N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2015

Ordinanza del 27 luglio 2015 del Giudice di pace di Vietri di Potenza
nel procedimento civile promosso da Pinto  Antonio  contro  Cattolica
assicurazioni Soc. Coop. a r.l. e Di Stasio Saverio. 
 
Procedimento civile - Controversie in  materia  di  risarcimento  del
  danno da circolazione di veicoli e natanti - Obbligo di esperire la
  procedura di negoziazione assistita,  a  pena  di  improcedibilita'
  della domanda giudiziale. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132  («Misure  urgenti  di
  degiurisdizionalizzazione ed altri interventi  per  la  definizione
  dell'arretrato in materia di  processo  civile»),  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 3,  comma
  1. 
(GU n.7 del 17-2-2016 )
 
          UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VIETRI DI POTENZA 
 
    Ordinanza nel procedimento civile, iscritto al  n.  153/15  R.G.,
promosso da: Pinto Antonio, con l'Avv. Vincenzo Antonio Teta, Attore; 
    Contro: 
        Cattolica Assicurazioni s.c.a.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, con l'Avv. Donato Mancusi, Convenuto 
        Di Stasio Saverio, Convenuto-Contumace; 
    Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale. 
    Il Giudice di Pace, dott. Claudio Calabrese, a scioglimento della
riservata formulata all'udienza del 19 giugno 2015; 
    Letti ed esaminati gli atti e le documentazioni; 
    Lette le note difensive; 
 
                               Osserva 
 
    L'attore   ha   agito   in   giudizio,   pur   non    invocandolo
esplicitamente, in base all'art. 149 decreto legislativo n.  209/2005
(procedura  di  risarcimento  diretto),  rivolgendo  la  domanda   di
risarcimento alla propria impresa di assicurazione. L'azione  risulta
proponibile, giusta controllo  officioso  in  ordine  alle  richieste
risarcitone inviate alle imprese di assicurazione del veicolo attoreo
e di quello antagonista (artt. 149 e 145, comma 2, CdA). 
    Senonche', dall'esame degli atti, rileva  il  giudicante  che  la
domanda e' stata introdotta senza  che  l'attore  abbia  esperito  il
"procedimento  di  negoziazione  assistita",  cosi'  come  prescritto
dall'art. 3 della Legge 10 novembre  2014,  n.  162,  omissione  che,
determina la improcedibilita' della domanda,  la  quale  deve  essere
rilevata anche d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. 
    Poiche' l'istituto della negoziazione  assistita  (art.  3  legge
162/2014), e' entrato in vigore il 9  febbraio  2015,  cioe'  decorsi
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Gazzetta  Ufficiale  n.  261
del 10 novembre 2014), il presente  procedimento,  introdotto  il  27
marzo 2015 (giusta data in calce alla relata di notifica)  e',  senza
dubbio alcuno, soggetto alla novella legislativa. 
    Cio' premesso, questo decidente ravvisa  la  non  conformita'  al
dettato  costituzionale  dell'art.  3,  L.  n.  162/2014,   ritenendo
sussistenti i presupposti per sollevare la questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma uno, della Legge 10 novembre  2014,
n. 162, (introdotto dal decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  132),
relativamente alla parte in cui - disponendo «Chi intende  esercitare
in giudizio un'azione relativa  a  una  controversia  in  materia  di
risarcimento del danno da Circolazione di  veicoli  e  natanti  deve,
tramite il suo avvocato,  invitare  l'altra  parte  a  stipulare  una
convenzione di negoziazione assistita» - sottopone la  procedibilita'
della  domanda  giudiziale  all'esperimento   del   procedimento   di
negoziazione assistita, per i motivi e nei termini che seguono. 
 
                      Rilevanza della questione 
 
    Nel preliminare  giudizio  sull'ammissibilita'  dell'incidente  e
sotto il profilo della sua pertinenza e rilevanza, la causa non  puo'
essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione  di
costituzionalita',   la    quale,    costituendo    un    antecedente
logico-giuridico necessario per la decisione della  controversia,  si
presenta come una vera e propria questione pregiudiziale. 
    La Corte costituzionale, in piu' decisioni, ha precisato  che  al
giudice spetta interpretare la norma  in  modo  conforme  al  dettato
costituzionale, entro i limiti in cui sia "permesso dal  testo  della
norma".  Qualora  cio'  non  sia  possibile,  ovvero   dubiti   della
compatibilita' della norma con il dettato costituzionale,  egli  deve
investire la Corte della questione di legittimita' costituzionale. 
    Nella specie, manca «la possibilita' di rinvenire  una  soluzione
ermeneutica idonea a superare i dubbi  di  costituzionalita'»  [Corte
Cost. (ord.) 13 luglio 2000, n. 277], non rinvenendosi l'adozione  di
una scelta  interpretativa  "secundum  constitutionem".  Nell'assetto
costituzionale - in cui e' precluso all'organo giudicante  il  potere
di disapplicare le leggi - si comprende, per  il  precetto  contenuto
nella norma, come quest'ultima risulti strumentale  alla  definizione
del giudizio. Il testo normativo,  come  detto,  non  consente  alcun
margine di un'interpretazione conforme a costituzione in quanto o  la
negoziazione assistita e' stata effettuata  (o,  ipotesi  intermedia,
non ancora conclusa) oppure la stessa non e' stata espletata. 
    In definitiva, qualora si reputi la conformita' dell'art. 3 legge
162/2014  al  dettato  costituzionale,  si  dovrebbero   adottare   i
provvedimenti di cui agli artt.  2  e  3  stessa  legge  (fissare  la
successiva udienza dopo la scadenza del termine ex art. 2,  comma  3,
assegnando contestualmente alle parti il termine di  quindici  giorni
per la comunicazione dell'invito), mentre,  per  contro,  laddove  si
ritenga l'illegittimita' costituzionale della norma  il  procedimento
dovra' essere esaminato nel merito. 
 
                     Non manifesta infondatezza 
 
Violazione degli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione. 
    La  «negoziazione  assistita»  rientra  nell'ambito  dei  sistemi
cd.dd. di A.D.R. (Alternative  Dispute  Resolution),  con  il  chiaro
intento  di  favorire,  mediante  procedure  alternative  alla   sede
giurisdizionale, la  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie
civili ai fini deflattivi del sistema giudiziario. 
    Nello specifico della materia del presente giudizio (risarcimento
del danno da circolazione di veicoli),  la  finalita'  deflattiva  e'
gia' ampiamente svolta dalla messa in mora, la quale, al  pari  della
negoziazione assistita,  e'  condizione  di  procedibilita'  (rectius
proponibilita') della domanda. Pertanto, la  negoziazione  assistita,
sovrapponendosi alla messa in mora, finisce unicamente per ritardare,
senza alcun ragionevole motivo, l'avvio del contenzioso. 
    Fin dall'introduzione del previgente art. 22 legge  990/1969,  lo
scopo perseguito dalla messa in mora  e'  stato  quello  di  «rendere
possibile  la  "composizione  stragiudiziale"   della   pretesa   del
danneggiato,  con  minor  aggravio  di  spese   e   riduzione   della
litigiosita'» (per tutte: Cass. civ., sez. III, 10/05/1991, n. 5249),
mediante «la concessione all'assicuratore opportunamente informato di
un congruo termine per l'eventuale "avvio di trattative, dirette alla
composizione della controversia" con conseguente risparmio  di  spese
giudiziali» (Cass. 29-08-1984, n. 4722). 
    Il predetto scopo  della  messa  in  mora,  storicamente  assolto
dall'art. 22 L. n. 990/1969, e  stato  ulteriormente  rafforzato  dal
Legislatore del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle  Ass.ni
private), mediante  una  serie  di  adempimenti  (non  solo  formali)
fissati nella richiesta e procedura di risarcimento  (v.  artt.  145,
148 e 149 C.d.A.), tesi a rendere piu' stringente la  trattativa  tra
le  parti,   richiedendosi   un   comportamento   collaborativo   del
danneggiato e ponendo la  Compagnia  nelle  condizioni  di  conoscere
compiutamente del sinistro per poterlo piu' efficacemente gestire, al
fine di addivenire alla composizione stragiudiziale della vertenza. 
    Orbene,  poiche'  il  danneggiato  non  puo'  iniziare   l'azione
giudiziale se non dopo il decorso dello spatium deliberandi di cui al
C.d.A., la previsione della negoziazione assistita, quale  "ulteriore
e secondo percorso" teso alla risoluzione stragiudiziale della  lite,
appare del tutto irragionevole oltre che inutile, con il solo fine di
rinviare  sine  die  l'inizio  del  contenzioso,   traducendosi,   in
definitiva e in tal modo, unicamente in un ritardo, non  giustificato
di  accesso  alla  giurisdizione  con  l'ulteriore  risultato  di  un
aggravio di costi. 
    E, si badi bene, in nessuna altra materia,  come  quella  de  quo
(danni da circolazione - di veicoli e natanti), o  per  una  "duplice
condizione di procedibilita'". 
    Una volta espletata la procedura di risarcimento, non  puo',  con
un ulteriore balzello, ostacolarsi e/o ritardarsi  il  diritto  della
parte di accesso all'organo giurisdizionale ai fini dello ius dicere. 
    Se le parti, dopo le trattative ex decreto  legislativo 209-2005,
non sono addivenute ad una composizione, non  si  comprende  come  le
stesse possano trovare  un  accordo  solo  perche'  cambia  il  luogo
dell'incontro,  traducendosi   la   negoziazione   soltanto   in   un
ingiustificato ostacolo al solo fine di ritardare il processo. 
    Ne' e possibile invocare  la  (apparente)  brevita'  del  termine
della negoziazione, essendo del tutto evidente che la gestione  della
convenzione e i termini della stessa, per come strutturati, risultano
una variabile rimessa alla destrezza della parte  che  non  voglia  o
finga di accordarsi. 
    Inoltre, i  pesi  della  negoziazione  assistita  vengono  posti,
irragionevolmente, sempre e solo sull'attore e non sul  convenuto,  e
sempre e solo sulla domanda principale e non  sulla  riconvenzionale,
che non e'  subordinata  alla  negoziazione  assistita  (nella  legge
162-2014 non v'e' un solo accenno  alla  riconvenzionale,  la  quale,
invece,  quale  domanda  autonoma,  e'  soggetta   alla   preliminare
richiesta di risarcimento ex artt. 145, 148 e 149 Cod. Ass.ni a  pena
di improponibilita' della domanda). 
    Anche sotto questo ultimo profilo, appare evidente la  violazione
degli artt. 3 e 24 Cost. 
    Il Legislatore della legge  162-2014  ha  creato  tre  situazioni
risarcitorie: la prima, prevista dal comma 7 dell'art.  3  (cause  di
modesto valore non eccedente € 1.100 ex art. 82, comma 1, c.p.c.), in
cui non e' prevista  la  negoziazione  potendo  "la  parte  stare  in
giudizio personalmente". 
    In siffatta ipotesi (un sinistro di scarso valore contenuto in  €
1.100),  la  parte,   dopo   l'assistenza   dell'avvocato   in   fase
stragiudiziale, registrato il mancato esito delle trattative  di  cui
alla procedura risarcitoria ex decreto legislativo  209-2005,  inizia
"personalmente" il contenzioso, notificando la citazione  in  proprio
(ma l'atto  sara'  sempre  curato  dall'avvocato,  essendo  la  parte
sfornita di tecnicismo), potendo  poi,  in  sede  di  prima  udienza,
comparire con l'avvocato,  munito  di  procura,  il  quale,  in  quel
momento, assumera' la difesa della  parte,  «diritto  inviolabile  in
"ogni stato" e grado del procedimento» (art. 24 Cost.). 
    La seconda ipotesi (la casistica di gran lunga la piu' frequente,
cause non eccedenti € 50.000), in cui si applica in toto la procedura
di negoziazione  assistita  e  la  terza  ipotesi  (cause  di  valore
superiore ad € 50.000) in cui la negoziazione assistita e  del  tutto
esclusa. 
    In tal modo,  si  crea  una  disparita'  di  trattamento  tra  un
«"danneggiato privilegiato" di prima fascia» (nelle  ipotesi  in  cui
non opera  la  negoziazione  assistita)  da  un  altro  «"danneggiato
sfavorito"  di  seconda  fascia»  (nelle  ipotesi  in  cui  opera  la
convenzione),  il  quale  ultimo  dovra'  attendere   l'esito   della
negoziazione assistita per poter accedere alla giurisdizione. 
    Tale disparita' di  trattamento  risulta  ulteriormente  evidente
nella situazione in cui il cittadino piu' abbiente ha la possibilita'
economica, nella materia che ci occupa, di anticipare, ad esempio,  i
costi della riparazione, a fronte del cittadino meno agiato  che  non
ha eguale possibilita', ampliandosi ulteriormente la  disparita'  tra
gli stessi. 
    In conclusione, tale normativa lede il principio di  uguaglianza,
operando un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in uguale
situazione, creando un trattamento differenziato  senza  che  vi  sia
l'indefettibile presenza di "ragionevoli motivi". Il limite di valore
non puo' essere il criterio distintivo tra chi ha accesso  da  subito
alla giurisdizione e  chi,  invece,  debba  attendere  l'esito  della
negoziazione assistita. 
    La disposizione in esame, per i  rilevi  sopra  descritti  e  per
l'indubbio collegamento tra gli artt. 2 e 3 della Costituzione,  lede
dunque  anche  il  disposto  dell'art.  2  Cost.  che  "riconosce   e
garantisce  i  diritti  inviolabili  dell'uomo",  quale  il   diritto
all'uguaglianza, come "valore assoluto della persona umana e  diritto
fondamentale dell'individuo". 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Giudice di pace di Vietri di Potenza, 
    Solleva questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
comma uno, della legge 10 novembre  2014,  n.  162,  (introdotto  dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132), relativamente alla parte in
cui - «Chi intende esercitare in giudizio un'azione  relativa  a  una
controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione  di
veicoli e natanti deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l'altra
parte  a  stipulare  una  convenzione  di  negoziazione  assistita» -
sottopone la procedibilita' della domanda giudiziale  all'esperimento
del procedimento di  negoziazione  assistita,  per  violazione  degli
artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nei termini e per le  ragioni  di
cui in motivazione. 
    E pertanto, 
        letto l'art. 23, Legge 11 marzo 1953, n. 87; 
        ritenuta  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
sollevata eccezione per i motivi sopra illustrati; 
    Sospende il presente procedimento. 
    Dispone,  a  cura  della  cancelleria,  la  comunicazione   della
presente ordinanza alle  parti,  la  notificazione  della  stessa  al
Presidente del Consiglio dei ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due
Camere del  Parlamento  e,  all'esito,  la  trasmissione  alla  Corte
costituzionale del fascicolo  processuale  unitamente  alle  ricevute
delle predette comunicazioni e notificazioni. 
        Vietri di Potenza, 24 luglio 2015 
 
                    Il Giudice di pace: Calabrese