N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2013

Ordinanza  del  22  novembre  2013  del  Tribunale  di  Potenza   nel
procedimento civile promosso da Tolla Nicola contro INPS. 
 
Previdenza e assistenza - Lavoratori agricoli a tempo indeterminato -
  Indennita' di disoccupazione - Condizioni (iscrizione per almeno un
  anno oltre che per quello per il quale e' richiesta l'indennita' ed
  accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri). 
- Legge  29  aprile  1949,  n.  264  (Provvedimenti  in  materia   di
  avviamento   al   lavoro   e   di   assistenza    dei    lavoratori
  involontariamente disoccupati), art. 32, primo comma. 
(GU n.3 del 20-1-2016 )
 
                        TRIBUNALE DI POTENZA 
                 Sezione Civile - Giudice del Lavoro 
 
    Il giudice  del  lavoro,  dott.  Leonardo  Pucci  sciogliendo  la
riserva del giorno 21 novembre 2013 
    rilevato che la causa concerne la  richiesta  del  ricorrente  di
ottenere  il   riconoscimento   dell'indennita'   di   disoccupazione
ordinaria per l'anno 2013; 
    rilevato che  il  ricorrente  aveva  rivestito  la  qualifica  di
lavoratore agricolo a tempo indeterminato, licenziato  dal  datore  a
decorrere dal 1° gennaio 2013; 
    ritenuto che, per quanto concerne la rilevanza  della  questione,
nel caso di specie  (nel  quale  il  ricorrente  ha  espressamente  e
tempestivamente  richiesto  ad  INPS  in  via  amministrativa   tanto
l'indennita' di disoccupazione ordinaria che agricola), applicando la
normativa di  settore,  lo  stesso  non  avrebbe  diritto  ad  alcuna
indennita' di disoccupazione; 
      ritenuto, infatti, che, per quanto concerne  la  disoccupazione
agricola, l'art. 32,  comma  1,  lett.  A  legge  n.  264/1949,  come
modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  3
dicembre 1970, prevede che: «ai lavoratori agricoli che  prestano  la
loro opera retribuita  alle  altrui  dipendenze,  limitatamente  alle
categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati  e  braccianti
fissi, giornalieri di  campagna,  piccoli  coloni  e  compartecipanti
familiari e individuali,  anche  se  in  via  sussidiaria  esercitano
un'attivita' agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennita'  di
disoccupazione  qualora  risultino  iscritti  negli  elenchi  di  cui
all'art.  12  del  regio  decreto  24  settembre  1940,  n.  1949,  e
successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per
il quale e' richiesta l'indennita' ed  abbiano  conseguito  nell'anno
per il quale e' richiesta  l'indennita'  e  nell'anno  precedente  un
accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata
della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione e' pari, per i
lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed
il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate  nell'anno
comprese quelle per  attivita'  agricole  in  proprio  o  coperte  da
indennita' di malattia, infortunio, maternita', e sino ad un  massimo
di 180 giornate annue». 
    In  particolare,  applicando  detta  normativa,  che  limita   la
prestazione alle  ipotesi  in  cui  il  lavoratore  dipendente  abbia
maturato taluni requisiti nell'anno di richiesta dell'indennita', non
distinguendo tra lavoratori agricoli a tempo determinato  e  a  tempo
indeterminato, nell'ipotesi oggetto di giudizio,  il  ricorrente  per
l'anno 2012  avrebbe  diritto  a  zero  giornate  di  disoccupazione,
essendo stato licenziato il  31  dicembre  2012  e  per  l'anno  2013
vedrebbe respinta la domanda per assenza dei contributi; 
      ritenuto che, del pari,  applicando  la  normativa  vigente  in
materia  di  disoccupazione  ordinaria,   che   invece   prevede   la
possibilita',  in  presenza  di  determinati  requisiti  personali  e
contributivi, il riconoscimento dell'indennita' di disoccupazione per
i  periodi  di  effettiva  mancanza  di  attivita'  lavorativa  anche
nell'anno successivo all'ultimo per i quali  vi  sono  i  contributi,
l'indennita' non potrebbe spettare al ricorrente, in  quanto  essendo
lavoratore agricolo, non potrebbe vantare i 52 contributi settimanali
richiesti nel biennio precedente alla domanda, pur avendoli  maturati
in concreto, se la sua prestazione fosse considerata non agricola; 
      ritenuto,  allora,  che  in  conseguenza  della  disciplina  di
settore lo scrivente magistrato dovrebbe rigettare il ricorso; 
      ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza  delle  censure   di
incostituzionalita' rispetto all'art. 32, comma 1 della citata  legge
n. 264/1949 in quanto: 
        A) la suddetta norma non distingue tra lavoratori agricoli  a
tempo determinato e lavoratori agricoli a tempo indeterminato e detta
una disciplina  congrua  per  i  primi  (rispetto  ai  quali,  vi  e'
