N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 gennaio 2016
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 gennaio 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige riguardanti la prestazione di garanzie da parte della Regione per operazioni di indebitamento o anticipazioni; la fissazione di criteri e modalita' di valutazione delle attivita' e passivita' finanziarie, patrimoniali e demaniali; le nozioni di indebitamento e di investimento; l'approvazione del rendiconto consolidato e del bilancio consolidato da parte della Giunta anziche' del Consiglio regionale. - Legge della Regione Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 («Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilita' della regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilita') e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»), artt. 8, 20, 21 e 24, i primi tre sostitutivi degli artt. 12, 36 e 39, il quarto aggiuntivo dell'art. 39-quinquies della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 ("Norme in materia di bilancio e contabilita' della Regione").(GU n.7 del 17-2-2016 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.P. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Trento, Via Gazzoletti 2 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 8, 20, 21, e 24 della legge Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25, intitolata "Norme in materia di bilancio e contabilita' della regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilita') e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 25 novembre 2015, n. 47, numero straordinario, per contrasto con gli articoli 5 della Costituzione, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, 119, sesto comma della Costituzione e con gli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63 comma 3 e 75 del d.lgs. 23/06/2011, n. 118, e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 gennaio 2016. Fatto La legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 25 del 2015 e' intitolata "Norme in materia di bilancio e contabilita' della regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilita') e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Si premette che il decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) Cost., il quale sancisce la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha assunto l'obbligo di recepire con proprie leggi, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operativita' e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, ai sensi dell'articolo 79, 4-octies, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 570. La Regione quindi in adempimento di detto obbligo, ha emanato la legge regionale in esame, la quale prevede, negli articoli 8, 20, 21, e 24, disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili che presentano profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti Motivi 1. Illegittimita' dell'articolo 8 della legge Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione e 3 e 75 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. L'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 75 del d.lgs. n. 118/2011, prevede che «Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalita' definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio.». L'art. 8 della legge in esame, intitolato «Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale di contabilita'», ha cosi' modificato tale articolo: «Art. 12 (Garanzie prestate dalla Regione). - 1. Con legge regionale puo' essere autorizzata la prestazione da parte della Regione di garanzie a favore di enti e di altri soggetti in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni. 2. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari, determinati in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione cosi' come definiti con deliberazione della Giunta regionale, per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie.». La disposizione del primo comma e' illegittima perche', nella individuazione dei soggetti ai quali e' possibile rilasciare garanzie, non contiene alcun riferimento ai limiti previsti dal riportato articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 75 del d.lgs. n. 118/2011. La disposizione del secondo comma e' illegittima perche' disciplina gli accantonamenti in bilancio con modalita' difformi da quelle previste nel principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (art. 3 del d.lgs. n. 118/2011) in quanto non precisa che i fondi devono confluire nel risultato di amministrazione e in quanto non fa riferimento agli effetti delle garanzie sui limiti di indebitamento. Pertanto, le disposizioni in esame si pongono in contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 e con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. 2. Illegittimita' dell'articolo 20 della legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con l'art. 3 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. L'art. 20, intitolato «Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale di contabilita'», ha cosi' modificato tale articolo: «Art. 36 (Rendiconto generale). - 1. Con regolamento la Giunta regionale fissa criteri e modalita' di valutazione delle attivita' e passivita' finanziarie, patrimoniali e demaniali, nonche' la decorrenza di efficacia dei criteri stessi in applicazione dei principi contabili previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. I criteri di valutazione devono essere differenziati in relazione alla tipologia delle componenti del patrimonio ed essere definiti in base a criteri di carattere economico, tenendo conto, nei casi non disciplinati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, delle norme del codice civile o delle norme fiscali in vigore. Nel regolamento possono anche essere definite deroghe alla valutazione per beni senza utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore.». Tale disposizione e' illegittima perche', in quanto demanda al regolamento della Giunta la determinazione dei criteri e delle modalita' di valutazione delle attivita' e passivita' finanziarie, patrimoniali e demaniali, contrasta con il principio applicato della contabilita' economico patrimoniale previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 nonche' con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 3. Illegittimita' dell'articolo 21 della legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con l'art. 5 della Costituzione, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, 119, sesto comma della Costituzione». L'art. 21 della legge in esame, intitolato «Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale di contabilita'», ha cosi' modificato tale articolo: «Art. 39 (Indebitamento). - 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in relazione a quanto disposto dall'articolo l, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono indebitamento le operazioni di finanziamento assunte da enti pubblici e societa' a totale partecipazione pubblica, solo se la Regione si assume, in relazione ad esse, l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento direttamente agli istituti finanziatori. 2. Non costituiscono indebitamento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: a) le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio; b) il ricavato di operazioni di finanziamento i cui oneri di ammortamento risultino direttamente a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, da iscrivere in bilancio tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. 3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CE) 25 maggio 2009, n. 479/2009, non costituiscono indebitamento delle amministrazioni pubbliche del sistema territoriale regionale integrato le passivita' cui corrispondono attivita' finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando l'obbligo della destinazione delle stesse a spese di investimento. 4. Il ricorso all'indebitamento e' ammesso esclusivamente per finanziare spese di investimento con la contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresi', disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'. 5. Ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, in caso di superamento del limite determinato ai sensi del predetto comma, la Regione non puo' assumere nuovo debito fino a quando tale limite non risulta rispettato. 6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera g), della legge n. 350 del 2003, ai fini della disciplina sull'indebitamento costituiscono investimenti i contributi in conto capitale, anche in annualita', e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura delle societa' strumentali della Regione o di altri enti od organismi appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni. 7. Al fine di garantire il puntuale pagamento degli oneri afferenti le rate di ammortamento dei mutui o delle altre forme di indebitamento, la Regione puo' rilasciare al proprio tesoriere apposita delegazione di pagamento sulle proprie entrate. L'atto di delega non e' soggetto ad accettazione, costituisce titolo esecutivo ed e' notificato al tesoriere, che e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.». Tale disposizione e' illegittima perche' attribuisce alla Regione le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento. Ai fini dell'attuazione del vincolo espresso nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, invece, costituisce prerogativa dello Stato definire le nozioni di indebitamento e di investimento. E poiche' detto vincolo e' di carattere generale, esso deve valere in modo uniforme per tutti gli enti territoriali, e pertanto solo lo Stato puo' legittimamente provvedere alle menzionate scelte (sentenza Corte costituzionale n. 425 del 2004). Pertanto, si ritiene che l'articolo 21 della legge regionale in esame violi l'articolo 119, sesto comma della Costituzione, e l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in relazione al coordinamento di finanza pubblica, e violi l'articolo 5 della Costituzione in relazione al principio unitario delle determinazioni «de quibus». 4. Illegittimita' dell'articolo 24 della legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione e con gli artt. 11, commi 8 e 9 e 63 comma 3 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. L'art. 24 della legge in esame, intitolato «Inserimento dell'articolo 39-quinquies nella legge regionale di contabilita'» dispone: «Art. 39-quinquies (Consolidamento dei bilanci). - l. Ai fini della redazione del rendiconto consolidato previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 44 dello Statuto, il rendiconto consolidato e' approvato dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del disegno di legge relativo al rendiconto della Regione dell'anno di riferimento ed e' trasmesso al Consiglio regionale a fini conoscitivi in tempo utile per l'esame del disegno di legge concernente il rendiconto della Regione. A tal fine il Consiglio regionale approva il proprio rendiconto entro il 31 maggio o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. 2. Ai fini della redazione del bilancio consolidato previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 44 dello Statuto, il bilancio consolidato e' approvato dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed e' trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale. 3. Per le finalita' previste da questo articolo gli enti e organismi strumentali e le societa' sono tenuti a fornire nei tempi richiesti i dati e le informazioni necessarie.». La riportata disposizione, in quanto prevede che il rendiconto consolidato e il bilancio consolidato vengano approvati dalla Giunta e trasmessi al Consiglio solo a fini conoscitivi, si pone in contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 (articoli 11, commi 8 e 9, e 63, comma 3), che prevede l'approvazione del Consiglio sia per il rendiconto consolidato che per il bilancio consolidato. Anche tale disposizione, quindi, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
P.Q.M. Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 8, 20, 21, e 24 della legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25, intitolata «Norme in materia di bilancio e contabilita' della regione» e successive modificazioni (legge regionale di contabilita') e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» per contrasto con gli articoli 5 della Costituzione, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, 119, sesto comma, della Costituzione e con gli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63 comma 3 e 75 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 1. Originale estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri, assunta nella seduta del 15 gennaio 2016 e della relazione allegata al verbale; 2. Copia della impugnata legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 25 del 2015. Roma, 20 gennaio 2016 Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia