MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Comunicato relativo alla proposta di  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine protetta «BRA». (16A01220) 
(GU n.41 del 19-2-2016)

 
 
    Nella proposta di modifica del disciplinare di  produzione  della
denominazione di origine protetta «Bra»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale italiana del 19 dicembre 2015, n. 295, a causa di un errori
materiale nel testo, il disciplinare  di  produzione  pubblicato  non
risulta corretto. 
    All'art. 2 - Caratteristiche del prodotto: al primo periodo  dove
e' scritto  «La  denominazione  di  origine  "Bra"  e'  riservata  al
formaggio avente le  seguenti  caratteristiche:  formaggio  pressato,
prodotto con latte vaccino eventualmente igienizzato ed eventualmente
addizionato con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino, talvolta
parzialmente decremato anche per affioramento o meccanicamente per il
tipo duro, eventualmente inoculato con fermenti lattici  e/o  innesti
naturali. Per il Bra Duro e per il Bra di Alpeggio,  sia  Tenero  che
Duro e' ammessa la parziale scrematura per affioramento o meccanica.» 
    Leggasi : «La denominazione di  origine  "Bra"  e'  riservata  al
formaggio avente le  seguenti  caratteristiche:  formaggio  pressato,
prodotto con latte vaccino eventualmente igienizzato ed eventualmente
addizionato  con  piccole  aggiunte  di  latte  ovino  e/o   caprino,
eventualmente inoculato con fermenti lattici  e/o  innesti  naturali.
Per il Bra Duro e per il Bra di Alpeggio,  sia  Tenero  che  Duro  e'
ammessa la parziale scrematura per affioramento o meccanica. 
    All'art.  5  -   Metodo   di   ottenimento   dove   e'   scritto:
«L'alimentazione base del bestiame, vaccino  ed  eventualmente  ovino
e/o caprino, deve essere costituita da foraggi verdi  e/o  conservati
oppure da foraggi affienati che derivano da prato, da  pascolo  o  da
prato - pascolo e da fieno  di  prato  polifita  provenienti  per  la
maggior parte dalla  zona  geografica  delimitata.  (art.  3).  Nella
produzione viene impiegato latte proveniente da due o piu' mungiture.
Il  latte,  eventualmente  sottoposto  a  trattamenti   termici   e/o
igienizzanti ed eventualmente  inoculato  con  fermenti  lattici  e/o
innesti naturali, e' addizionato con caglio liquido e viene coagulato
ad una temperatura compresa tra i 27°C e i 38°C.  Il  formaggio  deve
essere prodotto con una tecnologia caratteristica con doppia  rottura
della cagliata in caldaia. Si effettuano  adeguate  pressature  e  si
utilizzano stampi idonei. 
    Di norma si effettuano due salature a secco e/o  la  salatura  in
salamoia. Periodo di stagionatura quarantacinque giorni il minimo per
il tipo Tenero e sei mesi minimo per il tipo  Duro.  Si  produce  per
l'intero arco dell'anno». 
    Leggasi: «L'alimentazione prevalente  del  bestiame,  vaccino  ed
eventualmente ovino e/o caprino, deve essere  costituita  da  foraggi
verdi e/o conservati che  possono  essere  opportunamente  integrati.
Oltre il 50% della razione (in peso) deve  provenire  dalle  zone  di
produzione. 
    Il latte e' di tipo vaccino, eventualmente addizionato con  latte
ovino e/o caprino (non oltre il 20%), talvolta parzialmente  scremato
per affioramento dopo un riposo  di  10/18  ore  ad  una  temperatura
massima  di  18°  centigradi,  oppure  mediante  parziale  scrematura
meccanica. Il latte, derivante da un numero medio di massimo  quattro
mungiture giornaliere, dopo un'eventuale igienizzazione e filtrazione
puo' essere inoculato con fermenti lattici e/o innesti  naturali.  La
coagulazione viene effettuata ad una temperatura compresa tra i 27° e
i 38° C con l'utilizzo di caglio liquido di vitello. La durata  della
coagulazione e' di 15/25 minuti. La  determinazione  di  tale  soglia
temporale avviene al momento del primo taglio. 
