N. 26 ORDINANZA 13 gennaio - 11 febbraio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Locazione - Contratti di locazione ad  uso  abitativo  registrati  ai
  sensi di normativa dichiarata illegittima con la sentenza n. 50 del
  2014. 
- Decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 (Misure urgenti  per  l'emergenza
  abitativa, per il mercato delle costruzioni  e  per  Expo  2015)  -
  convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23
  maggio 2014, n. 80 - art. 5, comma 1-ter. 
-   
(GU n.7 del 17-2-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alessandro CRISCUOLO; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  comma
1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.  47  (Misure  urgenti  per
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni  e  per  Expo
2015), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,  della
legge 23 maggio 2014, n. 80,  promossi  dal  Tribunale  ordinario  di
Verona con ordinanza del 24 ottobre 2014, dal Tribunale ordinario  di
Napoli con ordinanza del 13 ottobre 2014, dal Tribunale ordinario  di
Roma con ordinanza del 18 novembre 2014 e dal Tribunale ordinario  di
Gela con ordinanza del 3 dicembre 2014, rispettivamente  iscritte  ai
nn. 47, 85, 87 e 114 del registro ordinanze 2015 e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14,  20  e  25,  prima  serie
speciale, dell'anno 2015. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 13 gennaio  2016  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 24  ottobre  2014,  il  Tribunale
ordinario di Verona ha sollevato, in riferimento all'art.  136  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  5,
comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47  (Misure  urgenti
per l'emergenza abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per
Expo 2015), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 23 maggio 2014, n. 80, secondo  cui  «Sono  fatti  salvi,
fino alla data del 31 dicembre  2015,  gli  effetti  prodottisi  e  i
rapporti giuridici  sorti  sulla  base  dei  contratti  di  locazione
registrati ai sensi  dell'articolo  3,  commi  8  e  9,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 
    che, secondo il giudice rimettente, la scelta di fare  salvi  gli
effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base di una  disposizione
dichiarata costituzionalmente  illegittima  parrebbe  «interpretabile
unicamente come differimento nel tempo degli effetti della  sentenza»
n. 50 del 2014, in contrasto con l'art. 136 Cost.; 
    che   mentre,   infatti,   la   pronuncia    di    illegittimita'
costituzionale «non avrebbe avuto in ogni caso alcuna efficacia» «Sui
rapporti di locazione  consolidatisi,  perche'  oramai  cessati»,  su
quelli in corso, invece, la norma denunciata «introducendo una regola
di diritto intertemporale non armonizzabile con  l'art.  136  Cost.»,
produrrebbe effetti retroattivi, dal momento che, alla data della sua
entrata in vigore, la  predetta  pronuncia  «aveva  gia'  inciso  sui
rapporti  di  locazione  registrati»  ai  sensi  delle   disposizioni
dichiarate illegittime; 
    che, con ordinanza del 13 ottobre 2014, il Tribunale ordinario di
Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo  comma,
e 136 Cost., questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1
della legge  23  maggio  2014,  n.  80  (Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per Expo 2015), nella parte in cui, nel convertire in legge  il  d.l.
