PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

CIRCOLARE 27 novembre 2015 

Attivita' di  rilievo  internazionale  delle  Regioni  e  degli  Enti
locali. (16A00907) 
(GU n.32 del 9-2-2016)

 
 
                                  Alla Presidenza della Giunta  delle
                                  Regioni a Statuto ordinario,  delle
                                  Regioni a Statuto speciale e  delle
                                  Provincie  Autonome  di  Trento   e
                                  Bolzano 
                                  (Invio via pec) 
 
                                  Loro sedi c.t. 
 
                                  e, p.c. 
                                  Al Ministero degli affari esteri  e
                                  della Cooperazione internazionale 
                                  D.G. per la Promozione del  Sistema
                                  Paese - Ufficio II 
                                  Al Ministero dell'interno 
                                  -  Gabinetto   -   Ufficio   Affari
                                  Internazionali 
                                  -  Dipartimento  per   gli   Affari
                                  Interni e Territoriali 
                                  Direzione Centrale per  gli  Uffici
                                  Territoriali del Governo e  per  le
                                  Autonomie locali 
                                  gabinetto.ministro@pec.interno.it 
                                  dait.prot@pec.interno.it 
                                  utgautonomie@pec.interno.it 
                                  All'ANCI 
                                  anci@pec.anci.it 
                                  All'UPI 
                                  upi@messaggipec.it 
 
                                  Roma 
 
 
  La legge 5 giugno 2003, n.  131  (Legge  «La  Loggia»),  stabilisce
all'articolo 6, comma 2, che «le Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, nelle materie  di  propria  competenza,  possono
concludere, con enti territoriali  interni  ad  altro  Stato,  intese
dirette a favorire il loro sviluppo economico,  sociale  e  culturale
nonche'  a  realizzare  attivita'  di  mero  rilievo  internazionale,
dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali ed al  Ministero
degli Affari Esteri, ai fini  di  eventuali  osservazioni  di  questi
ultimi e dei Ministeri  competenti,  da  far  pervenire  a  cura  del
Dipartimento, entro i successivi trenta giorni». 
  Altresi', il comma 7 dello stesso articolo 6 della  legge  predetta
prevede  che  «i  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'  Metropolitane
continuano a svolgere attivita' di mero rilievo internazionale  nelle
materie loro attribuite, secondo l'ordinamento  vigente,  comunicando
alle Regioni competenti ed alle amministrazioni, di cui al  comma  2,
ogni iniziativa». 
  Dalle citate disposizioni si evince che la legge pone a carico  dei
suddetti  Enti  territoriali  un  obbligo  di  comunicazione  in  via
preventiva, almeno trenta giorni prima della prevista  sottoscrizione
o comunque della concretizzazione dell'attivita', alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali ed  al
Ministero degli Affari Esteri, di tutte le bozze degli  atti  che  si
intendono sottoscrivere e di tutte le  iniziative  nei  confronti  di
omologhe istituzioni di Paesi esteri. 
  Cio' al fine di consentire al nominato Dipartimento di  avviare  la
dovuta istruttoria presso le Amministrazioni centrali interessate per
materia e consentire allo stesso di formulare eventuali osservazioni. 
  D'altra  parte,  occorre  evidenziare  che  la  norma  della  sopra
indicata  legge  n.  131/2003,   attuativa   del   Titolo   V   della
Costituzione, si pone  in  linea  con  l'esigenza  di  uniformare  le
procedure in materia di attivita' di rilievo internazionale  sia  per
le Regioni sia per gli  Enti  territoriali  sub  regionali,  anche  a
tutela della loro stessa posizione sul piano  internazionale,  quando
dalla sottoscrizione di un atto giuridico  formale  possano  derivare
conseguenze che solo le Amministrazioni centrali  responsabili  della
politica estera, ai sensi del novellato art. 117 della  Costituzione,
sono in grado di apprezzare compiutamente. 
  Poiche' la disposizione in questione ha lo  scopo  di  contemperare
l'esigenza dell'autonomia delle Regioni e  degli  Enti  locali  nella
proiezione internazionale  con  quella  del  rispetto  dell'esclusiva
competenza dello Stato in materia di politica estera,  si  richiamano
tutti  gli  Enti  al  piu'  rigoroso  rispetto  delle   suindividuate
procedure, previste sulla scorta  delle  prescrizioni  della  vigente
normativa, in base al principio di leale collaborazione. 
  In ordine al «mero rilievo internazionale», si deve tenere presente
che la Corte Costituzionale, con sentenza n.  179/1987,  poi  ripresa
dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1994,  ha
tipizzato quelle attivita' che rientrano nella fattispecie in esame. 
  Di queste,  pur  non  definendone  compiutamente  i  contenuti,  ha
comunque fornito un elenco, pur non tassativo, che prevede: scambi di
informazioni  ed  esperienze,  contatti  a  fini  informativi   sulle
rispettive discipline normative o amministrative, la partecipazione a
seminari, conferenze, visite di cortesia, partecipazione ad eventi  e
manifestazioni promozionali, ecc. 
  Non rientrano, viceversa, tra le attivita' «di mero rilievo»,  come
tali  consentite  agli  enti  subregionali,  veri  e  propri  accordi
operativi con  conseguenze  in  termini  di  investimenti  e  impegni
finanziari a regime. 
  Il Dipartimento ha peraltro riscontrato piu'  volte,  negli  ultimi
mesi, che soprattutto Enti subregionali hanno  formalizzato  atti  di
varia  specie  senza  aver  preventivamente   informato   lo   stesso
Dipartimento,  in  difformita',  quindi,  da  quanto  previsto  dalla
attuale normativa. Inoltre, dall'esame di tali documenti  si  rileva,
molto  spesso,  che  questi  presentano  terminologie  imprecise   ed
inesatte o risultano carenti di diciture che per prassi devono essere
inserite ed anche le attivita' e le  materie  o  i  settori  appaiono
generici o, ancora, travalicano il c.d. «mero rilievo internazionale»
o, addirittura, vedono, come controparte  estera,  organismi  la  cui
legittimita' internazionale non e' riconosciuta,  ponendosi,  quindi,
in assoluto contrasto con la politica del Governo. 
  Le attivita' in questione  risultano  inoltre  essere  sempre  piu'
multiformi e si presentano oggi quanto mai varie e disordinate,  sino
a travalicare spesso  la  generica  casistica  degli  atti  «di  mero
rilievo». Occorre, dunque,  riportare  i  contenuti  dei  Gemellaggi,
Dichiarazioni di intenti ed atti pattizi in genere strettamente  alle
tipologie sopra  individuate.  In  proposito  si  suggerisce,  per  i
gemellaggi, di adottare il testo gia' in uso dal Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d'Europa,  e  rintracciabile  nel  sito  dell'AICCRE,
Sezione italiana del suddetto Organo. 
  In virtu' di quanto sopra esposto, tutte le iniziative, siano  esse
Intese, Gemellaggi, Giuramenti  di  fraternita'  o  Dichiarazioni  di
intenti,  ecc,  incluse  le  missioni,  devono  essere  portate  alla
preventiva valutazione delle Amministrazioni centrali. 
  Inoltre, nel promuovere  azioni  di  atti  pattizi  in  genere,  e'
opportuno  che  gli  attori  tengano  conto   del   quadro   politico
internazionale ed, in particolare, degli  indirizzi  del  Paese,  che
sono dati  dalla  linea  di  politica  estera  del  Governo  e  dalla
programmazione dell'attivita' internazionale da parte delle  Regioni.
E' auspicabile, nella scelta dei partner esteri, che siano rispettate
la collocazione dell'Italia  nel  contesto  politico  internazionale,
l'esistenza di  relazioni  preferenziali  con  un  Paese  o  con  una
comunita'  di  Paesi,  le  priorita'   della   politica   estera   di
partenariato economico. 
  In  tale  prospettiva,  le  proposte  di  atti  che  si   intendono
sottoscrivere potranno essere non  assentite  ove  ricorrano  ragioni
generali di opportunita' di politica internazionale. Analogamente non
potranno  considerarsi  accettabili  iniziative  che  si  pongano  in
contrasto con le scelte di politica estera  del  Governo  e  con  gli
indirizzi concordati in ambito UE, come nei  casi  sopra  citati,  di
iniziative con enti locali i cui vertici amministrativi  derivino  le
proprie funzioni da entita' la cui legittimita' internazionale non e'
riconosciuta. 
  Si pregano gli Organi in indirizzo di dare la massima diffusione  e
di portarne a conoscenza, in particolare, le Province  ed  i  singoli
Comuni e si confida nella collaborazione di codeste Amministrazioni. 
    Roma, 27 novembre 2015 
 
                                          Il sottosegretario di Stato 
                                             agli affari regionali    
                                                     Bressa