N. 347 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 2015
Ordinanza del 28 ottobre 2015 del Giudice di pace di Grosseto nel procedimento civile promosso da Studio Fabio Massimo Srl contro Provincia di Grosseto. Circolazione stradale - Patente a punti - Inosservanza dell'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Sanzione amministrativa pecuniaria non proporzionata alla gravita' della violazione da cui l'obbligo deriva. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 126-bis, comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.(GU n.3 del 20-1-2016 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO Il Giudice di pace di Grosseto, dott. Adriano Simonetti ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile sotto il n. 613 Reg. gen. Aff. Cont. dell'anno 2015 promossa da studio Fabio Massimo S.r.l., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carchedi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Roma, ricorrente Provincia di Grosseto, in persona del presidente pro tempore, amministrazione opposta. Oggetto: ricorso in opposizione ad un provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa. Conclusioni: come da verbale di causa. In Fatto Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981 e ss.mm., e' stata proposta opposizione avverso una verbalizzazione della provincia di Grosseto, con la quale e' stata contestata alla societa' in incolpazione, quale proprietaria del veicolo tg. EP863MR, la violazione dell'art. 126-bis del c.d.s., perche', senza giustificato e documentato motivo, non ottemperava all'invito di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente del predetto veicolo, in quanto ritenuto responsabile della pregressa violazione dell'art. 142, comma 8, del c.d.s., da cui derivava tale obbligo di informativa. Nel suo ricorso la parte opponente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento sanzionatorio «in quanto causato da un errore non dipendente per dolo o colpa della ricorrente ma dell'ente accertatore, laddove viene dato atto che dalla violazione suddetta consegue la sanzione: nessuna». Deduce, invece, l'Amministrazione che «correttamente nel verbale viene riportato che la violazione dell'art. 142 comma 8 non comporta sanzione accessoria in quanto cosi' determinato dal CDS», poiche' «nel rigo immediatamente successivo a quello sopramenzionato si legge chiaramente: la violazione comporta la decurtazione di n. 3 (tre) punti sulla patente di guida ai sensi dell'art. 126-bis del CDS». All'udienza del 1° ottobre 2015, alla presenza delle parti, che insistevano nell'accoglimento delle rispettive richieste formulate nei loro atti, il giudice si riservava la decisione nel merito di quanto dalle stesse prospettato, ritenendo pregiudiziale, nel caso de quo, che via valutata la ipotizzabile incostituzionalita' della violazione prevista dal contestato art. 126-bis, comma 2, del CDS, con riguardo all'art. 3 della Costituzione, disponendo, pertanto, con la presente ordinanza di sollevare presso la Consulta la questione per i seguenti motivi. Sulla rilevanza della questione Nel caso dedotto in giudizio, il collegamento giuridico, e non di mero fatto, tra la res giudicanda e la norma ritenuta incostituzionale, appare del tutto evidente. Ove, infatti, si ritenesse che l'art. 126-bis, comma 2, inserito nel nuovo codice della strada dall'art. 2, comma 164, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, fosse conforme alla Costituzione si dovrebbe riconoscere la validita' del verbale impugnato e, all'esito sfavorevole per l'opponente in giudizio, condannare quest'ultimo al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa per l'importo di complessivi € 286,00, come richiesto nel verbale di contravvenzione della Polizia provinciale, emesso a seguito della accertata mancata comunicazione da parte del ricorrente, nella sua qualita' di proprietario del veicolo, dei dati del conducente che era alla guida del predetto mezzo, oggetto di rilevazione elettronica di un eccesso di velocita', ai sensi dell' art. 142, comma 8, del CDS, dalla cui violazione consegue, oltre all'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa di € 168,00, anche la decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida del responsabile della predetta infrazione. Sul punto rileva il Giudicante come per la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, del CDS, il trasgressore sia «ammesso a pagare», ai sensi dell'art. 202 del predetto CDS, una somma pari «al minimo» fissato per tale norma, il cui importo e' cosi' uguale per tutti gli illeciti ad essa propedeutici e, quindi, non sia proporzionato alla gravita' della pregressa violazione principale, con riferimento, soprattutto, alle «sanzioni amministrative accessorie» ad essa conseguenti. L'obbligo, infatti, di segnalazione all'organo di Polizia dei dati del conducente responsabile di un'accertata infrazione stradale ha come sua prevalente finalita' l'applicazione a carico dello stesso, in via cautelare, delle «sanzioni accessorie» previste dalla predetta norma violata, tra cui la decurtazione dei punti dalla patente, secondo quanto indicato nella «tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis», in cui vengono individuate n. 90 violazioni del codice della strada per le quali sussiste l'obbligo di fornire tale informativa all'Autorita' di polizia, ai sensi, appunto, del richiamato art. 126-bis del CDS. In particolare sono soprattutto le violazioni per eccesso di velocita', accertate elettronicamente a distanza con postazioni mobili (autovelox), quelle che, per esperienza diretta dello stesso Giudicante in ragione del suo Ufficio, risultano essere contestate in loco delle polizie municipali operanti anche su strade extraurbane, in cio' legittimate dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sent. n. 3671 del 15 marzo 2001). Sulla base dei numerosi verbali oggetto di opposizione presso questo suo Ufficio Giudiziario, risulta che, proprio nel tratto della via statale «Aurelia», di cui all'impugnato verbale, da Capalbio fino a Follonica, le predette P.M. e la Polizia locale di Grosseto solitamente svolgono puntualmente la loro attivita' di controllo, a mezzo di postazioni mobili situate nelle piazzuole di sosta lungo la menzionata «consolare», procedendo alla rilevazione a carico di automobilisti di passaggio dell'infrazione di eccesso di velocita'. Come dichiarato dagli agenti nei loro verbali, il cui contenuto ha valore di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., tale operazione viene effettuata tramite l'autovelox in loro dotazione e posto sotto il diretto controllo, di cui e' stato preventivamente verificato la perfetta funzionalita', posizionandolo in ottemperanza alla prescrizione del comma 6-bis dell'art. 142 del CDS. («le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili») e dell'art. 345 del regolamento stradale («le apparecchiature... devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale... e devono essere nella disponibilita' degli stessi», fissando «la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell' utente»). Le sanzioni amministrative relativi agli illeciti per accertato eccesso di velocita' risultano essere state graduate dal legislatore, in applicazione dell'art. 2 della legge delega 13 giugno 1991, n. 191 e dell'art. 195 del CDS, con riferimento alla gravita' (e pericolosita') delle singole infrazioni, per cui quella piu' soft, riguardante la violazione del comma 7 dell'art. 142 (superamento fino a 10 kmh il limite pro tempore), soggiace solo all'obbligo del pagamento di una somma, determinata, in misura ridotta, in E.41, con esclusione di ulteriori sanzioni accessorie (e, quindi, nessun obbligo di comunicazione a carico del verbalizzato), mentre quella di massima pericolosita' stabilita dal comma 9-bis dello stesso art. 142 (sforamento di oltre 60 kmh il limite vigente) viene punita con E. 828, e, soprattutto, con la «sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi», nonche' con la decurtazione di n. 10 punti dalla patente di guida a carico del conducente. Peraltro tali sanzioni accessorie possono essere applicate dagli Organi di polizia solo in caso di identificazione dell'autore dell'infrazione, che, ove non sia oggetto di una contestazione immediata della stessa da parte degli agenti, resta del tutto impunito relativamente all'adozione nei suoi confronti delle predette misure cautelari, le cui invasive conseguenze restano cosi' eluse, a seguito dell'omessa comunicazione dei dati del conducente, la cui inosservanza comporta unicamente la sanzione pecuniaria «standard» di eguale (minimale) importo prevista dal comma 2 dell'art. 126-bis del CDS, con riferimento all'art. 202 dello stesso CDS. Considerato, tra l'altro, che le infrazioni stradali provocate da eccessi di velocita', con particolare riguardo agli illeciti disciplinati dai commi 9 e 9-bis dell'art. 142 del c.d.s., sono generalmente riconducibili ad auto di grossa cilindrata, in quanto potenzialmente idonee a raggiungere velocita' molto piu' elevate rispetto ai veicoli di categoria inferiore, e' verosimile ritenere che i proprietari di tali veicoli, secondo anche i protocolli degli agenti del fisco, siano presuntivamente di livello economico medio/alto e, quindi, in grado di onorare senza troppe difficolta' la sanzione per l'omessa comunicazione dei dati del conducente relativamente ai verbali per eccesso di velocita' a loro carico. Sotto tale aspetto la definizione in termini solamente monetari della predetta sanzione sembrerebbe assimilabile proprio ad una sorta di sanatoria parafiscale, di cui beneficiano, tra l'altro, in misura consistente le casse degli enti impositori, tenuto conto del numero rilevante di verbali dagli stessi emessi a carico dei proprietari dei veicoli che non comunicano i dati del conducente, per gli illeciti stradali di cui si sia reso responsabile. Per di piu' la sanzione pecuniaria prevista per questo comportamento omissivo, considerato il suo importo fisso, e' a beneficio di abbia maggiori risorse economiche, che in virtu' di questa suo status e' in grado di non subire un significativo pregiudizio dal suo pagamento ed, inoltre, grazie a questo anonimato, gli si consente di evitare l'applicazione a suo carico di invasive «sanzioni accessorie», pure se inerenti a gravi e pericolose violazioni del codice della strada. Ne consegue, gia' sotto questo profilo, un'evidente disparita' di trattamento tra i soggetti destinatari dell'obbligo di pagamento della sanzione in contestazione, poiche' le conseguenze economiche di tale esborso assumono un diverso grado di documento e, quindi, di valore afflittivo, in relazione alla cifra di reddito di cui sia titolare il singolo verbalizzato, per cui e' evidente che le persone piu' ricche ne patiscono meno l'incidenza, e cio' potrebbe essere in contrasto non solo con i fondamentali principi di eguaglianza di tutti i cittadini «davanti alla legge», stabiliti dall' art. 3 della Costituzione, ma anche con l'art. 53 della legge, laddove non si tiene conto della loro diversa «capacita' contributiva». Considerato, inoltre, che la sanzione stabilita dall'art. 126-bis, e' da ritenersi ormai accessoria a quella principale che ne costituisce il necessario presupposto (la stessa Corte costituzionale nella sua sentenza n. 27 del 2005 fa dipendere la decurtazione dei punti dalla definizione del procedimento di opposizione al verbale di contravvenzione relativo alla violazione originaria), sembrerebbe equo ragguagliare l'importo preteso per omessa comunicazione dei dati del guidatore alla specifica pregressa infrazione di cui il guidatore si sia reso responsabile, graduandone l'ammontare proporzionalmente alla gravita' dell'accentato pregresso illecito, per cui l'autore dell'eccesso di velocita' stabilito dal comma 8 dell'art. 142 del c.d.s., come nel caso all'esame dell'odierno Giudicante, dovrebbe corrispondere una somma almeno uguale a quella comminatagli con la sanzione originaria, destinata ad aumentare con lo stesso criterio per quelle piu' gravi di cui ai commi 9 e 9-bis del predetto art. 142 del c.d.s.. Rilevato, altresi', come il legislatore, almeno quello originario, abbia dato risalto nella «determinazioni della sanzione amministrativa pecuniaria» proprio alla «gravita' dell'infrazione» (cfr. art. 195, n. 2, del CDS in cui si da' rilievo anche alle «condizioni economiche» del trasgressore), appare singolare che tale aspetto non sia stato valutato in sede di emanazione del comma 2 dell'art. 126-bis, per effetto del quale viene punito sempre con lo stesso importo l'omessa comunicazione dei dati del conducente siano essi relativi all'autore di un abusivo utilizzo di uno stallo riservato ai disabili - peraltro sanzionata tale infrazione in maniera molto soft con solo 2 punti, del tutto non corrispondente al grave pregiudizio arrecato al disabile - che al responsabile di una circolazione contromano in corrispondenze delle curve ovvero di un eccesso di velocita' di rilevante entita' (10 punti e sospensione della patente). Tutto cio' appare in contrasto con i principi di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, di cui al richiamata art. 3 della Costituzione, in quanto per effetto del pagamento della sanzione in eguale importo, applicata in misura ridotta per effetto dell'art. 202 del CDS a seguito della contestata infrazione dell'art. 126-bis, comma 2, del predetto CDS, risulta maggiormente penalizzato proprio chi ha commesso un'infrazione di minore impatto sociale, rispetto all'automobilista responsabile di violazioni stradali piu' gravi, cui conseguono invasive «sanzioni amministrative accessorie», ritenute efficace deterrente per limitarne l'incidenza e la diffusione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953; Ritenuta la questione esaminata rilevante e non manifestamente infondata; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 126-bis del codice della strada, introdotto dall'art. 2, comma 164, lett. b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui «il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione al pagamento di una somma di E. 286 a E. 1.142», che, per effetto dell'art. 202 del c.d.., e' ridotta «al minimo» di quest'ultima (286 euro) e, quindi, senza alcun riferimento alla gravita' della violazione principale da cui trae origine, per cui si rende necessario che il legislatore stabilisca che l'ammontare della sanzione prevista per mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione, di cui al comma 2 dell'art. 126-bis del CDS, sia proporzionato in termini monetari a quello della specifica inflazione che ne costituisce il presupposto; Sospende il presente giudizio al n. 613/2015 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2015; Manda alla Cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Grosseto, li' 1° ottobre 2015. Il Giudice di pace: Simonetti