N. 18 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 2015

Ordinanza  del  26  ottobre   2015   della   Commissione   tributaria
provinciale di Novara sul ricorso proposto da C. P. E. contro  Comune
di Miasino. 
 
Imposte e tasse - Imposta municipale  propria  (IMU)  -  Istituzione,
  anticipazione sperimentale e disciplina. 
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in  materia
  di  federalismo  Fiscale  Municipale"),  art.  8;  decreto-legge  6
  dicembre 2011, n.  201  ("Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,
  l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici"), convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13. 
(GU n.6 del 10-2-2016 )
 
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
                        DI NOVARA - Sezione 1 
 
    Riunita con l'Intervento dei Signori: 
        Sforza Giorgio - Presidente e Relatore; 
        Della Rossa Claudio - Giudice; 
        Mondello Fabio - Giudice, 
    ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n.  166/2013  spedito
il 15 aprile 2013; 
    Avverso Silenzio - Rifiut. Trib. Locali IMU. 
    Contro: Comune di Miasino proposto dal ricorrente: C. P. E. 
 
    Ordinanza Collegiale di rimessione alla Corte costituzionale 
 
    Con ricorso iscritto al NRG n.166/13 il signor P. E. C., premesso
di avere presentato istanza di rimborso al Comune di Miasino (NO)  di
quanto  pagato  a  titolo  di  IMU  per  l'anno  2012  deducendo   la
incostituzionalita'  di  tale  imposizione,  di  non  avere  ricevuto
riscontro alcuno, impugnava il  silenzio-rifiuto,  chiedendo  che  la
Commissione Tributaria Provinciale di Novara  condannasse  l'ente  al
rimborso o provvedesse a sollevare la questione di  costituzionalita'
delle norme istitutive della detta imposta. 
    In assenza di controparte, la causa veniva assunta in decisione. 
    La Commissione ritiene  che  la  questione  di  costituzionalita'
prospettata dal  contribuente  non  sia  manifestamente  infondata  e
meriti, quindi, di essere esaminata dalla Corte  Costituzionale  alla
quale viene con la presente ordinanza rimessa. 
    Si rileva, in  via  pregiudiziale,  che  la  detta  questione  si
presenta come rilevante ai fini  della  decisione  nel  merito  della
causa, essendo evidente che il diritto del contribuente  di  ottenere
il rimborso di quanto pagato a titolo di IMU non puo'  che  dipendere
dalla  riconosciuta  contrarieta'  della  normativa  di   riferimento
all'ordinamento  costituzionale,   normativa   che,   al   contrario,
manterrebbe  definitiva  stabilita'  nel  sistema,  determinando   la
conseguente negazione del diritto al rimborso. 
    Non esistono espliciti precedenti sul punto. 
    Infatti,  le  decisioni  che  si   citano   in   proposito   come
confermative della costituzionalita' della normativa, in realta'  non
hanno affatto affrontato la questione. 
    Per quanto riguarda la sentenza TAR del Lazio dep.  il  20  marzo
2013, n. 02843/2013,  il  rigetto  del  ricorso  attiene  ad  aspetti
preliminari di inammissibilita'. In essa, il TAR si limitava a negare
che l'associazione Codacons avesse una «legittimazione  ad  agire  in
giudizio cosi' vasta da ricomprendervi qualsiasi  attivita'  di  tipo
pubblicistico che si  riverberi  economicamente  in  modo  diretto  o
indiretto sui cittadini» e che tale  legittimazione  possedessero  le
persone fisiche che avevano sottoscritto lo stesso ricorso.  In  tali
presupposti, e evidente che il giudice  adito  non  ha  avuto  alcuna
possibilita' nemmeno di porsi d'ufficio la questione di  legittimita'
costituzionale delle norme concernenti l'imposta IMU. 
    Diverso e' il caso  avanzato  alla  CTP  di  Brescia,  del  tutto
analogo  a  quello  oggetto  del  giudizio  qui   avviato,   ove   un
contribuente aveva richiesto al Comune di residenza  il  rimborso  di
quanto pagato a tale titolo e, avendone ottenuto  il  rifiuto,  aveva
proposto  ricorso  alla  CTP.  Questa  lo   rigettava   con   l'ovvia
osservazione che  l'imposta  non  avrebbe  potuto  essere  restituita
finche' la  Corte  Costituzionale  non  avesse  emesso  pronuncia  di
illegittimita'; tuttavia, non si poneva d'ufficio la  questione,  che
ben avrebbe potuto sollevare, circa  la  manifesta  o  non  manifesta
infondatezza di essa, pur risultando dal dispositivo la dichiarazione
«di manifesta infondatezza della questione di illegittimita'». 
    Cio' premesso, la  questione  che  viene  da  questa  Commissione
sottoposta all'esame di legittimita' costituzionale riguarda la norma
istituiva della imposta IMU di cui all'art.8 del d.lgs. 14 marzo 2011
n. 23, anticipata  in  via  sperimentale  a  partire  dall'anno  2012
dall'art.13 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011 n. 2014. L'IMU, a norma dell'art. 1 del  citato  art.8,
sostituisce l'imposta comunale sugli immobili ICI e per la componente
immobiliare  l'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  IRPEF.
Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del d.lgs. 23,  cui  fa  invio  l'art.13
comma 1 del d.l. n.201 del 2011, sono individuati i soggetti passivi;
l'art. 13, comma 3 d.l. n. 201 determina la base imponibile, il comma
6 stabilisce l'aliquota di base consentendo ai consigli  comunali  di
effettuare modifiche in aumento o diminuzione. 
    Come si desume dalle norme indicate, a parita' di base imponibile
e di aliquota (base o emendata dalle delibere comunali), l'imposta si
applica a tutti i contribuenti a prescindere dalle singole  posizioni
economiche o reddituali. 
    In tale meccanismo, si ravvisa  la  possibile  trasgressione  del
principio di capacita' contributiva di  cui  all'art.53  della  Carta
Costituzionale, a tenore del quale tutti  sono  tenuti  a  concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacita'  contributiva  e
il sistema tributario  e'  informato  a  criteri  di  progressivita',
essendo pacifico, che dal principio di progressivita' di cui al comma
2, discende, con la forza cogente del diritto, il limite quantitativo
del prelievo. 
    Pur non dubitandosi, che il possesso di beni immobili sia indizio
di «agio economico», non e' possibile tuttavia,  inferire,  dal  solo
possesso del bene, anche la  capacita'  economica  del  titolare,  la
quale ha la sua fonte  primaria  nella  capacita'  reddituale,  quale
flusso piu' o meno costante di entita' monetaria. 
    Il possesso di bene immobile, di per se',  non  garantisce  alcun
flusso reddituale, mentre, da un lato, qualora esso  venga  prodotto,
viene sottoposto alla tassazione delle persone fisiche o giuridiche o
assimilabili che lo recepiscono, e, dall'altro, l'«agio economico» di
cui esso e' indicativo, puo' indurre le autorita' fiscali a  indagare
sulla  fonte  della  sua  provenienza,  ricostruire  il  reddito  del
possessore e come tale sottoporlo a tassazione. 
    Nel sistema vigente, come anzidetto, pagano la stessa imposta,  a
eguali condizioni di base imponibile, contribuenti di alto reddito  e
contribuenti di basso reddito, il quale viene comunque decurtato  del
corrispondente eguale importo. 
    L'eguaglianza impositiva, in realta', si  traduce,  nel  caso  in
esame, in un'effettiva disparita' economica, in quanto la  «capacita'
contributiva» deve essere  valutata  nel  suo  complesso,  di  flusso
monetario e di altri indizi tra cui quello  immobiliare,  ritenendosi
che la sola astratta considerazione del possesso immobiliare comporti
una ricostruzione distorta della sua entita'. 
    Sotto questo aspetto, pertanto, risulta violato  l'art.  3  della
Carta in tema di uguaglianza fra cittadini, violazione che tanto piu'
emerge  se  si  considera,  che  la  sottrazione  del  reddito   alla
possibilita' di risparmio  e'  tanto  piu'  elevata  quanto  piu'  il
reddito stesso e' basso e in sostanza, a fronte della stessa  imposta
IMU, il percettore  di  reddito  inferiore  risulta  penalizzato;  ne
risulta altresi' violato l'art. 47 della  Carta,  per  il  quale  «la
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le  sue  forme»,
