N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2015
Ordinanza dell'8 ottobre 2015 della Commissione tributaria provinciale di Firenze sul ricorso proposto da Gonnelli Sandra contro Regione Toscana. Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Tassa automobilistica regionale - Obbligo di pagamento per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo. - Legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), art. 8-quater (comma 4), aggiunto dall'art. 33 della legge regionale 14 luglio 2012, n. 35 («Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alla L.R. n. 59/1996, alla L.R. n. 42/1998, alla L.R. n. 49/1999, alla L.R. n. 39/2001, alla L.R. n. 49/2003, alla L.R. n. 1/2005, alla L.R. n. 4/2005, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 32/2009, alla L.R. n. 21/2010, alla L.R. n. 68/2011»).(GU n.3 del 20-1-2016 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE
Sezione 2
Riunita con l'intervento dei signori:
Del Carlo Alberto, Presidente
Rados Bruno, Relatore
Costa Giuseppe, Giudice
Ha emesso la seguente Ordinanza
sul ricorso n. 1124/15
depositato il 23 giugno 2015
avverso Cartella di pagamento n. 04120150002697040 Tas.
Automobili 2012
contro: Regione Toscana
avverso Cartella di pagamento n. 04120150002697040 Tas.
Automobili 2012
contro: Agente di Riscossione Firenze Equitalia Centro S.p.a.
Proposto dal ricorrente:
Gonnelli Sandra, via Dianella n. 2/C 50059 Vinci (FI).
Difeso da:
Cremona avv. Diego, via Tornabuoni n. 10, 50100 Firenze.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze
Sezione II
composta come sopra
rilevato che con ricorso presentato contro la Regione Toscana
ed Equitalia Centro S.p.a. Sandra Gonnelli, chiede l'annullamento
della cartella esattoriale n. 04120150002697040 concernente il
credito della Regione Toscana per mancato pagamento dell'importo di €
340,71 oltre interessi e spese a titolo di tassa automobilistica per
l'annualita' 2012 in ordine al veicolo targato BP284KJ, dalla
ricorrente acquistato con scrittura privata del 26 marzo 2007 e
risultato essere gravato, al momento dell'acquisto, da fermo
amministrativo iscritto da «Cerit S.p.a.» in data 1-13.2.2007;
che essendo detto veicolo rimasto inutilizzabile e
inutilizzato, la ricorrente sostiene di non dover pagare la tassa
automobilistica per lo stesso in forza dell'art. 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge 28 febbraio 1983, n.
53) secondo cui «la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo
per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita'
conseguente a provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della
pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel
trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del
tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata
effettuata l'annotazione»;
che - prosegue parte ricorrente - l'art. 8-quater, comma 4,
della legge della Regione Toscana n. 49/2003 («Norme in materia di
tasse automobilistiche regionali», cosi' come modificata dalla legge
della Regione Toscana n. 35/12), il quale stabilisce che «la
trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla
procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica
non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione
dell'obbligo tributario» viola la competenza esclusiva dello Stato in
materia di tributi erariali, per cui la norma in questione e'
costituzionalmente illegittima, con conseguente illegittimita' della
pretesa tributaria che sulla stessa si fonda;
che, da un lato, la Regione resistente argomenta che il fermo
amministrativo viene disposto quale sanzione accessoria a seguito di
un mancato pagamento, per cui risulterebbe «illogico» concedere un
beneficio, quale l'esenzione del pagamento della tassa auto, a fronte
di una sanzione accessoria applicata a seguito di un mancato
pagamento, non potendosi far ricadere su di essa, e di conseguenza
sulla collettivita', gli effetti negativi del comportamento di alcuni
soggetti che non effettuano i pagamenti dovuti alle scadenze
stabilite per legge, che' altrimenti si concederebbe un inammissibile
«beneficio» a tutti coloro che non sono in regola coni pagamenti
dovuti;
che d'altro canto parte ricorrente sottolinea che la propria
tesi (argomentata col richiamo al diritto di proprieta' articolato
nella duplice facolta' sia di disporre del bene, alienandolo,
concedendolo in usufrutto, ecc., sia di goderne, per cui con la
sottoposizione di un veicolo al fermo amministrativo proprietario
conserva si' la facolta' di 'disporre' del bene ma non anche quella
di 'godere' del bene stesso) trova un autorevole sostegno nella
legislazione statale e nella correlata sentenza n. 288/2012 della
Corte Costituzionale, ancorche' emessa sotto altro profilo
(violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di
tributi erariali: art. 117 Cost.) e nei confronti di analoga norma
della Regione Marche;
che nella sentenza citata il giudice delle leggi, premesso
che l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha demandato alle
