) Gli ultimi ad aver maturato il termine di prescrizione sono i
reati di cui all'art. 5 D.L.vo n. 74/2000 relativi all'anno 2006
(capo 8 seconda parte, 19, 22, 34, 37, 40): poiche' il termine
per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2006 per via
telematica era stato prorogato ai 1.10.2007 (Decreto dei
Presidente del Consiglio del ministri del 10 luglio 2007,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 08/09/2007), il
termine di prescrizione decorre dal 1.1.2008 ed e' maturato il
1.7.2015, salvo che per il recidivo V (capo 34).
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano,
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza;
Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2
della legge 2 agosto 2008, n. 130, con cui viene ordinata
l'esecuzione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, come
modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
(TFUE), nella parte che impone di applicare la disposizione di cui
all'art. 325 §§ 1 e 2 TFUE dalla quale - nell'interpretazione
fornitane dalla Corte di Giustizia nella sentenza in data 8.9.2015,
causa C - 105/14, Taricco - discende l'obbligo per il giudice
nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo
comma c.p. in presenza delle circostanze indicate nella sentenza,
anche se dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per
l'imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, in
ragione del contrasto di tale norma con l'art. 25, secondo comma,
Cost.
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico
Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che
sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Milano, 18 settembre 2015
Il Presidente: Maiga
I consiglieri: Scarlini - Locurto