in considerazione anche del fatto che la  fissita'  dell'imposta  non
tiene in alcun  conto  la  variabilita'  della  situazione  economica
generale del paese, caratterizzata da una persistente crisi  tale  da
incidere pesantemente sul reddito dei contribuenti e  da  determinare
un costante calo nel valore degli immobili. 
    Si consideri, anche,  che  la  disponibilita'  di  beni  immobili
costituisce un accumulo di ricchezza, quale ne  sia  la  provenienza,
successoria o per acquisto difetto,  equiparabile  ad  una  forma  di
risparmio  statico,  ma  utilizzabile  per  future  necessita'  della
famiglia o della persona. 
    Alle stesse  esigenze  assolvono  la  disponibilita'  liquida  di
denaro o gli investimenti mobiliari; peraltro, almeno questi  ultimi,
vengono tassati non gia' per il solo fatto della loro  esistenza,  ma
in funzione del reddito  che  producono  e  del  momento  in  cui  lo
producono. 
    L'imposta in questione, al contrario, sembra  colpire,  piu'  che
l'aspetto economico, il diritto in se'  di  mantenere  la  proprieta'
privata e cio' anche in contrasto con gli art. 47, primo  comma,  42,
secondo comma della Carta. 
    La mancata previsione, nel sistema applicativo della imposta,  di
meccanismi idonei ad adattarla alla capacita' contributiva  specifica
ed  effettiva  dei  contribuenti  e'  tale  da  violare  altresi'  il
principio solidaristico di cui all'art.2 della Carta,  che  viene  in
tal modo sacrificato ad un  preteso  «interesse  fiscale»  di  ordine
superiore,  che  pero'  non  riveste  alcun   carattere   di   pregio
costituzionale  in  conflitto   coi   principi   di   eguaglianza   e
solidarieta', i quali legittimano trattamenti differenziati a  fronte
di situazioni solo apparentemente identiche,  qui  rappresentate  dal
valore catastale degli immobili. 
    Il possesso di bene immobile  rappresenta  una  «attitudine  alla
contribuzione», ma essa e' priva, isolatamente considerata, di valore
immediato  sottoponibile   a   tassazione   indipendentemente   dalla
considerazione di ulteriori cespiti, essendo ignoto se detto possesso
sia produttivo di ulteriore ricchezza giuridicamente apprezzabile per
avere oggettiva idoneita' alla contribuzione. Va del resto ricordato,
che, nel sistema previgente di tassazione  degli  immobili,  per  una
parte, l'imposta Ici, pur essa tacciata  di  incostituzionalita',  si
applicava sul valore catastale del bene ma  in  misura  piu'  ridotta
rispetto all'IMU, per l'altra si assoggettava alla  tassazione  IRPEF
la presunta potenzialita' reddituale del bene non bacato con effetto,
pertanto, di progressivita'. 
    Si  ricorda,  altresi',  che  la  capacita'   contributiva   deve
corrispondere a criteri di effettivita', nel senso che la  tassazione
deve cadere su ricchezze effettive e non fittizie, come  riconosciuto
dalla stessa Corte Costituzionale (C.cost. 28 luglio 1976,  n.  200).
Tale criterio non sembra rispettato  della  contribuzione  in  esame,
dove la base imponibile e' determinata catastalmente e il valore  che
si ottiene e' al lordo dei costi che il titolare affronta per il  suo
mantenimento, ne' si tiene conto  a  tal  fine  dell'eventuale  mutuo
acceso per l'acquisto. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara rilevante la questione  di  legittimita'  costituzionale
delle norme indicate nella presente ordinanza ai fini della decisione
della pendente causa, di cui viene disposta la sospensione; 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.8 d.lgs. 14 marzo  2011  n.  23,
dell'art. 13, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge  22
dicembre 2011 n. 214 in relazione agli articoli 2, 3, 47 primo comma,
42, secondo comma, 53 della Carta Costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e  del
Senato; notificata alle parti; 
    Dispone  che  la  Segreteria  della  Commissione  provveda   agli
adempimenti indicati e trasmetta gli atti alla Corte Costituzionale. 
        Novara, 23 ottobre 2015 
 
               Il Presidente relatore: Giorgio Sforza