ontologicamente  un'alternanza  all'interno  dello  stesso  anno   di
periodi lavorati e periodi non lavorati), ma non  per  i  secondi,  i
quali si trovano a  veder  lesionato  il  loro  diritto  al  sostegno
previdenziale, nelle ipotesi in cui la  cessazione  involontaria  del
loro rapporto  di  lavoro  intervenga  a  ridosso  della  conclusione
dell'anno di riferimento. 
    In altre parole, un  trattamento  equivalente  di  due  posizione
diverse, quali quelle dei lavoratori a termine  e  dei  lavoratori  a
tempo indeterminato, nel momento in cui comprime la posizione di  una
delle due categorie, viola l'art. 3 Cost., che impone il principio di
uguaglianza sostanziale, corollario del quale e' anche il trattamento
diverso di situazioni diverse; 
        B)  le  considerazioni  di  cui  al  punto  A),  portano   ad
individuare la non manifesta infondatezza sempre con  riferimento  ad
una non ragionevole disuguaglianza sostanziale tra cittadini  davanti
alla Legge, alla luce del fatto  che  due  categorie  sostanzialmente
omogenee di lavoratori, quali quelli agricoli a tempo indeterminato e
la generalita' dei lavoratori a  tempo  indeterminato,  ricevono  due
trattamenti   previdenziali   di    disoccupazione    diversa,    pur
distinguendosi soltanto per la natura dell'attivita' svolta. 
    Sul punto, quindi due  situazioni  soggettive  identiche  vengono
trattate dalla normativa  di  settore  in  maniera  difforme  e  tale
difformita'  non  trova  alcuna  giustificazione,   proprio   perche'
entrambe partecipano dei medesimi  elementi  (rapporto  di  lavoro  e
tempo  indeterminato)  e  sono  esposte   ai   medesimi   rischi   di
interruzione involontaria dell'impiego (in  particolare,  il  recesso
datoriale), con la conseguenza che non vi  sono  ragioni  particolari
per   concedere   soltanto   ad   una   categoria   l'indennita'   di
disoccupazione,  laddove   il   dipendente   appartenente   all'altra
categoria abbia maturato tutti i presupposti che la  Legge  (D.L.  n.
1827/1935 art. 73 e seg.  e  successive  modificazioni)  prevede  per
l'indennita' di disoccupazione ordinaria. 
    Anche sotto questo aspetto, sempre  rispetto  all'art.  3  Cost.,
allora,  deve  dichiararsi  la  non  manifesta   infondatezza   della
questione di costituzionalita' della norma di riferimento; 
        C) infine la norma contrasta anche con  il  disposto  di  cui
all'art.  38,  comma  2  Cost.,  nel  momento  in  cui  impedisce  al
lavoratore dipendente agricolo a tempo indeterminato di godere di  un
sostegno nell'ipotesi in cui si sia trovato senza lavoro  in  maniera
involontaria. 
    L'art. 38 comma 2 Cost., infatti, e' chiaro nel prevedere che: «I
lavoratori hanno diritto che  siano  preveduti  ed  assicurati  mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,  malattia,
invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria». 
    Nel caso della norma oggetto di rimessione, invece, non  si  puo'
parlare   di   mezzi   adeguati   alle   esigenze   del    lavoratore
involontariamente disoccupato, laddove la cessazione del rapporto  di
lavoro intervenga in un periodo che  annulla  i  presupposti  per  la
concessione dell'indennita' di  disoccupazione  agricola,  conducendo
anche in questo caso ad un giudizio  di  non  manifesta  infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale. 
    Sul punto e' opportuno ricordare gli arresti  del  Giudice  delle
leggi, che hanno da quarant'anni posto l'accento sulla necessita' che
la tutela per le situazioni di debolezza della persona sia  effettiva
(Corte Cost. n. 128/1973, Corte Cost. n.  160/1974;  Corte  Cost.  n.
288/1974; Corte Cost. n. 10/2010), mentre  la  non  estensione  della
disciplina   prevista   per   la   concessione   dell'indennita'   di
disoccupazione ordinaria alle ipotesi di lavoro subordinato  agricolo
a tempo  indeterminato  conduce  ad  annullare  il  sostegno  per  il
lavoratore involontariamente cessato dal lavoro. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il giudice, ai sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953, 
    I)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione  agli  art.  3  primo  comma,  38   secondo   comma   della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale  del  comma
1, dell'art. 32, della legge 29 aprile  1949,  n.  264  e  successive
modificazioni, secondo quanto precisato in motivazione. 
    II) Rimette gli atti alla  Corte  Costituzionale  e  sospende  il
giudizio in corso. 
    III) Dispone, a cura della Cancelleria, che gli atti del giudizio
siano trasmessi alla Corte Costituzionale per  la  risoluzione  della
prospettata questione e che la presente ordinanza sia  notificata  al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
      Potenza, 22 novembre 2013 
 
                    Il Giudice Del Lavoro: Pucci