N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 gennaio 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 gennaio 2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Acque - Norme della Regione Abruzzo  -  Disposizioni  in  materia  di
  acque e di autorizzazione provvisoria degli  scarichi  relativi  ad
  impianti di depurazione delle acque reflue urbane - Derivazioni  di
  acqua a scopo idroelettrico - Canone di concessione  -  Definizione
  di potenza efficiente ai fini della determinazione del canone. 
- Legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in
  materia di acque e di  autorizzazione  provvisoria  degli  scarichi
  relativi ad impianti di depurazione delle acque  reflue  urbane  in
  attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006
  e  modifica  alla  L.R.  5/2015),  art.  1,  comma  2,  lett.   b),
  sostitutivo dell'art. 12, comma  1-bis,  della  legge  regionale  3
  agosto  2011,  n.  25  (Disposizioni  in  materia  di   acque   con
  istituzione del  fondo  speciale  destinato  alla  perequazione  in
  favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e
  in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche). 
(GU n.6 del 10-2-2016 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Abruzzo, in persona del  suo  Presidente  p.t.,
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.  1,
comma 2, lett. b), della legge della Regione  Abruzzo  n.  36  del  3
novembre 2015, pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Abruzzo n. 121 del 6 novembre 2015, come da  delibera  del  Consiglio
dei ministri in data 23 dicembre 2015. 
 
                                Fatto 
 
    In data 6 novembre 2015, sul  n.  121  del  Bollettino  Ufficiale
della Regione Abruzzo, e' stata pubblicata la legge regionale  n.  36
del 3 novembre 2015, recante "disposizioni in materia di acque  e  di
autorizzazione provvisoria degli scarichi  relativi  ad  impianti  di
depurazione delle acque reflue  urbane  in  attuazione  dell'articolo
124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006  e  modifica  della
L.R. n. 5/2015". 
    Le prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 2,  lett.  b)  della
detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono
dalle  competenze  regionali   e   sono   violative   di   previsioni
costituzionali e illegittimamente  invasive  delle  competenze  dello
Stato; la norma deve pertanto essere impugnata in parte  qua  con  il
presente  atto  affinche'  ne  sia   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale,  con  conseguente  annullamento,  sulla  base   delle
seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1.1.  Occorre  preliminarmente  rammentare  che,  in  materia  di
concessioni di derivazioni di acque, l'art. 35 del T.U. n.  1775/1933
prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento
di un canone annuo e che quest'ultimo sia regolato sulla media  della
forza motrice nominale disponibile nell'anno. 
    L'art. 6 del medesimo T.U. prevede,  altresi',  una  bipartizione
delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice  in
piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale  media
annua dell'impianto produttivo: fino a kW 3.000 (3 MW) o superiore  a
tale valore. 
    1.2. L'art. 1 della legge oggi  impugnata  reca  in  epigrafe  il
titolo "modifiche alla L.R. n. 25/2011", contenente  disposizioni  in
materia di acque. 
    Con  quella  legge,  ai   fini   della   salvaguardia   e   della
valorizzazione   del   territorio    montano,    in    considerazione
dell'importanza che esso riveste nella tutela e ricarica delle  falde
acquifere, era stato istituito un Fondo  Speciale  "alimentato  dalle
maggiori entrate relative all'utilizzazione delle  acque  pubbliche",
finalizzato alle azioni di tutela di dette falde. 
    In particolare, all'art. 12, disciplinante i costi  unitari  e  i
canoni minimi relativi ai canoni di concessione di  acque  pubbliche,
si procedeva all'aggiornamento degli stessi, facendo riferimento  per
la loro determinazione (comma 1), alla "potenza nominale  concessa  o
riconosciuta". 
    1.3. La disposizione veniva modificata con l'art.16 della L.R. n.
1/2012, la quale stabiliva un nuovo importo del  costo  unitario  del
canone, associato pero' non piu' alla potenza nominale,  bensi'  alla
potenza  efficiente  di  ciascun  impianto  idroelettrico.  Essa  era
identificata con il relativo valore riportato "nei  rapporti  annuali
dell'anno precedente, dal GSE". 