    Il  formaggio   deve   essere   prodotto   con   una   tecnologia
caratteristica con doppia rottura della cagliata in caldaia. La prima
rottura della cagliata porta a granuli caseosi della dimensione media
di una noce per il Bra Tenero e di un chicco di mais per il Bra Duro,
ed e' seguita da un tempo massimo di riposo sotto siero di 8  minuti.
La seconda rottura della  cagliata  porta  a  granuli  caseosi  della
dimensione media di un chicco di mais per  il  Bra  Tenero  e  di  un
chicco di riso per il Bra Duro. La seconda rottura della cagliata  e'
seguita da agitazione e successivo  riposo  in  caldaia,  oppure  nel
porzionatore con un'eventuale  pre-pressatura.  Durante  questa  fase
talvolta viene eliminata una parte del siero.  Il  tempo  massimo  di
riposo e' di 10 minuti,  la  temperatura  massima  di  scarico  della
cagliata e' di 44° C. La cagliata e'  sottoposta  a  formatura  negli
stampi con o senza tela. Esclusivamente per il Bra Duro  puo'  essere
ammesso, solo quando  la  cagliata  non  spurga  bene  il  siero,  un
eventuale reimpasto a cui segue la successiva formatura negli stampi,
seguita da un'adeguata pressatura. Al  termine  della  pressatura  le
forme vengono lasciate  sostare  sino  al  raggiungimento  di  un  pH
compreso tra 5,0 e 5,4. Dopodiche' il  formaggio  puo'  essere  messo
direttamente in salina o lasciato ancora riposare alcune ore in cella
ad una  temperatura  positiva  massima  di  10°  C.  La  salatura  e'
effettuata in salamoia oppure a  secco  (due  salature).  Periodo  di
stagionatura: quarantacinque giorni il minimo per il  tipo  Tenero  e
sei mesi minimo per il tipo Duro. La stagionatura avviene in ambienti
idonei con una temperatura massima positiva di 15° C e un livello  di
umidita' massimo del 95%. Si produce per l'intero arco dell'anno. 
    All'art. 8  terzo,  quarto  e  quinto  periodo  dove  e'  scritto
«Riferimenti pantoni, Bra  Tenero  d'Alpeggio:  P366U  sfondo,  P485U
rosso, yellow - Bra Tenero: P485U rosso, yellow, yellow 30% sfondo  -
Bra Duro d'Alpeggio:  P366U  sfondo,  P485U  rosso,  P4695U  marrone,
yellow - Bra Duro: P614U sfondo, P485U rosso, P4695U marrone, yellow. 
    Il marchio  di  conformita'  e'  costituito  da  un  contrassegno
cartaceo (etichetta) che riporta la scritta BRA TENERO  o  BRA  DURO,
BRA TENERO D'ALPEGGIO o BRA DURO D'ALPEGGIO ed il caratteristico logo
costituito dall'omino con i baffi e cappello che abbraccia  la  forma
alla quale e' stata asportata una fetta. 
    Il logo del formaggio Bra Dop e' di colore rosso per il  Bra,  il
Bra Tenero e il Bra Tenero d'Alpeggio e di colore marrone per il  Bra
Duro e il Bra Duro d'Alpeggio. Oltre a tale logo  deve  comparire  il
logo comunitario.» 
    Leggasi «Il marchio di conformita' e' dato  dall'apposizione  del
contrassegno cartaceo a forma circolare di diametro da 20 a 28 cm  su
retinatura di colore giallo paglierino per la  produzione  normale  e
verde per quella "d'Alpeggio"  e  dalla  marchiatura  impressa  sullo
scalzo. 
    Riferimenti pantoni, Bra Tenero d'Alpeggio: P366U sfondo,  P1788U
rosso, yellow - Bra Tenero: P1788U rosso, yellow, yellow 30% sfondo -
Bra Duro d'Alpeggio:  P366U  sfondo,  P1788U  rosso,  P369U  marrone,
yellow - Bra Duro: P614U sfondo, P1788U rosso, P369U marrone, yellow. 
    Il marchio  di  conformita'  e'  costituito  da  un  contrassegno
cartaceo (etichetta) che riporta la scritta BRA TENERO  o  BRA  DURO,
BRA TENERO D'ALPEGGIO o BRA DURO D'ALPEGGIO ed il caratteristico logo
costituito dall'omino con i baffi e cappello che abbraccia  la  forma
alla  quale  e'  stata  asportata  una  fetta,  oltre  che  il   logo
comunitario.».