N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2015
Ordinanza del 27 luglio 2015 del Giudice di pace di Vietri di Potenza nel procedimento civile promosso da Pinto Antonio contro Cattolica assicurazioni Soc. Coop. a r.l. e Di Stasio Saverio. Procedimento civile - Controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti - Obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita, a pena di improcedibilita' della domanda giudiziale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 («Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 3, comma 1.(GU n.7 del 17-2-2016 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VIETRI DI POTENZA Ordinanza nel procedimento civile, iscritto al n. 153/15 R.G., promosso da: Pinto Antonio, con l'Avv. Vincenzo Antonio Teta, Attore; Contro: Cattolica Assicurazioni s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Donato Mancusi, Convenuto Di Stasio Saverio, Convenuto-Contumace; Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale. Il Giudice di Pace, dott. Claudio Calabrese, a scioglimento della riservata formulata all'udienza del 19 giugno 2015; Letti ed esaminati gli atti e le documentazioni; Lette le note difensive; Osserva L'attore ha agito in giudizio, pur non invocandolo esplicitamente, in base all'art. 149 decreto legislativo n. 209/2005 (procedura di risarcimento diretto), rivolgendo la domanda di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. L'azione risulta proponibile, giusta controllo officioso in ordine alle richieste risarcitone inviate alle imprese di assicurazione del veicolo attoreo e di quello antagonista (artt. 149 e 145, comma 2, CdA). Senonche', dall'esame degli atti, rileva il giudicante che la domanda e' stata introdotta senza che l'attore abbia esperito il "procedimento di negoziazione assistita", cosi' come prescritto dall'art. 3 della Legge 10 novembre 2014, n. 162, omissione che, determina la improcedibilita' della domanda, la quale deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Poiche' l'istituto della negoziazione assistita (art. 3 legge 162/2014), e' entrato in vigore il 9 febbraio 2015, cioe' decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014), il presente procedimento, introdotto il 27 marzo 2015 (giusta data in calce alla relata di notifica) e', senza dubbio alcuno, soggetto alla novella legislativa. Cio' premesso, questo decidente ravvisa la non conformita' al dettato costituzionale dell'art. 3, L. n. 162/2014, ritenendo sussistenti i presupposti per sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma uno, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, (introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132), relativamente alla parte in cui - disponendo «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da Circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita» - sottopone la procedibilita' della domanda giudiziale all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, per i motivi e nei termini che seguono. Rilevanza della questione Nel preliminare giudizio sull'ammissibilita' dell'incidente e sotto il profilo della sua pertinenza e rilevanza, la causa non puo' essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalita', la quale, costituendo un antecedente logico-giuridico necessario per la decisione della controversia, si presenta come una vera e propria questione pregiudiziale. La Corte costituzionale, in piu' decisioni, ha precisato che al giudice spetta interpretare la norma in modo conforme al dettato costituzionale, entro i limiti in cui sia "permesso dal testo della norma". Qualora cio' non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilita' della norma con il dettato costituzionale, egli deve investire la Corte della questione di legittimita' costituzionale. Nella specie, manca «la possibilita' di rinvenire una soluzione ermeneutica idonea a superare i dubbi di costituzionalita'» [Corte Cost. (ord.) 13 luglio 2000, n. 277], non rinvenendosi l'adozione di una scelta interpretativa "secundum constitutionem". Nell'assetto costituzionale - in cui e' precluso all'organo giudicante il potere di disapplicare le leggi - si comprende, per il precetto contenuto nella norma, come quest'ultima risulti strumentale alla definizione del giudizio. Il testo normativo, come detto, non consente alcun margine di un'interpretazione conforme a costituzione in quanto o la negoziazione assistita e' stata effettuata (o, ipotesi intermedia, non ancora conclusa) oppure la stessa non e' stata espletata. In definitiva, qualora si reputi la conformita' dell'art. 3 legge 162/2014 al dettato costituzionale, si dovrebbero adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2 e 3 stessa legge (fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine ex art. 2, comma 3, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito), mentre, per contro, laddove si ritenga l'illegittimita' costituzionale della norma il procedimento dovra' essere esaminato nel merito. Non manifesta infondatezza Violazione degli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione. La «negoziazione assistita» rientra nell'ambito dei sistemi cd.dd. di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), con il chiaro intento di favorire, mediante procedure alternative alla sede giurisdizionale, la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili ai fini deflattivi del sistema giudiziario. Nello specifico della materia del presente giudizio (risarcimento del danno da circolazione di veicoli), la finalita' deflattiva e' gia' ampiamente svolta dalla messa in mora, la quale, al pari della negoziazione assistita, e' condizione di procedibilita' (rectius proponibilita') della domanda. Pertanto, la negoziazione assistita, sovrapponendosi alla messa in mora, finisce unicamente per ritardare, senza alcun ragionevole motivo, l'avvio del contenzioso. Fin dall'introduzione del previgente art. 22 legge 990/1969, lo scopo perseguito dalla messa in mora e' stato quello di «rendere possibile la "composizione stragiudiziale" della pretesa del danneggiato, con minor aggravio di spese e riduzione della litigiosita'» (per tutte: Cass. civ., sez. III, 10/05/1991, n. 5249), mediante «la concessione all'assicuratore opportunamente informato di un congruo termine per l'eventuale "avvio di trattative, dirette alla composizione della controversia" con conseguente risparmio di spese giudiziali» (Cass. 29-08-1984, n. 4722). Il predetto scopo della messa in mora, storicamente assolto dall'art. 22 L. n. 990/1969, e stato ulteriormente rafforzato dal Legislatore del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Ass.ni private), mediante una serie di adempimenti (non solo formali) fissati nella richiesta e procedura di risarcimento (v. artt. 145, 148 e 149 C.d.A.), tesi a rendere piu' stringente la trattativa tra le parti, richiedendosi un comportamento collaborativo del danneggiato e ponendo la Compagnia nelle condizioni di conoscere compiutamente del sinistro per poterlo piu' efficacemente gestire, al fine di addivenire alla composizione stragiudiziale della vertenza. Orbene, poiche' il danneggiato non puo' iniziare l'azione giudiziale se non dopo il decorso dello spatium deliberandi di cui al C.d.A., la previsione della negoziazione assistita, quale "ulteriore e secondo percorso" teso alla risoluzione stragiudiziale della lite, appare del tutto irragionevole oltre che inutile, con il solo fine di rinviare sine die l'inizio del contenzioso, traducendosi, in definitiva e in tal modo, unicamente in un ritardo, non giustificato di accesso alla giurisdizione con l'ulteriore risultato di un aggravio di costi. E, si badi bene, in nessuna altra materia, come quella de quo (danni da circolazione - di veicoli e natanti), o per una "duplice condizione di procedibilita'". Una volta espletata la procedura di risarcimento, non puo', con un ulteriore balzello, ostacolarsi e/o ritardarsi il diritto della parte di accesso all'organo giurisdizionale ai fini dello ius dicere. Se le parti, dopo le trattative ex decreto legislativo 209-2005, non sono addivenute ad una composizione, non si comprende come le stesse possano trovare un accordo solo perche' cambia il luogo dell'incontro, traducendosi la negoziazione soltanto in un ingiustificato ostacolo al solo fine di ritardare il processo. Ne' e possibile invocare la (apparente) brevita' del termine della negoziazione, essendo del tutto evidente che la gestione della convenzione e i termini della stessa, per come strutturati, risultano una variabile rimessa alla destrezza della parte che non voglia o finga di accordarsi. Inoltre, i pesi della negoziazione assistita vengono posti, irragionevolmente, sempre e solo sull'attore e non sul convenuto, e sempre e solo sulla domanda principale e non sulla riconvenzionale, che non e' subordinata alla negoziazione assistita (nella legge 162-2014 non v'e' un solo accenno alla riconvenzionale, la quale, invece, quale domanda autonoma, e' soggetta alla preliminare richiesta di risarcimento ex artt. 145, 148 e 149 Cod. Ass.ni a pena di improponibilita' della domanda). Anche sotto questo ultimo profilo, appare evidente la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Il Legislatore della legge 162-2014 ha creato tre situazioni risarcitorie: la prima, prevista dal comma 7 dell'art. 3 (cause di modesto valore non eccedente € 1.100 ex art. 82, comma 1, c.p.c.), in cui non e' prevista la negoziazione potendo "la parte stare in giudizio personalmente". In siffatta ipotesi (un sinistro di scarso valore contenuto in € 1.100), la parte, dopo l'assistenza dell'avvocato in fase stragiudiziale, registrato il mancato esito delle trattative di cui alla procedura risarcitoria ex decreto legislativo 209-2005, inizia "personalmente" il contenzioso, notificando la citazione in proprio (ma l'atto sara' sempre curato dall'avvocato, essendo la parte sfornita di tecnicismo), potendo poi, in sede di prima udienza, comparire con l'avvocato, munito di procura, il quale, in quel momento, assumera' la difesa della parte, «diritto inviolabile in "ogni stato" e grado del procedimento» (art. 24 Cost.). La seconda ipotesi (la casistica di gran lunga la piu' frequente, cause non eccedenti € 50.000), in cui si applica in toto la procedura di negoziazione assistita e la terza ipotesi (cause di valore superiore ad € 50.000) in cui la negoziazione assistita e del tutto esclusa. In tal modo, si crea una disparita' di trattamento tra un «"danneggiato privilegiato" di prima fascia» (nelle ipotesi in cui non opera la negoziazione assistita) da un altro «"danneggiato sfavorito" di seconda fascia» (nelle ipotesi in cui opera la convenzione), il quale ultimo dovra' attendere l'esito della negoziazione assistita per poter accedere alla giurisdizione. Tale disparita' di trattamento risulta ulteriormente evidente nella situazione in cui il cittadino piu' abbiente ha la possibilita' economica, nella materia che ci occupa, di anticipare, ad esempio, i costi della riparazione, a fronte del cittadino meno agiato che non ha eguale possibilita', ampliandosi ulteriormente la disparita' tra gli stessi. In conclusione, tale normativa lede il principio di uguaglianza, operando un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in uguale situazione, creando un trattamento differenziato senza che vi sia l'indefettibile presenza di "ragionevoli motivi". Il limite di valore non puo' essere il criterio distintivo tra chi ha accesso da subito alla giurisdizione e chi, invece, debba attendere l'esito della negoziazione assistita. La disposizione in esame, per i rilevi sopra descritti e per l'indubbio collegamento tra gli artt. 2 e 3 della Costituzione, lede dunque anche il disposto dell'art. 2 Cost. che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", quale il diritto all'uguaglianza, come "valore assoluto della persona umana e diritto fondamentale dell'individuo".
P.Q.M. Il Giudice di pace di Vietri di Potenza, Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma uno, della legge 10 novembre 2014, n. 162, (introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132), relativamente alla parte in cui - «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita» - sottopone la procedibilita' della domanda giudiziale all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione. E pertanto, letto l'art. 23, Legge 11 marzo 1953, n. 87; ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la sollevata eccezione per i motivi sopra illustrati; Sospende il presente procedimento. Dispone, a cura della cancelleria, la comunicazione della presente ordinanza alle parti, la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e, all'esito, la trasmissione alla Corte costituzionale del fascicolo processuale unitamente alle ricevute delle predette comunicazioni e notificazioni. Vietri di Potenza, 24 luglio 2015 Il Giudice di pace: Calabrese