    La disposizione regionale veniva impugnata  dal  Governo  dinanzi
codesta Ecc.ma Corte, reputando che la stessa fosse  violativa  delle
competenze statali in materia di tutela dell'ambiente (articolo  117,
comma 2, lettera s) Cost.) e di tutela della concorrenza, creando uno
squilibrio tra gli operatori economici insediati nel territorio della
Regione Abruzzo e quelli aventi sede in altra Regione (articolo  117,
comma 2, lettera e) Cost.); nonche'  per  contrasto  con  i  principi
fondamentali in materia di produzione, trasporto e  distribuzione  di
energia, fissati dalla legge n. 239/2004 (art. 117, comma 3, Cost.). 
    L'impugnazione   (da   ritenersi   estesa    alla    sopravvenuta
disposizione modificativa contenuta nella L.R. n. 34/12, di contenuto
sostanzialmente  analogo)  veniva  tuttavia   dichiarata   in   parte
infondata, in parte inammissibile, da codesto Ecc.mo Collegio  (sent.
n. 85/2014),  sul  presupposto,  tra  l'altro,  che  la  disposizione
impugnata non sarebbe stata afferente alla materia  dell'ambiente,  e
che non sarebbe stato specificato come il  riferimento  alla  potenza
efficiente potesse esplicare  influenza  sui  costi  e  per  relativa
genericita' delle censure proposte. 
    1.4. Con l'art. 3 della gia' richiamata L.R. n. 34/12  era  stato
inoltre aggiunto all'art. 12 della L.R. n. 25/2011  il  comma  1-bis,
che - con disposizione non rilevante ai fini del presente giudizio  -
chiariva che "per il triennio successivo all'entrata in vigore  della
presente legge, di vigenza del Fondo  speciale  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1, per le utenze con potenza nominale superiore  a  220
kW, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al  comma  1  e'
stabilito per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta". 
    1.5. Il Legislatore regionale e' ora tornato a  regolamentare  la
materia de qua, intervenendo nuovamente sull'art. 12  della  L.R.  n.
25/2011 con l'art.1, comma 2, lett. b), che testualmente dispone  che
"all'articolo 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi
relativi ai canoni di concessione  di  acque  pubbliche)  della  L.R.
25/2011 sono apportate le seguenti modifiche: 
        ... 
        b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
"1-bis.  Per  potenza  efficiente  si  intende  la  massima   potenza
elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile
dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari  a
4 ore,  supponendo  le  parti  dell'impianto  in  funzione  in  piena
efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto.". 
    Come si vede, dunque, la disposizione  sostitutiva  ha  contenuto
totalmente diverso  rispetto  alla  norma  sostituita:  con  essa  il
Legislatore regionale si preoccupa  di  fornire  una  definizione  di
potenza efficiente, a  chiarimento  del  contenuto  della  norma  che
precede,  contenuta  nel  comma  1,  che  viene   contestualmente   e
coerentemente modificato -  attraverso  la  caducazione  operata  dal
medesimo  comma,  alla  lettera  a)  -  con  l'espunzione  del  sopra
richiamato  riferimento  alla  potenza  efficiente   "riportata   nei
rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE". 
    La previsione innovativa appare sotto piu' profili invasiva della
competenza legislativa statale e viziata da incostituzionalita'. 
    2.1, Come visto, la disposizione di cui si tratta chiarisce - con
portata innovativa - che  la  potenza  elettrica  efficiente  e'  "la
massima  potenza  elettrica  con  riferimento  alla  potenza   attiva
comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di
funzionamento pari a 4  ore  supponendo  le  parti  dell'impianto  in
funzione di piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e
salto". 
    E' su questa base che si procede a calcolare il canone  dovuto  e
si quantificano le eventuali sanzioni pecuniarie. 
    Una simile  previsione  appare  pero'  gravemente  violativa  dei
principi di concorrenza, la cui tutela  e'  rimessa  alla  formazione
statale secondo la previsione dell'art.  117,  comma  2,  lettera  e)
Cost. 
