N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2013
Ordinanza del 22 novembre 2013 del Tribunale di Potenza nel procedimento civile promosso da Tolla Nicola contro INPS. Previdenza e assistenza - Lavoratori agricoli a tempo indeterminato - Indennita' di disoccupazione - Condizioni (iscrizione per almeno un anno oltre che per quello per il quale e' richiesta l'indennita' ed accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri). - Legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), art. 32, primo comma.(GU n.3 del 20-1-2016 )
TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile - Giudice del Lavoro Il giudice del lavoro, dott. Leonardo Pucci sciogliendo la riserva del giorno 21 novembre 2013 rilevato che la causa concerne la richiesta del ricorrente di ottenere il riconoscimento dell'indennita' di disoccupazione ordinaria per l'anno 2013; rilevato che il ricorrente aveva rivestito la qualifica di lavoratore agricolo a tempo indeterminato, licenziato dal datore a decorrere dal 1° gennaio 2013; ritenuto che, per quanto concerne la rilevanza della questione, nel caso di specie (nel quale il ricorrente ha espressamente e tempestivamente richiesto ad INPS in via amministrativa tanto l'indennita' di disoccupazione ordinaria che agricola), applicando la normativa di settore, lo stesso non avrebbe diritto ad alcuna indennita' di disoccupazione; ritenuto, infatti, che, per quanto concerne la disoccupazione agricola, l'art. 32, comma 1, lett. A legge n. 264/1949, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, prevede che: «ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attivita' agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennita' di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale e' richiesta l'indennita' ed abbiano conseguito nell'anno per il quale e' richiesta l'indennita' e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte da indennita' di malattia, infortunio, maternita', e sino ad un massimo di 180 giornate annue». In particolare, applicando detta normativa, che limita la prestazione alle ipotesi in cui il lavoratore dipendente abbia maturato taluni requisiti nell'anno di richiesta dell'indennita', non distinguendo tra lavoratori agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, nell'ipotesi oggetto di giudizio, il ricorrente per l'anno 2012 avrebbe diritto a zero giornate di disoccupazione, essendo stato licenziato il 31 dicembre 2012 e per l'anno 2013 vedrebbe respinta la domanda per assenza dei contributi; ritenuto che, del pari, applicando la normativa vigente in materia di disoccupazione ordinaria, che invece prevede la possibilita', in presenza di determinati requisiti personali e contributivi, il riconoscimento dell'indennita' di disoccupazione per i periodi di effettiva mancanza di attivita' lavorativa anche nell'anno successivo all'ultimo per i quali vi sono i contributi, l'indennita' non potrebbe spettare al ricorrente, in quanto essendo lavoratore agricolo, non potrebbe vantare i 52 contributi settimanali richiesti nel biennio precedente alla domanda, pur avendoli maturati in concreto, se la sua prestazione fosse considerata non agricola; ritenuto, allora, che in conseguenza della disciplina di settore lo scrivente magistrato dovrebbe rigettare il ricorso; ritenuta la non manifesta infondatezza delle censure di incostituzionalita' rispetto all'art. 32, comma 1 della citata legge n. 264/1949 in quanto: A) la suddetta norma non distingue tra lavoratori agricoli a tempo determinato e lavoratori agricoli a tempo indeterminato e detta una disciplina congrua per i primi (rispetto ai quali, vi e' ontologicamente un'alternanza all'interno dello stesso anno di periodi lavorati e periodi non lavorati), ma non per i secondi, i quali si trovano a veder lesionato il loro diritto al sostegno previdenziale, nelle ipotesi in cui la cessazione involontaria del loro rapporto di lavoro intervenga a ridosso della conclusione dell'anno di riferimento. In altre parole, un trattamento equivalente di due posizione diverse, quali quelle dei lavoratori a termine e dei lavoratori a tempo indeterminato, nel momento in cui comprime la posizione di una delle due categorie, viola l'art. 3 Cost., che impone il principio di uguaglianza sostanziale, corollario del quale e' anche il trattamento diverso di situazioni diverse; B) le considerazioni di cui al punto A), portano ad individuare la non manifesta infondatezza sempre con riferimento ad una non ragionevole disuguaglianza sostanziale tra cittadini davanti alla Legge, alla luce del fatto che due categorie sostanzialmente omogenee di lavoratori, quali quelli agricoli a tempo indeterminato e la generalita' dei lavoratori a tempo indeterminato, ricevono due trattamenti previdenziali di disoccupazione diversa, pur distinguendosi soltanto per la natura dell'attivita' svolta. Sul punto, quindi due situazioni soggettive identiche vengono trattate dalla normativa di settore in maniera difforme e tale difformita' non trova alcuna giustificazione, proprio perche' entrambe partecipano dei medesimi elementi (rapporto di lavoro e tempo indeterminato) e sono esposte ai medesimi rischi di interruzione involontaria dell'impiego (in particolare, il recesso datoriale), con la conseguenza che non vi sono ragioni particolari per concedere soltanto ad una categoria l'indennita' di disoccupazione, laddove il dipendente appartenente all'altra categoria abbia maturato tutti i presupposti che la Legge (D.L. n. 1827/1935 art. 73 e seg. e successive modificazioni) prevede per l'indennita' di disoccupazione ordinaria. Anche sotto questo aspetto, sempre rispetto all'art. 3 Cost., allora, deve dichiararsi la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' della norma di riferimento; C) infine la norma contrasta anche con il disposto di cui all'art. 38, comma 2 Cost., nel momento in cui impedisce al lavoratore dipendente agricolo a tempo indeterminato di godere di un sostegno nell'ipotesi in cui si sia trovato senza lavoro in maniera involontaria. L'art. 38 comma 2 Cost., infatti, e' chiaro nel prevedere che: «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria». Nel caso della norma oggetto di rimessione, invece, non si puo' parlare di mezzi adeguati alle esigenze del lavoratore involontariamente disoccupato, laddove la cessazione del rapporto di lavoro intervenga in un periodo che annulla i presupposti per la concessione dell'indennita' di disoccupazione agricola, conducendo anche in questo caso ad un giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. Sul punto e' opportuno ricordare gli arresti del Giudice delle leggi, che hanno da quarant'anni posto l'accento sulla necessita' che la tutela per le situazioni di debolezza della persona sia effettiva (Corte Cost. n. 128/1973, Corte Cost. n. 160/1974; Corte Cost. n. 288/1974; Corte Cost. n. 10/2010), mentre la non estensione della disciplina prevista per la concessione dell'indennita' di disoccupazione ordinaria alle ipotesi di lavoro subordinato agricolo a tempo indeterminato conduce ad annullare il sostegno per il lavoratore involontariamente cessato dal lavoro.
P. Q. M. Il giudice, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953, I) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 primo comma, 38 secondo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del comma 1, dell'art. 32, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, secondo quanto precisato in motivazione. II) Rimette gli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso. III) Dispone, a cura della Cancelleria, che gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Potenza, 22 novembre 2013 Il Giudice Del Lavoro: Pucci