Regioni «la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi,
l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo
relativo» alla tassa 'automobilistica' e lo stesso art. 17 cit. ha
determinato, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli
a motore stabilendo, ai fini dell'applicazione di tale disposizione,
che le nuove tariffe delle tasse in questione sono determinate «con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazioni [...] per tutte le regioni, comprese
quelle a statuto speciale, in uguale misura», e confermando, a
decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito alle Regioni
dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992
- di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli
anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento
degli stessi importi vigenti nell'anno precedente, scrive che -
«...la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in
tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato: a) non
puo' modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e
passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo fissato
dal comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo cit. (tra il 90 ed
il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) puo'
disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e,
quindi, non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia'
previste dalla legge statale.
L'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario
e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario), che costituisce
attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto, al
comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in
tributi propri regionali (a decorrere dal 1° gennaio 2013), al comma
2 precisa «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti
dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa
automobilistica regionale»; per poi aggiungere, al comma 3, che alle
Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse
riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti tributi
costituiscono tributi propri derivati.
La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla
conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo
regime, la natura di tributo regionale proprio.
Dalla formulazione del comma 2 si i ferisce, infatti, non gia' la
natura di tributi proprio della tassa automobilistica regionale... ma
solo la volonta' del legislatore statale di riservare ad essa un
regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi
derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni, senza che questo
comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato
dall'inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilita'
previsti dalla legislazione statale.
Cio' posto, l'evoluzione della natura della tassa automobilistica
- che aveva, originariamente, quale presupposto la «circolazione
sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi
rimorchi» (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 39
del 1953), e che e' successivamente divenuta, per effetto dell'art. 5
del decreto legge n. 953 del 1982, tassa sulla proprieta' del veicolo
- non incide sugli esiti della presente questione, poiche' la
individuazione delle eventuali ricadute di tale mutata natura
sull'ambito di operativita' della norma interposta, non e' operazione
che possa ritenersi affidata al legislatore regionale, atteso,
appunto, il permanere in capo allo Stato della competenza legislativa
nella materia de qua. Ne consegue che «... la norma censurata [l'art.
10 della legge Regione Marche n. 28 del 2011], nel disporre la
esclusione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica
regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni
mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello stato in
materia di tributi erariali....»;
ritenuto pertanto che, nell'impossibilita' di questo giudice
di effettuare un'interpretazione adeguatrice e costituzionalmente
orientata della disposizione conte,stata (art. 8-quater comma 4 L.R.
Toscana), la questione di costituzionalita' sollevata al riguardo
dalla ricorrente si prospetta sia rilevante ai fini del decidere sia,
per le ragioni sopra esposte, non manifestamente infondata;
P. Q. M.
Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87:
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 8-quater della L.R. Toscana
49/2003 in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione - in relazione all'articolo 5, comma 36, del
decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 («misure in materia
tributaria»), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1983, n. 53 - e 119, secondo cornuta, della Costituzione;
b) sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte Costituzionale;
c) dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai difensori
delle parti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di sua competenza.
Firenze, 8 ottobre 2015
Il Presidente: Del Carlo
Il Giudice Estensore: Costa