n. 47 del 2014, ha introdotto, all'art. 5, il comma 1-ter; 
    che l'ordinanza di rimessione rammenta che le previsioni  di  cui
all'art. 3, commi 8 e 9, del  citato  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23 (Disposizioni in materia di Federalismo Municipale)  sono
state  dichiarate  costituzionalmente  illegittime,  per  eccesso  di
delega, con la sentenza n. 50 del 2014  e  che,  successivamente,  la
legge n. 80 del 2014, nel convertire in legge il d.l n. 47 del  2014,
ha introdotto, nel comma 1-ter dell'art. 5, la previsione di salvezza
dei rapporti in corso sino al 31 dicembre 2015; 
    che tale disciplina risponderebbe  alla  «precipua  finalita'  di
garantire una sorta  di  ultrattivita'  delle  suddette  disposizioni
legislative, ancorche'  dichiarate  incostituzionali»,  in  contrasto
anzitutto con l'art. 136 Cost.; 
    che dal parere espresso dalla Commissione  affari  costituzionali
della Camera  dei  deputati  emergerebbe  l'intenzione  non  gia'  di
introdurre una norma riproduttiva di quella precedente, ma quella  di
enunciare una "clausola  di  salvaguardia"  volta  a  preservare  gli
effetti   prodottisi   in   applicazione   delle   norme   dichiarate
incostituzionali e i rapporti che ne erano originati; 
    che, d'altra parte, il riferimento, contenuto in quel parere,  ai
«diritti quesiti» ed alle  «situazioni  giuridiche  consolidate»  non
parrebbe appropriato, non sussistendo ne' giudicati ne' altri  eventi
«cui l'ordinamento collega il consolidamento di rapporti giuridici» e
risultando,  piuttosto,  la  disciplina   in   esame,   destinata   a
riverberarsi su classici rapporti di durata, in  quanto  non  risolti
ne' estinti; 
    che, percio', da un lato, la norma  contestata  attribuirebbe  al
conduttore «il vantaggio  di  invocare  i  pagamenti  effettuati,  in
conformita'  delle  norme  richiamate,  sottraendosi  all'adempimento
integrale del contratto  stipulato»  e,  dall'altro,  una  «pronuncia
d'illegittimita' costituzionale della  stessa  avrebbe  l'effetto  di
rendere esigibile, da parte del locatore, la prestazione contrattuale
nella sua interezza, consentendo al creditore la  piena  acquisizione
patrimoniale del diritto fatto valere»; 
    che vi sarebbe contrasto anche con l'art. 3 Cost., in  quanto  la
previsione "di  salvaguardia",  con  il  previsto  limite  temporale,
avrebbe  introdotto  un  regime   irragionevolmente   discriminatorio
ratione  temporis  rispetto  ai  medesimi  rapporti   di   locazione,
determinando «una sorta di diritto speciale»; 
    che, infatti, a seguito  della  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale,  sarebbe  venuta  meno   la   originaria   «finalita'
preventiva e deterrente» dell'obbligo della tempestiva  registrazione
dei contratti di locazione, rendendosi irragionevole la previsione di
un «termine finale che non ha nessun collegamento  razionale  con  la
legge originaria»; 
    che sarebbe, infine, violato  anche  l'art.  42,  secondo  comma,
Cost., essendo  consentito  «limitare  la  proprieta'  privata»,  pur
sempre nel rispetto del «limite teleologico della funzionalita'  alle
esigenze  delle  collettivita'»,  attraverso  un   bilanciamento   di
interessi che «non puo' tradursi in  uno  "svuotamento  di  rilevante
entita' ed incisivita' del suo contenuto" (v. sentenza Corte Cost. n.
55/1968)»; 
    che, nella specie, sarebbe, invece,  prevista  una  modifica,  in
chiave sanzionatoria, tanto della durata quanto del canone locatizio,
quale deterrente  alla  violazione  della  normativa  tributaria,  in
termini di evidente «compressione delle facolta'  del  proprietario»,
risultando svuotata di contenuto  l'autonomia  negoziale,  senza  una
proporzionale  ricaduta  sul  piano  della  funzione  sociale   della
proprieta'; 
    che, oltre tutto, il previsto regime  potrebbe  irragionevolmente
protrarsi per la durata complessiva di circa cinque anni (considerato
il  termine  finale  del  31  dicembre  2015),  pur  nella   «notoria
inadeguatezza  dei  parametri  desumibili  dai  criteri   catastali»,
essendo pacifico che «l'osservanza delle norme tributarie e'  oggetto
di piena tutela giuridica, attraverso le norme sanzionatorie  vigenti
in tema di accertamento e repressione dell'illecito fiscale»; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; 
    che, a proposito della lamentata violazione dell'art. 136  Cost.,
si osserva che la disposizione censurata non rappresenterebbe affatto
una   semplice   riproduzione    della    norma    gia'    dichiarata
incostituzionale, avendo, piuttosto,  «la  natura  transitoria  della
"sanatoria"», adottata «per tamponare  una  situazione  di  emergenza
abitativa»; 
    che, dunque, si tratterebbe di una  norma  che,  diversamente  da
quella caducata, non si esporrebbe al medesimo vizio  di  eccesso  di
delega; 
    che infondata sarebbe anche la censura riferita all'art. 3 Cost.,
in quanto la disposizione in discorso avrebbe «inteso tutelare,  allo
stesso tempo, locatori e inquilini», da un lato attraverso «norme con
finalita' deterrente» e, dall'altro,  attraverso  «la  transitorieta'
della misura», destinata, del resto, ad assicurare la possibilita' di
soluzioni transattive; 
    che sarebbe, infine, rispettato anche l'art. 42,  secondo  comma,
Cost.,  intendendosi  «fronteggiare  la  situazione  emergenziale  di
sopravvenuta scadenza dei contratti o di  morosita'  degli  inquilini
che, pur avendo regolarizzato i contratti di locazione, rischiano  di
essere sottoposti ad azione di sfratto,  a  causa  della  invalidita'
parziale  dei  contratti  regolarizzati  nel  rispetto  della   norma
dichiarata, poi, incostituzionale»; 
    che pure il Tribunale ordinario di Roma,  con  ordinanza  del  18
novembre 2014 solleva, in riferimento agli artt. 3, 136 e 137,  terzo
comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  5,
comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, come introdotto dalla legge  di
conversione; 
    che, dopo ampia esposizione dei  fatti  di  causa  nonche'  della
vicenda   normativa   precedente   e   successiva   alla   richiamata
declaratoria di illegittimita' costituzionale, il giudice  rimettente
dubita  della  legittimita'   della   norma   denunciata   «potendosi
sospettare l'elusione del giudicato di cui alla sentenza della  Corte
Cost. n° 50/2014»; 
    che, infatti, le norme caducate risulterebbero destinate  ad  una
«(parziale) sopravvivenza» tale «da  renderle  ancora  operanti»,  in
violazione  anche   dei   principi   piu'   volte   affermati   dalla
giurisprudenza costituzionale in tema di «elusione o  violazione  del
giudicato costituzionale (art. 136 Cost.)»; 
    che, a questi  fini,  non  potrebbe  considerarsi  conferente  la
transitorieta' della scelta legislativa, dal momento che essa  appare
per se' stessa non «conforme a ragionevolezza», in quanto «non intesa
a colmare vuoti normativi»,  potendosi,  per  questo,  eventualmente,
fare  applicazione  delle  clausole  contrattuali  e,  per  l'aspetto
tributario, delle disposizioni del d.P.R.  26  aprile  1986,  n.  131
(Approvazione  del  Testo  unico   delle   disposizioni   concernenti
l'imposta di registro) e dell'art.  1,  comma  346,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005); 
    che l'art. 3 Cost. sarebbe, del resto, vulnerato anche perche' si
determinerebbero trattamenti differenziati per fattispecie identiche; 
    che, per i contratti tardivamente registrati nella vigenza  delle
norme dichiarate illegittime, si determinerebbe, infatti,  una  sorta
di prorogatio di effetti, mentre quelli tardivamente registrati  dopo
la pubblicazione della predetta sentenza di questa Corte  trarrebbero
la propria disciplina «altrove», dovendosi considerare  a  tutti  gli
effetti validi ed efficaci ovvero radicalmente nulli; 
    che risulterebbe, infine, violato l'art. 137, terzo comma, Cost.,
«che enuncia il  principio  dell'intangibilita'  del  c.d.  giudicato
formale di incostituzionalita'»; 
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non  fondata,  sulla
base di  argomentazioni  sostanzialmente  analoghe  a  quelle  svolte
nell'atto di intervento nel giudizio di cui alla richiamata ordinanza
del Tribunale ordinario di Napoli; 
    che anche il Tribunale ordinario di Gela,  con  ordinanza  del  3
dicembre 2014, solleva, in riferimento agli artt. 3, 42 e 136  Cost.,
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  5,  comma  1-ter,
del d.l. n. 47 del 2014, come introdotto dalla legge di conversione; 
    che, premessa ampia ricostruzione dei  fatti  di  causa  e  delle
vicende relative alle disposizioni implicate, si osserva che la norma
in  questione  parrebbe,  «anzitutto,  confliggente  con  l'art.  136
Cost.», avendo il legislatore nuovamente introdotto una  disposizione
dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di  delega  con
la sentenza n. 50 del 2014; 
    che,  evocato  il  parere  espresso  dalla   Commissione   affari
costituzionali della Camera dei deputati  sul  disegno  di  legge  di
conversione del  decreto-legge  n.  47  del  2014  -  ove  si  allude
all'esigenza di salvaguardare i «diritti quesiti»  e  le  «situazioni