    2.2. Nel proporre alla Corte Ecc.ma  una  parziale  rimeditazione
dei principi che, nella richiamata sentenza n. 85/2014, hanno portato
al rigetto in parte qua del ricorso proposto contro la  L.R.  Abruzzo
n. 1/2012, non sembra inopportuno rammentare che la materia era stata
oggetto di ulteriore esame nella sentenza n. 28 del 25 febbraio 2014,
depositata   in   data   successiva   all'udienza   di    trattazione
dell'impugnazione definita con la decisione n.  85/2014,  e  che  non
sembrerebbe essere stata valutata in quella sede. 
    Nell'affrontare  problematiche  connesse  alle  concessioni   del
settore  idroelettrico,  infatti,  veniva  asserita  la  inderogabile
necessita' che l'attivita' di generazione idroelettrica sia  ispirata
al principio secondo il quale deve essere garantito "l'accesso  degli
operatori  economici  al  mercato  dell'energia  secondo   condizioni
uniformi sul territorio nazionale" (cio', ai  fini  dell'affermazione
della competenza statale proprio in  applicazione  della  devoluzione
operata dall'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.). 
    2.3. Simili affermazioni sono contenute altresi'  nella  sentenza
n. 64 del 1° aprile 2014, ove si ribadisce che "in  tale  settore  il
legislatore  statale  ha  espressamente  affrontato   l'esigenza   di
tutelare la concorrenza  garantendo  l'uniformita'  della  disciplina
sull'intero territorio nazionale"; e che la necessita' di  "agevolare
l'accesso degli operatori economici al mercato  dell'energia  secondo
condizioni uniformi sul territorio nazionale" attuata  (quanto  meno)
attraverso la normativa posta con il D.L. n. 83/2012 porta a ritenere
la disciplina delle utenze idroelettriche oggi attratta  "nell'ambito
della lettera e) del secondo comma dell'art. 117, Cost.". 
    L'art. 37 del  menzionato  D.L.,  infatti,  proprio  al  fine  di
assicurare   un'omogenea   disciplina   sul   territorio    nazionale
dell'attivita' di generazione idroelettrica e parita' di  trattamento
tra gli operatori, prevede, al comma 7, che con decreto del  Ministro
per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano
stabiliti i criteri generali per la  determinazione  da  parte  delle
Regioni, di valori massimi delle concessioni ad uso idroelettrico. 
    Tale  norma,  dunque,  demanda  alla  legislazione  regionale  di
dettaglio la fissazione dei canoni  di  concessione,  all'interno  di
valori massimi stabiliti dallo Stato. Al momento risultano ancora  in
corso i lavori per l'elaborazione di detto decreto ministeriale. 
    Ma cio' non fa evidentemente venir  meno  la  competenza  statale
prevista dalla Carta. 
    2.4. Se tali devono oggi ritenersi i  principi  che  regolano  il
riparto  delle  competenze  in  materia,  non  puo'  dunque  da  essi
prescindersi  nell'esaminare  il  regime  cui  la  materia  e'   oggi
sottoposta nella Regione Abruzzo. 
    E tale esame conduce, a  sommesso  avviso  di  questa  difesa,  a
ritenere che la norma  abbia  l'effetto  di  alterare  le  condizioni
concorrenziali sul territorio nazionale, discriminando gli  operatori
idroelettrici insediati in Abruzzo e cosi  violando  l'articolo  117,
comma 2, lettera e) della Costituzione. 
    3.1. Va premesso che tutte le Regioni adottano canoni parametrati
alla potenza nominale media di concessione, con valori oscillanti tra
i 13 e i 37 euro/kW (segnatamente: Veneto  29,68  euro/kW;  Sardegna,
14,35 euro/kW; Lombardia 31,09  euro/kW;  Basilicata  13,85  euro/kW;
Campania  13,89  euro/kW;  Campania  13,89  euro/kW;  Calabria  14,05
euro/kW; Molise 37, 91 euro/kW; Sicilia 14,46 euro/kW; Toscana  15,26
euro/kW, Emilia Romagna 14,3 euro/kW; Piemonte 28,24 euro/kW). 
    La definizione di potenza efficiente contenuta nella disposizione
censurata, completamente discostandosi da tale impostazione,  prevede
invece una diversa grandezza di riferimento cui applicare il canone, 
    Non si tratta, qui, della  potenza  realmente  prodotta,  ne'  di
quella  media  producibile  nell'anno,  ma  di  quella  che   sarebbe
teoricamente   producibile   durante   quattro   ore   di   ipotetico
funzionamento,  in  condizioni  ottimali  di  portata  e  di   salto,
sfruttando la massima efficienza possibile dell'impianto:  parametro,
dunque, irreale e sovrastimato, che finisce  con  il  danneggiare  il
produttore. 
    3.2.  E,  invero,  come  e'  intuitivo  anche  per  un   soggetto
sprovvisto di particolari cognizioni di natura  tecnica  la  "potenza
efficiente" introdotta dalla regione Abruzzo, identificata attraverso
i dati di targa del macchinario installato, puo' discostarsi di molto
dal valore della potenza nominale di concessione. 
    Cio' vale specialmente per gli impianti dotati di lago  o  bacino
di accumulo dell'acqua, che utilizzano grandi  quantita'  d'acqua  in
periodi  limitati  dell'anno  e  che  hanno,  dunque,  necessita'  di
macchinari con una potenza efficiente molto maggiore di quella  media
annua di concessione. Ad esempio: un  impianto  a  bacino  di  grandi
dimensioni con potenza media di  concessione  pari  a  50  mW,  avra'
tipicamente  una  potenza  efficiente  -   secondo   la   definizione
introdotta dalla disposizione censurata - di circa  150  mW  (potenza
efficiente pari a 3 volte circa quella di concessione). 
    L'incidenza economica della disposizione sulle imprese ubicate in
Abruzzo e' conseguente: fermo restando il parametro di  euro  36  per
kW, l'applicazione dello stesso  a  una  grandezza  sino  a  3  volte
maggiore (di quella media di concessione) comporta che l'impatto  dei
canoni possa arrivare ad essere triplicato. 
    3.3. Per apprezzare come a tale aumento del canone, introdotto in
via  diretta  dalla  legge   regionale   in   esame,   consegua   una
sperequazione fra le imprese ubicate in Abruzzo e quelle  ubicate  in
altre Regioni, e' necessario considerare il  prezzo  di  vendita  del
bene prodotto, cioe' dell'energia elettrica. 
    Restando all'esempio del grande impianto di  bacino,  il  canone,
calcolato in base alla legge in esame, puo' arrivare a pesare sino  a
21 euro per ogni MW/h prodotto, mentre sarebbe di 7 euro per MW/h, se
calcolato  sulla  base  della  potenza  media  di  concessione.  Tale
grandezza va confrontata con l'attuale prezzo di mercato dell'energia
elettrica per impianti a bacino, che puo' oscillare tra i 50 e  i  90
euro per MW/h.  Ne  consegue  che  gli  importi  del  canone  possono
arrivare  ad  essere  pari  a  un  terzo  del   prezzo   di   vendita
dell'energia. 
    3.4. Quanto precede dimostra che  la  disposizione  che  oggi  si
impugna incide sulla capacita' di  operare  in  pari  condizioni  sul
mercato unico dell'energia elettrica. 
    Le imprese operanti in Abruzzo, gravate di un canone  pari  a  21
euro per MW/h, si troveranno a competere con  analoghi  impianti  che
avendo, invece, un canone molto piu' basso (oscillante tra i 4 e i  7
MW/h) sono in grado di offrire sul mercato dell'energia  prezzi  piu'
bassi di quelli degli impianti abruzzesi. 
    4. Alla luce di tutto  quanto  precede  e'  dunque  evidente  che
l'art. 1, comma 2, lett. b), della legge della Regione Abruzzo n.  36
del 3 novembre 2015 e' invasivo della competenza statale in quanto in
contrasto con l'art. 117, comma 2, lett.  e)  della  Costituzione,  e
dovra' conseguentemente essere annullato. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, l'art.  1,  comma
2, lett. b), della legge della Regione Abruzzo n. 36 del  3  novembre
2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Abruzzo  n.
121 del 6 novembre 2015, come da delibera del Consiglio dei  ministri
in data 23 dicembre 2015. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2015; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 30 dicembre 2015 
 
                L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli