AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Zyvoxid». (16A01096) 
(GU n.48 del 27-2-2016)

 
           Estratto determina V&A/137 del 21 gennaio 2016 
 
    Autorizzazione della variazione: C.I.3.z); C.I.4) 
relativamente al medicinale: ZYVOXID 
    Numero procedura europea: UK/H/0439/001,003/II/082/G 
    Titolare AIC: PFIZER LIMITED 
    E'  autorizzata  la   modifica   delle   sezioni:   4.6   e   4.8
(relativamente alle  frequenze  degli  eventi  avversi),  in  seguito
all'aggiornamento del CDS, del riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto e dei relativi paragrafi del foglio illustrativo. 
    Adeguamento al QRD Template. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono  allegati  alla  presente
determinazione 
relativamente al medicinale ZYVOXID, nelle forme e confezioni: 
    035410012- 1 sacca 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml 
    035410024 - 2 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml 
    035410036 - 5 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml 
    035410048 - 10 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml 
    035410051 - 20 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml 
    035410063 - 25 sacche 300 ml per infusione monouso da 2 mg/ml 
    035410226 - 1 blister da 10 compresse rivestite con film  da  600
mg 
    035410238 - 1 blister da 20 compresse rivestite con film  da  600
mg 
    035410240 - 1 blister da 30 compresse rivestite con film  da  600
mg 
    035410253 - 1 blister da 50 compresse rivestite con film  da  600
mg 
    035410265 - 1 blister da 60 compresse rivestite con film  da  600
mg 
    035410277 - 1 blister da 100 compresse rivestite con film da  600
mg 
    035410289 - 1 flacone da 10 compresse rivestite con film  da  600
mg 
    035410291 - 1 flacone da 14 compresse rivestite con film  da  600
mg 
    035410303 - 1 flacone da 20 compresse rivestite con film  da  600
mg 
    035410315 - 1 flacone da 24 compresse rivestite con film  da  600
mg 
    035410327 - 1 flacone da 30 compresse rivestite con film  da  600
mg 
    035410339 - 1 flacone da 50 compresse rivestite con film  da  600
mg 
    035410341 - 1 flacone da 60 compresse rivestite con film  da  600
mg 
    035410354 - 1 flacone da 100 compresse rivestite con film da  600
mg 
    035410366 - "2 mg/ml soluzione per  infusione"  1  sacca  monouso
freeflex 
    035410378 - "2 mg/ml soluzione per infusione"  2  sacche  monouso
freeflex 
    035410380 - "2 mg/ml soluzione per infusione"  3  sacche  monouso
freeflex 
    035410392 - "2 mg/ml soluzione per infusione"  5  sacche  monouso
freeflex 
    035410404 - "2 mg/ml soluzione per infusione"  6  sacche  monouso
freeflex 
    035410416 - "2 mg/ml soluzione per infusione" 10  sacche  monouso
freeflex 
    035410428 - "2 mg/ml soluzione per infusione" 20  sacche  monouso
freeflex 
    035410430 - "2 mg/ml soluzione per infusione" 25  sacche  monouso
freeflex 
    e'  inoltre  autorizzata  la  modifica  della  descrizione  della
seguente confezione come di seguito indicato: 
    035410075 - 1 flacone di granulato per sospensione orale  da  100
mg/5 ml 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che  intende  avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione. Il titolare AIC rende accessibile  al  farmacista  il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.