AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Casenlax». (16A01387) 
(GU n.45 del 24-2-2016)

 
 
 
       Estratto determina V&A n. 253/2016 del 4 febbraio 2016 
 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
«Casenlax», nella forma e confezione: «10  g  polvere  per  soluzione
orale» 30 bustine, in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate, alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
      Titolare  A.I.C.:  Casen  Recordati  SL,  con  sede  legale   e
domicilio fiscale in Autovia De Logrono,  km.  13,3  -  50180,  Utebo
(Saragozza) - Spagna; 
      Confezione: «10 g polvere per soluzione  orale»  30  bustine  -
A.I.C. n. 042583106 (in base 10) 18MK22 (in base 32); 
      Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale. 
      Composizione: ogni  bustina  di  polvere  per  soluzione  orale
contiene: 
        principio attivo: macrogol 4000 10 g. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: A.I.C. n. 042583106 - «10  g  polvere  per  soluzione
orale» 30 bustine. 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: A.I.C. n. 042583106 - «10  g  polvere  per  soluzione
orale» 30 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.