giuridiche consolidate» -,  se  ne  contesta  la  plausibilita',  sul
rilievo  che  la  disposizione  all'esame  si  sarebbe   limitata   a
riprodurre  una  norma  corrispondente  a  quella   gia'   dichiarata
incostituzionale, senza che potessero venire in discorso diritti gia'
maturati o rapporti consolidati; 
    che  risulterebbe  del  pari  violato  l'art.  3  Cost.,  per  il
determinarsi  di  irragionevoli  disparita'  di  trattamento  ratione
temporis  e  per   essersi   esaurita,   con   la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale, la finalita' preventiva  e  deterrente
che aveva ispirato il regime censurato da questa Corte; 
    che risulterebbe, infine,  vulnerato  anche  l'art.  42,  secondo
comma, Cost., essendo state introdotte  limitazioni  alla  proprieta'
immobiliare ed alla stessa autonomia contrattuale senza che le stesse
soddisfino la funzione  sociale  della  proprieta',  con  l'ulteriore
effetto negativo che il previsto regime limitativo potrebbe protrarsi
per una durata tendenziale di quasi cinque anni; 
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non  fondata,  sulla
base di  argomentazioni  sostanzialmente  analoghe  a  quelle  svolte
nell'atto di intervento  nel  giudizio  instaurato  con  la  predetta
ordinanza del Tribunale ordinario di Napoli. 
    Considerato che il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato, in
riferimento   all'art.   136   della   Costituzione,   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art.   5,   comma   1-ter,   del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure  urgenti  per  l'emergenza
abitativa, per  il  mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo  2015),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  23
maggio 2014, n. 80, secondo cui «Sono fatti salvi, fino alla data del
31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei contratti di locazione registrati ai  sensi  dell'art.
3, comma 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 
    che il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento
agli  artt.  3,  42,  secondo  comma,  e  136  Cost.,  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 23  maggio  2014,
n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  28
marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza  abitativa,
per il mercato delle costruzioni e per Expo  2015),  nella  parte  in
cui, nel convertire in legge il d.l. n. 47 del 2014,  ha  introdotto,
all'art. 5, il comma 1-ter; 
    che  pure  il  Tribunale  ordinario  di  Roma  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 136 e 137, terzo comma, Cost., questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n.  47
del 2014, come introdotto dalla legge di conversione; 
    che anche  il  Tribunale  ordinario  di  Gela  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 42 e 136 Cost., questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del d.l.  n.  47  del  2014,
come introdotto dalla legge di conversione; 
    che, ad  eccezione  del  giudizio  promosso  per  iniziativa  del
Tribunale  ordinario  di  Verona,  in  tutti  gli  altri  giudizi  e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   la
questione venga dichiarata non fondata; 
    che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima disposizione,  vanno
riuniti per essere definiti con un'unica pronuncia; 
    che questa Corte, con la sentenza n.  169  del  2015,  successiva
alle  ordinanze  di  rimessione,   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del denunciato art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del
2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  l.
n. 80 del 2014; 
    che,  dunque,  le  questioni  proposte,  risultando,  secondo  la
consolidata giurisprudenza costituzionale, ormai prive di oggetto (ex
plurimis, ordinanza n. 129 del 2015), vanno dichiarate manifestamente
inammissibili. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita'   costituzionale   dell'art.   5,   comma   1-ter,   del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure  urgenti  per  l'emergenza
abitativa, per  il  mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo  2015),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  23
maggio 2014, n. 80, sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3,  42,
secondo comma, 136  e  137,  terzo  comma,  della  Costituzione,  dal
Tribunale ordinario di Verona, dal Tribunale ordinario di Napoli, dal
Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Gela, con le
ordinanze in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI